Ordinanza collegiale 11 aprile 2023
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 18/02/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2021, proposto da
LU AR, CO AP, IS MA, PA NN, CO IA, CC EZ, LU Di AS, CO Di AG, IC LL, LU AR, FA SS, IE EP, MA PE, AN RS, AB IA LI, AR EL ZO, UL FR, rappresentati e difesi dall'avvocato Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Interno –DAGEP del 19.08.2021 prot. n. 16275, con il quale veniva respinta l'istanza degli odierni ricorrenti avente ad oggetto “richiesta applicazione al personale di Polizia dei medesimi criteri di avanzamento già previsti per il personale delle Forze armate e dei Carabinieri (equiordinazione tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli AGri dell'Arma dei Carabinieri)”;
e per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto ad ottenere la superiore qualifica di Sostituto Commissario della P.S nonché per il conseguente riconoscimento del trattamento economico e previdenziale proprio della nuova e superiore qualifica di Sostituto Commissario;
- del diritto al risarcimento del danno (e conseguente condanna al pagamento) da quantificarsi in ragione delle differenze retributive dovute tra l'attuale stipendio di Ispettore Superiore e quello dovuto da “Sostituto Commissario”, con la sopra indicata decorrenza fino al dì dell'effettivo inquadramento in detta superiore qualifica. Il tutto con interessi legali con pari decorrenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti – tutti ispettori della Polizia di Stato – hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno del 19 agosto 2021 (prot. n.) – con il quale è stata respinta la loro istanza diretta ad ottenere l’applicazione dei medesimi criteri di avanzamento previsti per il personale delle Forze armate e dei Carabinieri, al fine di introdurre una equiparazione tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato i Marescialli AGri dell’Arma dei Carabinieri.
Hanno chiesto, altresì, l’accertamento del loro diritto ad ottenere la superiore qualifica di Sostituto Commissario, nonché il riconoscimento e l’applicazione del trattamento economico e previdenziale proprio della predetta superiore qualifica.
Da ultimo, hanno chiesto la condanna della P.a. al risarcimento del danno da quantificarsi in ragione delle differenti consistenze stipendiali (tra Ispettore Superiore e Sostituto Commissario).
2. – A sostegno delle pretese azionate, i ricorrenti hanno dedotto, in estrema sintesi:
- violazione della legge delega – art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 124 del 2015 – nella parte in cui prevede “ il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici” ; in particolare, secondo i ricorrenti, poiché la motivazione fornita dal Ministero dell’Interno a supporto del rigetto della loro domanda di inquadramento non fa riferimento a problematiche o particolarità di natura funzionale e/o ordinamentale proprie della Polizia di Stato, rispetto agli altri Corpi del Comparto sicurezza e difesa, il differente trattamento ad essi attribuito, in ragione della mancanza di risorse finanziare lamentata dal Ministero, sarebbe in contrasto con il predetto art. 8 della legge delega, il quale ammette differenze di trattamento solo se determinate da peculiarità funzionali e/o ordinamentali tra i Corpi del Comparto sicurezza e difesa;
- l’incostituzionalità, per eccesso di delega rispetto all’art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 124/2015, dell’art. 36, comma 1, lett. p) e lett. t), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, laddove si prevede una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato rispetto a quella transitoria contenuta nella legge delega, determinando, quindi, una diversità di regime di accesso alla qualifica superiore di Sostituto commissario rispetto a quella di OT per i Marescialli Superiori, in senso sfavorevole per il personale della Polizia di Stato senza alcuna ragione di carattere ordinamentale e/o funzionale a giustificazione; risulterebbero violati, poi, i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), siccome la limitazione al solo personale della Polizia di Stato delle procedure concorsuali e delle decorrenze più gravose per l’accesso nei ruoli di Sostituto commissario, da parte degli Ispettori superiori realizzerebbe, da una parte, una ingiustificata disparità di trattamento e, dall’altra, una disfunzione nell’organizzazione degli Uffici preposti alla cura degli stessi interessi, oltre ad un vulnus ai principi posti a tutela del lavoro;
- la violazione del principio di non discriminazione, di cui alla direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2009, attuata nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, in quanto il diverso trattamento applicato ai ricorrenti non troverebbe giustificazione in alcuna particolare esigenza ordinamentale e funzionale della Polizia di Stato; inoltre, risulterebbe violato l’art. 3, l. n. 241 del 1990, non avendo l’Amministrazione indicato le specifiche ragioni di carattere ordinamentale e funzionale che non consentirebbero di applicare la personale della Polizia di Stato e le disposizioni più favorevoli previste per gli altri Corpi.
3. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio svolgendo ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate in ricorso, del quale ha per conseguenza chiesto la reiezione.
4. – Dichiarata la propria competenza territoriale ( cfr . ordinanza della Sezione n. 2219/2023), all’esito dell’udienza straordinaria del 29 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il Collegio, analogamente a quanto ritenuto con riferimento a controversie in tutto sovrapponibili a quella di specie (T.A.R. Venezia, sez. III, 17 maggio 2024, 1081; T.A.R. Firenze, sez. I, 26 luglio 2023, n. 777), è dell’avviso che il ricorso sia insuscettibile di accoglimento.
6. – Con il primo e il terzo motivo i ricorrenti deducono che la limitazione ai soli dipendenti della Polizia di Stato delle procedure concorsuali, così come le decorrenze più gravose per l’accesso nei ruoli di Sostituto Commissario da parte degli Ispettori Superiori, realizzerebbe, per un verso, una ingiustificata disparità di trattamento e, dall’altra, una disfunzione nell’organizzazione di uffici preposti alla cura degli stessi interessi, oltre ad un vulnus ai principi posti a tutela del lavoro, ragion per cui essi hanno presentato un’istanza all’Amministrazione, chiedendo che venisse loro applicato il medesimo trattamento che le Forze Armate hanno riservato ai colleghi in pari grado (o qualifica).
In particolare nell’istanza i ricorrenti hanno evidenziato che il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 (recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia), unitamente al coevo d.lgs. n. 173 (recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze Armate), ha previsto la promozione a OT di tutti i colleghi di pari anzianità con decorrenza 1, 2, e 3 gennaio 2021 (art. 3 octies, d.lgs. 173/2019); pertanto l’Arma dei Carabinieri e le altre Forze Armate hanno previsto, nel 2021, un avanzamento straordinario a OT (grado equiparabile alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato), con una anzianità pari ad almeno otto anni nel grado prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017.
Dunque la disparità di trattamento percepibile ed evidente in quanto pere gli appartenenti alla Polizia di Stato, ai fini del transito nel ruolo di Sostituto Commissario, non è previsto alcun passaggio automatico, ma solo il transito a seguito della partecipazione ad un concorso interno per titoli che, in quanto tale, circoscrive il numero degli avanzamenti a sole 1.000 unità, a fronte di una platea ben superiore (art. 36 r-quater, d.lgs. n. 172/2019). Per l’effetto, il personale che non fosse risultato idoneo a rientrare in detto numero avrebbe potuto conseguire la qualifica superiore solo con decorrenza al 10 gennaio 2023, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai colleghi degli altri Corpi, tutti promossi TI con decorrenza 1, 2, 3 gennaio 2021.
6.2. – Tanto premesso il Collegio osserva che con il d.lgs. n. 95/2017 (recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è stato posto in essere un procedimento di revisione dei ruoli della Polizia di Stato, prevedendo una serie di misure per riempire le vacanze nel ruolo degli Ispettori; si è previsto in particolare il transito nella qualifica di Ispettore Superiore per gli Ispettori Capo che avevano maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni.
Con il suddetto d.lgs. n. 172 del 2019 sono state poi apportate modifiche al d.lgs. n. 95/2017. In particolare, l’art. 36, comma 1, lett. p) ha previsto la possibilità, per gli Ispettori superiori in possesso della qualifica al 10 gennaio 2020 (ivi compresi gli attuali ricorrenti), di partecipare agli scrutini per Sostituto Commissario al compimento di almeno sei anni nella qualifica di Ispettore Superiore (cioè dal 2023). Inoltre l’art. 36, comma 1, lett. t), ha previsto un concorso straordinario per titoli da bandirsi entro il 2020, per 1000 posti da Sostituto Commissario, riservato agli Ispettori superiori in possesso della qualifica alla data del bando di indizione del concorso e che al 31 dicembre 2016 rivestivano la qualifica di ispettore capo.
Il Legislatore ha, quindi, inteso, per quanto riguarda la Polizia di Stato, dapprima procedere alla rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità e poi coprire le vacanze nel ruolo degli Ispettori, esistenti al 31 dicembre 2016, mediante l’espletamento di due concorsi interni.
L’Amministrazione ha evidenziato, inoltre, che le nuove misure, così come sopra descritte, comporteranno dei benefici a favore del personale del ruolo degli ispettori in termini di avanzamento
di qualifica e, ciò, pur in assenza di provvedimenti legislativi speculari (in termini di progressione di carriera) rispetto alle altre Forze Armate.
È, peraltro, rimasta incontestata la circostanza (idonea a confermare il perseguimento di una sostanziale equiparazione) che, con le misure sopra citate, sarà consentito ad almeno il 25% del personale interessato della Polizia di Stato l’accesso alla qualifica di Sostituto Commissario fin dal 2021, mentre il restante personale conseguirà la stessa qualifica nel corso dell’anno 2023.
7. – In ogni caso le istanze dei ricorrenti, nella parte in cui sono dirette ad ottenere una totale parificazione del trattamento economico e di ruolo, presuppongono una valutazione di merito sulle finalità prioritarie da perseguire che, in quanto tale, richiederebbe una specifica disposizione di legge, ove siano individuate (tra l’altro) le risorse all’uopo stanziate. Si consideri, infatti, che l’Amministrazione nel provvedimento impugnato ha evidenziato che il contingentamento delle risorse economiche era di ostacolo ad introdurre, per via amministrativa e senza una specifica copertura finanziaria, un avanzamento generalizzato per tutti gli interessati.
Inoltre il “ principio di equiordinazione sostanziale ”, di cui all’art. 8, comma l, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, deve essere interpretato alla luce degli altri principi enunciati all’interno della medesima disposizione, che riguardano la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni delle Forza di Polizia, nonché i principi di semplificazione, efficienza, e contenimento della spesa. È allora evidente che “ l’equiordinazione sostanziale ” non può tradursi in una speculare ripetizione dei medesimi interventi ordinamentali tra le diverse Forze di Polizia, ma assurge a criterio-guida strumentale, al fine di non creare differenze ordinamentali ed economiche, nel rispetto delle specificità e delle peculiarità ordinamentali di ogni singola Amministrazione.
8. – Tenuto conto di quanto precede, risulta infondato anche il motivo di ricorso incentrato sull’incostituzionalità dell’art. 36, d.lgs. n. 172 del 2019.
Per un verso, infatti, deve escludersi un contrasto tra la normativa censurata e la legge delega n. 124 del 2015, il cui art. 8 - si ribadisce - deve essere interpretato ed applicato anche alla luce degli altri principi enunciati all’interno della medesima disposizione.
Per altro verso, deve escludersi l’incostituzionalità della normativa censurata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Sul punto meritano di essere richiamate, come prospettato dalla difesa erariale, le pronunce della Corte Costituzionale nelle quali è stato affermato che l’art. 97 Cost. resta estraneo alla tutela di posizioni acquisite dai pubblici dipendenti, per cui non trovano spazio censure volte a determinare un nuovo sistema organizzativo della Polizia di Stato, tenuto anche conto che l’assetto pregresso, risalente alla legge 1° aprile 1981, n. 121, costituiva solo un inizio di omogeneizzazione e considerato che variazioni all’assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, non sono di per sé indice di un peggioramento dell’andamento della amministrazione, rientrando, invece, nelle scelte di merito del legislatore, nell’ambito di un dichiarato disegno di politica normativa (palesemente non arbitrario o manifestamente irragionevole) tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni strutturali come quelle delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
In definitiva la dedotta disparità di trattamento non può ritenersi manifestamente incompatibile con il principio di omogeneità della disciplina legislativa imposto dalla legge delega, né con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63; Id., 30 aprile 1999, n. 151).
9. – Ne consegue che il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
PA Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
AN Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | PA Severini |
IL SEGRETARIO