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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA RD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli RD , in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa n.° 14194 /2024 R. G. TRA
rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1
SANTAGATA GAETANO come da mandato in atti
OPPONENTE E
, in persona del legale rapp.te pt, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. tura dell' come da procura in atti CP_2
OPPOSTO Nonché
, in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv.to GALLETTI ANTONINO CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso per un accertamento negativo di crediti iscritti a ruolo impugnando il rigetto di istanza di rateizzazione con n. identificativo 84122 (prot. 5578061) del 15.10.2024 relativo alle cartelle 35320230000083433, 35320230000204131 e 35320230000233142, chiede pertanto di essere ammessa al pagamento rateale. L si opponeva alla pretesa con varie argomentazioni. CP_1
L' regolarmente intimata si costituiva Controparte_3 deducendo che seguito della istanza di rateizzo presentata il 07.10.2024 (con identificativo n. 84122), l' Controparte_4
1 ha provveduto a comunicare a mezzo PEC il preavviso di rigetto con cui è stato precisato che “Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ravvisiamo i seguenti motivi ostativi al suo accoglimento: Le cartelle n. 3532023000083433, n. 35320230000204131 e n. 3532023000023312 erano già state oggetto di rateazione in data 09/10/2023 con prot. n. 80451 revocato per decadenza non più rateizzabile in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lett. c. del DPR n. 602/1973.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire. Sul tema va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 5928/11 hanno precisato che l'art. 19 del DPR 602/73 definisce la rateizzazione un vero e proprio beneficio soggetto a decadenza e che la domanda di rateizzazione implica una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente la fase precedente quella dell'esecuzione forzata. Ciò significa che non esiste un diritto alla rateizzazione a favore del contribuente in quanto tale diritto è subordinato alla sussistenza delle condizioni di accesso previste dalla legge stessa (art. 19 citato). Nello specifico al comma 3 del citato art. 19 è previsto quanto segue:
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato. La parte ricorrente non contesta l'esistenza del debito ma la configurazione all'accesso alla rateizzazione dello stesso, senza che alcun atto qualificabile come esecutivo sia stato iniziato nei suoi confronti. A tal fine va ricordato che viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
2 L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord. 27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n. 15355). Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999 n. 12937; 04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905). Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210; 29/05/2004, n. 10441). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni
3 future o meramente ipotetiche (Cass. lav. 23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ. 18/04/2002 n. 5635). Nel ricorso in esame manca qualsivoglia allegazione e prova in ordine all'esistenza di una lesione concreta ed attuale della parte ricorrente (ad es. la negazione di un finanziamento;
l'esistenza di una intimazione di pagamento, etc.). Ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
4. Tenuto conto della novità delle questioni trattate e della natura della pronuncia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso in opposizione
- Compensa le spese
Aversa 05/05/2025
Il Giudice Federica Acquaviva Coppola
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