CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1054/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NN IGNAZIO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7211/2021 depositato il 01/12/2021
proposto da
UR Del Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede OR OC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 07/04/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2019-A-12227 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2019-A-12227 DOGANE-ALTRO 2018
- ATTO CONTESTAZ n. 96100-286-2019 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'appellante, UR del Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza n. 623/01/21 – pubblicata in data 07.04.2021, con cui la (ex) C.T.P. di Agrigento ha respinto il suo ricorso, proposto contro l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di
OR OC (ADM), avverso l'avviso di pagamento n. 2019/A/12227 dell'8.10.2019 con il quale la predetta Agenzia intimava il pagamento della somma di euro 256,25 a titolo di recupero di aliquota accise per carburanti (relativo ad un gruppo elettrogeno di soccorso Prod._1), nonché avverso l'atto di contestazione n. 96100-286-2019 del 16.10.2019, con il quale si irrogava la sanzione pecuniaria.
1.1.- Si è costituita l'ADM.
1.2.- La UR appellante ha successivamente depositato memoria.
2.- All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.- La Commissione Provinciale ha respinto il ricorso, così statuendo: “Appare infondato l'assunto di parte ricorrente di non essere tenuta al pagamento dell'accise richiesta dall'Ufficio in virtù della stipula dell'atto di affitto di azienda, in data 31.1.2017, in favore della Società_1 S.r.l.
Invero, l'art. 63 d.lgs n. 504/95 prevede la validità delle licenze fiscali di esercizio fino a quando non vengano portati a conoscenza dell'amministrazione finanziaria attraverso formale comunicazione- eventi modificativi o che determinino il venire meno dei presupposti del tributo.
Nel caso di specie non risulta che tale denuncia sia stata effettuata, né risulta effettuata alcuna nuova denuncia di attivazione di officina da parte dell'affittuario sopra indicato.
Le ulteriori doglianze appaiono parimenti infondate, risultando il provvedimento impugnato ben motivato, così da consentire al destinatario una perfetta comprensione delle ragioni azionate dall'Ufficio e non essendo configurabile alcuna esenzione in capo al ricorrente ( considerata la potenza del gruppo superiore a 200KW
e non inferiore).
Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere respinto il ricorso con compensazione tuttavia delle spese del giudizio fra le parti, sussistendone giusti motivi per la peculiarità della questione trattata”.
5.- Parte appellante ha chiesto la riforma della predetta decisione, contestandone la motivazione sopra riportata che questo Collegio, tuttavia, condivide, parzialmente integrandola. 6.- Con il primo motivo d'appello, l'appellante rileva la nullità della sentenza appellata per omesso esame dell'eccezione relativa alla applicabilità della normativa fallimentare in tema di rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento (Artt. 72 e ss, legge fallimentare).
6.1.- Constatato che la C.T.P. ha ritenuto assorbito tale motivo, la parte ripropone la violazione dell'art. 72 della l. Fallimentare relativo ai contratti pendenti che prevede la sospensione di essi sino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito. Nel caso di specie, la UR ritiene di non essere subentrata in alcuna convenzione di abbonamento prevista dall'art. 56 del D.Lgs 504/95 ed in nessuna licenza di esercizio.
6.2.- Il rilievo è infobdato, risultando improprio il richiamo all'art.72 r.d. 267/1942 ("Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le rxzrri quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già il trasferimento del diritto”) vertendosi nella fattispecie in un ipotesi di contratto già perfezionatosi nella sua integrità (a far data dal 2007) e pacificamente in corso di esecuzione.
7.- Del pari privo di rilievo è il secondo motivo di impugnazione, riguardante la presunta erroneità dell'affermazione – contenuta nella sentenza appellata, relativa alla necessità della denuncia di cessazione ed alla conseguente insussistenza dell'obbligo di pagamento non essendo il bene acquisito all'attivo.
Parte appellante ritiene di non essere tenuta in ogni caso al pagamento del dovuto, poiché, con atto del 31.07.2017 registrato il 08.02.2017, l'intera azienda è stata concessa in affitto alla Società_1 Srl, sicché il bene non è stato acquisito all'attivo del fallimento.
Ad avviso dell'impugnante, tra gli oneri del curatore non vi sarebbe la richiesta di cessazione di un codice ditta né d'altra parte l'art. 63 del D.L.vo n. 504/1995 citato dai giudici di prime cure, prevede alcun obbligo di comunicazione di eventi successivi che, pertanto sono stati arbitrariamente affermati dalla CTP di
Agrigento.
Peraltro, ad avviso dell'appellante, sarebbe onere dell'Agenzia sospendere e/o cessare d'Ufficio la licenza a seguito dell'intervenuta sentenza di fallimento con efficacia retroattiva dalla data del fallimento, come sarebbe peraltro stato richiesto con istanza (postuma del 06.08.2021) rimasta priva di riscontro.
7.1.- Il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 53 commi 4 e 5 del citato Decreto legislativo, la cessione totale o parziale di un'officina fornita di licenza innesca degli obblighi sia in capo al cedente che al subentrante.
Se infatti quest'ultimo ha l'obbligo di farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione per ottenere il rilascio della nuova licenza, spetterà al concedente, a norma del comma 4, che ha cessato l'attività di una officina fornita di licenza o ha apportato eventuali modificazioni o variazioni, farne a sua volta denuncia all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
Tale denuncia, nel caso di cessazione, comporta la restituzione della licenza, in virtù del fatto che per i medesimi generatori non possono sussistere due licenze rilasciate a due diversi soggetti.
Nel caso di specie è indubbio che l'odierna appellante risulta ancora adesso licenziataria di un'officina per la produzione di energia elettrica e come tale tenuta al versamento annuale del diritto di licenza e del canone annuo di imposta. Tale doglianza è, dunque, infondata.
8.- Con l'ultimo motivo di gravame controparte si duole della circostanza per la quale la Commissione
Tributaria di Agrigento non avrebbe tenuto in debito conto della nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/00 stante l'omessa valutazione ad opera dell'Ufficio delle osservazioni presentate dal contribuente in data 06.08.2018., con particolare riferimento alla rivendicata sussistenza dell'esenzione fiscale, ex art. 52, comma 2 lett. d), del T.U. Accise.
In buona sostanza, tramite quelle osservazioni, il Curatore fallimentare della Ricorrente_1 s.r.l. aveva evidenziato di non essere subentrato nella qualità in alcuna convenzione in abbonamento con l'amministrazione finanziaria e che l'Azienda era stata cedua a terzi;
pertanto la UR non era subentrata in alcuna licenza di esercizio. Inoltre, si rivendicava la sussistenza dell'esenzione fiscale, ai sensi del citato articolo del T.U. Accise.
8.1.- Pur dovendo prendere atto della laconicità, al riguardo, riscontrabile nella motivazione dei primi Giudici, il Collegio ritiene, tuttavia, infondata anche tale doglianza.
8.2.- Con riguardo al primo profilo, si osserva ch, per effetto delle considerazioni espresse nei superiori paragrafi, non è dato riscontrare alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente e odierna appellante che
è stato pienamente esercitato nella presente sede contenziosa.
D'altra parte, la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del terrmine dilatorio di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000.
Ciò, da un lato, in ragione dell'urgenza dell'Erario di intervenire nella procedura concorsuale. senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori;
d'altro lato poiché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti. Risultando, dunque, nella fattispecie rivolto direttamente al curatore fallimentare l'invito a produrre documenti, allorquando cioè la società fallita si trovava già nella fase amministrativa, non sussisteva alcuna necessità di attendere la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni e ciò a prescindere dalla necessità o meno di motivare le ragioni dell'urgenza della notificazione dell'atto impositivo che in tale ipotesi è in re ipsa e deriva dall'accertata insolvenza del contribuente.
E', oltretutto, mancata la c.d. prova di resistenza, cioè la dimostrazione, da parte dell'originaria ricorrente, delle irregolarità, in mancanza delle quali i provvedimenti de quibus (peraltro, più che adeguatamente motivati), sarebbero risultati significativamente diversi o, addirittura, non più emanati.
8.3.- In ordine al secondo profilo, il Collegio ritiene che, vertendosi in materia di esenzioni fiscali (nel caso di specie, esenzione di cui al comma 2 – lettera d) dell'art. 52 n. 504/95 e succ modifiche – c.d. T.U. Accise, secondo la quale l'energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200Kw non é assoggettata ad obblighi di tale testo unico), era a carico del soggetto accertato, la prova della sussistenza della rivendicata esenzione, prova del tutto carente, esaminati gli atti.
9.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata, sia pure con motivazione parzialmente integrata.
10.- La complessità delle questioni trattate, non disgiunta dalla necessità di integrare la motivazione della decisione impugnata, inducono il Collegio a ritenere sussistenti le ragioni per disporre, anche per il presente grado di giudizio, la compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia - Sezione XIV, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo respinge e, con motivazione parzialmente integrata, conferma la decisione impugnata. Spese del presente grado compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo, addì 20 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI GN NN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NN IGNAZIO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7211/2021 depositato il 01/12/2021
proposto da
UR Del Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede OR OC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 07/04/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2019-A-12227 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2019-A-12227 DOGANE-ALTRO 2018
- ATTO CONTESTAZ n. 96100-286-2019 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'appellante, UR del Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza n. 623/01/21 – pubblicata in data 07.04.2021, con cui la (ex) C.T.P. di Agrigento ha respinto il suo ricorso, proposto contro l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di
OR OC (ADM), avverso l'avviso di pagamento n. 2019/A/12227 dell'8.10.2019 con il quale la predetta Agenzia intimava il pagamento della somma di euro 256,25 a titolo di recupero di aliquota accise per carburanti (relativo ad un gruppo elettrogeno di soccorso Prod._1), nonché avverso l'atto di contestazione n. 96100-286-2019 del 16.10.2019, con il quale si irrogava la sanzione pecuniaria.
1.1.- Si è costituita l'ADM.
1.2.- La UR appellante ha successivamente depositato memoria.
2.- All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.- La Commissione Provinciale ha respinto il ricorso, così statuendo: “Appare infondato l'assunto di parte ricorrente di non essere tenuta al pagamento dell'accise richiesta dall'Ufficio in virtù della stipula dell'atto di affitto di azienda, in data 31.1.2017, in favore della Società_1 S.r.l.
Invero, l'art. 63 d.lgs n. 504/95 prevede la validità delle licenze fiscali di esercizio fino a quando non vengano portati a conoscenza dell'amministrazione finanziaria attraverso formale comunicazione- eventi modificativi o che determinino il venire meno dei presupposti del tributo.
Nel caso di specie non risulta che tale denuncia sia stata effettuata, né risulta effettuata alcuna nuova denuncia di attivazione di officina da parte dell'affittuario sopra indicato.
Le ulteriori doglianze appaiono parimenti infondate, risultando il provvedimento impugnato ben motivato, così da consentire al destinatario una perfetta comprensione delle ragioni azionate dall'Ufficio e non essendo configurabile alcuna esenzione in capo al ricorrente ( considerata la potenza del gruppo superiore a 200KW
e non inferiore).
Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere respinto il ricorso con compensazione tuttavia delle spese del giudizio fra le parti, sussistendone giusti motivi per la peculiarità della questione trattata”.
5.- Parte appellante ha chiesto la riforma della predetta decisione, contestandone la motivazione sopra riportata che questo Collegio, tuttavia, condivide, parzialmente integrandola. 6.- Con il primo motivo d'appello, l'appellante rileva la nullità della sentenza appellata per omesso esame dell'eccezione relativa alla applicabilità della normativa fallimentare in tema di rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento (Artt. 72 e ss, legge fallimentare).
6.1.- Constatato che la C.T.P. ha ritenuto assorbito tale motivo, la parte ripropone la violazione dell'art. 72 della l. Fallimentare relativo ai contratti pendenti che prevede la sospensione di essi sino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito. Nel caso di specie, la UR ritiene di non essere subentrata in alcuna convenzione di abbonamento prevista dall'art. 56 del D.Lgs 504/95 ed in nessuna licenza di esercizio.
6.2.- Il rilievo è infobdato, risultando improprio il richiamo all'art.72 r.d. 267/1942 ("Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le rxzrri quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già il trasferimento del diritto”) vertendosi nella fattispecie in un ipotesi di contratto già perfezionatosi nella sua integrità (a far data dal 2007) e pacificamente in corso di esecuzione.
7.- Del pari privo di rilievo è il secondo motivo di impugnazione, riguardante la presunta erroneità dell'affermazione – contenuta nella sentenza appellata, relativa alla necessità della denuncia di cessazione ed alla conseguente insussistenza dell'obbligo di pagamento non essendo il bene acquisito all'attivo.
Parte appellante ritiene di non essere tenuta in ogni caso al pagamento del dovuto, poiché, con atto del 31.07.2017 registrato il 08.02.2017, l'intera azienda è stata concessa in affitto alla Società_1 Srl, sicché il bene non è stato acquisito all'attivo del fallimento.
Ad avviso dell'impugnante, tra gli oneri del curatore non vi sarebbe la richiesta di cessazione di un codice ditta né d'altra parte l'art. 63 del D.L.vo n. 504/1995 citato dai giudici di prime cure, prevede alcun obbligo di comunicazione di eventi successivi che, pertanto sono stati arbitrariamente affermati dalla CTP di
Agrigento.
Peraltro, ad avviso dell'appellante, sarebbe onere dell'Agenzia sospendere e/o cessare d'Ufficio la licenza a seguito dell'intervenuta sentenza di fallimento con efficacia retroattiva dalla data del fallimento, come sarebbe peraltro stato richiesto con istanza (postuma del 06.08.2021) rimasta priva di riscontro.
7.1.- Il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 53 commi 4 e 5 del citato Decreto legislativo, la cessione totale o parziale di un'officina fornita di licenza innesca degli obblighi sia in capo al cedente che al subentrante.
Se infatti quest'ultimo ha l'obbligo di farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione per ottenere il rilascio della nuova licenza, spetterà al concedente, a norma del comma 4, che ha cessato l'attività di una officina fornita di licenza o ha apportato eventuali modificazioni o variazioni, farne a sua volta denuncia all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
Tale denuncia, nel caso di cessazione, comporta la restituzione della licenza, in virtù del fatto che per i medesimi generatori non possono sussistere due licenze rilasciate a due diversi soggetti.
Nel caso di specie è indubbio che l'odierna appellante risulta ancora adesso licenziataria di un'officina per la produzione di energia elettrica e come tale tenuta al versamento annuale del diritto di licenza e del canone annuo di imposta. Tale doglianza è, dunque, infondata.
8.- Con l'ultimo motivo di gravame controparte si duole della circostanza per la quale la Commissione
Tributaria di Agrigento non avrebbe tenuto in debito conto della nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/00 stante l'omessa valutazione ad opera dell'Ufficio delle osservazioni presentate dal contribuente in data 06.08.2018., con particolare riferimento alla rivendicata sussistenza dell'esenzione fiscale, ex art. 52, comma 2 lett. d), del T.U. Accise.
In buona sostanza, tramite quelle osservazioni, il Curatore fallimentare della Ricorrente_1 s.r.l. aveva evidenziato di non essere subentrato nella qualità in alcuna convenzione in abbonamento con l'amministrazione finanziaria e che l'Azienda era stata cedua a terzi;
pertanto la UR non era subentrata in alcuna licenza di esercizio. Inoltre, si rivendicava la sussistenza dell'esenzione fiscale, ai sensi del citato articolo del T.U. Accise.
8.1.- Pur dovendo prendere atto della laconicità, al riguardo, riscontrabile nella motivazione dei primi Giudici, il Collegio ritiene, tuttavia, infondata anche tale doglianza.
8.2.- Con riguardo al primo profilo, si osserva ch, per effetto delle considerazioni espresse nei superiori paragrafi, non è dato riscontrare alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente e odierna appellante che
è stato pienamente esercitato nella presente sede contenziosa.
D'altra parte, la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del terrmine dilatorio di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000.
Ciò, da un lato, in ragione dell'urgenza dell'Erario di intervenire nella procedura concorsuale. senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori;
d'altro lato poiché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti. Risultando, dunque, nella fattispecie rivolto direttamente al curatore fallimentare l'invito a produrre documenti, allorquando cioè la società fallita si trovava già nella fase amministrativa, non sussisteva alcuna necessità di attendere la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni e ciò a prescindere dalla necessità o meno di motivare le ragioni dell'urgenza della notificazione dell'atto impositivo che in tale ipotesi è in re ipsa e deriva dall'accertata insolvenza del contribuente.
E', oltretutto, mancata la c.d. prova di resistenza, cioè la dimostrazione, da parte dell'originaria ricorrente, delle irregolarità, in mancanza delle quali i provvedimenti de quibus (peraltro, più che adeguatamente motivati), sarebbero risultati significativamente diversi o, addirittura, non più emanati.
8.3.- In ordine al secondo profilo, il Collegio ritiene che, vertendosi in materia di esenzioni fiscali (nel caso di specie, esenzione di cui al comma 2 – lettera d) dell'art. 52 n. 504/95 e succ modifiche – c.d. T.U. Accise, secondo la quale l'energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200Kw non é assoggettata ad obblighi di tale testo unico), era a carico del soggetto accertato, la prova della sussistenza della rivendicata esenzione, prova del tutto carente, esaminati gli atti.
9.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata, sia pure con motivazione parzialmente integrata.
10.- La complessità delle questioni trattate, non disgiunta dalla necessità di integrare la motivazione della decisione impugnata, inducono il Collegio a ritenere sussistenti le ragioni per disporre, anche per il presente grado di giudizio, la compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia - Sezione XIV, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo respinge e, con motivazione parzialmente integrata, conferma la decisione impugnata. Spese del presente grado compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo, addì 20 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI GN NN