Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1054
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Applicabilità normativa fallimentare (art. 72 L. Fall.)

    Il richiamo all'art. 72 L. Fall. è improprio poiché il contratto era già perfezionato e in corso di esecuzione.

  • Rigettato
    Insussistenza obbligo di pagamento per cessione d'azienda

    Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 504/95, sia il cedente che il subentrante hanno obblighi di denuncia. L'appellante risulta ancora licenziataria e tenuta al versamento annuale.

  • Rigettato
    Nullità atti per omessa valutazione osservazioni (art. 12 L. 212/00) e rivendicata esenzione fiscale

    La dichiarazione di fallimento giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza termini dilatori per l'urgenza dell'Erario e la perdita di capacità gestionale del contribuente fallito. Non è stata fornita la prova di resistenza delle irregolarità. Per quanto riguarda l'esenzione, l'onere della prova della sussistenza era a carico del soggetto accertato, prova risultata carente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1054
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1054
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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