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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4166/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONARDO TARABELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta
(LU), via Aurelia – Sud n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 930, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno (continueranno a vivere) separati, libero ognuno di stabilire ove meglio creda la propria residenza;
b) il IG. corrisponderà alla Sig.ra un assegno divorzile Parte_1 Parte_2 pari ad Euro 2.000,00 mensili mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate Iban: [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre ad una somma una tantum, sempre a titolo di assegno divorzile, pari ad Euro
10.000,00;
c) I canoni di locazione di detti appartamenti saranno percepiti dai coniugi secondo le quote di rispettiva comproprietà, ovvero al 50% cadauno: tuttavia, fino alla permanenza della stato di
1 comunione sui citati immobili, le parti si obbligano, salvo futuro diverso accordo, a garantire l'accreditamento delle mensilità di canone di locazione sul conto corrente cointestato meglio identificato al successivo punto d) (o altro conto corrente cointestato che le parti dovessero ritenere di aprire) al fine di consentire il pagamento delle rate di mutuo che andranno a scadere, delle imposte e tasse gravanti sulle parti e ricollegabili alla proprietà dell'immobile, delle utenze riferite agli immobili concessi in locazione e meglio identificati in premessa (addebitate sul predetto conto) e, in genere, per la copertura dei costi di gestione/manutenzione dei beni comuni. Sul predetto conto corrente i ricorrenti si impegnano a non far addebitare somme che non riguardino la gestione della cosa comune (sono da intendersi riferibili alla gestione della cosa comune, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Irpef ricollegabile alla percezione dei canoni;
Imu e Tari sempre inerente i citati immobili) e solo ove documentate;
in caso contrario, la parte non inadempiente avrà diritto di prelevare una somma di corrispondente importo rispetto a quanto erroneamente addebitato.
Al termine di ogni anno solare, le parti potranno ritirare la propria quota parte di un mezzo della somma residua registrata a credito (al 31.12.) sul conto corrente, salvo non siano già note spese maggiori da stornare dal conto corrente e che potrebbero rimanere insolute in caso di effettuazione del prelievo suddetto. In ogni caso, le parti si impegnano a non effettuare prelevamenti ove il saldo attivo di conto corrente dovesse scendere al di sotto di euro 2.000,00 (duemila/00) e a ripristinare la predetta provvista minima, ognuno per la quota di propria spettanza, entro cinque giorni da quanto tale soglia è stata superata. Una volta estinto il mutuo gravante su tale immobile gli affitti saranno percepiti mensilmente dai ricorrenti al 50% al netto delle imposte e tasse, ferme restando le soglie minime da lasciare sul conto come sopra determinate. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra con riferimento a tutte le spese sino ad oggi sostenute per la manutenzione del predetto immobile, nonché per tutte le somme versate sino alla data odierna dai conduttori dei sopra citati immobili comuni, a tal fine rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza di saldo;
d) il c/c n. presso , filiale Lucca San Michele cointestato tra le parti PartitaIVA_1 Controparte_1 rimarrà, pertanto, in comunione ordinaria. Le parti si rilasciano ampia e liberatoria quietanza in ordine a tutte le operazioni eseguite sul predetto conto corrente precedentemente al presente atto, dichiarando reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per prelievi, pagamenti e/o versamenti eseguiti solo da una delle parti sino a quel momento ed espressamente rinunciando al rendiconto e ad ogni conseguente richiesta di rimborso, restituzione e/o pretesa creditoria in genere;
e) Il IG. si impegna a restituire alla IG.ra i beni personali della stessa presenti Parte_1 Parte_2
– e ove ancora esistenti – all'interno della cassetta di sicurezza a lui intestata. Parimenti, la IG.ra si impegna a restituire tutti i beni personali del IG. o del fratello dello stesso, Parte_2 Parte_1 arch. presenti nell'immobile in Pietrasanta (LU), Via Verga Giovanni n.16 Controparte_2 consentendo in ogni caso al IG. l'accesso all'immobile in parola, sempre previo Parte_1 preavviso, anche orale, alla IG.ra e comunque alla presenza della stessa. Il IG. Tes_1 Parte_1 riconsegnerà alla sottoscrizione del presente ricorso le due copie delle chiavi e il telecomando dell'allarme dell'immobile suddetto alla IG.ra . Parte_2
f) L'autovettura modello SKODA FABIA tg_FL249MH proprietà del IG. viene ceduta con il Parte_1 presente atto alla IG.ra , che continuerà a farne uso come sino ad oggi fatto. In ogni caso Parte_2 la stessa provvederà a formalizzare, a propria cura e spese, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento giudiziale di accoglimento del presente ricorso, il passaggio di proprietà, con accollo di ogni somma, imposta, tassa, sanzione dovesse essere sino a tal momento
2 maturata, anche se accertata successivamente, esonerando espressamente il IG. da ogni Parte_1 responsabilità al riguardo e impegnandosi a rifondere allo stesso qualsivoglia somma dovesse essere a lui richiesta in qualità di attuale proprietario del mezzo. Dal canto suo, il IG. si impegna Parte_1
a sottoscrivere quanto necessario per il perfezionamento del predetto passaggio anche presso i pubblici registri;
g) Il IG. provvederà a pagare le spese di consulenza fiscale riguardo all'immobile in Parte_1 comproprietà con la IG.ra e le spese della dichiarazione dei redditi della stessa. A tal Parte_2 fine è riconosciuto al IG. il diritto di individuare in piena autonomia il nominativo del Parte_1 professionista da incaricare.
h) per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole ad eccezione della somma di Euro 10.000,00 che sarà corrisposta dal IG. al Parte_1 momento dell'emissione della sentenza di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) l'11/10/1987, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
5/7/1989) maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pietrasanta (LU) in data 11/10/1987,
[...] Parte_2
3 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 125, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1987;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONARDO TARABELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta
(LU), via Aurelia – Sud n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 930, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno (continueranno a vivere) separati, libero ognuno di stabilire ove meglio creda la propria residenza;
b) il IG. corrisponderà alla Sig.ra un assegno divorzile Parte_1 Parte_2 pari ad Euro 2.000,00 mensili mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate Iban: [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre ad una somma una tantum, sempre a titolo di assegno divorzile, pari ad Euro
10.000,00;
c) I canoni di locazione di detti appartamenti saranno percepiti dai coniugi secondo le quote di rispettiva comproprietà, ovvero al 50% cadauno: tuttavia, fino alla permanenza della stato di
1 comunione sui citati immobili, le parti si obbligano, salvo futuro diverso accordo, a garantire l'accreditamento delle mensilità di canone di locazione sul conto corrente cointestato meglio identificato al successivo punto d) (o altro conto corrente cointestato che le parti dovessero ritenere di aprire) al fine di consentire il pagamento delle rate di mutuo che andranno a scadere, delle imposte e tasse gravanti sulle parti e ricollegabili alla proprietà dell'immobile, delle utenze riferite agli immobili concessi in locazione e meglio identificati in premessa (addebitate sul predetto conto) e, in genere, per la copertura dei costi di gestione/manutenzione dei beni comuni. Sul predetto conto corrente i ricorrenti si impegnano a non far addebitare somme che non riguardino la gestione della cosa comune (sono da intendersi riferibili alla gestione della cosa comune, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Irpef ricollegabile alla percezione dei canoni;
Imu e Tari sempre inerente i citati immobili) e solo ove documentate;
in caso contrario, la parte non inadempiente avrà diritto di prelevare una somma di corrispondente importo rispetto a quanto erroneamente addebitato.
Al termine di ogni anno solare, le parti potranno ritirare la propria quota parte di un mezzo della somma residua registrata a credito (al 31.12.) sul conto corrente, salvo non siano già note spese maggiori da stornare dal conto corrente e che potrebbero rimanere insolute in caso di effettuazione del prelievo suddetto. In ogni caso, le parti si impegnano a non effettuare prelevamenti ove il saldo attivo di conto corrente dovesse scendere al di sotto di euro 2.000,00 (duemila/00) e a ripristinare la predetta provvista minima, ognuno per la quota di propria spettanza, entro cinque giorni da quanto tale soglia è stata superata. Una volta estinto il mutuo gravante su tale immobile gli affitti saranno percepiti mensilmente dai ricorrenti al 50% al netto delle imposte e tasse, ferme restando le soglie minime da lasciare sul conto come sopra determinate. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra con riferimento a tutte le spese sino ad oggi sostenute per la manutenzione del predetto immobile, nonché per tutte le somme versate sino alla data odierna dai conduttori dei sopra citati immobili comuni, a tal fine rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza di saldo;
d) il c/c n. presso , filiale Lucca San Michele cointestato tra le parti PartitaIVA_1 Controparte_1 rimarrà, pertanto, in comunione ordinaria. Le parti si rilasciano ampia e liberatoria quietanza in ordine a tutte le operazioni eseguite sul predetto conto corrente precedentemente al presente atto, dichiarando reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per prelievi, pagamenti e/o versamenti eseguiti solo da una delle parti sino a quel momento ed espressamente rinunciando al rendiconto e ad ogni conseguente richiesta di rimborso, restituzione e/o pretesa creditoria in genere;
e) Il IG. si impegna a restituire alla IG.ra i beni personali della stessa presenti Parte_1 Parte_2
– e ove ancora esistenti – all'interno della cassetta di sicurezza a lui intestata. Parimenti, la IG.ra si impegna a restituire tutti i beni personali del IG. o del fratello dello stesso, Parte_2 Parte_1 arch. presenti nell'immobile in Pietrasanta (LU), Via Verga Giovanni n.16 Controparte_2 consentendo in ogni caso al IG. l'accesso all'immobile in parola, sempre previo Parte_1 preavviso, anche orale, alla IG.ra e comunque alla presenza della stessa. Il IG. Tes_1 Parte_1 riconsegnerà alla sottoscrizione del presente ricorso le due copie delle chiavi e il telecomando dell'allarme dell'immobile suddetto alla IG.ra . Parte_2
f) L'autovettura modello SKODA FABIA tg_FL249MH proprietà del IG. viene ceduta con il Parte_1 presente atto alla IG.ra , che continuerà a farne uso come sino ad oggi fatto. In ogni caso Parte_2 la stessa provvederà a formalizzare, a propria cura e spese, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento giudiziale di accoglimento del presente ricorso, il passaggio di proprietà, con accollo di ogni somma, imposta, tassa, sanzione dovesse essere sino a tal momento
2 maturata, anche se accertata successivamente, esonerando espressamente il IG. da ogni Parte_1 responsabilità al riguardo e impegnandosi a rifondere allo stesso qualsivoglia somma dovesse essere a lui richiesta in qualità di attuale proprietario del mezzo. Dal canto suo, il IG. si impegna Parte_1
a sottoscrivere quanto necessario per il perfezionamento del predetto passaggio anche presso i pubblici registri;
g) Il IG. provvederà a pagare le spese di consulenza fiscale riguardo all'immobile in Parte_1 comproprietà con la IG.ra e le spese della dichiarazione dei redditi della stessa. A tal Parte_2 fine è riconosciuto al IG. il diritto di individuare in piena autonomia il nominativo del Parte_1 professionista da incaricare.
h) per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole ad eccezione della somma di Euro 10.000,00 che sarà corrisposta dal IG. al Parte_1 momento dell'emissione della sentenza di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) l'11/10/1987, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
5/7/1989) maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pietrasanta (LU) in data 11/10/1987,
[...] Parte_2
3 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 125, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1987;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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