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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
969/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dr. Alessandro Liprino Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 969/2019 R.G.A.C. vertente
tra
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 23.04.1935 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Quero
APPELLATO
Nonchè contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
(C.F.: ) CP_3 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione - Appello alla sentenza n. 689/2017 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 6.5.2019 nel procedimento n. 1424/2012 R.G.A.C.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 06.04.2012 e ritualmente notificato il 12.04.2012, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, i germani , CP_1 CP_3
e , sostenendo di possedere da oltre venti anni, quale assoluto proprietario,
[...] CP_2 l'unità immobiliare sita al secondo piano fuori terra (primo piano lato via del Salvatore), riportato nella sezione catasto fabbricati di Reggio Calabria, al foglio 126, particella 830 sub. 11, categoria A/3 classe 5. Ricostruendo la vicenda ab origine, il riferiva che i sigg. e Pt_1 CP_2 CP_3 avevano trasferito a , giusta scrittura privata del 22.08.1981, la proprietà Persona_1 dell'appezzamento di terreno sito in Reggio Calabria alla via del Salvatore 22 e che, su tale terreno,
aveva edificato uno stabile di cui faceva parte l'appartamento posseduto Persona_1 dall'attore, che, con scrittura privata del 09.01.1982, egli aveva acquistato dall'appaltatore . Per_1
A tale scrittura privata non aveva fatto seguito l'atto pubblico e, pertanto, in data 14.06.2011 l'odierno appellante, congiuntamente ai sigg. e promuoveva istanza congiunta CP_2 CP_3 di mediazione al fine di vedere riconosciuto il diritto di usucapione sull'immobile per cui è causa. All'esito di tale procedura, emergeva l'esistenza di una trascrizione di domanda giudiziale di divisione da parte di contro i germani relativa anche al suddetto immobile. CP_1 CP_3
Veniva pertanto invitato in mediazione anche il il quale non aderiva;
per tale motivo CP_1 veniva redatto verbale negativo.
A seguito di ciò, instaurava il presente giudizio, chiedendo all'adito Tribunale la Parte_1 dichiarazione di intervenuta usucapione sull'immobile in questione. Si costituiva solo opponendosi alle richieste attoree e chiedendone il rigetto. CP_1 Istruita la causa, veniva ammesso l'interrogatorio formale di il quale dichiarava di CP_1 non essere in grado di riferire alcunché, mentre venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza 689/2019 il Tribunale si pronunciava sulla questione rigettando la domanda di usucapione proposta dal stante l'infondatezza nel merito della stessa, in particolare per il Pt_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore. Avverso tale pronuncia proponeva gravame contestando in toto il contenuto della Parte_1 sentenza e chiedendone la riforma. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1 Con ordinanza del 26.4.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.2024, veniva dichiarata la contumacia di e CP_2 CP_3
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.6.24, il procuratore del produceva in Pt_1 giudizio la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 683/2021 pubblicata in data 17/5/2021 e non impugnata, relativa al procedimento Rgn.4378/2010 con cui era stata rigettata la domanda avanzata da in merito a diritti successori relativi alla successione della propria madre CP_1 Per_2 perché non si era formata alcuna comunione ereditaria tra fratelli da dividere avendo il testatore
[...] già provveduto a tale divisione (art.734 c.c.), quindi, riconoscendo come unici proprietari a Per_2 titolo derivativo i convenuti e Stante ciò, l'appellante sosteneva che CP_2 CP_3 non vi potesse essere nessuna legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo a nel CP_1 presente giudizio. Con ordinanza del 14.10.2024 la causa era assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di cui le parti hanno profittato.
Motivi della decisione
1. Errata applicazione del principio della ragione più liquida
Con il primo motivo di appello, il si duole della circostanza che il giudice di prime cure nel Pt_1 redigere la motivazione della sentenza, avrebbe utilizzato di fatto il principio dell'assorbimento delle questioni “formalmente vestito da principio della ragione più liquida”. Precisa al riguardo che “La domanda avanzata nel giudizio è una domanda di usucapione di bene immobile e non vi sono domande riconvenzionali pertanto l'utilizzo messo a disposizione dall'ordinamento processuale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità è privo nella fattispecie di utilità.” L'art. 276, comma 2, c.p.c. stabilisce un ordine che il giudicante deve osservare per giungere alla decisione di merito. Precisamente, tale norma impone al giudicante d'affrontare, dapprima, le questioni preliminari di rito, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, e, poi, le questioni di merito in senso stretto, stabilendo una sequenza logico giuridica nell'ordine delle trattazioni delle questioni che, all'interno d'una causa, si presentano.
Il “principio della ragione più liquida” consente al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione evidente e d'agevole soluzione, anche se subordinata, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre.
Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che
“… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Alla luce di tale principio, il giudice è quindi abilitato ad esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 9936/2014) oppure, nell'ambito di una pluralità di questioni di merito, ad invertire l'ordine delle questioni;
e ciò in quanto la pronuncia sulla questione preliminare non esaminata non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (cfr. Cass. n. 29972/2019; Cass. n. 24093/2019; Cass. n. 14301/2017; Cass. n. 17214/2016).
Nel caso di specie, il giudicante ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a procedere all'applicazione del principio della ragione più liquida, si legge in sentenza:
“..l'infondatezza nel merito della domanda dipende soprattutto dal mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, che adducendo di essere nel pieno, pacifico e pubblico possesso di un immobile, era tenuto a dimostrare le circostanze, i fatti e le condotte dalle quali desumere tale piena disponibilità. A cominciare dal momento in cui avrebbe avuto la piena ed effettiva disponibilità dell'immobile, fatto che invece, come molti altri fondamentali ex art 1158 cc, non risulta affatto provato.”
All'esito di una approfondita disamina circa la inconsistenza probatoria della documentazione prodotta dall'attore a sostegno del proprio diritto, il Tribunale conclude “Tali circostanze, ampiamente dedotte in atti, costituiscono elementi rilevanti ai fini del decidere, escludono l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei requisiti voluti dalla legge per acquisire il diritto Pt_1 di proprietà a titolo originario;
assorbono tutte le altre non decisive questioni illustrate dal convenuto, ed impongono il rigetto della domanda dell'attore”.
Risulta pertanto chiaro che, nel momento in cui è carente/assente il requisito principale richiesto ai fini di una pronuncia di usucapione, ovvero la prova che essa si sia effettivamente realizzata, tutte le altre argomentazioni poste dall'appellante a sostegno della propria pretesa, non hanno più alcuna rilevanza e pertanto, per ragioni di economia processuale, ne è superflua la trattazione.
A ciò si aggiunge che il giudicante ha ampiamente e dettagliatamente motivato le ragioni che lo hanno indotto all'applicazione del principio in questione, dunque non si comprende in che termini sarebbe incorso in un vizio di motivazione.
Tale motivo di appello risulta pertanto infondato.
2. Sulla questione di fatto e sulla questione di diritto
Con il secondo motivo di appello il lamenta il mancato riconoscimento a proprio favore Pt_1 dell'intervenuta usucapione stante il possesso uti domino dell'immobile in oggetto per oltre un ventennio. Si legge infatti in sentenza “Tali circostanze, ampiamente dedotte in atti, costituiscono elementi rilevanti ai fini del decidere, escludono l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei Pt_1 requisiti voluti dalla legge per acquisire il diritto di proprietà a titolo originario;
assorbono tutte le altre non decisive questioni illustrate dal convenuto, ed impongono il rigetto della domanda dell'attore”. Secondo il , il giudicante avrebbe omesso di analizzare, e conseguentemente riconoscere, Pt_1 una serie di circostanze che avrebbero fornito prova certa dell'intervenuta costituzione del diritto a proprio favore. Si legge difatti nell'atto di appello: “La sentenza risolve in modo errato la quaestio iuris, in quanto applica in modo incongruente ed incoerente le norme che disciplinano l'istituto dell'usucapione contenute nel codice civile, nonché quelle dell'onere e della valutazione della prova, non facendo buon uso dei pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione (cfr. pag. 6 della sentenza) ivi indicati, nonché tratta parzialmente delle questioni di diritto sollevate dalle parti utilizzando impropriamente il principio della ragione più liquida” e prosegue “L'istanza di riforma della sentenza impugnata, si fonda sul fatto che la ricostruzione fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure, non è condivisibile, infatti è facile evidenziare come nella sentenza del Tribunale, vi siano dei palesi errori in punto di fatto e precisamente, si rilevano “numerose anomalie”, nella valutazione dei documenti depositati, così anche a giustificare la non ammissione di prove testimoniali, mai chieste dall'attore con richiami giurisprudenziali sul punto”(cfr. pag. 11 e pag. 14 dell'atto di appello).
Premesso che presupposto di legittimazione dell'azione di cui all'art. 1158 del codice civile è la prova, certa e incontestabile, dell'esistenza di tutti gli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 CC (possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e ultraventennale), e che di detta prova è onerata esclusivamente la parte attrice, mentre la parte convenuta non ha alcun onere probatorio e può limitarsi a negare l'assunto dell'attore anche senza argomentazione alcuna, risulta evidente che l'appellante, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non ha fornito elementi sufficienti in tal senso.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario, ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Non basta quindi affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, ma, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione, deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
L'iter logico-giuridico seguito dal giudicante in primo grado risulta evidente: il Tribunale ha proceduto ad un'attenta disamina dei documenti prodotti dal a sostegno della propria pretesa Pt_1 ed ha evidenziato come tale documentazione, oltre a non fornire alcuna prova del possesso ventennale così come normativamente richiesto (anzi a tratti smentendolo), mette in luce numerose incongruenze, tutte dettagliatamente illustrate in sentenza.
Più in particolare, i documenti prodotti da parte appellante sono:
1. un atto dattiloscritto che riporta in testa l'indicazione “promessa di vendita”, datato 9.1.1982, apparentemente stipulato tra il cl 35 ed il cl 35. Persona_1 Parte_1 L'atto è sottoscritto, ma le sottoscrizioni non sono autenticate, non è registrato, né munito di data certa.
In esso si legge che il avrebbe acquistato un suolo in via del Salvatore- via Genova di RC, Per_1 in catasto al foglio n 126 p.lla 620 confinante con via del Salvatore, via Genova, via Firenze e fabbricato Mallamo, suolo che gli sarebbe stato ceduto da e “giusta CP_3 CP_2 scrittura privata del 22.8.1981 che si esibisce in visione alla parte promissaria”. In tale documento le parti promettono di vendere ( ) ed acquistare (il ) Per_1 Pt_1 l'appartamento in costruzione posto al 2^ pft – 1^ piano su via del Salvatore e stabiliscono che la consegna sarebbe avvenuta entro l'anno dalla fine dei lavori e comunque “la proprietà ed il possesso dell'immobile” sarebbero stati trasferiti solo alla stipula dell'atto di compravendita, dal quale sarebbero decorsi gli effetti giuridici. Nessun atto di compravendita risulta mai stipulato tra le suddette parti.
2. un atto dattiloscritto datato 18.7.2011 con cui il e Pt_1 CP_3 CP_2 dichiarano che il sarebbe “nella piena proprietà e nel pieno possesso del bene da più di Pt_1 vent'anni”, e che i predetti “intendono trasferirgliene la proprietà...”, raccogliendo CP_3 l'impegno del di sostenere tutte le spese di mediazione successive. Il documento riporta Pt_1 oltre che le sottoscrizioni riferibili ai predetti stipulanti, altre due sottoscrizioni sotto la dicitura “i mediatori”, che però non sono neppure menzionati né identificati nell'”accordo”.
Alle puntuali osservazioni fatte dal giudice di prime cure, l'appellante tenta di opporsi a mezzo del proprio gravame fornendo “giustificazioni” che non appaiono in alcun modo convincenti. Nello specifico, il sostiene che la mancanza di data certa e di firme autenticate relativamente Pt_1 alla promessa di vendita del 1982 non siano elementi rilevanti ai fini del riconoscimento di un possesso ad usucapionem in quanto “non sono state disconosciute da controparte”.
Sul punto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nella determinazione della data di una scrittura privata, quando mancano le prove tipiche di certezza previste dall'articolo 2704, comma 1, c.c., affinché la data sia opponibile ai terzi è necessario dimostrare con certezza l'antecedente formazione del documento.
Tuttavia, se mancano le situazioni tipiche di certezza previste, la data della scrittura può essere opponibile ai terzi qualora venga dedotto e dimostrato un fatto capace di stabilire in modo altrettanto certo l'antecedente formazione del documento. La mancanza di un elenco esaustivo dei fatti idonei a rendere opponibile la data di una scrittura privata consente al giudice di valutare, con il suo prudente apprezzamento, se esiste un fatto diverso dalla registrazione che sia in grado di dimostrare in modo certo la data della scrittura.
Tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento.
Nel caso di specie, alcuna prova in ordine alla data della scrittura privata è stata fornita dall'appellante. Inoltre, il contento dell'atto non appare idoneo a consentire di desumere che il medesimo possa costituire prova dell'esistenza di un possesso valido ad usucapire. Ed infatti, le parti promettono di vendere ( ) ed acquistare ( ) l'appartamento in Per_1 Pt_1 costruzione posto al 2^ pft – 1^ piano su via del Salvatore, ed espressamente prevedono che la consegna sarebbe avvenuta entro l'anno dalla fine dei lavori precisando che “la proprietà ed il possesso dell'immobile” sarebbero stati trasferiti solo alla stipula dell'atto di compravendita”, dal quale sarebbero decorsi gli effetti giuridici. Nessun atto di compravendita risulta però essere mai stato stipulato tra le suddette parti.
Risulta evidente che, al di là del disconoscimento o meno della scrittura in oggetto la cui rilevanza è relativa, che la stessa (priva di un inquadramento temporale certo) rinvia al momento di stipula dell'atto di compravendita l'immissione in possesso del , ciò vuol dire che fino a quel Pt_1 momento l'appellante non avrebbe posseduto l'immobile de quo.
Non si comprende quindi come l'appellante possa ritenere individuabile nella data della scrittura privata il termine di partenza per il computo del ventennio utile alla realizzazione del diritto per cui
è causa, considerato il fatto che non è stata fornita alcuna prova né di una effettiva immissione in possesso del , né della successiva stipula di un atto definitivo. Pt_1
Nel caso di specie, il contenuto della scrittura del 1982 sconfessa totalmente quanto sostenuto dall'appellante a pag. 18 “E' rimasto, infine, accertato anche che l'attore, sin dal momento della scrittura (metà anni '80 del secolo scorso) è stato immesso nel possesso del bene e ne ha goduto pienamente, ininterrottamente ed in maniera esclusiva, senza dar conto ad alcuno e senza che alcuno abbia mai mosso contestazioni di sorta…” in quanto, in assenza di un atto definitivo (o di ulteriori prove), non vi è modo di sapere in maniera certa se il è stato immesso nel possesso del bene Pt_1
e quale sia la data in cui, eventualmente, egli ha iniziato a possedere effettivamente il bene.
Del resto, anche qualora il fosse stato immesso nel possesso dell'immobile prima della Pt_1 stipula del definitivo, tale possesso non sarebbe stato idoneo a determinarne l'acquisto per usucapione.
Ed infatti, relativamente alla natura della relazione di fatto che si instaura se, a seguito di una promessa di vendita e prima della stipula del contratto traslativo definitivo, viene eseguita la consegna del bene che ne costituisce l'oggetto, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che non è possibile parlare di anticipazione degli effetti traslativi, posto che la disponibilità si fonda su un contratto di comodato collegato funzionalmente al preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori e tale da rendere la relazione con la cosa qualificabile solo come detenzione qualificata e non come possesso utile i fini dell'usucapione (per il quale è casomai necessaria la dimostrazione di un'interversio possessionis ex art. 1141 c.c.). (Cass. sentenza 24479/2017).
Inoltre, qualora fosse vero quanto sostenuto dall'appellante circa il trasferimento della proprietà dal a seguito della scrittura privata, allora assumerebbe pregnanza l'obiezione (già evidenziata Per_1 in sentenza) sollevata dal il quale, nel proprio atto di costituzione ha dichiarato “Se la CP_1 costruzione dei quattro piani sull'area che si asserisce venduta dagli eredi di con Persona_3 la scrittura 22 agosto 1981, non allegata agli atti, è da attribuirsi all'impresa , di Persona_1 fatto l'intero fabbricato edificato sull'area anzidetta doveva ritenersi di proprietà dell'appaltatore, nei cui soli confronti, di conseguenza, andava proposta domanda di usucapione del bene.”
La conseguenza logico giuridica di quanto descritto è, come correttamente individuato in sentenza,
“poiché però non è stata mai provata l'esistenza di un atto (necessariamente scritto, trattandosi di vendita immobiliare ex art 1350 cc) con il quale i avrebbero venduto al nel 1981, CP_3 Per_1 la promessa di vendita da quest'ultimo stipulata con il non avrebbe avuto alcun effetto Pt_1 di trasferimento né di proprietà né di una situazione di fatto assimilabile al possesso”
Di contro, il documento prodotto dal datato 18.7.2011 con cui il e Pt_1 Parte_2
dichiarano che il sarebbe “nella piena proprietà e nel pieno possesso del CP_2 Pt_1 bene da più di vent'anni”, e che “intendono trasferirgliene la proprietà..” contraddice in toto quanto sostenuto dall'appellante in quanto non si comprende come sia possibile che CP_2
e dopo aver venduto il suolo al nel 1981, potessero vantare un titolo tale da CP_3 Per_1 consentirgli di contrattare con il nel 2011 promettendo di fargli ottenere la proprietà di Pt_1 immobili sullo stesso suolo realizzati.
In ogni caso, deve ritenersi che l'intento dei di trasferire la proprietà del bene al , CP_3 Pt_1 manifesti per un verso la riaffermazione della perdurante titolarità di esso in capo ai e per CP_3 altro verso, una “contemplatio domini” da parte del , che nel sottoscrivere quel documento, Pt_1 di fatto ammette la titolarità di altri sul cespite che assume di possedere e che tenta di acquisire in proprietà.
Né può valere, a tali fini, il riconoscimento del possesso fatto dai germani nell'atto di CP_3 mediazione del 18 luglio 2011. Se è vero che l'art. 2643, comma 12 bis, c.c. prevede che si debbano rendere pubblici a mezzo trascrizione “Gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” e, dunque, che il verbale di mediazione possa acquistare rilevanza ai fini dell'accertamento del possesso, è anche vero che in tal caso la mediazione ha avuto esito negativo e, pertanto, non può essere rilevante in questa sede.
Peraltro, quanto affermato nel verbale di mediazione in ordine al riconoscimento del possesso ultraventennale non è sufficiente ai fini dell'usucapione, impegnandosi i predetti a trasferire la proprietà dell'immobile al , il quale accettava. Pt_1
La manifestata volontà di acquistare l'immobile e, quindi, l'implicito riconoscimento dell'altrui proprietà, implica l'insussistenza di un possesso rem sibi habendi volto ad usucapire i beni, della cui prova il era onerato al fine di dimostrare l'avvenuta usucapione. E pertanto, avendo egli Pt_1 reso dichiarazione che logicamente implica l'insussistenza di un siffatto possesso, non può che seguirne il rigetto della domanda di usucapione.
Quanto sin qui descritto, esclude l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei Pt_1 requisiti voluti dalla legge per acquisire il diritto di proprietà a titolo originario. Difatti per acquisire la proprietà di un bene altrui non è sufficiente averne la disponibilità materiale, è necessario l'esercizio di almeno un atto che denoti la volontà di atteggiarsi pubblicamente come proprietario esclusivo del bene (sentenza n. 9325 del 26.04.2011): un atto che solo l'effettivo titolare avrebbe il diritto di compiere e che il possessore pone senza che vi sia l'opposizione di quest'ultimo. È dunque da quest'atto che inizia a decorrere l'usucapione ed è proprio questo fatto che va dimostrato al giudice per poter rivendicare l'usucapione.
La Suprema Corte ha chiarito che la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche solo per testimoni e il giudizio sulla rilevanza della prova non può essere influenzato dalla mancanza di conferme documentali (ordinanza n. 20884 del 18.7.2023). Nel caso di specie però, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale dei germani CP_3
Antonio richiesta dal sono stati dichiarati inammissibili in primo grado poiché vertenti su Pt_1 circostanze assolutamente generiche, e la richiesta non è stata reiterata in sede di gravame, l'interrogatorio di non è stato dirimente. CP_1 Alla luce delle suesposte considerazioni, essendo evidente che non è stata raggiunta la prova necessaria ai fini del concretizzarsi del diritto di usucapione sul bene da parte del , anche Pt_1 tale motivo di appello è da ritenersi infondato.
In ordine al difetto di legittimazione di dedotto da parte appellante anche sulla CP_1 scorta della sentenza n. 683/21 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, occorre rilevare innanzi tutto che, benché il difensore abbia dichiarato che tale sentenza non è stata impugnata, difetta in atti la prova del suo passaggio in giudicato. In ogni caso, la circostanza che non fosse CP_1 proprietario dell'immobile di cui si controverte, neppure pro quota per effetto della successione materna come da lui sostenuto, è irrilevante in questa sede e non è di certo ostativa al rigetto del gravame, posto che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di acquisto a titolo originario per possesso uti dominus ultraventennale proposta da Controparte_4
Per i motivi esposti, dunque, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia integrale di rigetto.
Spese del giudizio Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sussistono gravi ragioni per compensare le spese del presente procedimento in relazione alla peculiare posizione dell'appellato ed alla circostanza che, sulla CP_1 scorta del compendio in atti, egli non risulta avere diritti di proprietà sull'immobile in questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
( ) nonchè contro ( ) e C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_3 C.F._4 deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese del presente giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia integrale di rigetto.
Così è deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dr. Alessandro Liprino Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 969/2019 R.G.A.C. vertente
tra
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 23.04.1935 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Quero
APPELLATO
Nonchè contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
(C.F.: ) CP_3 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione - Appello alla sentenza n. 689/2017 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 6.5.2019 nel procedimento n. 1424/2012 R.G.A.C.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 06.04.2012 e ritualmente notificato il 12.04.2012, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, i germani , CP_1 CP_3
e , sostenendo di possedere da oltre venti anni, quale assoluto proprietario,
[...] CP_2 l'unità immobiliare sita al secondo piano fuori terra (primo piano lato via del Salvatore), riportato nella sezione catasto fabbricati di Reggio Calabria, al foglio 126, particella 830 sub. 11, categoria A/3 classe 5. Ricostruendo la vicenda ab origine, il riferiva che i sigg. e Pt_1 CP_2 CP_3 avevano trasferito a , giusta scrittura privata del 22.08.1981, la proprietà Persona_1 dell'appezzamento di terreno sito in Reggio Calabria alla via del Salvatore 22 e che, su tale terreno,
aveva edificato uno stabile di cui faceva parte l'appartamento posseduto Persona_1 dall'attore, che, con scrittura privata del 09.01.1982, egli aveva acquistato dall'appaltatore . Per_1
A tale scrittura privata non aveva fatto seguito l'atto pubblico e, pertanto, in data 14.06.2011 l'odierno appellante, congiuntamente ai sigg. e promuoveva istanza congiunta CP_2 CP_3 di mediazione al fine di vedere riconosciuto il diritto di usucapione sull'immobile per cui è causa. All'esito di tale procedura, emergeva l'esistenza di una trascrizione di domanda giudiziale di divisione da parte di contro i germani relativa anche al suddetto immobile. CP_1 CP_3
Veniva pertanto invitato in mediazione anche il il quale non aderiva;
per tale motivo CP_1 veniva redatto verbale negativo.
A seguito di ciò, instaurava il presente giudizio, chiedendo all'adito Tribunale la Parte_1 dichiarazione di intervenuta usucapione sull'immobile in questione. Si costituiva solo opponendosi alle richieste attoree e chiedendone il rigetto. CP_1 Istruita la causa, veniva ammesso l'interrogatorio formale di il quale dichiarava di CP_1 non essere in grado di riferire alcunché, mentre venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza 689/2019 il Tribunale si pronunciava sulla questione rigettando la domanda di usucapione proposta dal stante l'infondatezza nel merito della stessa, in particolare per il Pt_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore. Avverso tale pronuncia proponeva gravame contestando in toto il contenuto della Parte_1 sentenza e chiedendone la riforma. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1 Con ordinanza del 26.4.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.2024, veniva dichiarata la contumacia di e CP_2 CP_3
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.6.24, il procuratore del produceva in Pt_1 giudizio la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 683/2021 pubblicata in data 17/5/2021 e non impugnata, relativa al procedimento Rgn.4378/2010 con cui era stata rigettata la domanda avanzata da in merito a diritti successori relativi alla successione della propria madre CP_1 Per_2 perché non si era formata alcuna comunione ereditaria tra fratelli da dividere avendo il testatore
[...] già provveduto a tale divisione (art.734 c.c.), quindi, riconoscendo come unici proprietari a Per_2 titolo derivativo i convenuti e Stante ciò, l'appellante sosteneva che CP_2 CP_3 non vi potesse essere nessuna legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo a nel CP_1 presente giudizio. Con ordinanza del 14.10.2024 la causa era assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di cui le parti hanno profittato.
Motivi della decisione
1. Errata applicazione del principio della ragione più liquida
Con il primo motivo di appello, il si duole della circostanza che il giudice di prime cure nel Pt_1 redigere la motivazione della sentenza, avrebbe utilizzato di fatto il principio dell'assorbimento delle questioni “formalmente vestito da principio della ragione più liquida”. Precisa al riguardo che “La domanda avanzata nel giudizio è una domanda di usucapione di bene immobile e non vi sono domande riconvenzionali pertanto l'utilizzo messo a disposizione dall'ordinamento processuale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità è privo nella fattispecie di utilità.” L'art. 276, comma 2, c.p.c. stabilisce un ordine che il giudicante deve osservare per giungere alla decisione di merito. Precisamente, tale norma impone al giudicante d'affrontare, dapprima, le questioni preliminari di rito, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, e, poi, le questioni di merito in senso stretto, stabilendo una sequenza logico giuridica nell'ordine delle trattazioni delle questioni che, all'interno d'una causa, si presentano.
Il “principio della ragione più liquida” consente al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione evidente e d'agevole soluzione, anche se subordinata, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre.
Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che
“… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Alla luce di tale principio, il giudice è quindi abilitato ad esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 9936/2014) oppure, nell'ambito di una pluralità di questioni di merito, ad invertire l'ordine delle questioni;
e ciò in quanto la pronuncia sulla questione preliminare non esaminata non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (cfr. Cass. n. 29972/2019; Cass. n. 24093/2019; Cass. n. 14301/2017; Cass. n. 17214/2016).
Nel caso di specie, il giudicante ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a procedere all'applicazione del principio della ragione più liquida, si legge in sentenza:
“..l'infondatezza nel merito della domanda dipende soprattutto dal mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, che adducendo di essere nel pieno, pacifico e pubblico possesso di un immobile, era tenuto a dimostrare le circostanze, i fatti e le condotte dalle quali desumere tale piena disponibilità. A cominciare dal momento in cui avrebbe avuto la piena ed effettiva disponibilità dell'immobile, fatto che invece, come molti altri fondamentali ex art 1158 cc, non risulta affatto provato.”
All'esito di una approfondita disamina circa la inconsistenza probatoria della documentazione prodotta dall'attore a sostegno del proprio diritto, il Tribunale conclude “Tali circostanze, ampiamente dedotte in atti, costituiscono elementi rilevanti ai fini del decidere, escludono l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei requisiti voluti dalla legge per acquisire il diritto Pt_1 di proprietà a titolo originario;
assorbono tutte le altre non decisive questioni illustrate dal convenuto, ed impongono il rigetto della domanda dell'attore”.
Risulta pertanto chiaro che, nel momento in cui è carente/assente il requisito principale richiesto ai fini di una pronuncia di usucapione, ovvero la prova che essa si sia effettivamente realizzata, tutte le altre argomentazioni poste dall'appellante a sostegno della propria pretesa, non hanno più alcuna rilevanza e pertanto, per ragioni di economia processuale, ne è superflua la trattazione.
A ciò si aggiunge che il giudicante ha ampiamente e dettagliatamente motivato le ragioni che lo hanno indotto all'applicazione del principio in questione, dunque non si comprende in che termini sarebbe incorso in un vizio di motivazione.
Tale motivo di appello risulta pertanto infondato.
2. Sulla questione di fatto e sulla questione di diritto
Con il secondo motivo di appello il lamenta il mancato riconoscimento a proprio favore Pt_1 dell'intervenuta usucapione stante il possesso uti domino dell'immobile in oggetto per oltre un ventennio. Si legge infatti in sentenza “Tali circostanze, ampiamente dedotte in atti, costituiscono elementi rilevanti ai fini del decidere, escludono l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei Pt_1 requisiti voluti dalla legge per acquisire il diritto di proprietà a titolo originario;
assorbono tutte le altre non decisive questioni illustrate dal convenuto, ed impongono il rigetto della domanda dell'attore”. Secondo il , il giudicante avrebbe omesso di analizzare, e conseguentemente riconoscere, Pt_1 una serie di circostanze che avrebbero fornito prova certa dell'intervenuta costituzione del diritto a proprio favore. Si legge difatti nell'atto di appello: “La sentenza risolve in modo errato la quaestio iuris, in quanto applica in modo incongruente ed incoerente le norme che disciplinano l'istituto dell'usucapione contenute nel codice civile, nonché quelle dell'onere e della valutazione della prova, non facendo buon uso dei pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione (cfr. pag. 6 della sentenza) ivi indicati, nonché tratta parzialmente delle questioni di diritto sollevate dalle parti utilizzando impropriamente il principio della ragione più liquida” e prosegue “L'istanza di riforma della sentenza impugnata, si fonda sul fatto che la ricostruzione fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure, non è condivisibile, infatti è facile evidenziare come nella sentenza del Tribunale, vi siano dei palesi errori in punto di fatto e precisamente, si rilevano “numerose anomalie”, nella valutazione dei documenti depositati, così anche a giustificare la non ammissione di prove testimoniali, mai chieste dall'attore con richiami giurisprudenziali sul punto”(cfr. pag. 11 e pag. 14 dell'atto di appello).
Premesso che presupposto di legittimazione dell'azione di cui all'art. 1158 del codice civile è la prova, certa e incontestabile, dell'esistenza di tutti gli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 CC (possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e ultraventennale), e che di detta prova è onerata esclusivamente la parte attrice, mentre la parte convenuta non ha alcun onere probatorio e può limitarsi a negare l'assunto dell'attore anche senza argomentazione alcuna, risulta evidente che l'appellante, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non ha fornito elementi sufficienti in tal senso.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario, ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Non basta quindi affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, ma, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione, deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
L'iter logico-giuridico seguito dal giudicante in primo grado risulta evidente: il Tribunale ha proceduto ad un'attenta disamina dei documenti prodotti dal a sostegno della propria pretesa Pt_1 ed ha evidenziato come tale documentazione, oltre a non fornire alcuna prova del possesso ventennale così come normativamente richiesto (anzi a tratti smentendolo), mette in luce numerose incongruenze, tutte dettagliatamente illustrate in sentenza.
Più in particolare, i documenti prodotti da parte appellante sono:
1. un atto dattiloscritto che riporta in testa l'indicazione “promessa di vendita”, datato 9.1.1982, apparentemente stipulato tra il cl 35 ed il cl 35. Persona_1 Parte_1 L'atto è sottoscritto, ma le sottoscrizioni non sono autenticate, non è registrato, né munito di data certa.
In esso si legge che il avrebbe acquistato un suolo in via del Salvatore- via Genova di RC, Per_1 in catasto al foglio n 126 p.lla 620 confinante con via del Salvatore, via Genova, via Firenze e fabbricato Mallamo, suolo che gli sarebbe stato ceduto da e “giusta CP_3 CP_2 scrittura privata del 22.8.1981 che si esibisce in visione alla parte promissaria”. In tale documento le parti promettono di vendere ( ) ed acquistare (il ) Per_1 Pt_1 l'appartamento in costruzione posto al 2^ pft – 1^ piano su via del Salvatore e stabiliscono che la consegna sarebbe avvenuta entro l'anno dalla fine dei lavori e comunque “la proprietà ed il possesso dell'immobile” sarebbero stati trasferiti solo alla stipula dell'atto di compravendita, dal quale sarebbero decorsi gli effetti giuridici. Nessun atto di compravendita risulta mai stipulato tra le suddette parti.
2. un atto dattiloscritto datato 18.7.2011 con cui il e Pt_1 CP_3 CP_2 dichiarano che il sarebbe “nella piena proprietà e nel pieno possesso del bene da più di Pt_1 vent'anni”, e che i predetti “intendono trasferirgliene la proprietà...”, raccogliendo CP_3 l'impegno del di sostenere tutte le spese di mediazione successive. Il documento riporta Pt_1 oltre che le sottoscrizioni riferibili ai predetti stipulanti, altre due sottoscrizioni sotto la dicitura “i mediatori”, che però non sono neppure menzionati né identificati nell'”accordo”.
Alle puntuali osservazioni fatte dal giudice di prime cure, l'appellante tenta di opporsi a mezzo del proprio gravame fornendo “giustificazioni” che non appaiono in alcun modo convincenti. Nello specifico, il sostiene che la mancanza di data certa e di firme autenticate relativamente Pt_1 alla promessa di vendita del 1982 non siano elementi rilevanti ai fini del riconoscimento di un possesso ad usucapionem in quanto “non sono state disconosciute da controparte”.
Sul punto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nella determinazione della data di una scrittura privata, quando mancano le prove tipiche di certezza previste dall'articolo 2704, comma 1, c.c., affinché la data sia opponibile ai terzi è necessario dimostrare con certezza l'antecedente formazione del documento.
Tuttavia, se mancano le situazioni tipiche di certezza previste, la data della scrittura può essere opponibile ai terzi qualora venga dedotto e dimostrato un fatto capace di stabilire in modo altrettanto certo l'antecedente formazione del documento. La mancanza di un elenco esaustivo dei fatti idonei a rendere opponibile la data di una scrittura privata consente al giudice di valutare, con il suo prudente apprezzamento, se esiste un fatto diverso dalla registrazione che sia in grado di dimostrare in modo certo la data della scrittura.
Tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento.
Nel caso di specie, alcuna prova in ordine alla data della scrittura privata è stata fornita dall'appellante. Inoltre, il contento dell'atto non appare idoneo a consentire di desumere che il medesimo possa costituire prova dell'esistenza di un possesso valido ad usucapire. Ed infatti, le parti promettono di vendere ( ) ed acquistare ( ) l'appartamento in Per_1 Pt_1 costruzione posto al 2^ pft – 1^ piano su via del Salvatore, ed espressamente prevedono che la consegna sarebbe avvenuta entro l'anno dalla fine dei lavori precisando che “la proprietà ed il possesso dell'immobile” sarebbero stati trasferiti solo alla stipula dell'atto di compravendita”, dal quale sarebbero decorsi gli effetti giuridici. Nessun atto di compravendita risulta però essere mai stato stipulato tra le suddette parti.
Risulta evidente che, al di là del disconoscimento o meno della scrittura in oggetto la cui rilevanza è relativa, che la stessa (priva di un inquadramento temporale certo) rinvia al momento di stipula dell'atto di compravendita l'immissione in possesso del , ciò vuol dire che fino a quel Pt_1 momento l'appellante non avrebbe posseduto l'immobile de quo.
Non si comprende quindi come l'appellante possa ritenere individuabile nella data della scrittura privata il termine di partenza per il computo del ventennio utile alla realizzazione del diritto per cui
è causa, considerato il fatto che non è stata fornita alcuna prova né di una effettiva immissione in possesso del , né della successiva stipula di un atto definitivo. Pt_1
Nel caso di specie, il contenuto della scrittura del 1982 sconfessa totalmente quanto sostenuto dall'appellante a pag. 18 “E' rimasto, infine, accertato anche che l'attore, sin dal momento della scrittura (metà anni '80 del secolo scorso) è stato immesso nel possesso del bene e ne ha goduto pienamente, ininterrottamente ed in maniera esclusiva, senza dar conto ad alcuno e senza che alcuno abbia mai mosso contestazioni di sorta…” in quanto, in assenza di un atto definitivo (o di ulteriori prove), non vi è modo di sapere in maniera certa se il è stato immesso nel possesso del bene Pt_1
e quale sia la data in cui, eventualmente, egli ha iniziato a possedere effettivamente il bene.
Del resto, anche qualora il fosse stato immesso nel possesso dell'immobile prima della Pt_1 stipula del definitivo, tale possesso non sarebbe stato idoneo a determinarne l'acquisto per usucapione.
Ed infatti, relativamente alla natura della relazione di fatto che si instaura se, a seguito di una promessa di vendita e prima della stipula del contratto traslativo definitivo, viene eseguita la consegna del bene che ne costituisce l'oggetto, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che non è possibile parlare di anticipazione degli effetti traslativi, posto che la disponibilità si fonda su un contratto di comodato collegato funzionalmente al preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori e tale da rendere la relazione con la cosa qualificabile solo come detenzione qualificata e non come possesso utile i fini dell'usucapione (per il quale è casomai necessaria la dimostrazione di un'interversio possessionis ex art. 1141 c.c.). (Cass. sentenza 24479/2017).
Inoltre, qualora fosse vero quanto sostenuto dall'appellante circa il trasferimento della proprietà dal a seguito della scrittura privata, allora assumerebbe pregnanza l'obiezione (già evidenziata Per_1 in sentenza) sollevata dal il quale, nel proprio atto di costituzione ha dichiarato “Se la CP_1 costruzione dei quattro piani sull'area che si asserisce venduta dagli eredi di con Persona_3 la scrittura 22 agosto 1981, non allegata agli atti, è da attribuirsi all'impresa , di Persona_1 fatto l'intero fabbricato edificato sull'area anzidetta doveva ritenersi di proprietà dell'appaltatore, nei cui soli confronti, di conseguenza, andava proposta domanda di usucapione del bene.”
La conseguenza logico giuridica di quanto descritto è, come correttamente individuato in sentenza,
“poiché però non è stata mai provata l'esistenza di un atto (necessariamente scritto, trattandosi di vendita immobiliare ex art 1350 cc) con il quale i avrebbero venduto al nel 1981, CP_3 Per_1 la promessa di vendita da quest'ultimo stipulata con il non avrebbe avuto alcun effetto Pt_1 di trasferimento né di proprietà né di una situazione di fatto assimilabile al possesso”
Di contro, il documento prodotto dal datato 18.7.2011 con cui il e Pt_1 Parte_2
dichiarano che il sarebbe “nella piena proprietà e nel pieno possesso del CP_2 Pt_1 bene da più di vent'anni”, e che “intendono trasferirgliene la proprietà..” contraddice in toto quanto sostenuto dall'appellante in quanto non si comprende come sia possibile che CP_2
e dopo aver venduto il suolo al nel 1981, potessero vantare un titolo tale da CP_3 Per_1 consentirgli di contrattare con il nel 2011 promettendo di fargli ottenere la proprietà di Pt_1 immobili sullo stesso suolo realizzati.
In ogni caso, deve ritenersi che l'intento dei di trasferire la proprietà del bene al , CP_3 Pt_1 manifesti per un verso la riaffermazione della perdurante titolarità di esso in capo ai e per CP_3 altro verso, una “contemplatio domini” da parte del , che nel sottoscrivere quel documento, Pt_1 di fatto ammette la titolarità di altri sul cespite che assume di possedere e che tenta di acquisire in proprietà.
Né può valere, a tali fini, il riconoscimento del possesso fatto dai germani nell'atto di CP_3 mediazione del 18 luglio 2011. Se è vero che l'art. 2643, comma 12 bis, c.c. prevede che si debbano rendere pubblici a mezzo trascrizione “Gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” e, dunque, che il verbale di mediazione possa acquistare rilevanza ai fini dell'accertamento del possesso, è anche vero che in tal caso la mediazione ha avuto esito negativo e, pertanto, non può essere rilevante in questa sede.
Peraltro, quanto affermato nel verbale di mediazione in ordine al riconoscimento del possesso ultraventennale non è sufficiente ai fini dell'usucapione, impegnandosi i predetti a trasferire la proprietà dell'immobile al , il quale accettava. Pt_1
La manifestata volontà di acquistare l'immobile e, quindi, l'implicito riconoscimento dell'altrui proprietà, implica l'insussistenza di un possesso rem sibi habendi volto ad usucapire i beni, della cui prova il era onerato al fine di dimostrare l'avvenuta usucapione. E pertanto, avendo egli Pt_1 reso dichiarazione che logicamente implica l'insussistenza di un siffatto possesso, non può che seguirne il rigetto della domanda di usucapione.
Quanto sin qui descritto, esclude l'esistenza di prove del realizzarsi in favore del dei Pt_1 requisiti voluti dalla legge per acquisire il diritto di proprietà a titolo originario. Difatti per acquisire la proprietà di un bene altrui non è sufficiente averne la disponibilità materiale, è necessario l'esercizio di almeno un atto che denoti la volontà di atteggiarsi pubblicamente come proprietario esclusivo del bene (sentenza n. 9325 del 26.04.2011): un atto che solo l'effettivo titolare avrebbe il diritto di compiere e che il possessore pone senza che vi sia l'opposizione di quest'ultimo. È dunque da quest'atto che inizia a decorrere l'usucapione ed è proprio questo fatto che va dimostrato al giudice per poter rivendicare l'usucapione.
La Suprema Corte ha chiarito che la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche solo per testimoni e il giudizio sulla rilevanza della prova non può essere influenzato dalla mancanza di conferme documentali (ordinanza n. 20884 del 18.7.2023). Nel caso di specie però, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale dei germani CP_3
Antonio richiesta dal sono stati dichiarati inammissibili in primo grado poiché vertenti su Pt_1 circostanze assolutamente generiche, e la richiesta non è stata reiterata in sede di gravame, l'interrogatorio di non è stato dirimente. CP_1 Alla luce delle suesposte considerazioni, essendo evidente che non è stata raggiunta la prova necessaria ai fini del concretizzarsi del diritto di usucapione sul bene da parte del , anche Pt_1 tale motivo di appello è da ritenersi infondato.
In ordine al difetto di legittimazione di dedotto da parte appellante anche sulla CP_1 scorta della sentenza n. 683/21 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, occorre rilevare innanzi tutto che, benché il difensore abbia dichiarato che tale sentenza non è stata impugnata, difetta in atti la prova del suo passaggio in giudicato. In ogni caso, la circostanza che non fosse CP_1 proprietario dell'immobile di cui si controverte, neppure pro quota per effetto della successione materna come da lui sostenuto, è irrilevante in questa sede e non è di certo ostativa al rigetto del gravame, posto che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di acquisto a titolo originario per possesso uti dominus ultraventennale proposta da Controparte_4
Per i motivi esposti, dunque, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia integrale di rigetto.
Spese del giudizio Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sussistono gravi ragioni per compensare le spese del presente procedimento in relazione alla peculiare posizione dell'appellato ed alla circostanza che, sulla CP_1 scorta del compendio in atti, egli non risulta avere diritti di proprietà sull'immobile in questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
( ) nonchè contro ( ) e C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_3 C.F._4 deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese del presente giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia integrale di rigetto.
Così è deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone