Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio Trattamento di Fine Servizio (TFS), dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. 387/87 (come modificato dall'art. 21 L. 232/90) e per la condanna dell'INPS alla rideterminazione del TFS già liquidato e versato ed al conseguente pagamento della differenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AL IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, congedati a domanda in seguito al raggiungimento dell’anzianità anagrafica e contributiva, agiscono nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Interno per l'accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio Trattamento di Fine Servizio (TFS), dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. 387/87 (come modificato dall'art. 21 L. 232/90) e per la condanna dell'INPS alla rideterminazione del TFS già liquidato e versato ed al conseguente pagamento della differenza.
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo così articolato: “ APPLICAZIONE DEL DETTATO NORMATIVO PREVISTO E REGOLATO DALL’ART. 6 BIS COMMA 2 D.L. n. 387/1987 ”, posto che i ricorrenti lamentano di aver conseguito un trattamento di fine servizio (TFS) liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla citata norma, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda (art. 6-bis, comma 2 del D.L. n. 387/1987). Dunque i ricorrenti, congedati a domanda, hanno presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l'inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del TFS, pur senza ottenere le differenze anelate.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, con una memoria solo formale, e l’Inps eccependo il difetto di legittimazione passiva, nonché l’infondatezza del ricorso per insussistenza dei presupposti essendo il trattamento richiesto riservato alla cessazione del servizio per qualsiasi causa, ad esclusione della ipotesi di collocamento in congedo a domanda. Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione.
3. All’udienza del 19 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’Inps.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, con conclusioni da cui il Collegio ritiene di non doversi discostare, “ l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6/9/2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 22.02.2019, n. 1231; sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7.04.2022, n. 782; Id., 28.10.2021, n. 2386).
La questione oggi sub iudice , peraltro, è stata già esaminata anche con riferimento ai rapporti intercorrenti tra le due amministrazioni convenute.
Il Consiglio di Stato - riferendo al Ministero dell'Interno considerazioni svolte in analoghe vicende in relazione alla partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha precisato come la circostanza che il Ministero " debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all'interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l'Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti degli appellati (C.G.A.R.S., 28 giugno 2022, n. 770) " (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 21.03.2023, n. 2874; Cons. di Stato, Sez. II, 23.03.2023, n. 2979).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'INPS risulta essere l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva in giudizio, mentre deve essere disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno.
2. Va del pari respinta l’eccezione di intervenuta prescrizione spiegata da INPS nell’ambito della propria memoria costitutiva del 19 settembre 2023.
In disparte la tardività della costituzione va rilevato che l’eccezione, oltre che tardiva, è anche infondata posto che il diritto a conseguire il TFS soggiace alla prescrizione breve quinquennale che decorre “ da quando il diritto può esser fatto valere ”. Nel caso di specie, per il trattamento di fine servizio, disciplinato dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973, il termine prescrizionale decorre, per giurisprudenza pacifica, dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data del congedo. Difatti, è solo da quel momento che il lavoratore ha contezza dei criteri e dell’ammontare complessivo delle somme liquidate a titolo di TFS.
Tanto chiarito, i ricorrenti hanno maturato i requisiti per ottenere il collocamento a riposo nell’anno 2017 e hanno ottenuto la liquidazione del TFS nel 2019 e 2020. Nello stesso anno hanno presentato istanza di liquidazione delle differenze oggi reclamate e hanno introdotto il giudizio a febbraio 2023, quando ancora il termine prescrizionale non era maturato.
L’eccezione quindi va disattesa.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
3.1. Passando al thema decidendum, la tesi dei ricorrenti, secondo la quale il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS - previsto dall'art. 6 bis, d. legge n. 387/1987 - deve essere riconosciuto anche al personale collocato a riposo su domanda dopo 55 anni di età anagrafica e con 35 anni di servizio utile contributivo, trova conferma esplicita in quanto previsto dal comma secondo della disposizione in discorso; a condizione che si tratti di personale già appartenente alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 12/01/2023, 139; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, sentenza 04/11/2021, n. 308 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV; sentenza 13/05/2021, n. 1184).
Tale soluzione è stata già affermata da questo Tribunale in controversie analoghe recentemente decise da questa Sezione (si veda, ad esempio la sentenza TAR Calabria, Sez. I, 24 luglio 2024 n. 1202; 7 ottobre 2024, n. 1426; 26 maggio 2025, n. 906), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonché dalla giurisprudenza del giudice di secondo grado ( ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344), e il Collegio non ravvisa, nel caso in esame, elementi di diversità che possano condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte nelle pronunce citate.
In punto di prova, il possesso dei requisiti necessari è stato comprovato documentalmente dai ricorrenti e non contestato dall'amministrazione resistente.
Ne consegue che i ricorrenti hanno diritto alla maggiorazione del proprio trattamento di fine servizio, mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6-bis del D.L. n. 387/1987 in quanto, al momento della cessazione dal servizio, avevano tutti un'età anagrafica di almeno 55 anni e una di servizio pari superiore a 35 anni.
3.2. Va al riguardo disattesa anche l’eccezione di decadenza, formulata dalla difesa dell’Inps, atteso che a proprio dire sarebbero spirati i termini entro i quali l’istante avrebbe dovuto presentare domanda, cioè il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio, ai sensi del più volte citato art. 6-bis, comma 2.
In proposito, infatti, è sufficiente considerare che ove il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti la conseguenza della decadenza dalla facoltà di chiedere ed ottenere il beneficio, attesa l’incisività di tale effetto, lo avrebbe previsto espressamente.
Milita, inoltre, nel senso appena delineato la considerazione del collegamento ravvisabile, anche in virtù della collocazione nel medesimo contesto testuale delle disposizioni, tra la seconda parte del comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” ed il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “ il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
Sullo specifico tema la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto modo di precisare che “ anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).
3.3. In più la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.: “sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221)” (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675).
4. Il ricorso va pertanto accolto nei sensi suddetti.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno;
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il beneficio economico di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione;
b) condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell'importo maggiorativo conseguente al computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina all’amministrazione di eseguire la presente decisione.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli interessati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IS | RA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.