Articolo 1645 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1644Articolo 1608
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1645. Ufficiali contabili 1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti:
a) hanno conseguito il diploma di ragioneria; b) hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata; c) pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010