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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 197 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1195/2021(RG 5190/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione elenchi anagrafici OTD, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. V. ROMEO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, F. R. BATTIATO CP_2
-Appellata-
OGGETTO: “Iscrizione elenchi anagrafici Operai Agricoli a tempo determinato e indennità di disoccupazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/6/2021 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di accertamento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per
158 giornate nell'anno 2018 alle dipendenze della azienda agricola San Giuseppe e conseguentemente ha rigettato la domanda relativa all'indennità di disoccupazione per lo stesso anno 2018.
La causa della cancellazione derivava da un accertamento ispettivo compiuto nell'autunno 2018 a carico della suddetta azienda, da cui era emersa una sproporzione degli operai impiegati rispetto al
CP_ fabbisogno agricolo, individuato sulla base delle tabelle ettaro coltura. L' aveva perciò cancellato alcuni rapporti, individuati sulla base delle contraddizioni emerse in sede di spontanee dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori agli ispettori. Tali dichiarazioni erano state poste a supporto del rigetto da parte del Tribunale nella sentenza impugnata, non avendo il Tribunale creduto ai testi ascoltati, in quanto a loro volta attinti da provvedimenti di cancellazione. .
Ha assunto l'appellante l'erroneità della pronuncia, per avere valorizzato minime contraddizioni, a fronte invece di un rapporto pienamente confermato dai testi, anche se familiari e a loro volta cancellati con lo stesso accertamento. Ha allegato le sentenze passate in giudicato favorevoli al marito e al figlio , ambedue testimoni nel giudizio di primo Controparte_4 Controparte_5
grado.
L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato. L'accertamento ispettivo posto a base della cancellazione del rapporto di lavoro della ricorrente si fonda sulla sproporzione tra i terreni coltivati dalla azienda San Giuseppe e la manodopera impiegata, rispetto al fabbisogno di manodopera come calcolato sulla base delle tabelle ettaro coltura. Gli ispettori hanno rilevato infatti che un terreno in agro di Laterza, in cui il titolare della azienda ha riferito di avere effettuato la raccolta dell'uva da vino e nel quale i dipendenti ascoltati hanno riferito di avere lavorato, sarebbe risultato invece incolto e sicuramente abbandonato da tempo. Questo terreno sarebbe adiacente, secondo il resoconto degli ispettori, ad un agriturismo Iazzo Annunziatella di proprietà di . Tale avrebbe Parte_2 Pt_2
riconosciuto in una foto il terreno affittato alla signora nel 2017, alla quale Controparte_6 sarebbe subentrata l'azienda San Giuseppe di NI Lorenzo. A parte il fatto che l'individuazione di tale terreno è avvenuta sulla base dell'ausilio di un operaio della ditta Santa
Barbara, che avrebbe condotto gli ispettori e di , quest'ultimo visionando una Parte_2 foto;
ma rileva che quest'ultimo ha precisato che solo una parte del terreno risultava improduttiva a causa di una abbondante nevicata dell'anno precedente che ne aveva distrutto il vitigno a , Parte_3 mentre la restante parte era produttiva, tanto che ricordava di avere visto un po' di uva in agosto. Il dunque non ha escluso in toto che il terreno fosse stato coltivato, ricordando che solo una Pt_2
parte di esso risultasse improduttivo, ragion per cui non ha smentito ciò che il NI ha dichiarato, ossia di avere raccolto l'uva in questo terreno, che si estende per ha 6,45, pari a 64500 mq.. Peraltro, sebbene non è dubitabile che gli ispettori durante il sopralluogo abbiano visto un terreno abbandonato, resta il dubbio che non lo abbiano visionato interamente, data l'ampia estensione di oltre sei ettari, il che sarebbe corroborato dalla circostanza che essi si siano trattenuti vicino all'agriturismo Iazzo Annunziatella, per loro espressa affermazione, mentre i braccianti ascoltati hanno riferito agli ispettori concordemente di avere lavorato su una parte di terreno, in quel di
Laterza, isolato, il che lascia pensare che essi non abbiano lavorato nelle immediate vicinanze del suddetto agriturismo.
Inoltre gli ispettori hanno evidenziato l'erroneo ricordo della e degli altri testi di avere Pt_1
coltivato uva da tavola insieme ad uva da vino, nei terreni in agro di Castellaneta(contrada
Magliari), mentre i terreni in questione risultavano coltivati solo ad uva da vino.
Tale contraddizione invero risulta di poco conto, a fronte del ricordo coerente di tutti i testi e della di avere lavorato da febbraio ad agosto, lavorando al vigneto intenti nei lavori più vari, Pt_1
percependo una paga fissa con modalità confermate da tutti i testi(in due tranche), giungendo sui terreni con l'auto del marito o del figlio.
In conclusione deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, sebbene sulla base di testimonianze di colleghi e familiari, che avevano lavorato insieme a lei e soli potevano testimoniare in suo favore, risultando le contraddizioni minime compatibili con una certa naturale confusione del ricordo, tenuto conto che avevano lavorato molti anni insieme sugli stessi terreni.
Pertanto in accoglimento dell'appello, deve riformarsi la sentenza e deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 158 giornate nell'anno 2018 da gennaio ad agosto. In ordine all'indennità di disoccupazione per l'anno 2018, poi, domandata in data 7/2/2019, risulta dall'estratto contributivo allegato il biennio di anzianità assicurativa, per cui CP_ può senz'altro essere accolta la relativa domanda, con conseguente condanna dell' al versamento della stessa indennità, nella misura di legge e oltre accessori di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda della ricorrente dichiarando il suo diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per 158 giornate nell'anno
CP_ 2018. Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, per il secondo grado in € 2500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto, 12/2/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella