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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 840/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 04/09/1975, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMASCO MARIA PIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a CONTARINA DI PORTO VIRO in [...] CP_1 C.F._2
05/12/1972, rappresentato e difeso dall'avv. ALACQUA ALESSIO e dall'Avv. CAPELLO MARIE
EMMA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.4.2022 parte ricorrente ha Parte_1
introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito CP_1
1 Le parti hanno contratto matrimonio a Loreo (RO) in data 9.9.2000 e dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...], ed , nato il [...]. Per_1 Per_2
La ricorrente ha allegato di essere separata di fatto dal coniuge da circa tre anni, evidenziando che la convivenza sarebbe stata resa intollerabile dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal CP_1
Nel costituirsi, il resistente ha contestato la ricostruzione in fatto offerta dalla , deducendo Pt_1
che la separazione sia frutto di un graduale allontanamento dei coniugi negli anni.
Per quanto concerne i figli minori, le parti hanno concordemente chiesto affidarsi gli stessi in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
inoltre, hanno rassegnato conclusioni conformi anche in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 26.7.2022, ha disposto:
a. l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la ricorrente b. l'assegnazione della casa familiare a parte ricorrente;
c. un assegno di mantenimento dei figli a carico del ed in favore della ricorrente nella CP_1 misura di € 1.200 (600,00 euro per ciascun figlio), con spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
d. un assegno di mantenimento del coniuge a carico del ed in favore della nella CP_1 Pt_1 misura di € 400,00;
Rimesse le parti dinanzi al G.I., la causa è stata istruita per mezzo di indagini della polizia tributaria.
2. Conclusioni delle parti
Parte ricorrente, ribadite le richieste istruttorie non ammesse, ha così precisato le conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) Affido condiviso dei figli ed con collocazione prevalente Persona_3 Persona_4
presso la madre.
3) Tutte le decisioni relative all'educazione, formazione e salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) relative ai figli verranno concordate dai genitori;
4) potrà vedere e tenere con sé i figli e , quando vorrà, CP_1 Per_1 Per_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche di questi ultimi e previo accordo con la mamma ed in ogni caso:
- a fine settimana alterni, da sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando verranno riportati a scuola;
2 - infra settimana il mercoledì dalle 19.00 sino alla mattina del giovedì, quando verranno riportati a scuola;
inoltre, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza della madre, dal venerdì dalle
19.00 sino alla mattina del sabato, quando verranno riportati a scuola.
- Inoltre ed trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, una settimana a Per_1 Per_2
Natale comprendente (appunto ad anni alterni) il Natale e l'ultimo dell'anno (dal 25.12 al 31.12 mattina) e l'Epifania (dal 31.12 al 06.01).
- Staranno altresì con i genitori, sempre ad anni alterni, rispetto al Natale, dal sabato pomeriggio alla sera del lunedì dell'Angelo sino alle ore 19.00.
- Durante le vacanze estive i figli staranno con il papà due settimane anche non consecutive ed i giorni festivi coincidenti con i ponti scolastici andranno di volta in volta concordati.
- Infine ed trascorreranno sempre il giorno del compleanno del papà e della Per_1 Per_2 mamma rispettivamente con l'uno e con l'altro, lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma.
5) corrisponderà alla moglie la somma complessiva di euro CP_1 Parte_1
2.000,00= (€ 1.000,00= per ciascun figlio) – o quella maggior somma che dovesse risultare congrua - entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento dei figli ed Per_1
somma che sarà rivalutata annualmente automaticamente nella misura Persona_4 dell'indice ISTAT. Il relativo pagamento avrà luogo a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente alle coordinate già note al CP_1
6) Tutte le spese straordinarie relative ai figli saranno ad integrale carico del del pari delle CP_1
spese scolastiche, ricreative e sportive concordate, nonché quelle mediche non a carico del SSN che saranno sostenute previa consultazione congiunta e/o disgiunta da parte degli stessi del medico erogante la prestazione, obbligandosi i coniugi a prendere le relative necessarie decisioni entro un mese dalla detta consultazione. 7) La casa famigliare, con gli arredi che la compongono, sita in
Loreo via Contea nr. 50 verrà assegnata alla GNa . Parte_1
8) potrà asportare dalla casa familiare i propri beni personali ancora ivi presenti. CP_1
9) corrisponderà alla moglie la somma complessiva di € 700,00=– o CP_1 Parte_1
quella maggior somma che dovesse risultare congrua - entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento della predetta, somma che sarà rivalutata annualmente automaticamente nella misura dell'indice ISTAT. Il relativo pagamento avrà luogo a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente alle coordinate già note.
10) XE e EL i due cani razza “montagna dei Pirenei” di proprietà dei coniugi saranno collocati presso la sig.ra . si farà integralmente carico delle loro spese Parte_1 CP_1
3 di mantenimento e cura, lasciando in uso a il mezzo Caddy Volkswagen, Parte_1
specificamente acquistato per la gestione degli spostamenti dei detti animali e sino a quando vi saranno gli stessi”.
Il resistente, ribadite le istanze istruttorie non ammesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Per_2 Per_1
prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale di Loreo (RO), via Contea 50;
- disciplinare il diritto di visita del padre ai figli nei seguenti termini:
il GN potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà, CP_1 Per_1 Per_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche di questi ultimi e previo accordo con la madre ed in ogni caso:
a fine settimana alternati, da sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando saranno riportati a scuola;
infrasettimanalmente, il mercoledì dalle 19,00 sino alla mattina del giovedì, quando verranno riportati a scuola;
inoltre, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, dalle ore 19.00 del venerdì sino al dopo cena (ore 22.00), quando verranno riportati a casa della madre;
ed trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, una settimana a Natale Per_1 Per_2
(comprendente il Natale e Capodanno, e pertanto dal 25.12 al 31.12 mattina) e una nell'Epifania
(dal 31.12. al 6.1);
ed staranno con i genitori, sempre ad anni alterni, rispetto al Natale, dal Per_1 Per_2 sabato pomeriggio alla sera del lunedì dell'Angelo sino alle ore 19.00;
Durante le vacanze estive i figli staranno con il papà due settimane anche non consecutive ed i giorni festivi coincidenti con i ponti scolastici andranno di volta in volta concordati;
Infine, ed trascorreranno sempre il giorno del compleanno del padre e della Per_1 Per_2 madre rispettivamente con l'uno o con l'altro, lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma;
- disporre un contributo del GN al mantenimento per i figli minori nella misura di Euro CP_1
1.200,00 al mese (Euro 600/figlio), importo da rivalutarsi annualmente nella misura dell'indice
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che la GNa Pt_1
vorrà indicare;
- disporre la ripartizione delle spese straordinarie per i figli al 50 % a carico di ciascun genitore ovvero le spese scolastiche, ricreative e sportive di natura straordinaria concordate, nonché quelle mediche non a carico del SSN che saranno sostenute previa consultazione congiunta e/o disgiunta
4 da parte degli stessi del medico erogante la prestazione, obbligandosi i coniugi a prendere le relative necessarie decisioni entro un mese dalla detta consultazione;
- rigettare la domanda di mantenimento proposta dalla GNa per sé stessa, in quanto Pt_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atto;
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
4. L'affidamento dei figli minori
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore.
A tal proposito, si osserva che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono ai figli e mai hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Al contempo, è pacifico che ed hanno continuato a vivere presso la casa Per_1 Per_2
familiare insieme alla madre sin da quando il resistente si è allontanato e ha reperito una differente soluzione abitativa.
De iure, va disposto l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la ricorrente.
Con riferimento al diritto di visita paterno, tenuto conto del sostanziale accordo espresso dalle parti sul punto, fatti salvi migliori nell'interesse dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, da sabato alle ore 10.00 (all'uscita da scuola in periodo scolastico) fino al lunedì mattina, quando verranno riportati dalla madre (a scuola in periodo scolastico);
- durante la settimana, il mercoledì dalle 19.00 sino alla mattina del giovedì, quando verranno riportati dalla madre (a scuola in periodo scolastico); inoltre, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza della madre, dal venerdì dalle 19.00 sino alla mattina del sabato, quando verranno riportati dalla madre (a scuola in periodo scolastico);
5 - ad anni alterni, una settimana a Natale comprendente il Natale e l'ultimo dell'anno (dal 25.12 al
31.12 mattina) e l'Epifania (dal 31.12 al 06.01);
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni rispetto al Natale, dal sabato pomeriggio alla sera del lunedì dell'Angelo sino alle ore 19.00;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, mentre i giorni festivi coincidenti con i ponti scolastici andranno di volta in volta concordati;
- ed trascorreranno sempre il giorno del compleanno del papà e della mamma Per_1 Per_2 rispettivamente con l'uno e con l'altro; lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma.
5. L'assegnazione della casa familiare
Va, poi, confermata l'assegnazione a della casa familiare sita in Loreo (RO) via Parte_1
Contea n. 50, perché, convivendo la stessa con i due figli minorenni, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico.
6. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della , questa ha dichiarato di lavorare come Pt_1
impiegata presso un cantiere navale con contratto a tempo parziale e di percepire un reddito netto mensile di circa 1.000,00 euro.
Tali deduzioni trovano conferma e riscontro nelle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente, relative agli anni di imposta 2020, 2019 e 2018 (Cfr. doc. n. 8, 9, 10 allegati al ricorso).
Inoltre, ella ha dichiarato di vivere nella casa familiare, di proprietà esclusiva del per la CP_1
quale non sostiene dunque oneri di locazione, nonché di essere proprietaria di un immobile sito in
Taglio di Po, per il cui acquisto ha contratto un mutuo, il cui costo della rata mensile è sostanzialmente sterilizzato.
Infatti, nonostante nell'atto introduttivo non si faccia riferimento né al predetto immobile, né al contratto di mutuo, come chiarito dalla stessa ricorrente l'appartamento è occupato dalla di lei sorella insieme alla famiglia, a fronte della corresponsione mensile della somma di euro 450,00, poi utilizzata dalla per il pagamento della rata mensile del mutuo. Pt_1
Dagli esiti delle indagini di polizia tributaria, è possibile riscontrare che la ricorrente:
- è proprietaria di un'autovettura Audi A3 immatricolata nell'anno 2014;
- è proprietaria di cinque beni immobili, di cui, a ben vedere tre riferibili al medesimo complesso
(Taglio di Po, Via Fermi, n. 481) e due ad altro complesso (Taglio di Po, Via Fermi, n. 507);
- lavora come dipendente di Visemar Navigazione S.r.l.;
- è titolare di una polizza stipulata con Intesa San PA Assicura S.p.A.;
- alla data del 17.11.2023 aveva una disponibilità di circa 7.700,00 euro sul conto corrente alla medesima intestato;
6 - è stata titolare di un reddito netto annuo pari a 13.961,00 euro nell'anno di imposta 2021,
15.992,00 euro nell'anno di imposta 2022.
Con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del egli ha dichiarato di lavorare CP_1
come impiegato tecnico, dipendente delle Visemar di Navigazione, e di percepire un reddito netto medio mensile di circa 2.200,00.
Tali affermazioni non trovano piena conferma nelle dichiarazioni dei redditi e nella C.U. depositate dalla ricorrente, relative agli anni di imposta 2021, 2020, 2019 e 2018.
Infatti, mentre per l'anno di imposta 2018 il ha percepito un reddito medio mensile netto pari CP_1
a circa 2.700,00, per gli anni successivi il reddito mensile medio netto si è attestato sui 2.500,00 euro (Cfr. doc. n. 1,2, 3 e 4 allegati alla memoria difensiva).
Il ricorrente ha, poi, precisato di essere proprietario dell'immobile corrispondente alla casa familiare, nonché della quota di partecipazione alla società Immobiliare Rosolina S.n.c. pari al 2%; con riferimento a tale ultima circostanza, egli ha evidenziato che, in ragione della predetta quota, ogni anno percepisce tra i 300,00 ed i 500,00, che, tuttavia, lascia nella disponibilità della società.
Inoltre, il ricorrente ha affermato di vivere presso un'abitazione sita in Rosolina Mare, di proprietà dei suoi genitori e per la quale non sostiene oneri di locazione e di avere a disposizione la somma di euro 45.000,00 circa, ottenuta a titolo di T.F.R. alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Per quanto concerne le spese sostenute, il ha dichiarato di dovere corrispondere la somma CP_1 totale mensile di euro 240,00 per due finanziamenti accesi per l'acquisto di biciclette.
Dagli esiti delle indagini di polizia tributaria, è possibile riscontrare che il resistente:
- è proprietario di due autovetture, una Volkswagen Touareg 3.0 immatricolata nel 2010 ed un
Volkswagen Caddy Maxi immatricolato nel 2015;
- è lavoratore dipendente di Visemar Navigazione S.r.l. dall'1.1.2019;
- è titolare di quattro polizze assicurative;
- è titolare di fondi investimenti acceso presso Intesa San PA e gestito da Eurizon Capital SGR
S.p.A., che alla data 31.11.2022 aveva controvalore pari a circa 39.000,00 euro e pari a 0 al
17.11.2023 (cfr. allegato 1 alla relazione acquisita in data 5.2.2024);
- è intestatario di un conto corrente con saldo pari a 4.099,46 in data 17.11.2023;
- è stato titolare di un reddito netto annuo pari a 32.680,00 euro nell'anno di imposta 2021,
30.860,00 euro nell'anno di imposta 2022;
- è conduttore di un immobile ad uso abitativo (di cui risulta essere proprietaria Immobiliare di
Rosolina SNC di IL PA & C.), per cui corrisponde un canone annuo di 4800,00 euro;
- in data 28.12.2022 ha donato quote della società Immobiliare di Rosolina SNC di IL PA &
C. ai di lui genitori;
7 - sino al 30.12.2022 il resistente è stato amministratore della predetta società;
- con atto del 3.1.2023, risulta avente causa in assegnazione a socio della piena CP_1
proprietà di fabbricati (nuda proprietà), unitamente ai genitori e CP_1 Controparte_3
(diritto di usufrutto) per un valore di 328.995,00 euro quale patrimonio della disciolta Immobiliare
Rosolina S.n.c. di IL PA & C.;
- è proprietario della casa familiare e di numerosi altri immobili siti in Rosolina (cfr. allegato n. 2 alla relazione acquisita in data 28.11.2023).
Il Tribunale reputa condivisibile il consolidato indirizzo ermeneutico per il quale va escluso che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato abbiano valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie, quali il potere d'acquisto dell'obbligato (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 16-09-2015, n. 18196).
Nel caso di specie, il resistente non ha negato di aver goduto del sostegno economico della madre, qualificando le somme talvolta dalla medesima corrisposte in suo favore quali regalie giustificate dal profondo legame che li unisce;
invero, ha evidenziato che la stessa automobile di sua proprietà è stata acquistata con denaro elargito dalla di lui madre (Cfr. memoria difensiva, pag. 16).
Ebbene, alla luce dei principi sopra evocati, la valutazione da compiersi in ordine alla effettiva potenzialità reddituale e patrimoniale delle parti non può essere ancorata al mero dato formale dei redditi dichiarati, in particolare nell'ipotesi in cui si sia in presenza di indici tali da far presumere una potenzialità maggiore rispetto a quella apparente.
Nella fattispecie, si osserva che dalle stesse allegazioni del si ricava che il sostegno CP_1 economico ricevuto dalla famiglia di origine risulta tutt'altro che episodico ed occasionale: egli non ha sostenuto e non sostiene costi legati alle soluzioni abitative adottate, atteso che, come dallo stesso allegato, i costi per l'acquisto degli immobili sono stati sostenuti dai suoi genitori;
l'automobile che ha in uso è stata acquistata tramite elargizioni effettuate dalla madre;
quest'ultima ha negli anni costantemente provveduto alla corresponsione di somme in suo favore;
il CP_1
risulta essere nudo proprietario di un ingente patrimonio immobiliare, senza aver sostenuto i costi legati all'acquisto dei beni in questione.
In definitiva, tutto quanto sopra evidenziato si traduce in una disponibilità ed una potenzialità reddituale del maggiori rispetto a quelle ordinariamente proprie di un soggetto titolare CP_1
formalmente di un reddito mensile netto pari ad euro 2.500,00.
In questa prospettiva, non può trascurarsi l'ubi consistam del patrimonio mobiliare del CP_1
costituito anche da titoli del controvalore di almeno 45.000,00 euro circa, né la manifestata disponibilità a corrispondere 1.200,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
8 Peraltro, appare piuttosto evidente il tentativo del resistente di dissimulare una condizione ben diversa da quella effettiva, come ben ricavabile dagli elementi emersi dalle indagini realizzate dalla polizia tributaria: in questo senso possono essere intese le operazioni relative allo scioglimento della società Immobiliare Rosolina snc di PA IL & C., con il coinvolgimento di familiari del nonché la non chiarita destinazione delle somme investite, che nel 2022 ammontavano a CP_1
circa 40.000,00 euro.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
7. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In questa prospettiva, si osserva che è notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché vengono meno quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
E ancora, neppure può trascurarsi la disponibilità in capo alla resistente della casa familiare, la cui gestione comporta certamente dei costi, ma al contempo evita alla stessa quelli connessi alla locazione od all'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione.
Sul punto, è opportuno precisare come sia pacifica in dottrina ed in giurisprudenza la rilevanza economica dell'assegnazione stessa.
Infatti, si reputa che una volta accertata la prevalenza del centro di interessi, il valore dell'assegnazione e quello dell'uso del bene dovranno essere messi in rapporto con le somme dovute a titolo di mantenimento e con le altre prestazioni collegate, e se del caso, si dovrà procedere ad un bilanciamento delle prestazioni, rendendosi a tal fine opportuna se non una quantificazione nell'atto di assegnazione del controvalore economico del diritto di godimento per lo meno una
9 quantificazione percentuale degli obblighi derivanti dall'affidamento condiviso o del mantenimento
(Cfr. Cass. 4203/2006).
Per l'effetto, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento dei figli l'importo mensile di €
1.200,00 (600,00 per ciascun figlio). Detta somma andrà corrisposta a entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come meglio specificate in dispositivo.
Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass.
Civ. 317 del 1998).
8. Il mantenimento tra i coniugi
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Ciò posto, si osserva che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
Dunque, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n° 9878).
Va precisato che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (Cfr. Cass. 18175/2012; Cass.
21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Pertanto, il giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
10 quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (Cfr. Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Inoltre, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cfr. Cass. 14081/2009; Cass.
29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Poste siffatte premesse sistematiche, si osserva che dal complesso degli elementi istruttori acquisiti, allegazioni e produzioni documentali, è agevolmente presumibile l'esistenza in costanza di matrimonio di un agiato tenore di vita, nonché di una differente capacità reddituale delle parti, con evidente squilibrio a sfavore della ricorrente, pur tenuto conto della circostanza, non allegata nel ricorso introduttivo, per cui quest'ultima abbia acquistato un immobile sito in Taglio di Po.
Ebbene, anche alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è pacifico che la Pt_1
gode di un reddito e di una potenzialità reddituale inferiore rispetto al il quale è anche CP_1
titolare di un consistente patrimonio immobiliare.
Orbene, tenuto conto della differenza tra le situazioni economiche e patrimoniali delle parti, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
In ordine al quantum dell'assegno, tenuto conto della durata della convivenza coniugale, dell'età della , della capacità lavorativa della ricorrente, delle soluzioni abitative di cui dispongono Pt_1
le parti, il Collegio ritiene congruo l'importo di € 400,00 mensili.
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
La decorrenza dell'assegno di mantenimento, in applicazione dei principi enunciati in tema di alimenti, va collegata al momento della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 2960 del 2017; Cass.
Civ. 17199 del 2013; Cass. Civ. 23938 del 2008).
Per mera completezza, vale precisare che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie dichiarate inammissibili, per le ragioni meglio espresse con ordinanza del 24.5.2023 e da intendersi qui integralmente richiamate.
9. Inammissibilità delle ulteriori domande svolte dalle parti
Per giurisprudenza ormai costante va esclusa la cumulabilità nell'ambito del medesimo processo della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e di quella di scioglimento della comunione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. in caso di cause soggette a diversi riti consente il simultaneus processus soltanto quando tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e cioè in
11 presenza di ipotesi di connessione qualificata. Ora, questo tipo di connessione non c'è tra la domanda di separazione e quella relativa alla collocazione ed alle spese relative ai cani di proprietà delle parti, nonché all'utilizzo del furgone Caddy, come rilevato alla prima udienza del 12.7.2022.
Tuttavia, mentre il resistente non ha ribadito le domande nel precisare le conclusioni, rinunciando ad esse, altrettanto non ha fatto la resistente.
De iure, ne va dichiarata l'inammissibilità.
10. Il regime delle spese
Tenuto conto:
- del comune interesse alla pronuncia di separazione;
- alla sostanziale sovrapponibilità delle domande svolte in relazione all'affidamento dei minori, alla collocazione degli stessi, all'assegnazione della casa familiare ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
- dell'accoglimento della domanda di mantenimento dei figli nella misura proposta dal resistente;
- dell'inammissibilità di talune domande, come rilevata sin dalla prima udienza, sussistono i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3.
Tuttavia, il risulta interamente soccombente rispetto alla domanda di contributo al CP_1
mantenimento formulata dalla , che è anche causalmente rilevante in ordine al protrarsi del Pt_1
giudizio ed all'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata.
Le spese del giudizio che seguono la soccombenza si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dalla semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e come sopra generalizzati;
Pt_1 CP_1
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
12 DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, da sabato alle ore 10.00 (all'uscita da scuola in periodo scolastico) fino al lunedì mattina, quando verranno riportati dalla madre (a scuola in periodo scolastico);
- durante la settimana, il mercoledì dalle 19.00 sino alla mattina del giovedì, quando verranno riportati dalla madre (a scuola in periodo scolastico); inoltre, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza della madre, dal venerdì dalle 19.00 sino alla mattina del sabato, quando verranno riportati dalla madre (a scuola in periodo scolastico);
- ad anni alterni, una settimana a Natale comprendente il Natale e l'ultimo dell'anno (dal
25.12 al 31.12 mattina) e l'Epifania (dal 31.12 al 06.01);
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni rispetto al Natale, dal sabato pomeriggio alla sera del lunedì dell'Angelo sino alle ore 19.00;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, mentre i giorni festivi coincidenti con i ponti scolastici andranno di volta in volta concordati;
- ed trascorreranno sempre il giorno del compleanno del papà e della Per_1 Per_2 mamma rispettivamente con l'uno e con l'altro; lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Loreo (RO) via Contea n. 50, a;
Parte_1
DISPONE che non collocatario contribuisca al mantenimento dei figli versando CP_1 all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT;
PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50%, l'onere per le seguenti spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
13 scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, un CP_1 Parte_1
assegno di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT;
DICHIARA l'inammissibilità delle domande relative alla collocazione ed alle spese relative ai cani di proprietà delle parti, nonché all'utilizzo del furgone;
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella quota di 2/3;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1 [...]
di 1/3 delle spese di lite che si liquidano in € 2.538,00 (1/3 di 7.616,00) per compensi, Pt_1
oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LOREO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 8, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000);
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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