Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 11/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Franco De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione:
del provvedimento di archiviazione del 5.8.2025 (conosciuto da parte ricorrente in seguito al deposito da parte dell’amministrazione in data 24.11.2025 di memoria nell’ambito del giudizio relativo al ricorso-OMISSIS- dichiarato improcedibile) e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
nonché per il contestuale rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione per i casi di impossibilità alla stipula del contratto di soggiorno-lavoro;
e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CE OL, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente e udito per l’amministrazione il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 5.4.2024 è stato rilascio alla-OMISSIS-nulla osta al lavoro subordinato stagionale-OMISSIS- per l’assunzione del ricorrente.
Fatto ingresso in Italia, il ricorrente ha poi richiesto alla Prefettura di Salerno in data 12.5.2025 la convocazione delle parti per la stipula del contratto. In particolare, il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di fissare “ la data per la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42 co. 4 D.L. n. 73/22 per la formalizzazione della proposta di lavoro ” ed ha diffidato il legale rappresentante della-OMISSIS-a presentarsi nella data che sarà fissata presso la Prefettura.
Con p.e.c. del 19.5.2025 (indirizzata al legale del ricorrente ed all’amministrazione) il legale rappresentante della società suddetta ha dichiarato “ formalmente di non conoscere la persona in oggetto né di aver mai promosso o autorizzato alcuna procedura di assunzione a suo favore ”, che “ il documento di identità allegato alla pratica e riportante i miei dati risulta falso e non è mai stato da me rilasciato né trasmesso a terzi ” e di disconoscere “ totalmente la pratica ”.
Con ricorso notificato in data 18.7.2025 e depositato in pari data l’odierno ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.L. 73/2022 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta -OMISSIS-, chiedendo altresì il contestuale rilascio di permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale ricorso ha assunto il numero -OMISSIS-
Con memoria depositata in tale giudizio in data 24.11.2025 l’amministrazione ha dedotto la sopravvenuta archiviazione della pratica in data 5.8.2025 e, per l’effetto, l’intervenuta cessazione della materia del contendere. L’amministrazione ha quindi chiesto la declaratoria della stessa, con compensazione delle spese di lite.
In effetti, con l’impugnato provvedimento di archiviazione del 5.8.2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno ha comunicato di aver provveduto all’archiviazione dell’istanza in ragione del disconoscimento della stessa da parte del datore di lavoro.
Con-OMISSIS- (pubblicata in data 19.12.2025) questa Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso -OMISSIS- in ragione del fatto che il provvedimento del 5.8.2025 ha determinato il venir meno del censurato silenzio dell’amministrazione.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 20.1.2026 e depositato in pari data) il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione del 5.8.2025 e chiesto altresì di “ ordinare all’Amministrazione, di adottare una determinazione in ordine al rilascio di un permesso temporaneo per attesa occupazione dato il tempo trascorso, e data l’indisponibilità del datore di lavoro per facta concudentia (presunti reati di sostituzione di persona - atto falso ai danni del datore di lavoro e di cui, ad oggi, non vi è alcuna certezza giuridica) ”, nonché di “ disporre il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi: danni che saranno quantificati in corso di causa ” (v. pag. 12 del ricorso).
A sostegno del ricorso il ricorrente ha posto i motivi come di seguito rubricati:
I) “ violazione della tutela dell'affidamento in ossequio alle norme nazionali ed unionali oltre che verso il datore, verso la P.A. ”;
II) “ difetto/omissione di istruttoria ”;
III) “ Violazione di legge. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 21 octies co. 1 e 21 nonies L. 241/90 ”;
IV) “ Violazione di legge: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 Legge n. 241/90 ”;
V) “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, a seguito della novella introdotta dall’art. 12 co. 1, lett. i del D.L. 76/20, convertito nella L. 120/20 ”;
VI) “ violazione di legge per errata valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ”.
3. Si è costituita l’amministrazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Nella camera di consiglio del 10.2.2026 il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Questo Collegio, in continuità con la giurisprudenza della Sezione (v. da ultimo le sentenze nn. 2000/2025 e 2087/2025) condivide e fa proprio quanto affermato in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:
“ 7. - Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato in quanto le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
…
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7186).
Da quanto precede deriva che nella presente vicenda l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente era legata alla sopravvenuta interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Tuttavia, nel caso di specie, come già peraltro osservato nella sentenza relativa al giudizio avverso il silenzio – inadempimento, è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato.
Nessuna delle censure svolte dal ricorrente nei motivi di ricorso (sinteticamente esaminati nel prosieguo) è idonea a scalfire quanto precede.
Così, iniziando dalla questione dell’affidamento vantato dal ricorrente anche a ritenerlo configurabile (fatta salva eventuale azione risarcitoria dinanzi al giudice civile da parte del ricorrente nei confronti del soggetto che avrebbe richiesto il rilascio del nulla osta, laddove sussistano i relativi presupposti) esso non è in alcun modo idoneo a rendere illegittimo il provvedimento impugnato nella presente sede, in mancanza dell’indispensabile presupposto dell’avvenuta effettiva instaurazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il nulla osta.
Non sussiste quindi alcun difetto di istruttoria, perché ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione non avrebbero portato all’esito agognato dal ricorrente.
In mancanza del presupposto dell’avvenuta effettiva instaurazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il datore di lavoro neppure era necessario che l’amministrazione svolgesse alcuna ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato, non venendo in rilievo alcuna sfera di discrezionalità in capo alla stessa.
Quanto poi alla censura relativa alla mancata notifica dell’impugnato provvedimento di archiviazione al ricorrente la questione ha sostanzialmente perso di rilevanza nel momento in cui lo stesso ne è comunque venuto a conoscenza (nell’ambito del giudizio avverso il silenzio) e l’ha impugnato nel presente giudizio.
In ordine poi alla doglianza concernente la violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 come si è detto sopra nel caso di specie non si è in presenza di un provvedimento di carattere discrezionale, bensì vincolato.
Infine, neppure risulta corretta la prospettazione del ricorrente relativo alla spettanza allo stesso (a suo dire ex lege ) del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, trattandosi di pretesa in contrasto con le coordinate ermeneutiche enunciate dalla giurisprudenza sopra riportata.
In conclusione, il ricorso va respinto.
6. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del soggetto che avrebbe richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, nonché degli altri dati idonei ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
CE OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OL | ER SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.