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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8562 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti PERNA CARMELA e SAULINO Parte_1
ALESSANDRO
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.04.2024 parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito CP_ per un importo pari ad €. 841,07, notificato il 7.12.2023 unitamente alla comunicazione di liquidazione della pensione CAT INV CIV n. 044-510007257019 con decorrenza dall' 1.7.2023.
A fondamento della domanda, la difesa di parte ricorrente esponeva:
- che il ricorrente, già invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento, in data 09.06.2023 era stato sottoposto a visita di revisione, all'esito della quale era stata confermata la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza 09.06.2023;
CP_
- che in data 07.12.2023 l' gli aveva notificato l'avvenuta liquidazione dell'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 044-510007257019, con decorrenza dal 1.07.2023 determinando gli arretrati in € 5.218,59;
CP_
- che l' nella medesima comunicazione operava un ricalcolo degli arretrati, detraendo da essi un presunto e non meglio specificato indebito di € 841,07, cosi riducendo la somma liquidata ad € 4.377,52.
CP_ Eccepito che non era mai stata notificata dall' alcuna richiesta di ripetizione di somme indebitamente erogate, per cui doveva considerarsi prescritta qualsiasi pretesa restitutoria avanzata dall' parte CP_2 CP_ ricorrente ha dedotto l' illegittimità della compensazione operata dall' ed ha concluso chiedendo: CP_
“in via principale, dichiarare inesistente l'indebito vantato dall' in subordine dichiarare illegittima la CP_ trattenuta sugli arretrati maturati e per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di € 841,07 in favore del ricorrente, oltre interessi legali”; con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'uopo. premesso che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico, l'istituto previdenziale ha eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non aveva provato alcunché. Inoltre precisava che il ricorrente senza giustificato motivo non si era recato alla visita di revisione del 15 giugno 2023, fatto da cui era conseguita la sospensione della prestazione in data 16 giugno 2023, con decorrenza luglio 2023; che con Mod TE08 del 6 luglio 2023, regolarmente notificato per compiuta giacenza, era stato comunicato l'indebito di € 841,07 per la rata del mese di luglio 2023 nel frattempo accreditata;
che al ricorrente era stata riconosciuta poi una nuova prestazione, pensione CAT INV CIV n. 044-
510007257019 con decorrenza dall'1.7.2023, quale invalido totale con indennità di accompagnamento, e che l'indebito scaturiva dal cambio di fascia, di cui il ricorrente era già a conoscenza.
L'istituto convenuto indicava che tanto valeva ad escludere la sussistenza del “legittimo affidamento” o della
“buona fede” dell'assistito.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 15/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e merita di essere accolta .
CP_ È contestato tra le parti il diritto dell' di ripetere la somma di € 841,07, asserita come indebitamente erogata in favore del ricorrente.
CP_ Va rilevato che solo in giudizio l' ha chiarito il motivo dell'indebito, indicando che si trattava del rateo di pensione ed indennità di accompagnamento versato al per il mese di luglio 2023, erroneamente Pt_1 riconosciuto in suo favore ma in realtà non dovuto in conseguenza della mancata presentazione alla visita di revisione del 19.06.2023 .
Co Le difese dell' non possono avere un serio seguito.
Orbene, l' non solo introduce tardivamente, nella sede giudiziaria, le ragioni per cui la somma CP_2 trattenuta debba essere considerata indebita, ma ancora più commendevolmente, a fronte della specifica allegazione in ricorso della presentazione da parte del alla visita di revisione del giorno 9 giugno 2023 Pt_1
– riscontrata dalla produzione in giudizio del verbale relativo recante la dizione “Revisione”- , si limita laconicamente a sostenere che il ricorrente non si era presentato alla visita di revisione del 15 giugno 2023. CP_ nulla documentando a tale riguardo. Né l' ha fornito elementi ( cfr: produzione di parte convenuta ) a supporto della circostanza dedotta in memoria di costituzione secondo cui l'indebito era scaturito da un non meglio specificato cambio di fascia, circostanza che resta una pura allegazione, a fronte della affermazione ( riscontrata dal verbale di vidsita del 9 giugno 2023, nella produzione di parte ricorrente) contenuta in ricorso secondo cui il già prima della visita di revisione era stato riconosciuto invalido al Pt_1
100% con diritto all'indennità di accompagnamento ( giudizio poi confermato alla visita del 09.06.2023 ).
CP_ Resta pertanto incomprensibile sulla base dei documenti in atti la allegazione dell' secondo cui era stata sospesa con decorrenza luglio 2023 la prestazione già riconosciuta, e successivamente era stata riconosciuta una nuova prestazione, pensione CAT INV CIV n. 044-510007257019 con decorrenza dall '1.7.2023 quale invalido totale con indennità di accompagnamento, pesando sull'esito del giudizio la considerazione da parte CP_ del giudicante del silenzio delll' all'atto della costituzione, a fronte della deduzione in giudizio del verbale del 9.06.2023.
Tali essendo le posizioni delle parti, a parere dello scrivente giudice il ricorrente, alla luce della sua diligente presentazione alla visita di revisione del 9.06.2023, e considerato gli esiti di detta visita, ha dimostrato in CP_ giudizio di avere diritto a ricevere dall' alla somma complessiva di euro 841,07 a titolo di rateo luglio CP_ 2023 per pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento. Pertanto il recupero effettuato dall' in una unica soluzione con la comunicazione impugnata si appalesa illegittimo.
Per tali motivi, la opposizione deve essere accolta , pertanto, deve dichiararsi che la pretesa recuperatoria CP_ CP_ attuata dall' è infondata, e per conseguenza l'inesistenza dell' indebito vantato dall' e l'illegittimità della trattenuta dal medesimo istituto operata In data 7.12.23 di € 841,07 sugli arretrati liquidati
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione .
P.Q.M.
CP_ Dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere dall' l'importo di euro 841,07 illegittimemente CP_ trattenute con il provvedimento impugnato e per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di €
841,07 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dal 5.07.2023 al saldo;
CP_ condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 341,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. PERNA CARMELA e
SAULINO ALESSANDRO .
Si comunichi
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8562 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti PERNA CARMELA e SAULINO Parte_1
ALESSANDRO
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.04.2024 parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito CP_ per un importo pari ad €. 841,07, notificato il 7.12.2023 unitamente alla comunicazione di liquidazione della pensione CAT INV CIV n. 044-510007257019 con decorrenza dall' 1.7.2023.
A fondamento della domanda, la difesa di parte ricorrente esponeva:
- che il ricorrente, già invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento, in data 09.06.2023 era stato sottoposto a visita di revisione, all'esito della quale era stata confermata la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza 09.06.2023;
CP_
- che in data 07.12.2023 l' gli aveva notificato l'avvenuta liquidazione dell'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 044-510007257019, con decorrenza dal 1.07.2023 determinando gli arretrati in € 5.218,59;
CP_
- che l' nella medesima comunicazione operava un ricalcolo degli arretrati, detraendo da essi un presunto e non meglio specificato indebito di € 841,07, cosi riducendo la somma liquidata ad € 4.377,52.
CP_ Eccepito che non era mai stata notificata dall' alcuna richiesta di ripetizione di somme indebitamente erogate, per cui doveva considerarsi prescritta qualsiasi pretesa restitutoria avanzata dall' parte CP_2 CP_ ricorrente ha dedotto l' illegittimità della compensazione operata dall' ed ha concluso chiedendo: CP_
“in via principale, dichiarare inesistente l'indebito vantato dall' in subordine dichiarare illegittima la CP_ trattenuta sugli arretrati maturati e per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di € 841,07 in favore del ricorrente, oltre interessi legali”; con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'uopo. premesso che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico, l'istituto previdenziale ha eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non aveva provato alcunché. Inoltre precisava che il ricorrente senza giustificato motivo non si era recato alla visita di revisione del 15 giugno 2023, fatto da cui era conseguita la sospensione della prestazione in data 16 giugno 2023, con decorrenza luglio 2023; che con Mod TE08 del 6 luglio 2023, regolarmente notificato per compiuta giacenza, era stato comunicato l'indebito di € 841,07 per la rata del mese di luglio 2023 nel frattempo accreditata;
che al ricorrente era stata riconosciuta poi una nuova prestazione, pensione CAT INV CIV n. 044-
510007257019 con decorrenza dall'1.7.2023, quale invalido totale con indennità di accompagnamento, e che l'indebito scaturiva dal cambio di fascia, di cui il ricorrente era già a conoscenza.
L'istituto convenuto indicava che tanto valeva ad escludere la sussistenza del “legittimo affidamento” o della
“buona fede” dell'assistito.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 15/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e merita di essere accolta .
CP_ È contestato tra le parti il diritto dell' di ripetere la somma di € 841,07, asserita come indebitamente erogata in favore del ricorrente.
CP_ Va rilevato che solo in giudizio l' ha chiarito il motivo dell'indebito, indicando che si trattava del rateo di pensione ed indennità di accompagnamento versato al per il mese di luglio 2023, erroneamente Pt_1 riconosciuto in suo favore ma in realtà non dovuto in conseguenza della mancata presentazione alla visita di revisione del 19.06.2023 .
Co Le difese dell' non possono avere un serio seguito.
Orbene, l' non solo introduce tardivamente, nella sede giudiziaria, le ragioni per cui la somma CP_2 trattenuta debba essere considerata indebita, ma ancora più commendevolmente, a fronte della specifica allegazione in ricorso della presentazione da parte del alla visita di revisione del giorno 9 giugno 2023 Pt_1
– riscontrata dalla produzione in giudizio del verbale relativo recante la dizione “Revisione”- , si limita laconicamente a sostenere che il ricorrente non si era presentato alla visita di revisione del 15 giugno 2023. CP_ nulla documentando a tale riguardo. Né l' ha fornito elementi ( cfr: produzione di parte convenuta ) a supporto della circostanza dedotta in memoria di costituzione secondo cui l'indebito era scaturito da un non meglio specificato cambio di fascia, circostanza che resta una pura allegazione, a fronte della affermazione ( riscontrata dal verbale di vidsita del 9 giugno 2023, nella produzione di parte ricorrente) contenuta in ricorso secondo cui il già prima della visita di revisione era stato riconosciuto invalido al Pt_1
100% con diritto all'indennità di accompagnamento ( giudizio poi confermato alla visita del 09.06.2023 ).
CP_ Resta pertanto incomprensibile sulla base dei documenti in atti la allegazione dell' secondo cui era stata sospesa con decorrenza luglio 2023 la prestazione già riconosciuta, e successivamente era stata riconosciuta una nuova prestazione, pensione CAT INV CIV n. 044-510007257019 con decorrenza dall '1.7.2023 quale invalido totale con indennità di accompagnamento, pesando sull'esito del giudizio la considerazione da parte CP_ del giudicante del silenzio delll' all'atto della costituzione, a fronte della deduzione in giudizio del verbale del 9.06.2023.
Tali essendo le posizioni delle parti, a parere dello scrivente giudice il ricorrente, alla luce della sua diligente presentazione alla visita di revisione del 9.06.2023, e considerato gli esiti di detta visita, ha dimostrato in CP_ giudizio di avere diritto a ricevere dall' alla somma complessiva di euro 841,07 a titolo di rateo luglio CP_ 2023 per pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento. Pertanto il recupero effettuato dall' in una unica soluzione con la comunicazione impugnata si appalesa illegittimo.
Per tali motivi, la opposizione deve essere accolta , pertanto, deve dichiararsi che la pretesa recuperatoria CP_ CP_ attuata dall' è infondata, e per conseguenza l'inesistenza dell' indebito vantato dall' e l'illegittimità della trattenuta dal medesimo istituto operata In data 7.12.23 di € 841,07 sugli arretrati liquidati
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione .
P.Q.M.
CP_ Dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere dall' l'importo di euro 841,07 illegittimemente CP_ trattenute con il provvedimento impugnato e per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di €
841,07 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dal 5.07.2023 al saldo;
CP_ condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 341,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. PERNA CARMELA e
SAULINO ALESSANDRO .
Si comunichi
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara