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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 220/24 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 220/24 R.G.; dato atto del fatto che l'udienza del 27 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con assegnazione del termine di venti giorni prima della predetta udienza per il deposito di eventuali note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte opponente ha tempestivamente depositato le note scritte sostitutive dell'udienza, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L OCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 220/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica (RC), via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Fabio Antonio Mesiti, giusta procura alle liti in atti;
Pag. 1 a 10 OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15;
(C.F. ), in persona del legale TE P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e, per essa, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in favore delle controparti in data 1.3.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
09420249002680420000, notificatale da in data 2.2.2024, Controparte_3
in relazione alla cartella di pagamento recante n. 09420110032388002000, avente ad oggetto il pagamento di € 18.940,40 a titolo di “sanzioni amministrative D.lgs. n. 507/99 – anno 2009”, asseritamente notificata in data 28.12.2011.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione del credito, maturata anche successivamente all'asserita notifica dell'atto impositivo. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento 09420249002680420000 per tutti i motivi di cui all'atto di citazione. 2) Conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n.
09420110032388002000 sottesa all'intimazione opposta, dichiarandone la prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. 3) Condannare al pagamento delle spese e delle competenze di
Pag. 2 a 10 giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c., che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.4.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività Controparte_1 dell'opposizione in relazione ai motivi di doglianza qualificabili ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c. e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento;
contestava, nel merito, la fondatezza delle avverse domande. Concludeva, quindi, chiedendo di “rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Eseguite le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.7.2024, si costituiva tardivamente in giudizio la TE
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le domande relative alla fase
[...] della riscossione, la conseguente addebitabilità delle spese di giudizio esclusivamente all'ente riscossore e l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione ex adverso formulata. Concludeva, quindi, chiedendo di “respingere l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Celebrata la prima udienza, previa revoca della declaratoria di contumacia della
[...]
la causa, di natura documentale, era rinviata all'udienza del 27 marzo 2025, TE celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, previa concessione alle parti del termine di venti giorni per il deposito termine per il deposito di eventuali note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249002680420000, notificata a in data 2.2.2024, limitatamente alla Parte_1 cartella n. 09420110032388002000, per l'omesso pagamento di sanzioni amministrative di cui al
D.lgs. n. 507/99, per il complessivo ammontare di € 18.940,40.
Deve essere, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalle parti opposte fondata sul presupposto secondo cui un tale atto non sarebbe suscettibile di autonoma impugnazione.
Sul punto, è sufficiente rilevare che l'art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla
Pag. 3 a 10 sospensione del pagamento”, aggiungendo al secondo comma che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
È evidente che una tale intimazione si inserisce nella sequela procedimentale tipica della procedura di riscossione dei crediti pubblici e che la sua notifica radica l'interesse ad agire dell'obbligato, in quanto, con essa, l'ente riscossore intima il pagamento della pretesa creditoria entro un dato termine, sotto la minaccia concreta ed attuale dell'avvio dell'esecuzione forzata in caso di ulteriore inadempimento. La Suprema Corte, con indirizzo meritevole di condivisione, ha reiteratamente affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del
1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione
"pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.” (Cass., 11.03.2021, n. 6833). L'intimazione di pagamento è, dunque, in applicazione del richiamato principio, atto autonomamente impugnabile.
L'impugnazione è da ricondurre all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'oggetto della domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione, ovvero all'opposizione ex art. 617 c.p.c., se si contestano i requisiti formali della cartella o del procedimento con il quale essa si è formata (cfr. sul punto, ex multis, Cass.,
18.02.2015, n. 3283). Si è così affermato in giurisprudenza che “il criterio discretivo tra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda
l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (Cass. civ. 15.1.2001 n. 496; più di recente, Cass., 27.11.2021, n. 20989 secondo cui
“oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione
Pag. 4 a 10 di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto”).
Facendo applicazione nella fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali enunciati, sulla base delle allegazioni di parte opponente, la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c., con riferimento alle questioni indicate nel primo motivo di opposizione attinenti all'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, quale vizio destinato a ripercuotersi sulla validità degli atti successivi della sequela procedimentale, e come opposizione ex art. 615
c.p.c., in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria incidente sull'an debeatur (cfr. in senso conforme Trib. Palmi, n. 145/2024 che richiama, per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto, Trib Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020; Trib. Locri n. 557/2022; Trib. Locri n. 510/23).
Rispetto a tali motivi di doglianza, in quanto volti a investire tanto la regolarità formale dell'atto opposto, quanto l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore (cfr. tra molte
Cass., 25.10.2024, n. 27737; Cass., 9.3.2022, n. 7716 che ribadisce la facoltà del contribuente, nei giudizi di opposizione, di agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente riscossore, quanto nei confronti dell'ente impositore), con ciò dovendosi disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . TE
Tanto premesso, con riferimento al motivo di doglianza qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la domanda è inammissibile in quanto tardiva. Risulta documentalmente, infatti, che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata, per stessa ammissione di parte opponente, in data 2.2.2024, mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato alle controparti ed iscritto a ruolo in data 1.3.2024 e, quindi, dopo lo spirare del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (rectius l'intimazione di pagamento opposta), previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Vanno, invece, esaminati nel merito i motivi di doglianza relativi alla prescrizione del credito, che, configurando un'opposizione ex art. 615 c.p.c., non soggiacciono ad alcun termine (cfr., sul punto,
Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22080). La Suprema Corte ha, infatti, di recente precisato che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma)
l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del
Pag. 5 a 10 credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire (cfr. Cass., 2.7.2024, n. 18152). In relazione a siffatto motivo di opposizione, la questione relativa all'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento assume, dunque, un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione;
come precisato dalla Corte di
Cassazione, infatti, in tal caso, la notificazione della cartella di pagamento assume “il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale deve e può essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale
(contestata) notifica” (cfr. in termini Cass., 14.05.2024, n. 13304).
Nella fattispecie concreta, non può dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente. Esso si radica proprio in ragione della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 ove è riportato il seguente avviso: “La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata”; è evidente, dunque, l'interesse della destinataria dell'atto a far valere in giudizio il fatto estintivo del credito sotteso, al fine di evitare, a fronte di una minaccia concreta e attuale dell'inizio dell'esecuzione, il suo imminente avvio (in termini, Corte
d'Appello di Reggio Calabria n. 77/25).
Accertato nei suddetti termini l'interesse ad agire dell'opponente, risulta fondato l'assorbente motivo di doglianza incentrato sull'eccepita sopravvenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 09420110032388002000.
In particolare, la pretesa creditoria riportata nella menzionata cartella attiene all'omesso pagamento delle sanzioni amministrative comminate nei confronti di dalla Parte_1 [...]
per la ripetuta violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 386/90, risalenti all'anno 2009, TE
a cui ha fatto seguito l'emissione delle ordinanze ingiunzioni aventi prot. n. 37786/2009, prot. n.
37787/2009 prot. n. 37788/2009, prot. n. 37792/2009, prot. n. 37794/2009 e prot. n. 37796/2009, tutte ritualmente notificate a mani della destinataria in data 7.7.2009, nonché Parte_1 prot. n. 37810/2009, anch'essa ritualmente notificata a mani della stessa opponente il 23.7.2009.
Il termine di prescrizione applicabile è, quindi, in considerazione della natura del credito sotteso alla cartella di pagamento, quello quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Pag. 6 a 10 Al riguardo, occorre precisare che il regime prescrizionale rimane legato alla natura del credito qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di scrutinio giudiziale, dovendosi ritenere che un ruolo divenuto esecutivo non possa in alcun modo essere equiparato ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria e la notifica della cartella di pagamento non determinano alcun effetto di c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. S.U.,
17.11.2016, n. 23397/16). Sul punto, è inconferente il richiamo operato dall' Controparte_1 all'art. 20, comma 6, D.lgs. n. 112/1999, modificato dall'art. 1 comma 683, L. n.
[...]
190/2014. Come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. S.U. 17.11.2016, n.
23397; Cass., 16.01.2020, n. 840; Cass. 31.08.2023, n. 25487), “il riferimento”, con “una espressione ellittica”, “al temine di prescrizione decennale”, contenuto nell'art. 20, comma 6, D.
Lgs. 112/1999, è evidentemente inidoneo a mutare la generale disciplina della prescrizione e, in particolare, a modificare, nei confronti del contribuente, il termine di prescrizione proprio e specifico del credito sotteso posto che tale disposizione è “una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente e Ente impositore”, essendo “dedicat[a]” solo “ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione”, afferendo alla “procedura di discarico per inesigibilità” di cui agli art. 19 e ss. del predetto D. Lgs. 112/1999, la quale, pacificamente, è procedura che “ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (vedi: Cass. S.U., 29.10. 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7.03.2011,
n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4.10.2010, n. 2041)”. Le medesime osservazioni non possono che essere estese all'ulteriore disposizione, pur invocata dall'ente , dell'art. 1 CP_4 comma 197 della legge n. 145/2018, non incidendo quest'ultima in alcun modo sul rapporto creditorio con il contribuente (cfr. per analoghe considerazioni Corte d'Appello di Reggio Calabria,
n. 580/2024).
Tanto precisato, il termine prescrizionale quinquennale non può dirsi, nella specie, decorso prima della notifica della cartella di pagamento 09420110032388002000 sottesa all'intimazione opposta, eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta a mani della destinataria , in data 28.12.2011. Parte_1
Sul punto, giova richiamare il condivisibile principio giurisprudenziale ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la
Pag. 7 a 10 produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., superabile solo se il dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass.,
21.06.2023, n. 17841 “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione). Ne consegue che "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.
1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova" (cfr. Cass., 8.4.2024,
n.9279).
Nella specie, l' ha depositato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata Controparte_5
contenente il numero della cartella di pagamento, corrispondente a quello riportato nell'estratto di ruolo prodotto in giudizio;
l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto da in Parte_1 data 28.12.2011, ossia nella medesima data indicata nell'estratto di ruolo come data di notifica della cartella. Tanto basta, in assenza di prove contrarie offerte dall'opponente, a dimostrare il corretto perfezionamento dell'iter notificatorio e, pertanto, la conoscibilità della cartella esattoriale da parte della destinataria, non risultando, quindi, decorso, prima di tale momento, il termine quinquennale di prescrizione.
Ciononostante, non essendovi prova dell'esistenza della notifica di ulteriori atti interruttivi nel quinquennio immediatamente successivo alla notifica della cartella di pagamento, e, più precisamente, entro la data del 28.12.2016, il credito deve dirsi prescritto. Sebbene l'ente riscossore
Pag. 8 a 10 abbia dedotto l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione - la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 09476201700000623000, asseritamente notificata in data
20.03.2017 - appare superfluo, in applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass.,
9.1.2019, n. 363; Cass., 11.05.2018, n. 11458), soffermarsi sui profili di contestazione sollevati dall'opponente circa la valenza interruttiva di un tale atto. Il termine di prescrizione quinquennale, infatti, era già, in ogni caso, integralmente decorso prima della sua notifica e, conseguentemente, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Non rileva la normativa emergenziale Covid-19, trattandosi di disposizioni sopravvenute rispetto al momento in cui è maturata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento.
Alla luce delle superiori argomentazioni, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità della domanda nella parte in cui è qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e va, invece, dichiarata, in accoglimento dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n. 09420110032388002000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09420249002680420000 che va, dunque, dichiarata illegittima in parte qua.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Controparte_3
posto che l'accoglimento dell'opposizione è riconducibile ad un'inerzia
[...] imputabile esclusivamente a quest'ultima; esse vanno, invece, integralmente compensate nei confronti della (cfr. Cass. n. 7716 del 9/03/2022, alla cui stregua “ai TE fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata
l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”). Sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a € 26.000,00, attesa la semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate, la natura
Pag. 9 a 10 documentale della lite e la modalità semplificata della decisione, e vanno distratte in favore degli
Avv.ti Michele Malavenda e Fabio Antonio Mesiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. Non vengono liquidate le spese del contributo unificato, non risultando prova del suo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui è qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per le ragioni indicate in parte motiva;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella n. 09420110032388002000 e, conseguentemente, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249002680420000 limitatamente alla predetta cartella;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Michele Malavenda e Fabio Antonio Mesiti, dichiaratisi antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 TE
.
[...]
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 19 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 220/24 R.G.; dato atto del fatto che l'udienza del 27 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con assegnazione del termine di venti giorni prima della predetta udienza per il deposito di eventuali note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte opponente ha tempestivamente depositato le note scritte sostitutive dell'udienza, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L OCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 220/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica (RC), via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Fabio Antonio Mesiti, giusta procura alle liti in atti;
Pag. 1 a 10 OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15;
(C.F. ), in persona del legale TE P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e, per essa, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in favore delle controparti in data 1.3.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
09420249002680420000, notificatale da in data 2.2.2024, Controparte_3
in relazione alla cartella di pagamento recante n. 09420110032388002000, avente ad oggetto il pagamento di € 18.940,40 a titolo di “sanzioni amministrative D.lgs. n. 507/99 – anno 2009”, asseritamente notificata in data 28.12.2011.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione del credito, maturata anche successivamente all'asserita notifica dell'atto impositivo. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento 09420249002680420000 per tutti i motivi di cui all'atto di citazione. 2) Conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n.
09420110032388002000 sottesa all'intimazione opposta, dichiarandone la prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. 3) Condannare al pagamento delle spese e delle competenze di
Pag. 2 a 10 giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c., che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.4.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività Controparte_1 dell'opposizione in relazione ai motivi di doglianza qualificabili ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c. e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento;
contestava, nel merito, la fondatezza delle avverse domande. Concludeva, quindi, chiedendo di “rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Eseguite le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.7.2024, si costituiva tardivamente in giudizio la TE
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le domande relative alla fase
[...] della riscossione, la conseguente addebitabilità delle spese di giudizio esclusivamente all'ente riscossore e l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione ex adverso formulata. Concludeva, quindi, chiedendo di “respingere l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Celebrata la prima udienza, previa revoca della declaratoria di contumacia della
[...]
la causa, di natura documentale, era rinviata all'udienza del 27 marzo 2025, TE celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, previa concessione alle parti del termine di venti giorni per il deposito termine per il deposito di eventuali note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249002680420000, notificata a in data 2.2.2024, limitatamente alla Parte_1 cartella n. 09420110032388002000, per l'omesso pagamento di sanzioni amministrative di cui al
D.lgs. n. 507/99, per il complessivo ammontare di € 18.940,40.
Deve essere, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalle parti opposte fondata sul presupposto secondo cui un tale atto non sarebbe suscettibile di autonoma impugnazione.
Sul punto, è sufficiente rilevare che l'art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla
Pag. 3 a 10 sospensione del pagamento”, aggiungendo al secondo comma che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
È evidente che una tale intimazione si inserisce nella sequela procedimentale tipica della procedura di riscossione dei crediti pubblici e che la sua notifica radica l'interesse ad agire dell'obbligato, in quanto, con essa, l'ente riscossore intima il pagamento della pretesa creditoria entro un dato termine, sotto la minaccia concreta ed attuale dell'avvio dell'esecuzione forzata in caso di ulteriore inadempimento. La Suprema Corte, con indirizzo meritevole di condivisione, ha reiteratamente affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del
1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione
"pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.” (Cass., 11.03.2021, n. 6833). L'intimazione di pagamento è, dunque, in applicazione del richiamato principio, atto autonomamente impugnabile.
L'impugnazione è da ricondurre all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'oggetto della domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione, ovvero all'opposizione ex art. 617 c.p.c., se si contestano i requisiti formali della cartella o del procedimento con il quale essa si è formata (cfr. sul punto, ex multis, Cass.,
18.02.2015, n. 3283). Si è così affermato in giurisprudenza che “il criterio discretivo tra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda
l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (Cass. civ. 15.1.2001 n. 496; più di recente, Cass., 27.11.2021, n. 20989 secondo cui
“oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione
Pag. 4 a 10 di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto”).
Facendo applicazione nella fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali enunciati, sulla base delle allegazioni di parte opponente, la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c., con riferimento alle questioni indicate nel primo motivo di opposizione attinenti all'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, quale vizio destinato a ripercuotersi sulla validità degli atti successivi della sequela procedimentale, e come opposizione ex art. 615
c.p.c., in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria incidente sull'an debeatur (cfr. in senso conforme Trib. Palmi, n. 145/2024 che richiama, per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto, Trib Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020; Trib. Locri n. 557/2022; Trib. Locri n. 510/23).
Rispetto a tali motivi di doglianza, in quanto volti a investire tanto la regolarità formale dell'atto opposto, quanto l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore (cfr. tra molte
Cass., 25.10.2024, n. 27737; Cass., 9.3.2022, n. 7716 che ribadisce la facoltà del contribuente, nei giudizi di opposizione, di agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente riscossore, quanto nei confronti dell'ente impositore), con ciò dovendosi disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . TE
Tanto premesso, con riferimento al motivo di doglianza qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la domanda è inammissibile in quanto tardiva. Risulta documentalmente, infatti, che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata, per stessa ammissione di parte opponente, in data 2.2.2024, mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato alle controparti ed iscritto a ruolo in data 1.3.2024 e, quindi, dopo lo spirare del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (rectius l'intimazione di pagamento opposta), previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Vanno, invece, esaminati nel merito i motivi di doglianza relativi alla prescrizione del credito, che, configurando un'opposizione ex art. 615 c.p.c., non soggiacciono ad alcun termine (cfr., sul punto,
Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22080). La Suprema Corte ha, infatti, di recente precisato che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma)
l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del
Pag. 5 a 10 credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire (cfr. Cass., 2.7.2024, n. 18152). In relazione a siffatto motivo di opposizione, la questione relativa all'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento assume, dunque, un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione;
come precisato dalla Corte di
Cassazione, infatti, in tal caso, la notificazione della cartella di pagamento assume “il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale deve e può essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale
(contestata) notifica” (cfr. in termini Cass., 14.05.2024, n. 13304).
Nella fattispecie concreta, non può dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente. Esso si radica proprio in ragione della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 ove è riportato il seguente avviso: “La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata”; è evidente, dunque, l'interesse della destinataria dell'atto a far valere in giudizio il fatto estintivo del credito sotteso, al fine di evitare, a fronte di una minaccia concreta e attuale dell'inizio dell'esecuzione, il suo imminente avvio (in termini, Corte
d'Appello di Reggio Calabria n. 77/25).
Accertato nei suddetti termini l'interesse ad agire dell'opponente, risulta fondato l'assorbente motivo di doglianza incentrato sull'eccepita sopravvenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 09420110032388002000.
In particolare, la pretesa creditoria riportata nella menzionata cartella attiene all'omesso pagamento delle sanzioni amministrative comminate nei confronti di dalla Parte_1 [...]
per la ripetuta violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 386/90, risalenti all'anno 2009, TE
a cui ha fatto seguito l'emissione delle ordinanze ingiunzioni aventi prot. n. 37786/2009, prot. n.
37787/2009 prot. n. 37788/2009, prot. n. 37792/2009, prot. n. 37794/2009 e prot. n. 37796/2009, tutte ritualmente notificate a mani della destinataria in data 7.7.2009, nonché Parte_1 prot. n. 37810/2009, anch'essa ritualmente notificata a mani della stessa opponente il 23.7.2009.
Il termine di prescrizione applicabile è, quindi, in considerazione della natura del credito sotteso alla cartella di pagamento, quello quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Pag. 6 a 10 Al riguardo, occorre precisare che il regime prescrizionale rimane legato alla natura del credito qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di scrutinio giudiziale, dovendosi ritenere che un ruolo divenuto esecutivo non possa in alcun modo essere equiparato ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria e la notifica della cartella di pagamento non determinano alcun effetto di c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. S.U.,
17.11.2016, n. 23397/16). Sul punto, è inconferente il richiamo operato dall' Controparte_1 all'art. 20, comma 6, D.lgs. n. 112/1999, modificato dall'art. 1 comma 683, L. n.
[...]
190/2014. Come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. S.U. 17.11.2016, n.
23397; Cass., 16.01.2020, n. 840; Cass. 31.08.2023, n. 25487), “il riferimento”, con “una espressione ellittica”, “al temine di prescrizione decennale”, contenuto nell'art. 20, comma 6, D.
Lgs. 112/1999, è evidentemente inidoneo a mutare la generale disciplina della prescrizione e, in particolare, a modificare, nei confronti del contribuente, il termine di prescrizione proprio e specifico del credito sotteso posto che tale disposizione è “una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente e Ente impositore”, essendo “dedicat[a]” solo “ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione”, afferendo alla “procedura di discarico per inesigibilità” di cui agli art. 19 e ss. del predetto D. Lgs. 112/1999, la quale, pacificamente, è procedura che “ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (vedi: Cass. S.U., 29.10. 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7.03.2011,
n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4.10.2010, n. 2041)”. Le medesime osservazioni non possono che essere estese all'ulteriore disposizione, pur invocata dall'ente , dell'art. 1 CP_4 comma 197 della legge n. 145/2018, non incidendo quest'ultima in alcun modo sul rapporto creditorio con il contribuente (cfr. per analoghe considerazioni Corte d'Appello di Reggio Calabria,
n. 580/2024).
Tanto precisato, il termine prescrizionale quinquennale non può dirsi, nella specie, decorso prima della notifica della cartella di pagamento 09420110032388002000 sottesa all'intimazione opposta, eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta a mani della destinataria , in data 28.12.2011. Parte_1
Sul punto, giova richiamare il condivisibile principio giurisprudenziale ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la
Pag. 7 a 10 produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., superabile solo se il dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass.,
21.06.2023, n. 17841 “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione). Ne consegue che "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.
1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova" (cfr. Cass., 8.4.2024,
n.9279).
Nella specie, l' ha depositato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata Controparte_5
contenente il numero della cartella di pagamento, corrispondente a quello riportato nell'estratto di ruolo prodotto in giudizio;
l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto da in Parte_1 data 28.12.2011, ossia nella medesima data indicata nell'estratto di ruolo come data di notifica della cartella. Tanto basta, in assenza di prove contrarie offerte dall'opponente, a dimostrare il corretto perfezionamento dell'iter notificatorio e, pertanto, la conoscibilità della cartella esattoriale da parte della destinataria, non risultando, quindi, decorso, prima di tale momento, il termine quinquennale di prescrizione.
Ciononostante, non essendovi prova dell'esistenza della notifica di ulteriori atti interruttivi nel quinquennio immediatamente successivo alla notifica della cartella di pagamento, e, più precisamente, entro la data del 28.12.2016, il credito deve dirsi prescritto. Sebbene l'ente riscossore
Pag. 8 a 10 abbia dedotto l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione - la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 09476201700000623000, asseritamente notificata in data
20.03.2017 - appare superfluo, in applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass.,
9.1.2019, n. 363; Cass., 11.05.2018, n. 11458), soffermarsi sui profili di contestazione sollevati dall'opponente circa la valenza interruttiva di un tale atto. Il termine di prescrizione quinquennale, infatti, era già, in ogni caso, integralmente decorso prima della sua notifica e, conseguentemente, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Non rileva la normativa emergenziale Covid-19, trattandosi di disposizioni sopravvenute rispetto al momento in cui è maturata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento.
Alla luce delle superiori argomentazioni, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità della domanda nella parte in cui è qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e va, invece, dichiarata, in accoglimento dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n. 09420110032388002000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09420249002680420000 che va, dunque, dichiarata illegittima in parte qua.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Controparte_3
posto che l'accoglimento dell'opposizione è riconducibile ad un'inerzia
[...] imputabile esclusivamente a quest'ultima; esse vanno, invece, integralmente compensate nei confronti della (cfr. Cass. n. 7716 del 9/03/2022, alla cui stregua “ai TE fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata
l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”). Sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a € 26.000,00, attesa la semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate, la natura
Pag. 9 a 10 documentale della lite e la modalità semplificata della decisione, e vanno distratte in favore degli
Avv.ti Michele Malavenda e Fabio Antonio Mesiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. Non vengono liquidate le spese del contributo unificato, non risultando prova del suo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui è qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per le ragioni indicate in parte motiva;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella n. 09420110032388002000 e, conseguentemente, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249002680420000 limitatamente alla predetta cartella;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Michele Malavenda e Fabio Antonio Mesiti, dichiaratisi antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 TE
.
[...]
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 19 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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