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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 176/2022
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 176 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
T R A
Parte_1
), in persona del curatore giusta decreto di autorizzazione del P.IVA_1
con l'Avv. LAURA GAUDENI, come da procura allegata all'atto di Pt_2
citazione
ATTORE
E
), con l'Avv. VALERIA Controparte_1 P.IVA_2
MAZZOLETTI, l'Avv. ANDREA PALVARINI e l'Avv. FRANCESCA
MASO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
AR
), con l'Avv. NIOBE CISBANI,
[...] P.IVA_3
giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
TERZA INTERVENIENTE OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “L'avv.to Gaudeni insiste nell'ammissione delle prove non ammesse
e precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 19.02.2025” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: In via preliminare e/o pregiudiziale :accertare e dichiarare la tardività della costituzione di e la conseguente decadenza della stessa Controparte_3
dalle eccezioni di rito e di merito sollevate nella comparsa di costituzione e risposta in quanto proposte oltre i termini di cui all'art. 167 cpc con ogni conseguente statuizione;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale : accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della Parte_3
ad intervenire nel presente giudizio ed a contraddire sull'accertamento
[...]
della titolarità del rapporto per cui è causa e per l'effetto , dichiarando
l'estraneità della stessa al giudizio de quo, disporre la sua estromissione dal presente giudizio . Nel merito : in via principale: A) per tutti i motivi indicati in narrativa dichiarare inefficaci e quindi inopponibili al
[...]
e quindi revocare ai sensi dell'art. 67 comma 2 Parte_1
in riferimento al comma 3 lett. b) del medesimo articolo L.F., e 70 lf. le seguenti rimesse bancarie : a1) le rimesse eseguite sul conto corrente n°
0011429 acceso presso la , già , già Controparte_1 CP_4
filiale di VA AR , C.so TO I , nei sei Controparte_5
mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'impresa de quo , descritte in narrativa e da intendersi qui ritrascritte , ammontanti a complessivi €
102.303,00; a2) le rimesse eseguite sul conto corrente n° 000021995 acceso preso la , già , filiale di Porto Controparte_1 Controparte_6
Sant'Elpidio, nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'impresa de quo, ammontanti a complessivi € 466.673,52 , descritte in narrativa atti e da intendersi qui ritrascritte;
a3) la rimessa bancaria eseguita sul conto corrente n.° 0041029 acceso presso la , già filiale Controparte_1
filiale di Macerata- Sferisterio nei sei mesi anteriori alla CP_2
pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'impresa de quo, ammontante a complessivi € 11.901,12 descritta in atti e da intendersi qui ritrascritta;
b) per tutti i motivi indicati in narrativa dichiarare inefficaci e quindi inopponibili al
[...]
e quindi revocare ai sensi dell'art. 67 comma 2 Parte_1
L.F i seguenti pagamenti: b1) il pagamento di euro 99.994,93 eseguito in data 8-04-2014 per l' estinzione del finanziamento n° 3290846 in essere con
già ; b2 ) il pagamento di euro Controparte_1 AR
127.366,68 eseguito in data 8-04-2014 per l' estinzione del finanziamento
n° n°3290851 in essere con già ; b3) Controparte_1 AR
il pagamento di euro 60.121,73 eseguito in data 8-04-2014 per l' estinzione del finanziamento n° 3290855 in essere con già Controparte_1 [...]
; C. per l'effetto condannare la al pagamento CP_2 Controparte_1
e/o alla restituzione in favore del odierno attore della Parte_1
complessiva a somma di euro 807.183,72 , così contenuta ai sensi dell'art.
70 lf. , ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ai sensi delle norme fallimentari (art. 67 ss e 70 l.f.) da accertarsi con apposita CTU, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento/rimessa sino al saldo effettivo. D. Quanto alle avverse eccezioni e domande respingere integralmente le stesse in quanto inammissibili, tardive e comunque nel merito infondate. Con vittoria di spese
e compensi di lite. Salvis juribus” Convenuta: “Precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., conclusioni comunque trasposte nel foglio di p.c. del
18.02.2025” e, dunque: “Piaccia all'Onorevole Tribunale, respinta ogni contraria domanda anche istruttoria, eccezione e deduzione, respinta altresì ogni eventuale ulteriore domanda di revoca di rimesse diverse da quelle di cui all'atto di citazione in quanto nuova e inammissibile, così giudicare: in via preliminare 1) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attore da tutte le domande ex adverso proposte, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 1, l. fall. e comunque l'inammissibilità di tali domande, per le ragioni di cui in atti;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla Società con CP_1 CP_2
per le ragioni di cui in atti;
nel merito 3) respingere integralmente
[...]
tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
in ogni caso 4) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
5) con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Terza interveniente: “L'avv.to Cisbani precisa le conclusioni come da comparsa di intervento volontario depositata in data 22.04.2022” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via
PRELIMINARE: 1) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dalle domande svolte nei confronti di Controparte_1
relativamente ai rapporti bancari intercorsi dalla società fallita con la ex
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 69 bis, comma 1, AR
l.f.; per l'effetto dichiarare l'estinzione e/o l'inammissibilità delle relative azioni;
2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale di con riferimento a tutti i rapporti Controparte_1
bancari intrattenuti dalla società fallita con la ex;
3) AR
dichiarare la in persona dei Commissari Parte_4 liquidatori legali rappresentanti pro tempore, legittimata passivamente a conoscere le domande proposte dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio e riconducibili a tutti i rapporti bancari intrattenuti dalla società fallita con la ex 4) conseguentemente, disporre AR
l'estromissione della in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, dal presente giudizio con riguardo a tutti i rapporti bancari intrattenuti dalla società fallita con la ex CP_2
; 5) all'esito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o
[...]
l'improcedibilità nei confronti di AR
delle avverse domande riguardanti tutti i rapporti bancari
[...]
intrattenuti dalla società fallita con la ex , ai sensi dell'art. 83 CP_2
comma 3 D.Lgs. 385/1993, per le ragioni di cui in narrativa. IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle sopra esposte eccezioni respingere, in ogni caso, le domande attoree nei confronti della riguardanti tutti i rapporti bancari intrattenuti Controparte_1
dalla società fallita con la ex e, per quanto occorrer possa, CP_2
nei confronti della per infondatezza in fatto ed Parte_4
in diritto e non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria nelle spese e competenze di lite.”
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA EC SI
, in data 26.01.2022 citava in Parte_1
giudizio proponendo azione revocatoria: 1) avverso Controparte_3
rimesse bancarie effettuate dal 17.10.2013 al 02.04.2014 dalla società poi fallita su conti correnti bancari, di cui quello n. 0041029 acceso presso la il tutto ai sensi dell'art. 67 comma 2 in riferimento al AR comma 3 lett. b) del medesimo articolo L.F., e 70 lf.; 2) avverso pagamenti effettuati in data 08.04.2014 dalla società poi fallita, riconducibili a debiti liquidi ed esigibili relativi a finanziamenti concessi da AR
il tutto ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_3
preliminare, la decadenza ai sensi dell'art. 69 bis comma 1 L.F. dell'attore dall'azione revocatoria nonché la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta con riferimento ai rapporti originariamente intrattenuti dalla società poi fallita con;
contestava, nel merito, l'avversa AR
domanda.
Interveniva volontariamente in giudizio, deducendo l'estraneità di
[...]
con riferimento ai rapporti per cui era causa CP_3
originariamente in capo a (rapporti rispetto ai quali AR
l'interveniente deduceva invece avere essa stessa legittimazione sostanziale passiva), AR
, la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza ai sensi
[...]
dell'art. 69 bis comma 1 L.F. dell'attore dall'azione revocatoria nonché la carenza di legittimazione passiva di con riferimento Controparte_3
ai rapporti originariamente intrattenuti dalla società poi fallita con
[...]
e, per contro, la legittimazione sostanziale passiva di essa CP_2
interveniente rispetto a detti rapporti. L'interveniente, ancora, sempre con riferimento ai rapporti originariamente in capo a AR
eccepiva, sempre in via preliminare, “l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità” della domanda attorea ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 385/1993; in via subordinata alle eccezioni preliminari chiedeva, per le domande per le quali era intervenuta, il loro rigetto nel merito. In data 12.05.2022 si teneva la prima udienza, nella quale il difensore di parte attrice deduceva la tardività della costituzione della convenuta, e dunque il maturare delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per essersi la convenuta costituita in data 05.05.2022 e dunque oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione
(12.05.2022); il difensore della convenuta, per contro, deduceva essersi tempestivamente costituito in data 21.04.2022, essendo la data del
05.05.2022 indicata dall'attrore soltanto quella in cui la cancelleria aveva proceduto a scaricare l'atto di costituzione. Venivano dunque concessi, su richiesta di parte attrice, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate ad opera delle parti le suddette memorie, si procedeva all'istruzione della causa, istruzione che avveniva, oltre che in via documentale, anche mediante l'assunzione di alcuni testimoni di parte attrice.
All'udienza del 20.02.2025 le parti, quindi, precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
Va innanzitutto vagliata l'eccezione preliminare di merito avanzata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in ordine alla decadenza dell'attore dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis comma 1 L.F; eccezione alla quale si è associata, “prima di ogni altra considerazione” (cfr. atto di intervento volontario, pag. 3),
[...]
. Peraltro, con riferimento a tale eccezione della AR
convenuta, l'attore ha dedotto a sua volta la decadenza della convenuta dalla stessa per essersi la convenuta costituita oltre il termine di venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Detto quanto precede, e prima di analizzare la suddetta questione, occorre tuttavia verificare, in quanto questione pregiudiziale di rito, la legittimità dell'intervento volontario di . AR
Ebbene, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ciascuno può intervenire nel giudizio, anche solo per sostenere le ragioni di alcuna delle parti (come, tra l'altro, altresì effettuato in questa sede dall'interveniente), quando vi ha un proprio interesse. Ne consegue, dunque, che l'intervento di
[...]
deve senz'altro dirsi rituale, atteso che tale parte, come AR
non contestato, ha concluso con un contratto di Controparte_3
cessione di vari rapporti, contratto dal quale possono discendere conseguenze dannose per per il caso del AR
suo mancato attivarsi anche mediante l'intervento in giudizi che coinvolgano (cfr. artt. 3.2., 7.2.3., 10.2. del contratto Controparte_3
di cessione, doc. 6 fascicolo terza interveniente), non potendo pertanto escludersi un interesse di alla AR
partecipazione al presente giudizio, al fine di scongiurare possibili effetti dannosi nei suoi confronti.
Ciò posto, risulta al sottoscritto magistrato, dalle Controparte_3
risultanze dell'applicativo in dotazione “consolle del magistrato” (sia dalla sezione “generale” del fascicolo, sia dalla sezione “storico” ed
“eventi della procedura”), essersi costituita in data 21.04.2022 alle ore
21:25, ovvero prima del 22.04.2025, termine ultimo per costituirsi tempestivamente in base alla data dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Risulta, poi, depositata dalla convenuta la ricevuta di avvenuta consegna al Tribunale di Fermo della comparsa di costituzione, ricevuta che, a comprova della tempestività della costituzione, porta proprio la data del 21.04.2022 ore 21:26 (cfr. All. E prima memoria 183 c.p.c. parte convenuta), e tanto basta - anche in considerazione del deposito della corrispondenza intervenuta tra la convenuta ed il personale di cancelleria dalla quale si evince che vi era stato un malfunzionamento dei sistemi ministeriali, poi risolto dal competente ufficio, che aveva impedito alla cancelleria di lavorare l'atto pur tempestivamente depositato (cfr. All. H prima memoria parte convenuta) - per ritenere provata la tempestività del deposito della comparsa di costituzione e risposta ad opera di . La Controparte_3
convenuta, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non è incorsa in alcuna decadenza, potendosi dunque vagliare l'eccezione da essa proposta di decadenza dell'attore dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis comma 1 L.F, eccezione alla quale si è associata ad adiuvandum, “prima di ogni altra considerazione” (cfr. atto di intervento volontario, pag. 3), anche . AR
L'eccezione di decadenza è fondata e va accolta. Ai sensi dell'art. 69 bis comma 1 L.F. (“Decadenza dall'azione e computo dei termini”) le azioni revocatorie disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II della L.F., sezione che disciplina anche l'azione revocatoria ex art. 67 L.F. esperita dall'attore, “non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”. Ne consegue, pertanto, che, essendo stati gli atti di cui l'attore chiede la revoca tutti compiti, al più tardi, nell'aprile del
2014, al momento della proposizione dell'azione revocatoria da parte dell'attore (26.01.2022) risultava per essi abbondantemente decorso il termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge, con la conseguenza che l'azione esperita dall'attore deve essere dichiarata improponibile. Nessun margine di interpretazione, costituzionalmente orientata o meno, lascia poi l'art. 69 bis L.F. per far ritenere, come per contro sostenuto dall'attore, che il termine di decadenza quinquennale opererebbe esclusivamente per l'azione revocatoria ordinaria (o, comunque, che tale termine, per l'azione revocatoria ex art. 67 L.F., decorrerebbe dalla dichiarazione di fallimento), a ciò ostando il chiaro ed inequivoco tenore letterale della norma, che, nel prevedere il concorso dei due termini di decadenza nonché i rispettivi momenti di decorrenza, si riferisce non già all'“azione” revocatoria, bensì alle azioni revocatorie, senza alcuna distinzione, disciplinate nella sezione regolamentata, nella quale rientra anche l'azione revocatoria per cui è causa. Né questo
Giudice, e premesso che non risulta neppure sollevata dall'attore questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 bis L.F., ritiene di dover rilevare d'ufficio questione costituzionale, apparendo ragionevole, al fine di non creare soverchia incertezza sulla completa efficacia di ogni atto di disposizione compiuto dall'imprenditore fallito, che la legge ponga limitazioni (e non, dunque, assoluti impedimenti alla tutela dei propri diritti) alla possibilità di privare di effetti alcuni atti potenzialmente pregiudizievoli alle ragioni della massa dei creditori, in quanto risalenti nel tempo.
Alla luce di tutto quanto detto, dunque, la domanda proposta dall'attore, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito di decadenza formulata dalla convenuta, alla quale, sempre in via preliminare di merito, ha aderito anche la terza interveniente, deve essere dichiarata improponibile ai sensi dell'art. 69 bis comma 1 L.F., con la conseguenza che restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Le spese di lite, stante l'assenza di cospicui precedenti giurisprudenziali di legittimità sulla questione oggetto del giudizio, nonché la presenza di orientamenti, venutisi a formare precedentemente alla riforma del 2006, conformi alla tesi attorea rigettata in questa sede, devono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta, alla quale ha aderito anche la parte intervenuta, e, per l'effetto, dichiara l'improponibilità, ai sensi dell'art. 69 bis comma 1 L.F., dell'azione revocatoria avanzata dall'attore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
22/06/2025 Il Giudice
Francesco De Perna