Articolo 32 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 29Articolo 33
Versione
2 febbraio 2013
Art. 32. Funzionamento dei consigli
dell'ordine per commissioni 1. I consigli dell'ordine composti da nove o piu' membri possono svolgere la propria attivita' mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validita' delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni e' disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).
Il regolamento puo' prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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