Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 783/24 rg promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...]sn, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma
Taccia (C.F. ) come da procura in atti. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
residente in Caltagirone (CT), via Volta Grasso s.n., elettivamente domiciliata in
Caltagirone, via Delle Industrie n. 21, presso lo studio dall'avv. Alessandro Astorino
(C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
APPELLATA
FATTO e DIRITTO
1
appello avverso la sentenza n. 745/2023 emessa in data 11.12.2023 e pubblicata in data 12.12.2023 con cui il Tribunale di Caltagirone disponeva il suo obbligo di versare a favore della signora , a titolo Controparte_1 di assegno divorzile, l'importo di €250,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Deduceva che il primo giudice aveva ritenuto che sussistesse il diritto da parte della alla percezione dell'assegno divorzile sul presupposto CP_1
della funzione assistenziale e compensativa di tale emolumento. Lamentava che, però, nessuno dei suddetti requisiti risultava provato. Anzi rilevava che, leggendo gli scritti di controparte, si palesava evidente che la CP_1
chiedeva di essere mantenuta dal marito solo per poter sanare la propria esposizione debitoria e non per una reale inadeguatezza dei mezzi di sussistenza, o comunque per l' impossibilità di procurarseli in base a ragioni oggettive. Osservava quindi che il Tribunale, senza svolgere alcuna istruttoria, aveva ritenuto che i debiti della derivanti dalla sua CP_1
posizione di liquidatore della società e rappresentante legale, fossero comunque da attribuire a esso appellante e ciò solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessata.
Evidenziava che, inoltre, nessun prova era stata offerta dalla controparte in ordine ai dedotti motivi di salute (risultando anzi dall'istruttoria che le ragioni del dissesto erano da ricondurre al fatto che la ex moglie faceva abuso di sostanze alcoliche) e che il primo giudice aveva denegato l'ammissione delle prove richieste senza fornire motivazioni.
Chiedeva quindi di rigettare la richiesta di assegno divorzile di CP_1
per mancanza dei presupposti previsti dalla normativa e di
[...]
ammettere le prove già chieste in sede di prime cure.
Si costituiva la quale metteva in evidenza la Controparte_1
sperequazione economica tra i coniugi e il fatto che la posizione reddituale del risultava essere nettamente migliore della propria, come Parte_1
peraltro dimostrato dalla documentazione fornita dallo stesso e dalla quale
2 emergeva la sproporzione tra le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi. Specificava poi che nel corso del matrimonio si era dedicata quasi completamente alla cura della casa e del figlio. Quanto alla propria situazione economica faceva rilevare che essa appellata, convinta dal marito, aveva accettato di ricoprire il ruolo di liquidatore e rappresentante legale di una società costituita con il coniuge - la - che aveva quale oggetto CP_2
la produzione e la commercializzazione di prodotti di panetteria e pasticceria.
Società che, a seguito della cattiva gestione da parte del veniva Pt_1
posta in liquidazione. Ne derivava che tutti i debiti della società erano stati posti a carico di essa appellata che, formalmente, era l'unica obbligata nei confronti dei creditori. Concludeva per il rigetto del gravame.
All'esito della trattazione la Corte, all'udienza del 3 aprile 2025, poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto deve innanzi tutto dirsi che non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante in seno al proprio atto di gravame con riferimento alla mancata ammissione da parte del primo giudice delle sue istanze istruttorie.
E, infatti, il Tribunale di Caltagirone ha puntualmente analizzato le richieste istruttorie del (interrogatorio formale dell'ex coniuge e prova Pt_1
testimoniale) ritenendo che fossero formulate in modo generico e quindi rigettandole.
In questa sede si può aggiungere che gli articolati deferiti alla in CP_1
sede di interrogatorio formale dal afferivano alla domanda di Pt_1
affidamento del figlio, superata nelle more del giudizio dato che il figlio della coppia è divenuto maggiorenne, mentre gli articolati riguardanti la prova per testi o erano del tutto generici (in particolare gli articolati nn. 1,3,8,9, 10, 11)
o formulati in modo negativo (in particolare gli articolati nn. 2,4,5) ovvero indicati senza alcun riferimento temporale (in particolare gli articolati nn. 6 e
7). Quindi andavano certamente considerati inammissibili.
Del tutto legittimamente quindi il primo giudice ha rigettato le prove orali articolate dall'odierno appellante.
3 Quanto alla richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. – del pari formulata dall'appellante nella memoria istruttoria ex art 183 n. 2 – la stessa si palesava inaccoglibile atteso che era del tutto generica considerato che per pacifica giurisprudenza “l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante (Cass. Civ.
9.6.2010 n. 13878, Cass. Civ.
8.8.2006 n. 17948).
Pertanto la doglianza relativa alle carenze istruttorie di cui al primo grado del giudizio formulata dall'appellante va certamente disattesa.
Quanto poi alla situazione economica delle parti emerge quanto segue.
Il ha contestato le cause della disgregazione della società intestata Pt_1
alla moglie ritenendo che esse fossero da ascrivere al fatto che CP_1
faceva uso di bevande alcoliche, ma non ha provato tale assunto, data la mancata ammissione delle sue richieste istruttorie. Nulla invece ha contestato
– neanche in seno all'atto d'appello – sul fatto, dedotto dalla , che la CP_1
società fosse stata costituita anche da lui, sebbene la rappresentante legale fosse la moglie.
Ciò si evince in tutta evidenza dall'oggetto della società – finalizzata alla produzione di prodotti di panetteria e pasticceria – oggetto che è del tutto in linea con l'attività lavorativa del che innanzi al Presidente, in sede di Pt_1 prime cure, ha dichiarato di svolgere l'attività di panettiere.
La prospettazione dei fatti offerta dalla (e cioè che la società, pur CP_1
intestata a suo nome, fosse stata costituita unitamente al marito) appare dunque corroborata da ciò che emerge dagli atti e dalle dichiarazioni dello stesso Pt_1
Del pari proprio l'oggetto della società, in linea con l'attività dell'appellante e non dell'appellata, fa certamente comprendere come la sua gestione non potesse essere affidata alla sola che non aveva una CP_1
capacità lavorativa specifica nel campo della panetteria (né il fornisce Pt_1
prova del contrario) e che per stessa ammissione del marito era affetta da disturbi nevrotici.
4 Sentito all'udienza del 9 luglio del 2021, innanzi al Presidente il ha Pt_1
infatti dichiarato che la moglie non si era occupata del figlio soprattutto a causa della sua condizione psichica.
Condizione asseverata dalla la quale all'udienza presidenziale del Pt_2
4 giugno 2021 ha affermato: “sono affetta da sindrome nevrotica” e ha affermato di lavorare quindi in modo occasionale.
Ora, alla luce di quanto sopra ricostruito appare del tutto dimostrato che:
- la società intestata alla afferiva – per tipologia e oggetto CP_1
sociale – al lavoro esercitato dal marito e non dalla ex coniuge, di talchè non appare verosimile che essa fosse gestita dalla stessa, per come invece affermato dal (e che di conseguenza il dissesto finanziario Pt_1
sia ascrivibile alla sola appellata).
- Il fatto che tale gestione non fosse del tutto riconducibile alla CP_1
emerge anche dal fatto che il marito era consapevole dei suoi problemi
(sindrome nevrotica, per come emerso in sede presidenziale).
- Appare quindi del tutto sostenuto da presunzioni gravi, precise e concordanti che lo stato di salute mentale della sia CP_1
quantomeno inadatto se non incompatibile con l'esercizio di un'attività lavorativa stabile e continuativa, tanto è vero che la stessa ha dichiarato di avere lavorato solo in via occasionale e di essersi sostentata con il reddito di cittadinanza.
- Non vi è invece dimostrazione alcuna che le patologie genericamente addotte dall'appellante (che ritiene di avere ridotto il proprio ritmo lavorativo a causa delle stesse) abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa, atteso che anzi egli, all'udienza presidenziale, ha ammesso di svolgere l'attività di panettiere.
Alla luce di tali riscontri emergenti dagli atti di primo grado è possibile ritenere che sia provato che l'appellata ha una situazione economica dissestata (situazione peraltro ammessa anche dall'ex marito che la riconduce però ad altre cause, e cioè all'abuso di sostanze alcoliche, circostanza, questa, sfornita di prova) e che la società posta in liquidazione
5 avesse certamente ad oggetto l'attività lavorativa del marito (sebbene l'intestataria formale fosse, incontestatamente, la ). CP_1
Inoltre vi è anche prova che la sua situazione di compromessa salute psichica fosse ancora persistente all'epoca della audizione presidenziale (e che essa incida almeno parzialmente sulla sua capacità lavorativa, dato che l'ex coniuge ritiene – si veda la comparsa conclusionale del primo giudizio del - che proprio tale stato abbia generato la disgregazione della Pt_1
famiglia).
Alla luce di tali dati è corretta la decisione del primo giudice che ha riconosciuto l'assegno divorzile in funzione assistenziale alla appellata considerato che tale finalità presuppone “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare". (Cass. 5055/2021).
Considerato poi che l'appellata ha ammesso di avere svolto sia pure occasionalmente attività lavorativa e che quindi la stessa conserva per sua stessa ammissione una certa capacità lavorativa, pur nella persistenza di una situazione di sofferenza psichica (la sindrome nefrasica invece appare risalente al 2011 per come emerge dal certificato in atti), l'assegno disposto in sede di prime cure – E. 250,00 – va ridotto ad E. 200,00.
Spese compensate atteso il tenore della decisione.
PQM
La Corte
In parziale accoglimento dell'appello riduce l'assegno divorzile già disposto dal Tribunale di Caltagirone in E. 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e fa obbligo a d Parte_1
versarlo a entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_3
Compensa le spese di questo grado del giudizio.
6 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte in data 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
7