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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1114/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1114/2021 promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente in Parte_1 C.F._1
GI (EN) alla piazza Garibaldi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gullotta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Enna alla via Dei Greci n. 57/A presso lo studio dell'Avv. Silvano Domina che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'opponente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento pagina 1 di 7 delle domande proposte con l'atto citazione, di seguito trascritte: “- In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della signora a procedere ad esecuzione forzata per l'importo indicato Controparte_1 in precetto pari ad € 6.024,49, in quanto la stessa ha già ottenuto la somma di € 2.911,33; - condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
L'opposta ha così concluso: “nel merito, - rigettare l'opposizione avversaria poiché il credito vantato dall'opponente non è compensabile con quello azionato dalla opposta con l'atto di precetto impugnato per le ragioni dedotte nella premessa: credito per alimenti non rinunciabile, credito avversario non certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore dell'Erario atteso che la resistente è stata ammessa al P.S.S.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.08.2021, l'attore, premesso che in data
12.08.2021 la convenuta gli aveva notificato atto di precetto avente ad oggetto la somma di € 6.024,49, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. rilevando la parziale non debenza della somma intimata.
L'opponente ha rappresentato che, con la sentenza di separazione n. 10/2019 resa il 09.01.2019 all'esito del giudizio iscritto al n. 1023/2015 R.G., il Tribunale di Enna ha statuito a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
Nelle more della definizione del giudizio di separazione, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c. che aveva già statuito a carico del sig. in via provvisoria e Pt_1
urgente, il contributo per il mantenimento della figlia pari a € 150,00 mensili, la sig.ra ebbe a CP_1
notificare al sig. tre atti di precetto seguiti da altrettante procedure esecutive presso terzi (R.G. Pt_1
nn. 615/2017, 672/2017 e 672/2018), conclusesi con tre ordinanze di assegnazione, delle quali due successivamente revocate, all'esito dell'accoglimento delle opposizioni proposte dal sig. con Pt_1 pronunce di declaratoria dell'impignorabilità delle somme pignorate e assegnate (Sentenza n. 142/2021 che ha revocato l'Ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva n. 615/2017
R.G.E.; Sentenza n. 237/2021 che ha revocato l'Ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva n. 672/2018 R.G.E.).
pagina 2 di 7 Invero, con le predette procedure esecutive presso terzi, la sig.ra ebbe a pignorare le somme CP_1
erogate al sig. dal a titolo di indennità cui è stata riconosciuta natura Pt_1 CO
assistenziale e non retributiva, essendo egli inserito nei cantieri di servizi gestiti dal CO
ma finanziati dalla Regione Sicilia.
L'opponente ha dedotto e documentato che, in virtù delle ordinanze di assegnazione, il CP_2 ha trattenuto e versato alla sig.ra la complessiva somma di € 2.911,33 (cfr. attestazione
[...] CP_1
rilasciata dal Comune di il 07.04.2021 allegata all'atto di citazione). CP_2
Considerato che la predetta somma non è mai stata restituita, il sig. ha proposto opposizione Pt_1 all'atto di precetto di importo pari a € 6.024,49, non essendo state detratte dallo stesso le somme già percepite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.10.2021, si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato le deduzioni attoree, rilevando che con l'atto di precetto opposto del CP_1
27.07.2021, notificato il 12.08.2021 in forza dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e della sentenza n. 10/19 del Tribunale di Enna, è stato intimato il pagamento della sorte capitale di € 5.700,00 quale contributo del debitore al mantenimento della figlia (€150,00 per complessive 49 mensilità, con decorrenza dal mese di settembre 2017), calcolata al netto della somma di € 1.650,00 già conseguita.
L'opposta ha precisato di avere ottenuto l'importo di €. 2.911,13 in forza delle ordinanze di assegnazione poi revocate, rilevando che il credito ottenuto “oltre a mancare dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non è compensabile con quello azionato dalla odierna opposta”, atteso che il credito per il contributo al mantenimento dei figli non è disponibile né rinunciabile né compensabile.
Alla prima udienza del 12.10.2021, il G.I., previamente rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto, ha disposto rinvio per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 22.02.2022.
Alla predetta udienza, il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., richiesti da parte opposta, rinviando per il prosieguo all'udienza del 04.10.2022.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, all'esito della predetta udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
23.01.2024, poi rinviata al 05.11.2024.
pagina 3 di 7 All'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata nei termini che seguono.
Occorre anzitutto premettere che il credito relativo al mantenimento dei figli è un credito propriamente alimentare.
Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona.
“La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari” (Cass. Civ., Sez. III, 26/05/2020, n. 9686): sicché, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta l'impossibilità di compensare il suo importo con altri crediti e, a contrario, la compensabilità solo con crediti della stessa natura (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 14/05/2018, n. 11689; Cass. Civ., Sez. VI, 18/11/2016,
n. 23569).
Tuttavia, nella fattispecie a mani, i reciproci crediti hanno la stessa natura, di tal ché non può escludersi la loro compensabilità.
Occorre però che si tratti di crediti entrambi certi, liquidi, o di facile e pronta liquidazione, ed esigibili.
Nel caso di specie, il credito dell'opposta presenta tutti i suddetti requisiti.
Lo stesso può dirsi per il credito dell'opponente, risultando però opportuno un riepilogo delle somme intimate, atteso che gli atti di precetto susseguitisi presentano delle duplicazioni nei periodi richiesti.
Invero, con il primo atto di precetto del 09.10.2016 (titolo esecutivo l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), la sig.ra ha intimato il pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia in relazione alle CP_1
mensilità di febbraio 2016, nonché per il periodo da giugno a ottobre 2016, per complessivi € 900,00, ossia € 150,00 per 6 mensilità (cfr. all. 1 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
pagina 4 di 7 Vi ha fatto seguito la procedura esecutiva n. 615/2017 R.G.E., esitata dall'ordinanza di assegnazione del 09.08.2017, poi revocata con la sentenza dell'11.03.2021 (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Con il secondo atto di precetto del 12.09.2017 (titolo esecutivo l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), la sig.ra ha intimato il pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia in relazione al periodo che CP_1 va da novembre 2016 a settembre 2017, per complessivi € 1.650,00, ossia € 150,00 per 11 mensilità
(cfr. all. 3 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
Vi ha fatto seguito la procedura esecutiva n. 672/2017 R.G.E., esitata dall'ordinanza di assegnazione del 14.11.2018 (cfr. all. 5 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta), ancora in essere alla data di instaurazione del presente giudizio.
Con il terzo atto di precetto del 19.10.2018 (titolo esecutivo l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), la sig.ra ha intimato il pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia in relazione alle mensilità CP_1
da settembre 2017 a ottobre 2018, per complessivi € 2.400,00, ossia € 150,00 per 14 mensilità (cfr. all.
7 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
Vi ha fatto seguito la procedura esecutiva n. 672/2018 R.G.E., esitata dall'ordinanza di assegnazione del 17.05.2019, poi revocata con la sentenza del 27.04.2021 (cfr. all. 4 all'atto di citazione).
Con il quarto atto di precetto del 27.07.2021 (titoli esecutivi l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e la sentenza di separazione), oggetto dell'odierna opposizione, la sig.ra ha intimato, a titolo di sorte CP_1
capitale, il pagamento della somma di € 5.700,00. Dall'atto di precetto opposto è possibile rilevare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fino al dicembre 2019.
Ebbene, considerato che il sig. non ha fornito prova di avere corrisposto spontaneamente somme Pt_1 ulteriori rispetto a quelle erogate dal terzo pignorato prendendo a riferimento l'intero CO
periodo di cui ai quattro atti di precetto superiormente menzionati, ossia n. 1 mensilità per febbraio
2016 e n. 43 mensilità per il periodo giugno 2016 – dicembre 2019, la somma interamente dovuta a titolo di mantenimento è pari a € 6.600,00 (€ 150,00 per 44 mensilità).
Da tale somma è possibile detrarre l'importo pagato dal e incassato dalla sig.ra CO
, ovvero € 2.911,33, con conseguente residuo credito dell'opposta pari a € 3.688,67. CP_1
pagina 5 di 7 Sicché, la sorte capitale intimata con il precetto opposto (€ 5.700,00) risulta effettivamente maggiore rispetto alla somma dovuta dall'opponente a titolo di assegno di mantenimento, all'esito della compensazione tra i reciproci crediti, operabile in quanto trattasi di crediti della stessa natura.
In conseguenza, occorre dichiarare la parziale compensazione tra il credito azionato con l'atto di precetto opposto e il credito vantato dall'opponente, potendo così determinare il credito della sig.ra come pari a € 3.688,67 per sorte capitale. CP_1
Alla luce di quanto sopra, la non debenza di una parte soltanto della somma portata dal precetto non travolge il precetto per intero, ma comporta soltanto la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. Civ, Sez. Lav., 30/01/2013, n.
2160).
Di tal ché, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (cfr. Cass. Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
Le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 1114/2021:
- DICHIARA la compensazione tra i reciproci crediti delle parti, nella misura indicata in motivazione;
- DISPONE l'annullamento parziale del precetto opposto, limitandone l'efficacia al minore importo di
€ 3.688,67 per sorte capitale;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 17 luglio 2025
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1114/2021 promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente in Parte_1 C.F._1
GI (EN) alla piazza Garibaldi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gullotta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Enna alla via Dei Greci n. 57/A presso lo studio dell'Avv. Silvano Domina che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'opponente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento pagina 1 di 7 delle domande proposte con l'atto citazione, di seguito trascritte: “- In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della signora a procedere ad esecuzione forzata per l'importo indicato Controparte_1 in precetto pari ad € 6.024,49, in quanto la stessa ha già ottenuto la somma di € 2.911,33; - condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
L'opposta ha così concluso: “nel merito, - rigettare l'opposizione avversaria poiché il credito vantato dall'opponente non è compensabile con quello azionato dalla opposta con l'atto di precetto impugnato per le ragioni dedotte nella premessa: credito per alimenti non rinunciabile, credito avversario non certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore dell'Erario atteso che la resistente è stata ammessa al P.S.S.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.08.2021, l'attore, premesso che in data
12.08.2021 la convenuta gli aveva notificato atto di precetto avente ad oggetto la somma di € 6.024,49, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. rilevando la parziale non debenza della somma intimata.
L'opponente ha rappresentato che, con la sentenza di separazione n. 10/2019 resa il 09.01.2019 all'esito del giudizio iscritto al n. 1023/2015 R.G., il Tribunale di Enna ha statuito a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
Nelle more della definizione del giudizio di separazione, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c. che aveva già statuito a carico del sig. in via provvisoria e Pt_1
urgente, il contributo per il mantenimento della figlia pari a € 150,00 mensili, la sig.ra ebbe a CP_1
notificare al sig. tre atti di precetto seguiti da altrettante procedure esecutive presso terzi (R.G. Pt_1
nn. 615/2017, 672/2017 e 672/2018), conclusesi con tre ordinanze di assegnazione, delle quali due successivamente revocate, all'esito dell'accoglimento delle opposizioni proposte dal sig. con Pt_1 pronunce di declaratoria dell'impignorabilità delle somme pignorate e assegnate (Sentenza n. 142/2021 che ha revocato l'Ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva n. 615/2017
R.G.E.; Sentenza n. 237/2021 che ha revocato l'Ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva n. 672/2018 R.G.E.).
pagina 2 di 7 Invero, con le predette procedure esecutive presso terzi, la sig.ra ebbe a pignorare le somme CP_1
erogate al sig. dal a titolo di indennità cui è stata riconosciuta natura Pt_1 CO
assistenziale e non retributiva, essendo egli inserito nei cantieri di servizi gestiti dal CO
ma finanziati dalla Regione Sicilia.
L'opponente ha dedotto e documentato che, in virtù delle ordinanze di assegnazione, il CP_2 ha trattenuto e versato alla sig.ra la complessiva somma di € 2.911,33 (cfr. attestazione
[...] CP_1
rilasciata dal Comune di il 07.04.2021 allegata all'atto di citazione). CP_2
Considerato che la predetta somma non è mai stata restituita, il sig. ha proposto opposizione Pt_1 all'atto di precetto di importo pari a € 6.024,49, non essendo state detratte dallo stesso le somme già percepite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.10.2021, si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato le deduzioni attoree, rilevando che con l'atto di precetto opposto del CP_1
27.07.2021, notificato il 12.08.2021 in forza dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e della sentenza n. 10/19 del Tribunale di Enna, è stato intimato il pagamento della sorte capitale di € 5.700,00 quale contributo del debitore al mantenimento della figlia (€150,00 per complessive 49 mensilità, con decorrenza dal mese di settembre 2017), calcolata al netto della somma di € 1.650,00 già conseguita.
L'opposta ha precisato di avere ottenuto l'importo di €. 2.911,13 in forza delle ordinanze di assegnazione poi revocate, rilevando che il credito ottenuto “oltre a mancare dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non è compensabile con quello azionato dalla odierna opposta”, atteso che il credito per il contributo al mantenimento dei figli non è disponibile né rinunciabile né compensabile.
Alla prima udienza del 12.10.2021, il G.I., previamente rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto, ha disposto rinvio per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 22.02.2022.
Alla predetta udienza, il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., richiesti da parte opposta, rinviando per il prosieguo all'udienza del 04.10.2022.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, all'esito della predetta udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
23.01.2024, poi rinviata al 05.11.2024.
pagina 3 di 7 All'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata nei termini che seguono.
Occorre anzitutto premettere che il credito relativo al mantenimento dei figli è un credito propriamente alimentare.
Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona.
“La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari” (Cass. Civ., Sez. III, 26/05/2020, n. 9686): sicché, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta l'impossibilità di compensare il suo importo con altri crediti e, a contrario, la compensabilità solo con crediti della stessa natura (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 14/05/2018, n. 11689; Cass. Civ., Sez. VI, 18/11/2016,
n. 23569).
Tuttavia, nella fattispecie a mani, i reciproci crediti hanno la stessa natura, di tal ché non può escludersi la loro compensabilità.
Occorre però che si tratti di crediti entrambi certi, liquidi, o di facile e pronta liquidazione, ed esigibili.
Nel caso di specie, il credito dell'opposta presenta tutti i suddetti requisiti.
Lo stesso può dirsi per il credito dell'opponente, risultando però opportuno un riepilogo delle somme intimate, atteso che gli atti di precetto susseguitisi presentano delle duplicazioni nei periodi richiesti.
Invero, con il primo atto di precetto del 09.10.2016 (titolo esecutivo l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), la sig.ra ha intimato il pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia in relazione alle CP_1
mensilità di febbraio 2016, nonché per il periodo da giugno a ottobre 2016, per complessivi € 900,00, ossia € 150,00 per 6 mensilità (cfr. all. 1 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
pagina 4 di 7 Vi ha fatto seguito la procedura esecutiva n. 615/2017 R.G.E., esitata dall'ordinanza di assegnazione del 09.08.2017, poi revocata con la sentenza dell'11.03.2021 (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Con il secondo atto di precetto del 12.09.2017 (titolo esecutivo l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), la sig.ra ha intimato il pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia in relazione al periodo che CP_1 va da novembre 2016 a settembre 2017, per complessivi € 1.650,00, ossia € 150,00 per 11 mensilità
(cfr. all. 3 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
Vi ha fatto seguito la procedura esecutiva n. 672/2017 R.G.E., esitata dall'ordinanza di assegnazione del 14.11.2018 (cfr. all. 5 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta), ancora in essere alla data di instaurazione del presente giudizio.
Con il terzo atto di precetto del 19.10.2018 (titolo esecutivo l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), la sig.ra ha intimato il pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia in relazione alle mensilità CP_1
da settembre 2017 a ottobre 2018, per complessivi € 2.400,00, ossia € 150,00 per 14 mensilità (cfr. all.
7 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
Vi ha fatto seguito la procedura esecutiva n. 672/2018 R.G.E., esitata dall'ordinanza di assegnazione del 17.05.2019, poi revocata con la sentenza del 27.04.2021 (cfr. all. 4 all'atto di citazione).
Con il quarto atto di precetto del 27.07.2021 (titoli esecutivi l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e la sentenza di separazione), oggetto dell'odierna opposizione, la sig.ra ha intimato, a titolo di sorte CP_1
capitale, il pagamento della somma di € 5.700,00. Dall'atto di precetto opposto è possibile rilevare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fino al dicembre 2019.
Ebbene, considerato che il sig. non ha fornito prova di avere corrisposto spontaneamente somme Pt_1 ulteriori rispetto a quelle erogate dal terzo pignorato prendendo a riferimento l'intero CO
periodo di cui ai quattro atti di precetto superiormente menzionati, ossia n. 1 mensilità per febbraio
2016 e n. 43 mensilità per il periodo giugno 2016 – dicembre 2019, la somma interamente dovuta a titolo di mantenimento è pari a € 6.600,00 (€ 150,00 per 44 mensilità).
Da tale somma è possibile detrarre l'importo pagato dal e incassato dalla sig.ra CO
, ovvero € 2.911,33, con conseguente residuo credito dell'opposta pari a € 3.688,67. CP_1
pagina 5 di 7 Sicché, la sorte capitale intimata con il precetto opposto (€ 5.700,00) risulta effettivamente maggiore rispetto alla somma dovuta dall'opponente a titolo di assegno di mantenimento, all'esito della compensazione tra i reciproci crediti, operabile in quanto trattasi di crediti della stessa natura.
In conseguenza, occorre dichiarare la parziale compensazione tra il credito azionato con l'atto di precetto opposto e il credito vantato dall'opponente, potendo così determinare il credito della sig.ra come pari a € 3.688,67 per sorte capitale. CP_1
Alla luce di quanto sopra, la non debenza di una parte soltanto della somma portata dal precetto non travolge il precetto per intero, ma comporta soltanto la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. Civ, Sez. Lav., 30/01/2013, n.
2160).
Di tal ché, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (cfr. Cass. Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
Le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 1114/2021:
- DICHIARA la compensazione tra i reciproci crediti delle parti, nella misura indicata in motivazione;
- DISPONE l'annullamento parziale del precetto opposto, limitandone l'efficacia al minore importo di
€ 3.688,67 per sorte capitale;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 17 luglio 2025
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
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