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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8068/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 luglio 2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano c.f. CodiceFiscale_1 residente a [...], domiciliato a Basiglio (MI), Via Ludovico il Moro, n. 4/A con l'Avv. Valeria De Vellis, con studio a Milano, Via Borgonuovo n. 14 presso la quale ha eletto domicilio telematico e con l'Avv. Antonino Carbone
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana c.f. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Maria Elena Parisi, con studio a Catania, in Corso Delle Province n. 203 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Catania, il 10 gennaio 1994, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Catania (anno 1994, atto n. 7, parte 2, serie A), optando per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 21 novembre 1994 (30 anni), Persona_1
C.F. , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il CodiceFiscale_3 Tes_1
19 maggio 1997 (28 anni), C.F. , maggiorenne ed economicamente CodiceFiscale_4 autosufficiente;
il 9 settembre 1998 (26 anni), C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_5 maggiorenne, ma non del tutto economicamente autosufficiente. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 4 luglio 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473- bis.51, terzo comma, c.p.c. e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito riportate, rinunciando contestualmente all'impugnazione della sentenza che le recepisca:
“1. Dare atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Viagrande (CT), Via San Giovannello n. 1/B, di proprietà di entrambi i coniugi, alla Signora dando atto che il marito l'ha già rilasciata. Pt_2
A far data dalla sottoscrizione del ricorso, il marito potrà prelevare dalla casa coniugale i propri oggetti ed effetti personali, nonché i beni di sua proprietà, inclusi gli arredi e corredi ricevuti in eredità dai suoi genitori, di seguito indicati:
- dalla camera da pranzo: una credenza grande e una credenza piccola;
- dal piano superiore: uno sparecchiatavolo siciliano e una ribaltina;
- tutti gli oggetti ricevuti in eredità dalla madre del Signor tra cui: candelabri, oggetti Pt_1 preziosi di cineseria, servizi di piatti, bicchieri, tazze, calici, flûte, porcellana, n. 1 poltrona in camera da letto, n. 1 centro tavola a uncinetto, scatola del cucito con tutto ciò che vi è dentro;
n. 1 piatto posto sopra la porta dello studio;
- documenti personali della madre del Signor album fotografici dei genitori del Signor Pt_1
e del Signor Pt_1 Pt_1
- quadri ricevuti in eredità dal Signor due del teatro lirico, due di composizioni del Pt_1 nonno del Signor Pt_1
- medaglie dei parenti del Signor incorniciate, due angelus, alcune stampe, quadro con Pt_1 foto del padre del Signor Madonna della seggiola, quadro di Pt_1 Persona_2
- orologio e n. 2 lumi in argento posti sul pianoforte;
- pianoforte del nonno del Signor Pt_1
- bacchette e libri del padre del Signor questi ultimi siti in soffitta;
- leggio con Pt_1 composizioni dei genitori del Signor Pt_1
- set di spazzole, pettini in argento del 1800 della madre del Signor poste sul mobile del Pt_1 piano superiore dell'abitazione;
- trolley, borsoni, scarponi da montagna, infradito, costumi mare del Signor Pt_1
- n. 2 piatti antichi di Caltagirone della madre del Signor Pt_1
- bottiglie di vino, liquori, champagne, prosecchi, regalati dai colleghi del Signor Pt_1
- tutti i regali di Natale che il Signor ha ricevuto dal suo direttore commerciale;
Pt_1 - alcuni oggetti posti in cucina dell'agriturismo regalatigli dai figli;
- n. 1 basso elettrico;
- ulteriori oggetti non menzionati di proprietà del Signor Pt_1
Le parti concorderanno direttamente tra di loro le modalità e i tempi di prelievo, riconoscendo sin da ora la necessità che il Signor realizzi più visite a casa per portare via gli oggetti di sua Pt_1 proprietà.
3. Disporre che il Signor provveda al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Pt_1 Pt_3 del tutto economicamente autosufficiente, con le seguenti modalità:
- versando direttamente alla figlia, a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno mensile di € 500,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, subordinatamente alla revoca della carta di credito in uso alla stessa;
- pagando e/o rimborsando direttamente alla figlia il 100% delle sue spese straordinarie, preventivamente concordate tra padre e figlia, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- pagando direttamente il canone leasing per l'utilizzo dell'autovettura Cupra pari a € 683,00 mensili, lasciando l'autovettura in uso alla figlia sino alla scadenza del contratto (aprile 2026). Allo scadere del contratto, l'autovettura dovrà essere restituita al Signor nello stesso stato di Pt_1 conservazione e funzionamento in cui l'ha consegnata alla figlia, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso conforme, e il Signor la riconsegnerà alla concessionaria. Tutti i costi di Pt_1 gestione ordinaria e straordinaria dell'autovettura resteranno a carico della figlia.
4. Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi convengono che si obbliga a: Parte_1
a) pagare, integralmente e direttamente, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo allo stesso intestato, di cui la Signora è garante, e stipulato con AN DI per l'acquisto della Pt_2 casa coniugale, fermo restando che, qualora la Signora volesse vendere l'immobile, Pt_2
l'eventuale estinzione anticipata del mutuo sarà a carico esclusivo della stessa;
b) trasferire alla Signora entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, la proprietà Pt_2 dell'autovettura Smart attualmente intestata al Signor Quest'ultimo si farà carico delle Pt_1 spese relative al trasferimento di proprietà e continuerà a sostenere, fino alla completa estinzione del finanziamento (giugno 2027), il pagamento delle rate mensili pari a € 305,00, relative al contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto del veicolo. Tutti i costi di gestione ordinaria e straordinaria dell'autovettura resteranno a carico della Signora Pt_2
c) versare alla moglie l'importo di € 7.000,00, per ristrutturare parte della casa familiare, importo da corrispondere tramite versamenti a mezzo PayPal, alle seguenti scadenze:
- € 2.000,00 alla sottoscrizione del ricorso;
- € 3.000,00 entro il 30 luglio 2025;
- € 2.000,00 entro il 30 agosto 2025; d) rinunciare alla restituzione dell'importo di € 10.855,00 corrisposto alla Signora nel mese Pt_2 di dicembre 2024; e) pagare al Dott. le parcelle insolute relative alla consulenza da lui prestata alla CP_1 Parte_4 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 26.300,00, inclusi gli oneri accessori;
f) pagare l'eventuale cartella esattoriale relativa alla rottamazione quater a carico della Signora
in forma dilazionata e previa esibizione di idonea documentazione a conferma della esistenza Pt_2 della stessa da parte della Signora Pt_2
g) pagare il debito di € 16.654,92 per le cartelle esattoriali notificate alla Signora dall'INPS Pt_2 sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, nonché eventuali cartelle esattoriali non ancora notificate relative a debiti maturati con l'Erario sino alla data del 31.10.2024, attraverso rottamazione V o comunque in forma rateizzata, previa esibizione di documentazione a supporto del debito da parte della Signora Pt_2
h) rinunciare al credito vantato nei confronti della società pari a € 52.029,00, a titolo di Parte_4 somme anticipate per conto della Società medesima;
i) pagare, con rottamazione V o comunque con rateizzazione, previa esibizione di idonea documentazione a conferma della sua esistenza, il debito di € 13.583,27 contratto dalla società
[...]
Pt_4
l) pagare gli eventuali debiti relativi alla gestione dell'attività contratti dalla con l'Erario Parte_4 fino al 31.10.2024, in forma dilazionata e previa esibizione di idonea documentazione a conferma della esistenza degli stessi da parte della Signora Eventuali imposte e/o sanzioni inerenti ad Pt_2 accertamenti in merito alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2018-2022 della
[...] restano a carico del Dott. che accetta di risponderne. Il Dott. non risponderà Pt_4 Pt_1 Pt_1 di eventuali multe automobilistiche intestate alla Parte_4
m) chiudere il conto corrente cointestato con la moglie presso AN DI (conto n. 101659) e il relativo fido pari a € 10.000,00, totalmente utilizzato, sollevando la Signora dall'obbligo Pt_2 di restituire la quota di sua pertinenza, pari a € 5.000,00. Il fido verrà chiuso con versamenti rateali, pertanto le parti si impegnano a non compiere alcun prelievo dal conto cointestato, così da consentire la copertura del fido e la chiusura dello stesso. Eventuali prelievi, sotto qualunque forma, dovranno essere immediatamente restituiti dalle parti.
5. Il Dottor si obbliga a contribuire al mantenimento della Signora sino al passaggio Pt_1 Pt_2 in giudicato della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso, e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, versandole l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, importo da corrispondere anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, a far data dalla mensilità di luglio 2025.
6. Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che anche in qualità di socio accomandatario della ZABI Parte_2
S.A.S. DI NI VALENTINA, si obbliga a: a) volturare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, le utenze TIM (internet e telefono, utenza n. 095956496), Wind (internet e telefono, utenza n. 3394244949) ed SO per la fornitura di energia elettrica per la strada privata dell'agriturismo, attualmente intestate al Signor
a nome della società Pt_1 Parte_4
b) estinguere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, attraverso la vendita o permuta dell'automobile BMW alla stessa intestata, il finanziamento contratto dalla con Parte_4
con valore residuo di € 91.000,00 e con un rateo mensile pari a € 745,00, attualmente CP_2 addebitato sul conto corrente personale del Signor A partire dal momento della Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto e sino alla vendita/permuta dell'automobile BMW, la rata mensile per il pagamento dell'autovettura sarà addebitata sul conto corrente intestato alla
[...]
Qualora, nelle more del trasferimento dell'addebito della rata mensile dal Signor alla Pt_4 Pt_1 il Signor 10 dovesse pagare ulteriori rate, queste gli verranno rimborsate dalla Parte_4 Pt_1
Parte_4 c) rinunciare al credito di € 11.870,00 vantato nei confronti della Parte_4
7. Le parti dichiarano di non aver sporto denunce l'una contro l'altra e rinunciano reciprocamente a qualsiasi azione penale, civile o amministrativa nei confronti dell'altro coniuge.
8. Le parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo in merito al contenuto del presente accordo.
9. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e delle condizioni previste nel presente ricorso anche con riferimento al divorzio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente dalla comunione legale dei beni, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, nonché dipendente dalla società sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione Parte_4 ogni rapporto tra loro pendente.
10. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.” Le parti hanno dichiarato, altresì, di aver dato regolare esecuzione a quanto previsto alla clausola 4b) delle note congiunte sopra riportate con riferimento al trasferimento di proprietà dell'automobile Smart in favore della Signora nonché alle clausole 4c) e 4m) delle note congiunte sopra Pt_2 riportate. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordateData comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non del tutto economicamente autosufficiente. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Catania, il 10 gennaio 1994, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Catania (anno 1994, atto n. 7, parte 2, serie A). 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 luglio 2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano c.f. CodiceFiscale_1 residente a [...], domiciliato a Basiglio (MI), Via Ludovico il Moro, n. 4/A con l'Avv. Valeria De Vellis, con studio a Milano, Via Borgonuovo n. 14 presso la quale ha eletto domicilio telematico e con l'Avv. Antonino Carbone
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana c.f. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Maria Elena Parisi, con studio a Catania, in Corso Delle Province n. 203 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Catania, il 10 gennaio 1994, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Catania (anno 1994, atto n. 7, parte 2, serie A), optando per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 21 novembre 1994 (30 anni), Persona_1
C.F. , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il CodiceFiscale_3 Tes_1
19 maggio 1997 (28 anni), C.F. , maggiorenne ed economicamente CodiceFiscale_4 autosufficiente;
il 9 settembre 1998 (26 anni), C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_5 maggiorenne, ma non del tutto economicamente autosufficiente. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 4 luglio 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473- bis.51, terzo comma, c.p.c. e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito riportate, rinunciando contestualmente all'impugnazione della sentenza che le recepisca:
“1. Dare atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Viagrande (CT), Via San Giovannello n. 1/B, di proprietà di entrambi i coniugi, alla Signora dando atto che il marito l'ha già rilasciata. Pt_2
A far data dalla sottoscrizione del ricorso, il marito potrà prelevare dalla casa coniugale i propri oggetti ed effetti personali, nonché i beni di sua proprietà, inclusi gli arredi e corredi ricevuti in eredità dai suoi genitori, di seguito indicati:
- dalla camera da pranzo: una credenza grande e una credenza piccola;
- dal piano superiore: uno sparecchiatavolo siciliano e una ribaltina;
- tutti gli oggetti ricevuti in eredità dalla madre del Signor tra cui: candelabri, oggetti Pt_1 preziosi di cineseria, servizi di piatti, bicchieri, tazze, calici, flûte, porcellana, n. 1 poltrona in camera da letto, n. 1 centro tavola a uncinetto, scatola del cucito con tutto ciò che vi è dentro;
n. 1 piatto posto sopra la porta dello studio;
- documenti personali della madre del Signor album fotografici dei genitori del Signor Pt_1
e del Signor Pt_1 Pt_1
- quadri ricevuti in eredità dal Signor due del teatro lirico, due di composizioni del Pt_1 nonno del Signor Pt_1
- medaglie dei parenti del Signor incorniciate, due angelus, alcune stampe, quadro con Pt_1 foto del padre del Signor Madonna della seggiola, quadro di Pt_1 Persona_2
- orologio e n. 2 lumi in argento posti sul pianoforte;
- pianoforte del nonno del Signor Pt_1
- bacchette e libri del padre del Signor questi ultimi siti in soffitta;
- leggio con Pt_1 composizioni dei genitori del Signor Pt_1
- set di spazzole, pettini in argento del 1800 della madre del Signor poste sul mobile del Pt_1 piano superiore dell'abitazione;
- trolley, borsoni, scarponi da montagna, infradito, costumi mare del Signor Pt_1
- n. 2 piatti antichi di Caltagirone della madre del Signor Pt_1
- bottiglie di vino, liquori, champagne, prosecchi, regalati dai colleghi del Signor Pt_1
- tutti i regali di Natale che il Signor ha ricevuto dal suo direttore commerciale;
Pt_1 - alcuni oggetti posti in cucina dell'agriturismo regalatigli dai figli;
- n. 1 basso elettrico;
- ulteriori oggetti non menzionati di proprietà del Signor Pt_1
Le parti concorderanno direttamente tra di loro le modalità e i tempi di prelievo, riconoscendo sin da ora la necessità che il Signor realizzi più visite a casa per portare via gli oggetti di sua Pt_1 proprietà.
3. Disporre che il Signor provveda al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Pt_1 Pt_3 del tutto economicamente autosufficiente, con le seguenti modalità:
- versando direttamente alla figlia, a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno mensile di € 500,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, subordinatamente alla revoca della carta di credito in uso alla stessa;
- pagando e/o rimborsando direttamente alla figlia il 100% delle sue spese straordinarie, preventivamente concordate tra padre e figlia, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- pagando direttamente il canone leasing per l'utilizzo dell'autovettura Cupra pari a € 683,00 mensili, lasciando l'autovettura in uso alla figlia sino alla scadenza del contratto (aprile 2026). Allo scadere del contratto, l'autovettura dovrà essere restituita al Signor nello stesso stato di Pt_1 conservazione e funzionamento in cui l'ha consegnata alla figlia, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso conforme, e il Signor la riconsegnerà alla concessionaria. Tutti i costi di Pt_1 gestione ordinaria e straordinaria dell'autovettura resteranno a carico della figlia.
4. Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi convengono che si obbliga a: Parte_1
a) pagare, integralmente e direttamente, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo allo stesso intestato, di cui la Signora è garante, e stipulato con AN DI per l'acquisto della Pt_2 casa coniugale, fermo restando che, qualora la Signora volesse vendere l'immobile, Pt_2
l'eventuale estinzione anticipata del mutuo sarà a carico esclusivo della stessa;
b) trasferire alla Signora entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, la proprietà Pt_2 dell'autovettura Smart attualmente intestata al Signor Quest'ultimo si farà carico delle Pt_1 spese relative al trasferimento di proprietà e continuerà a sostenere, fino alla completa estinzione del finanziamento (giugno 2027), il pagamento delle rate mensili pari a € 305,00, relative al contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto del veicolo. Tutti i costi di gestione ordinaria e straordinaria dell'autovettura resteranno a carico della Signora Pt_2
c) versare alla moglie l'importo di € 7.000,00, per ristrutturare parte della casa familiare, importo da corrispondere tramite versamenti a mezzo PayPal, alle seguenti scadenze:
- € 2.000,00 alla sottoscrizione del ricorso;
- € 3.000,00 entro il 30 luglio 2025;
- € 2.000,00 entro il 30 agosto 2025; d) rinunciare alla restituzione dell'importo di € 10.855,00 corrisposto alla Signora nel mese Pt_2 di dicembre 2024; e) pagare al Dott. le parcelle insolute relative alla consulenza da lui prestata alla CP_1 Parte_4 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 26.300,00, inclusi gli oneri accessori;
f) pagare l'eventuale cartella esattoriale relativa alla rottamazione quater a carico della Signora
in forma dilazionata e previa esibizione di idonea documentazione a conferma della esistenza Pt_2 della stessa da parte della Signora Pt_2
g) pagare il debito di € 16.654,92 per le cartelle esattoriali notificate alla Signora dall'INPS Pt_2 sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, nonché eventuali cartelle esattoriali non ancora notificate relative a debiti maturati con l'Erario sino alla data del 31.10.2024, attraverso rottamazione V o comunque in forma rateizzata, previa esibizione di documentazione a supporto del debito da parte della Signora Pt_2
h) rinunciare al credito vantato nei confronti della società pari a € 52.029,00, a titolo di Parte_4 somme anticipate per conto della Società medesima;
i) pagare, con rottamazione V o comunque con rateizzazione, previa esibizione di idonea documentazione a conferma della sua esistenza, il debito di € 13.583,27 contratto dalla società
[...]
Pt_4
l) pagare gli eventuali debiti relativi alla gestione dell'attività contratti dalla con l'Erario Parte_4 fino al 31.10.2024, in forma dilazionata e previa esibizione di idonea documentazione a conferma della esistenza degli stessi da parte della Signora Eventuali imposte e/o sanzioni inerenti ad Pt_2 accertamenti in merito alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2018-2022 della
[...] restano a carico del Dott. che accetta di risponderne. Il Dott. non risponderà Pt_4 Pt_1 Pt_1 di eventuali multe automobilistiche intestate alla Parte_4
m) chiudere il conto corrente cointestato con la moglie presso AN DI (conto n. 101659) e il relativo fido pari a € 10.000,00, totalmente utilizzato, sollevando la Signora dall'obbligo Pt_2 di restituire la quota di sua pertinenza, pari a € 5.000,00. Il fido verrà chiuso con versamenti rateali, pertanto le parti si impegnano a non compiere alcun prelievo dal conto cointestato, così da consentire la copertura del fido e la chiusura dello stesso. Eventuali prelievi, sotto qualunque forma, dovranno essere immediatamente restituiti dalle parti.
5. Il Dottor si obbliga a contribuire al mantenimento della Signora sino al passaggio Pt_1 Pt_2 in giudicato della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso, e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, versandole l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, importo da corrispondere anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, a far data dalla mensilità di luglio 2025.
6. Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che anche in qualità di socio accomandatario della ZABI Parte_2
S.A.S. DI NI VALENTINA, si obbliga a: a) volturare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, le utenze TIM (internet e telefono, utenza n. 095956496), Wind (internet e telefono, utenza n. 3394244949) ed SO per la fornitura di energia elettrica per la strada privata dell'agriturismo, attualmente intestate al Signor
a nome della società Pt_1 Parte_4
b) estinguere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, attraverso la vendita o permuta dell'automobile BMW alla stessa intestata, il finanziamento contratto dalla con Parte_4
con valore residuo di € 91.000,00 e con un rateo mensile pari a € 745,00, attualmente CP_2 addebitato sul conto corrente personale del Signor A partire dal momento della Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto e sino alla vendita/permuta dell'automobile BMW, la rata mensile per il pagamento dell'autovettura sarà addebitata sul conto corrente intestato alla
[...]
Qualora, nelle more del trasferimento dell'addebito della rata mensile dal Signor alla Pt_4 Pt_1 il Signor 10 dovesse pagare ulteriori rate, queste gli verranno rimborsate dalla Parte_4 Pt_1
Parte_4 c) rinunciare al credito di € 11.870,00 vantato nei confronti della Parte_4
7. Le parti dichiarano di non aver sporto denunce l'una contro l'altra e rinunciano reciprocamente a qualsiasi azione penale, civile o amministrativa nei confronti dell'altro coniuge.
8. Le parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo in merito al contenuto del presente accordo.
9. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e delle condizioni previste nel presente ricorso anche con riferimento al divorzio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente dalla comunione legale dei beni, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, nonché dipendente dalla società sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione Parte_4 ogni rapporto tra loro pendente.
10. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.” Le parti hanno dichiarato, altresì, di aver dato regolare esecuzione a quanto previsto alla clausola 4b) delle note congiunte sopra riportate con riferimento al trasferimento di proprietà dell'automobile Smart in favore della Signora nonché alle clausole 4c) e 4m) delle note congiunte sopra Pt_2 riportate. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordateData comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non del tutto economicamente autosufficiente. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Catania, il 10 gennaio 1994, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Catania (anno 1994, atto n. 7, parte 2, serie A). 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG