Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1269/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. residente Controparte_1 C.F._1
in Comacchio (FE), località Lido di Spina, Viale Michelangelo n. 234
e
, nata a [...], il [...], C.F. residente CP_2 C.F._2 in Comacchio (FE), Via Motta D'orecchio n. 88 rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di Ferrara ( - C.F._3
indirizzo PEC ) presso il cui studio legale in Porto Email_1
Viale Nino Bonnet n. 5, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti conferita agli CP_3 effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/05/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
22/06/2013 a Comacchio e che dalla unione coniugale è nato a [...] il [...] il figlio
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Per tutelare nel migliore dei modi la tranquillità del figlio minore , lo stesso verrà affidato in via condivisa ad entrambi CP_4
i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità, eccezion fatta per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
3. La moglie continuerà a vivere assieme al figlio minore nell'abitazione coniugale sita in Comacchio (FE), Via Motta D'orecchio n. 88, il marito trasferirà la propria residenza in Lido di Spina di Comacchio Viale Michelangelo n. 234 presso l'abitazione di proprietà della di lui madre;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art 337 ter, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
5. Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ed in ogni caso dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 21.00, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del figlio e con gli impegni lavorativi dei genitori;
6. Con riferimento alle ferie per festività (Natale, Pasqua, ecc.) e le vacanze estive, tali periodi verranno tempestivamente organizzati dai genitori di anno in anno. Comunque sia il minore trascorrerà, durante le vacanze estive, con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi con onere per i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia del figlio. Inoltre, trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore, il giorno di Natale e quello di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con lo stesso la festività Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. Durante le vacanze natalizie e nel rispetto della predetta alternanza il minore resterà con ciascun genitore o dal 24 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania, mentre per il periodo pasquale il bambino trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre così che, ad anni alterni, egli trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà applicata tra le parti anche per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno, il tutto salvo diverso accordo migliorativo;
7. I nonni e gli zii, sia paterni che materni, avranno uguale diritto di frequentare il nipote, vederlo ed ospitarlo presso le rispettive abitazioni, sempre previo accordo con i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dello stesso;
8. Il padre verserà mensilmente e titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma pari ad € 500,00 entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sulle coordinate IBAN del c/c intestato alla moglie allo stesso ben note;
9. Le spese straordinarie necessarie alla prole verranno ripartire tra i genitori in misura del 50% cadauno e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al Tribunale di
Ferrara come di seguito meglio indicato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento.
Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi al
50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le stesse) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# con onere per il genitore proponente di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: Saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso;
Le spese di cui al precedente punto 8), previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 dal mese successivo all'esborso; I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio; 10. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti convengono esplicitamente che in considerazione del fatto che essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica reciproca;
11. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; 12. Le spese del presente procedimento saranno ripartite equamente tra i coniugi.
***
All'udienza in data 3 aprile 2025, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12 settembre 2024, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22/06/2013 a
Comacchio fra , nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 11 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri