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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2042/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2042/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
RUSSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 02.07.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato, , chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto il 13.07.1996 in Pescara, con espressa rinuncia all'assegno divorzile.
Nonostante la regolarità della notifica il è rimasto contumace. CP_1
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara
n. 1309/2021, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendosi la parte resistente opposta alla domanda di divorzio e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 13.07.1996 in Pescara, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Pescara al n. 45, parte II, Serie A volume 2, anno 1996;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 21 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2042/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
RUSSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 02.07.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato, , chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto il 13.07.1996 in Pescara, con espressa rinuncia all'assegno divorzile.
Nonostante la regolarità della notifica il è rimasto contumace. CP_1
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara
n. 1309/2021, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendosi la parte resistente opposta alla domanda di divorzio e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 13.07.1996 in Pescara, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Pescara al n. 45, parte II, Serie A volume 2, anno 1996;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 21 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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