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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11063/23, avente ad oggetto: compensi professionali e pendente TRA
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi (C.F.
) presso il cui studio in Caserta alla via Alois n. 37, è elettivamente C.F._2 domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO già (P.IVA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gabriele Pacifici Nucci
) e dall'avv. Andrea Giacani (C.F.: ) CodiceFiscale_3 C.F._4 presso il cui studio in Roma, alla Via Anagnina n. 16, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso in riassunzione proposto ex art. 28 L.794/12 – art. 14 Dlgs 150/11 e succ. mod. ed int., l'avv. esponeva: - di avere ricevuto, nella sua qualità di avvocato, dalla Parte_1
incarico per promuovere ricorsi per decreto ingiuntivo, tra cui Controparte_1 quello iscritto al ruolo con il n. 10294/2016 R.G., nei confronti di - che il Parte_2 giudizio monitorio era stato definito con l'emissione del decreto ingiuntivo;
- di aver quindi più volte richiesto alla cliente il pagamento del compenso spettantegli per il patrocinio prestato, ma che ogni tentativo era rimasto vano.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
Tanto premesso, convenendo in giudizio concludeva affinché Controparte_1 venisse condannata al pagamento della somma di € 729,14, comprensivi di accessori fiscali così come liquidato nel predetto giudizio.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale del ricorrente, a causa di inadempimenti in altri procedimenti civili in cui era stata dallo stesso assistita, con la condanna al risarcimento dei danni da essa subiti per le dette inadempienze.
Ciò posto la domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
In via preliminare, si precisa che il Tribunale adito non ha disposto il mutamento del rito richiesto dalla resistente, in quanto secondo l'orientamento costante della giurisprudenza “la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del
2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario
(congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.” (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 10864 del 24.4.2023)
Nel caso di specie, la resistente ha proposto domanda riconvezionale, ma la sua valutazione era compatibile con il rito sommario.
Nelle more del presente giudizio, poi, è intervenuta la sentenza n. 286/2024 emessa dal
Tribunale di Chieti avente ad oggetto la medesima domanda riconvenzionale proposta da
[...]
nel presente procedimento e fondata sui medesimi fatti costitutivi. CP_1
Tuttavia, le parti pur invitate dal precedente magistrato, atteso che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, non hanno documentato l'avvenuto passaggio in giudicato della detta sentenza, per cui ne va vagliata la fondatezza.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
Orbene, la riconvenzionale spiegata è infondata in quanto la società resistente fornito alcuna prova degli asseriti inadempimenti professionali da parte dell'avv. che le avrebbero Pt_1 causato i danni dedotti (cfr. C ass. Sez. Unite Civili, sentenza n. 4485 del 23.2.2018).
Cio' detto, anzitutto deve rammentarsi come, in tema di pagamento di obbligazione pecuniaria - quale è quella del cliente in ordine alle spettanze professionali reclamate dal suo avvocato - il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Ebbene, il ricorrente ha fornito piena prova dell'attività professionale svolta nel procedimento monitorio iscritto al n. 10294/2016 R.G. presso il Tribunale di Napoli Nord.
A tal riguardo, ha prodotto copia del contratto di incarico professionale stipulato con la
[...]
, nonché copia del decreto ingiuntivo n. 3816/2016. CP_1
L'art. 15 di detto contratto prevede che “la società rimborserà al legale i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo emesso e notificato e le spese vive (spese di notifica, contributi unificati e marche da bollo. Per i crediti recuperati in seguito ad azione monitoria al legale verranno riconosciute le spese liquidate nel decreto ingiuntivo oltre ad un corrispettivo calcolato secondo il prospetto di cui all'allegato 1A”. Dunque, il diritto dell'avv. di ottenere il pagamento Pt_1 dei suoi compensi, così come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 3816/2016, è sorto al momento dell'emissione del provvedimento stesso.
Parte resistente contesta la mancata notifica del detto decreto ingiuntivo alla debitrice Pt_2
nonchè il mancato svolgimento dell'attività successiva all'emissione del decreto
[...] ingiuntivo, volta all'effettivo recupero delle somme riconosciute alla . Controparte_1
Il resistente ha invece provato documentalmente di avere provveduto a notificare il decreto ingiuntivo e di avere relazionato in merito allo stato della pratica alla , Controparte_1 chiedendo disposizioni circa l'eventuale prosecuzione dell'attività, senza però ricevere alcun riscontro.
Al più, la mancata prosecuzione dell'attività ha impedito all'avvocato ricorrente di richiedere l'ulteriore corrispettivo calcolato secondo il prospetto di cui all'allegato 1A (cfr. art. 15 contratto tra le parti allegato produzione parte ricorrente) corrispettivo che infatti esula dall'oggetto del giudizio. L'avv. in questa sede, infatti, si è limitato a chiedere il pagamento dei compensi Pt_1
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
che gli sono stati liquidati con il decreto ingiuntivo n. 3816/2016.
A fronte di tali univoci dati documentali, pertanto, la sussistenza del credito è dimostrata sia nell'an che nel quantum.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa applicando i valori medi in considerazione dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell'avv. della somma di € 729,14, oltre interessi al saggio legale dal dovuto Parte_1 fino all'effettivo soddisfo;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
• condanna già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv.
che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 462,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Paolo Pirozzi.
Così deciso in Aversa in data 28.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11063/23, avente ad oggetto: compensi professionali e pendente TRA
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi (C.F.
) presso il cui studio in Caserta alla via Alois n. 37, è elettivamente C.F._2 domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO già (P.IVA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gabriele Pacifici Nucci
) e dall'avv. Andrea Giacani (C.F.: ) CodiceFiscale_3 C.F._4 presso il cui studio in Roma, alla Via Anagnina n. 16, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso in riassunzione proposto ex art. 28 L.794/12 – art. 14 Dlgs 150/11 e succ. mod. ed int., l'avv. esponeva: - di avere ricevuto, nella sua qualità di avvocato, dalla Parte_1
incarico per promuovere ricorsi per decreto ingiuntivo, tra cui Controparte_1 quello iscritto al ruolo con il n. 10294/2016 R.G., nei confronti di - che il Parte_2 giudizio monitorio era stato definito con l'emissione del decreto ingiuntivo;
- di aver quindi più volte richiesto alla cliente il pagamento del compenso spettantegli per il patrocinio prestato, ma che ogni tentativo era rimasto vano.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
Tanto premesso, convenendo in giudizio concludeva affinché Controparte_1 venisse condannata al pagamento della somma di € 729,14, comprensivi di accessori fiscali così come liquidato nel predetto giudizio.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale del ricorrente, a causa di inadempimenti in altri procedimenti civili in cui era stata dallo stesso assistita, con la condanna al risarcimento dei danni da essa subiti per le dette inadempienze.
Ciò posto la domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
In via preliminare, si precisa che il Tribunale adito non ha disposto il mutamento del rito richiesto dalla resistente, in quanto secondo l'orientamento costante della giurisprudenza “la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del
2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario
(congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.” (Cass. Sez. II Civ., sentenza n. 10864 del 24.4.2023)
Nel caso di specie, la resistente ha proposto domanda riconvezionale, ma la sua valutazione era compatibile con il rito sommario.
Nelle more del presente giudizio, poi, è intervenuta la sentenza n. 286/2024 emessa dal
Tribunale di Chieti avente ad oggetto la medesima domanda riconvenzionale proposta da
[...]
nel presente procedimento e fondata sui medesimi fatti costitutivi. CP_1
Tuttavia, le parti pur invitate dal precedente magistrato, atteso che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, non hanno documentato l'avvenuto passaggio in giudicato della detta sentenza, per cui ne va vagliata la fondatezza.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
Orbene, la riconvenzionale spiegata è infondata in quanto la società resistente fornito alcuna prova degli asseriti inadempimenti professionali da parte dell'avv. che le avrebbero Pt_1 causato i danni dedotti (cfr. C ass. Sez. Unite Civili, sentenza n. 4485 del 23.2.2018).
Cio' detto, anzitutto deve rammentarsi come, in tema di pagamento di obbligazione pecuniaria - quale è quella del cliente in ordine alle spettanze professionali reclamate dal suo avvocato - il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Ebbene, il ricorrente ha fornito piena prova dell'attività professionale svolta nel procedimento monitorio iscritto al n. 10294/2016 R.G. presso il Tribunale di Napoli Nord.
A tal riguardo, ha prodotto copia del contratto di incarico professionale stipulato con la
[...]
, nonché copia del decreto ingiuntivo n. 3816/2016. CP_1
L'art. 15 di detto contratto prevede che “la società rimborserà al legale i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo emesso e notificato e le spese vive (spese di notifica, contributi unificati e marche da bollo. Per i crediti recuperati in seguito ad azione monitoria al legale verranno riconosciute le spese liquidate nel decreto ingiuntivo oltre ad un corrispettivo calcolato secondo il prospetto di cui all'allegato 1A”. Dunque, il diritto dell'avv. di ottenere il pagamento Pt_1 dei suoi compensi, così come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 3816/2016, è sorto al momento dell'emissione del provvedimento stesso.
Parte resistente contesta la mancata notifica del detto decreto ingiuntivo alla debitrice Pt_2
nonchè il mancato svolgimento dell'attività successiva all'emissione del decreto
[...] ingiuntivo, volta all'effettivo recupero delle somme riconosciute alla . Controparte_1
Il resistente ha invece provato documentalmente di avere provveduto a notificare il decreto ingiuntivo e di avere relazionato in merito allo stato della pratica alla , Controparte_1 chiedendo disposizioni circa l'eventuale prosecuzione dell'attività, senza però ricevere alcun riscontro.
Al più, la mancata prosecuzione dell'attività ha impedito all'avvocato ricorrente di richiedere l'ulteriore corrispettivo calcolato secondo il prospetto di cui all'allegato 1A (cfr. art. 15 contratto tra le parti allegato produzione parte ricorrente) corrispettivo che infatti esula dall'oggetto del giudizio. L'avv. in questa sede, infatti, si è limitato a chiedere il pagamento dei compensi Pt_1
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11063/2023
che gli sono stati liquidati con il decreto ingiuntivo n. 3816/2016.
A fronte di tali univoci dati documentali, pertanto, la sussistenza del credito è dimostrata sia nell'an che nel quantum.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa applicando i valori medi in considerazione dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell'avv. della somma di € 729,14, oltre interessi al saggio legale dal dovuto Parte_1 fino all'effettivo soddisfo;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
• condanna già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv.
che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 462,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Paolo Pirozzi.
Così deciso in Aversa in data 28.10.2025
Il Giudice
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