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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 207/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. IL Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
AR LI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 207/2024 e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Chieti, alla Via Ortiz 39, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Daisy D'AN, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sperduti, con studio Controparte_1
in Chieti alla via dei Tintori, 4 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellata in persona del Funzionario Controparte_2
Procuratore p.t., rappresentata e difesa in ogni stato e grado dall'avv. AR Ferraro
1 del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Roma, Viale
Regina Margherita n. 278, giusta procura in atti;
appellata
CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis Parte_1
reiectis, provvedere come appresso: 1) accogliere il presente atto di appello per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, richiamate tutte le difese svolte nel primo grado di giudizio, in riforma della sentenza n. 78/2024 emessa in data 31.01.2024, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1012/2021, dal Tribunale Ordinario di Chieti –
Sez. Civile e notificata in pari data, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'accertata
[...]
condotta colposa posta in essere dall'Avv. , pari ad € 44.251,64 ovvero Controparte_1
nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1 Parte_1
, quantificati in complessivi € 44.251,64 ovvero nella maggiore o minore somma
[...]
che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. 2) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Con espressa di riserva di azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti […]”
per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, contrariis Controparte_1
reiectis, rigettare l'appello avanzato da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Chieti n. 78 del 31-1-2024 siccome totalmente destituito di fondamento in fatto ed in diritto ancorché, e per quanto di interesse, piaccia alla stessa Ecc.ma
Corte, in sede di appello incidentale, riformare la stessa decisione di primo grado per quanto riguarda l'inesistenza del fatto illecito assunto in capo al Professionista convenuto ( punti 9 ; 9.1; 9.2; 9.3 e 13.4), per le ragioni meglio esposte nella sovra 2 estesa parte motiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il buon diritto dell'avv.
ad andare indenne da qualsivoglia addebito di responsabilità Controparte_1
professionale per i fatti oggetto di causa. Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per : ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: in via CP_2
preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig.
[...]
ex art. 342 e 348 bis cpc;
in via principale, rigettare l'appello proposto Parte_1
dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della Parte_1
sentenza impugnata e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
In via subordinata: nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di condanna, anche parziale, dell'Avv. ridurre il quantum risarcitorio in applicazione degli artt. 1223, 1225 e CP_1
1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata, con riferimento al rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di condanna anche parziale dell'avv. e per la quota di responsabilità ascrivibile per CP_1
l'evento di cui è causa, accertare il difetto e\o l'inoperatività di copertura assicurativa, per i motivi di cui in narrativa, e/o l'assenza di obbligo indennitario e di pagamento in capo alla Compagnia chiamata in causa e, conseguentemente, la perdita del diritto all'indennizzo e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva;
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti, pur accertando la responsabilità professionale dell'avv. , ha rigettato le domande risarcitorie avanzate Controparte_1
nei suo confronti da il quale deduceva di avere subito danni Parte_1
patrimoniali per € 44.251,64, importo pari alla somma delle spese legali che la Corte di Appello e la Corte di Cassazione lo avevano condannato a rifondere alle controparti processuali in conseguenza dell'esito dei relativi giudizi. La medesima sentenza ha, 3 inoltre, rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attore al pagamento dei compensi rivendicati per prestazioni forensi rese in favore di quest'ultimo, in quanto prescritti. Ha, infine, in virtù della reciproca soccombenza, ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
1.1. A sostegno della pretesa azionata, l'attore rappresentava, in punto di fatto:
- che con sentenza n. 572/2010, il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda proposta da e, per l'effetto, condannava i convenuti Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, e ad arretrare le unità CP_10 Controparte_11 Controparte_12
immobiliari, da loro acquistate da , alla distanza di metri 8,40 dal Parte_1
confine con il fondo dell'attore; contestualmente, condannando il terzo chiamato
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. , a rivalere i convenuti Parte_1 Controparte_1
di tutte le spese necessarie per l'esecuzione della sentenza, nonché a restituire loro il prezzo corrisposto per l'acquisto delle unità immobiliari, nonché a corrispondere ulteriori importi relativi a spese di vario genere (mediazioni, notarili e fiscali, trasloco ed eventuale deposito e custodia di mobili costituenti l'arredo, stipula del contratto di mutuo bancario), alla differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto delle unità immobiliari e il loro attuale valore commerciale, oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
- che con atto di citazione notificato in data 07.04.2011, l'istante, con il patrocinio dell'avv. , proponeva appello avverso detta sentenza, il quale veniva Controparte_1
dichiarato improcedibile con sentenza n. 1155/2012 della Corte d'Appello di L'Aquila, con condanna alla refusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, ciò in quanto l'appellante si era costituito solamente in data 19.04.2011 e, pertanto, oltre dieci giorni dalla prima notifica dell'atto di gravame;
- che il D'AN, dunque, sempre per mezzo dell'avv. , Controparte_1
proponeva ricorso per Cassazione, il quale veniva definito con sentenza n. 21646 del
4 19.09.2017, con la quale veniva rigettato il ricorso e disposta la condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle controparti costituite;
- che, a seguito di richiesta del per il risarcimento del danno per Parte_1
responsabilità professionale, l'avv. denunciava il sinistro alle proprie Controparte_1
compagnie assicurative le quali, tuttavia, non ritenevano di provvedere in tal senso;
- che con missiva trasmessa via PEC in data 29.10.2019, l'istante, per mezzo di nuovo difensore, richiedeva all'Avv. il risarcimento dei danni subiti a titolo Controparte_1
di responsabilità professionale e, contestualmente, invitava quest'ultima alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- che con comunicazione a mezzo PEC del 09.12.2019, quest'ultima comunicava il suo rifiuto a risolvere stragiudizialmente la controversia;
1.2. Deduceva pertanto la configurabilità di una responsabilità professionale dell'avv.
, la quale aveva, a causa di una condotta imperita, palesemente violato Controparte_1
il combinato disposto degli artt. 347, co. 1 e 165 c.p.c., oltre che ignorato la consolidata giurisprudenza maggioritaria sintetizzata da Cass. SS.UU. n. 10864/2011 ed in base alla quale il termine per la costituzione dell'attore in caso di notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di più persone è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, possa avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").
1.3. Si costituiva in giudizio la convenuta avv. , resistendo alle avverse Controparte_1
pretese ed altresì proponendo domanda riconvenzionale volta alla condanna del al pagamento della somma di €. 85.738,56 a titolo di compensi Parte_1
professionali per le attività di assistenza e di rappresentanza prestate in favore di questi in precedenti giudizi, tra i quali anche quelli di gravame e di Cassazione rispetto a cui l'attore lamentava la responsabilità professionale.
1.4. Si costituiva, inoltre, la - chiamata in causa dalla convenuta al fine CP_2
di essere manlevata da eventuali responsabilità di natura risarcitoria – anch'essa instando il rigetto della domanda attrice e, in subordine, per il rigetto della domanda di 5 manleva, per non averle l'assicurata comunicato tempestivamente il potenziale sinistro commesso.
1.5. Disposto il mutamento del rito (da sommario ad ordinario) ed espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale (quest'ultima, previa ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore – successivamente non comparso a renderlo, senza giustificato motivo – e di talune prove richieste dalle parti, nonché previa declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio dell'attore, deferitogli dalla convenuta), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2023, data in cui la stessa veniva trattenuta in decisione.
1.6. La sentenza impugnata, pur ritenendo la sussistenza della responsabilità professionale dell'avv. per non avere la stessa proposto tempestivamente CP_1
l'appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti, rigettava la domanda risarcitoria sul presupposto dell'omesso soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, non avendo questi dimostrato di avere effettivamente subito il danno patrimoniale lamentato.
Quanto al primo profilo, la motivazione esplicitata in sentenza valorizzava la circostanza che, nel proporre appello, l'avvocato avrebbe dovuto seguire – nel diligente, perito e prudente adempimento del mandato professionale conferitole dal per il giudizio di gravame - l'orientamento, allora già dominante nella Parte_1
giurisprudenza di legittimità e, pertanto, avrebbe dovuto costituirsi entro dieci giorni dalla prima (anziché dall'ultima) delle notificazioni dell'atto di impugnazione.
In ogni caso, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (nella specie, peraltro, neanche più esistente) non esimerebbe il professionista dall'obbligo di diligenza, essendo quest'ultimo tenuto ad agire, cautelativamente, in base all'interpretazione della norma che, quand'anche non condivisa, comporterebbe minori rischi per il proprio cliente.
Quanto al secondo profilo, invece, premesso che il D'AN aveva identificato il danno nell'ammontare complessivo delle spese legali che le sentenze di secondo grado e di legittimità lo avevano condannato a rifondere alle controparti, lo stesso avrebbe 6 dovuto fornire la prova di avere effettivamente corrisposto tali somme. Infatti, considerato che il danno patrimoniale risarcibile non è integrato dalla condanna in sé al pagamento delle spese processuali alle controparti, bensì dal pagamento effettivo, il non aveva fornito alcuna prova di avere corrisposto alle controparti Parte_1
l'importo delle spese processuali in parola (né di avere effettivamente sostenuto le spese vive relative ai due processi), nonostante si trattasse di dimostrazione di un elemento costitutivo della domanda risarcitoria, di agevole dimostrazione documentale da parte dello stesso, per il noto principio della vicinanza della prova. Peraltro, la circostanza – riferita dallo stesso attore – di essere sottoposto “a vari procedimenti esecutivi, per ottenere quanto definitivamente accertato dal Giudice di primo grado” rendeva verosimile ritenere che lo stesso non avesse provveduto al pagamento spontaneo (neanche) delle spese legali in questione;
né vi era alcuna prova che le posizioni di credito di questi ultimi, relative al rimborso delle spese processuali, avessero trovato (ovvero avrebbero trovato) una qualche forma di soddisfazione coattiva.
Ad abundantiam, la motivazione faceva altresì rilevare come l'attore non avesse assolto, come eccepito dalle controparti, all'onere di allegazione e di prova sullo stesso gravante del fatto (parimenti costitutivo della domanda risarcitoria) che – in presenza della proposizione tempestiva del gravame – egli avrebbe vinto la causa nel merito e, conseguentemente, non avrebbe subito la condanna alle spese di lite, ivi comminatagli, per la soccombenza in rito riconosciuta a suo carico.
Peraltro, dalla carenza di produzioni relative agli atti processuali del giudizio di primo grado, discendeva la impossibilità da parte del Tribunale di operare un giudizio di fondatezza ovvero di infondatezza della denunciata erroneità della sentenza di primo grado e – di conseguenza - una valutazione di certezza (ovvero di probabilità) di accoglimento nel merito del gravame, qualora questo fosse stato tempestivo.
La medesima sentenza, inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna dell'attore al pagamento dei compensi rivendicati a titolo di prestazioni
7 forensi, in quanto era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione del diritto del professionista al compenso
Dal rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice discendeva l'assorbimento delle questioni relative al rapporto di manleva tra la convenuta e la terza chiamata in causa.
La sentenza, infine, dava atto della sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, rappresentate dalla loro reciproca soccombenza.
2. La sentenza è stata impugnata da , il quale ne ha chiesto la Parte_1
integrale riforma, con accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, sulla base di un unico per quanto articolato motivo volto sostanzialmente a lamentare l'erroneo inquadramento del thema decidendum.
3. Si è costituito in giudizio la quale, nel resistere al gravame, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, ha altresì proposto appello incidentale volto ad ottenere una riforma della sentenza nella parte in cui si accerta la sussistenza della responsabilità professionale della medesima in quanto, vertendosi in tema di risoluzione di questioni opinabili, la responsabilità dell'avvocato sarebbe unicamente ravvisabile laddove questi abbia agito con dolo o colpa grave.
4. Si è altresì costituita la compagnia assicurativa , la quale ha chiesto CP_2
la declaratoria di inammissibilità del gravame e, in ogni caso, il rigetto nel merito, in quanto infondato. In via subordinata, ha chiesto la riduzione del quantum risarcitorio in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. e, in via di ulteriore subordine,
l'accertamento del difetto e\o l'inoperatività della polizza, con rigetto della domanda di manleva.
5. Preliminarmente all'esame del merito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte della appellata . CP_2
Invero, l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua 8 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v., per tutte, Cass. SS.UU. n.
27199/2017).
6. L'appello deve ritenersi parimenti ammissibile ex art. 348 bis c.p.c. dal momento che il relativo atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa, come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa.
7. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi come la sentenza non sia stata impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attore al pagamento dei compensi rivendicati per prestazioni forensi precedentemente rese in favore di quest'ultimo, sicché su tale statuizione è calato il giudicato.
8. Così circoscritto l'odierno thema decidendum, si procede, per ragioni di ordine logico e giuridico, all'esame dell'appello incidentale avanzato dalla appellata
. Controparte_1
9. A riguardo, si osserva come il Tribunale abbia correttamente evidenziato che, al tempo della proposizione del gravame da parte del professionista (marzo 2011), la questione della interpretazione dell'art. 165 c.p.c. fosse stata risolta, da parte della giurisprudenza di legittimità dominante, nel senso di ritenere che il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio notificato a più persone, fosse di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione (sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello). Peraltro, l'intervento dirimente da parte delle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10864/2011 – intervenuta di lì a poco
– era stato preceduto da altre numerose sentenze che avevano avvallato tale 9 orientamento (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6481 del 16/07/1997; Sez. 1,
Sentenza n. 15007 del 08/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17420 del 18/11/2003; Sez. 1,
Sentenza n. 18950 del 01/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 13163 del 05/06/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 7628 del 30/03/2010, espressamente richiamate nella motivazione di cui alla sentenza impugnata).
Da ciò il Tribunale ha dedotto che, in disparte la presenza di un contrasto giurisprudenziale (nella specie neanche più esistente) la diligenza professionale dell'avvocato, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, c.c., lo avrebbe dovuto indurre ad agire in base all'interpretazione della norma che avrebbe comportato minori rischi per il proprio cliente, ossia avrebbe dovuto agire cautelativamente costituendosi entro il termine più breve, individuando il dies a quo nella data della prima delle notificazioni dell'atto di impugnazione (anziché nell'ultima).
9.1. Tale interpretazione si pone in perfetta linea di continuità con quanto costantemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, peraltro, in una ipotesi per certi versi ampiamente sovrapponibile a quella in esame, ha avuto modo di precisare che
“Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo
l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 10 2236 cod. civ., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 cod. civ." (Cass. n. 3765/2017; cfr.
Cass. n.10454/2002; Cass. n.18612/2013; Cass. n.4790/2014).
9.2. Sotto diverso profilo, va evidenziato come, pur condividendosi il principio di ordine giurisprudenziale invocato da parte dell'appellante incidentale secondo cui, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato, si richiede la necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave in relazione alle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili (“l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e
1176 C.c., in caso di incuria o ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave ”; Cass. 5429/2021), deve escludersi che nel caso di specie si vertesse in ipotesi di questioni opinabili, dal momento che era il presupposto stesso dell'esistenza di oscillazioni interpretative ovvero di contrasti giurisprudenziali a dover essere escluso, la relativa questione interpretativa risultando già essere stata declinata in senso restrittivo a partire dal 1997 e, in ogni caso, risultando ampiamente consolidata al momento della proposizione del gravame da parte dell'avv. . Infatti, come CP_1
illustrato nella motivazione di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 10864/2011, anch'essa richiamata dal giudice di prime cure, “fino al 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art.165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass.
18 gennaio 2001, n. 718). Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 11 6481), invece, la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo”.
9.3. Peraltro, deve rilevarsi come “la disposizione dell'art. 2236 c.c., secondo cui quando la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave, deve intendersi nel senso che l'impegno intellettuale richiesto in tali casi sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media;
l'onere di dimostrare la sussistenza di quel quid pluris che potrebbe comportare una attenuazione della responsabilità incombe in ogni caso sul professionista (Cass. n.
5928/2002). Trattandosi di questione tutt'altro che controversa per le ragioni già ampiamente esposte, né potendo ritenersi che la conoscibilità di un indirizzo interpretativo consolidato (all'epoca) da oltre un decennio di costanti e immutate pronunce di legittimità e di merito (peraltro concernente l'applicazione di una norma di tutt'altro che infrequente applicazione nello svolgimento della professione di avvocato quale quella dettata dall'art. 165 c.p.c.) esiga una preparazione superiore a quella esigibile da parte di un professionista medio, deve escludersi la sussistenza di un siffatto quid pluris tale da giustificare l'applicazione del più favorevole regime previsto all'art. 2236 c.c.
9.4. Osta infine alla applicabilità di detta norma la circostanza che, nel caso di specie,
l'azione del professionista fosse connotata, non solo dalla violazione delle leges artis, bensì anche e soprattutto dei canoni di ordinaria prudenza che ragionevolmente possano attendersi da un professionista medio e che, nel caso di specie, avrebbero imposto – come visto - di operare la scelta comportante il minor rischio per il cliente, specie in considerazione delle gravose conseguenze di ordine processuale (in seguito effettivamente verificatesi) connesse alla tardiva costituzione in giudizio. Invero, “la disposizione di cui all'art. 2236 c.c. - che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, limita la responsabilità del professionista 12 ai soli casi di dolo o colpa grave - non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare” (Cass. n. 6937/1996).
9.5. Dunque, l'appello incidentale di è infondato. Controparte_1
10. Venendo quindi all'appello principale, l'appellante censura la erroneità della decisione per aver il primo giudice - nella pur ritenuta accertata la responsabilità professionale dell'avv. nell'espletamento del mandato allo stesso conferito CP_1
dall'attrice - erroneamente qualificato le richieste risarcitorie avanzate dall'attore e, affermandone la carenza probatoria in relazione al pregiudizio subito, reputato le stesse non accoglibili.
10.1. Si sostiene come la domanda attorea fosse fondata “principalmente sulla necessità per il D'AN di veder ristorato il pregiudizio subito, non già per la chance perduta a causa dell'imperizia del difensore che ometteva il deposito tempestivo dell'atto di appello, bensì per l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria in capo all'interessato, il quale, per il solo fatto della declaratoria di inammissibilità in grado d'appello ed il rigetto in grado di legittimità dovuti a colpa del professionista, diveniva obbligato, id est debitore, di un'ingente somma di denaro”. Invero, proprio al fine evitare che in corso di giudizio potessero sorgere dubbi in ordine alla qualificazione della domanda, l'attore avrebbe avanzato espressamente “riserva di azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti” relativa alla utilità mancata che
l'attore avrebbe, invece, percepito in caso di accoglimento nel merito della domanda.
Di tal ché l'oggetto della domanda sottoposta all'attenzione del primo Giudice concerneva esclusivamente il ristoro dei danni subiti a causa dell'insorgenza di un debito a proprio carico, direttamente ed immediatamente discendente dalla colpa professionale dell'Avvocato-odierno appellato.” (così testualmente a pp. 10-11 dell'atto di appello). In tale contesto, la prova della sussistenza di un danno in capo all'attore-appellante dovuto alla negligenza, oltre che imperizia, del professionista discenderebbe ex se dalla nascita stessa di un'obbligazione pecuniaria, sorta sulla base 13 dell'inequivocabile pronuncia di inammissibilità dell'appello per decadenza dal diritto di impugnare, nonché dalla totale infondatezza del ricorso in sede di legittimità.
10.2. Sotto diverso profilo, la corretta lettura della domanda attorea avrebbe altresì escluso l'onere di provare il nesso eziologico nei termini affermati in sentenza, ovvero il collegamento tra l'errore professionale ed il danno derivante dal non aver visto vittoriosa la propria domanda. Diversamente, ciò che avrebbe dovuto esser provato – come di fatto sarebbe avvenuto – concerneva il nesso tra l'acclarata inammissibilità derivante dall'errore del difensore (dovuto alla colposa tardività nell'impugnare) ed il danno diretto e immediato di tale condotta, percepibile ictu oculi nella condanna al pagamento delle spese legali. Non avendo la domanda attorea ad oggetto il danno da perdita di chances, il nesso eziologico da provare (e provato) non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione, bensì sulla base delle altre prove fornite e relative ai provvedimenti emessi in grado di appello e di legittimità, da cui si evincerebbe incontestabilmente l'entità delle somme dovute.
11. Entrambe le tesi sostenute dall'appellante, alquanto suggestive, non sono condivisibili.
11.1. Relativamente alla prima relativa all'interpretazione della domanda risarcitoria, si osserva che l'appellante, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio, chiedeva che la convenuta fosse dichiarata “responsabile a titolo professionale di tutti
i danni patrimoniali subiti dal Sig. a causa del comportamento Parte_1
colposo sopra descritto”, danni di seguito specificati in due distinte tabelle ove venivano riportate le somme oggetto di condanna da parte della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, per esborsi (contributo unificato e altre spese esenti, contributo integrativo, spese di registrazione) e per compensi per ciascuna delle controparti, indicate come “totale danni patrimoniali”. Egli chiedeva, pertanto, la condanna della parte convenuta al risarcimento dei “danni patrimoniali subiti” indicati come pari al totale delle predette somme.
14 11.1.1 Pertanto, l'appellante non chiedeva di essere ristorato del “pregiudizio subito”
a causa della “insorgenza di un debito a proprio carico” cioè di una “obbligazione pecuniaria” in capo allo stesso – come esposto nell'atto di appello –, bensì – come ritenuto correttamente dal giudice di prime cure – di essere risarcito dei danni subiti, danni quantificati nella somme conseguenti all'esito sfavorevole del giudizio di appello e cassazione nel corso dei quali l'avv. aveva prestato la sua negligente Controparte_1
opera professionale.
11.1.2 La qualificazione della domanda sostenuta dall'appellante per la prima volta in questo grado del giudizio non trova, quindi, alcun appiglio testuale negli atti difensivi di primo grado. Né può esserlo la riserva di separata azione risarcitoria “per ulteriori danni subiti” essendo evidente che, per questi ultimi, s'intendevano quelli ulteriori derivanti dalle conseguenze della pronuncia di primo grado gravata che, secondo il
D'AN, sarebbero stati evitati dalla riforma in appello di detta pronuncia se soltanto il gravame non fosse stato dichiarato improcedibile. In altri termini, si tratta di danni diversi, ma della stessa natura (pagamento, a vario titolo, di somme di denaro in favore delle controparti del giudizio presupposto), di quelli oggetto della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'avv. . Inoltre, in via interpretativa CP_1
sistematica, proprio la quantificazione dei danni rapportata al totale delle spese legali conseguenti al giudizio di appello e di cassazione induce inequivocabilmente a ritenere come il danno dedotto come patito non fosse costituito dalla mera insorgenza della obbligazione in capo al D'AN (pregiudizio rispetto al quale quel criterio di quantificazione non avrebbe avuto senso), ma dal pagamento delle predette somme e cioè dai relativi esborsi monetari intervenuti.
11.1.3 E', allora, chiaro che con il gravame il D'AN, trasfigurando la domanda originaria introdotta nel giudizio di primo grado, abbia finito per operare una mutatio ovvero, quanto meno, una emendatio libelli entrambe inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c..
11.1.4 A questo punto, va ribadito quanto già lucidamente evidenziato nella sentenza gravata in ordine alla necessità di provare il danno di cui s'invoca il risarcimento. 15 Necessità che, per il vero, neppure l'appellante ha contestato tanto da essere stato costretto a prospettare – per superare il difetto di prova del dedotto danno – una diversa infondata interpretazione della domanda, in realtà, riproponendone un'altra. Ebbene,
l'attore che deduca un danno subito (quantificato in una somma di denaro, pari alla perdita patrimoniale patita) ed invochi la conseguente condanna al risarcimento della controparte (per un importo corrispondente alla predetta perdita patrimoniale patita proprio al fine di restaurare il proprio patrimonio della lesione subita), ha l'onere di provare l'effettivo danno subito (cioè la fuoriuscita della predetta somma dal proprio patrimonio) e non la sua astratta e ipotetica ricorrenza;
diversamente il patrimonio dell'attore, con l'attribuzione di una somma di denaro pari ad un danno non effettivo
(soltanto futuro, in via astratta ed ipotetica), verrebbe a beneficiare di un arricchimento ingiustificato. Orbene, tale effettività del danno non è stata né dedotta né provata – in termini di effettivo pagamento degli esborsi e corresponsione delle spese legali in favore delle controparti ovvero in termini equivalenti (loro soddisfazione a mezzo di esecuzione forzata) – dall'odierno appellante principale come ben esposto nella sentenza gravata (alla quale si rinvia onde evitare inutili ripetizioni;
v. pp. 8-10).
11.2. Neppure la seconda tesi relativa al nesso di causalità – a questo punto esaminata ad abundantiam – risulta persuasiva.
11.2.1. Come affermato nella sentenza gravata, è costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone" (Cass. n.
15032/2021). Alla luce di tali osservazioni, secondo i principi regolatori della responsabilità contrattuale, spetta al cliente che sostiene di aver subito un danno per 16 l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato provare il conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato, nonché il danno (conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso. Sotto il profilo strettamente probatorio, costituisce poi orientamento granitico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, premesso che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, è necessario che l'attore fornisca la dimostrazione, non solo del comportamento negligente del professionista e del nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, “ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass. n. 24007/2024).
11.2.2. Ciò premesso, al contrario di quanto affermato dall'appellante, tali principi si applicano in via generale, tanto nel caso in cui la responsabilità professionale dell'avvocato sia invocata al fine di conseguire il risarcimento di un danno correlato alla perdita derivante dal mancato conseguimento del bene della vita a cui l'instaurazione e la coltivazione del giudizio era preordinata (ovvero, nell'ipotesi di azione non pretensiva ma oppositiva, derivante dalla verificazione di un effetto giuridico deteriore che il giudizio instaurato era preordinato ad evitare) e/o alla perdita della possibilità di un esito positivo del giudizio (qualora prospettabile), quanto nel caso in cui detta responsabilità sia invocata al fine di conseguire il solo ristoro del danno conseguente alla definitiva condanna alla refusione delle spese legali. Anche in tale secondo caso, sostenendo che la diligente condotta del difensore (nel caso di specie, tempestiva iscrizione a ruolo della causa), se tenuta, avrebbe evitato il danno 17 (la condanna al rimborso delle spese processuali), il cliente ha l'onere di provare che, qualora tempestivamente iscritta a ruolo, la causa di appello sarebbe stata decisa “più probabilmente che non” in suo favore perché, se così non fosse, egli sarebbe comunque incorso nella condanna al rimborso delle spese di lite in favore degli avversari vittoriosi;
soltanto in tal modo, risulterebbe provata l'evitabilità del danno patito e, quindi, la sua derivazione dall'inadempimento del professionista. Onere che, nel caso in esame, l'attore, odierno appellante, non ha minimamente assolto. Tutto ciò è stato puntualmente evidenziato, con pertinenti citazioni giurisprudenziali, nella motivazione della sentenza gravata (a cui, pertanto, si rinvia sempre per evitare inutili ripetizioni;
v. pp. 10-13).
12. In conclusione, gli appelli, principale e incidentale, vanno rigettati.
13. Nel rapporto tra appellante principale e appellata-appellante Parte_1
incidentale le spese vanno integralmente compensate data la reciproca Controparte_1
totale soccombenza.
14. Nel rapporto tra appellante principale e l'appellata le spese CP_2
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000,00 i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione (essendo stata la causa rinviata direttamente per la decisione).
15. Infine, nei confronti sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti, così decide:
1) rigetta l'appello incidentale dell'appellata ; Controparte_1
2) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
18 3) condanna l'appellante principale a rimborsare in favore dell'appellata CP_2
le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre
[...]
rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compenso;
4) dichiara che le parti appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR LI RA S. IL
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