Articolo 81 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 67Articolo 68 bis
Versione
22 marzo 1913
Art. 81.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potra' valersi dell' art. 12 della legge 7 luglio 1901, numero 283 .

Entrata in vigore il 22 marzo 1913