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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 596/2023 promosso da: (P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Marco Presenti e Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Francia n. 25, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante in qualità di procuratrice di (C.F.: Controparte_4 Controparte_5
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pasqualini e Monia C.F._1
Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Loreto, via Trieste
n. 41, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il 31.03.2023, nel giudizio avente R.G. 11448/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott. Ludovico
Sburlati per accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 rigettare le domande attoree e accertare che nulla deve Controparte_1
al ricorrente a nessun titolo;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme medio tempore Controparte_3
percepite nonché al pagamento delle spese di lite;
IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati e dichiarare tenuto al pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. CP_1
curva degli interessi),
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza del 31.03.2023 del Tribunale di Torino e, per Controparte_1
l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e comensi professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in qualità di procuratrice del signor Controparte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Controparte_5 [...]
al fine di ottenere l'accertamento del diritto del signor al Controparte_1 CP_5
rimborso di oneri e interessi connessi al contratto di finanziamento stipulato tra le parti, e la conseguente condanna al pagamento della somma pari ad € 6.047,64.
La controversia originava dal contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 509721 stipulato dal signor con in data 09.05.2014. In data CP_5 CP_1
30.06.2018 il contratto veniva estinto anticipatamente dietro richiesta del cliente, il quale provvedeva a pagare la somma ancora dovuta pari ad € 23.371,11. In forza del proprio diritto al rimborso della quota parte di oneri e interessi connessi al contratto di finanziamento e di cui non aveva usufruito a causa dell'estinzione anticipata, il signor presentava ricorso dinnanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, ottenendo il CP_5 risarcimento di € 449,81.
2 Ritenendo di non avere ottenuto il rimborso integrale delle somme dovute dalla CP_6 chiedeva al Tribunale di Torino la condanna di controparte al pagamento dell'importo ancora dovuto, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano la responsabilità della al risarcimento delle voci richieste. CP_6
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree e sostenendo l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 11 octies D.L.
73/2021 il quale, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, escludeva il rimborso dei costi cosiddetti upfront in ipotesi di estinzione anticipata del contratto. In subordine, domandava che la somma eventualmente riconosciuta a favore della parte attrice fosse calcolata secondo il criterio proporzionale della cosiddetta “curva degli interessi”.
L'ordinanza di primo grado
Con ordinanza n. 3686/2023, depositata in data 31.03.2023, il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso e condannava la al pagamento, in favore del signor CP_6 CP_5 della somma pari ad € 6.047,64, oltre interessi legali a decorre dal 16.06.2022 al saldo.
Liquidava le spese di lite in € 3.387,00 e condannava la al pagamento delle stesse CP_6
a favore della parte attrice nella misura di ½.
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che nelle more del giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021 invocato dalla (limitatamente alle parole “e le norme CP_6 secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”); in seguito a tale pronuncia, parte convenuta chiedeva l'applicazione, in luogo dell'articolo dichiarato parzialmente incostituzionale, dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b), DPR 180/50, sostenendo che tale norma non fosse stata formalmente colpita dalla declaratoria di incostituzionalità e fosse, pertanto, applicabile al caso di specie. Citava, altresì, la sentenza della CGUE del 2023 relativa alla causa C-555/21 (cosiddetta sentenza UN
NK IA Ag), la quale riformava i principi enunciati dalla sentenza LE.
Il Tribunale rigettava le difese di parte convenuta, richiamando, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., un precedente conforme (Trib. Torino, ord. 3620/2023). In particolare, evidenziava come le disposizioni di trasparenza enunciate dall'art. 6 bis DPR
180/50 fossero le medesime indicate nell'art. 11 octies D.L. 73/2021 colpito da declaratoria di incostituzionalità: l'art. 6 bis non era, pertanto, applicabile, nonostante non fosse stato formalmente dichiarato incostituzionale. Il Giudice enunciava, poi, l'inconferenza nel caso di specie della sentenza UN NK Austri Ag, in quanto quest'ultima era relativa ad
3 ipotesi di contratti di credito ai consumatori in materia di beni immobili residenziali: non era, perciò, condivisibile la difesa della secondo cui detta sentenza aveva superato CP_6
i principi pronunciati in materia dalla sentenza LE.
Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva sussistente il diritto del cliente al rimborso degli oneri non usufruiti a causa dell'estinzione anticipata. In merito al metodo di calcolo dell'indennizzo, applicava il criterio cosiddetto pro rata temporis, così come previsto dallo stesso contratto di finanziamento stipulato tra le parti, all'art. 11.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava l'ordinanza del Tribunale CP_1
di Torino, chiedendone la riforma.
Affermava, in particolare, che contrariamente a quanto statuito dal Giudice, la distinzione tra costi up front e costi recurring era ancora vigente anche in seguito alla sentenza della
Corte costituzionale 263/2022, in quanto la declaratoria di incostituzionalità non si estendeva nei confronti dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b) DPR 180/50. Il rimborso dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto, era confermato, altresì, dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e vigilanza.
Secondo parte appellante, inoltre, il Giudice di merito non era legittimato a disapplicare l'art. 6 bis DPR 180/50 per conformarsi alla giurisprudenza della CGUE, in quanto si trattava di una fonte di diritto comunitario non self executing e, quindi, non direttamente applicabile nell'ordinamento interno. In ogni caso, secondo il principio di specialità, l'art. 6 bis doveva prevalere sia sull'art. 11 octies emendato dalla Corte costituzionale, sia sull'art. 125 sexies TUB interpretato dalla sentenza LE.
Parte appellante richiamava, inoltre, la sentenza CGUE della causa C-555/21 della
UN NK IA Ag, ritenendo che il Tribunale l'avesse erroneamente dichiarata inconferente al caso di specie. Tale sentenza, invero, stabiliva che in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore aveva il diritto alla riduzione del costo totale del credito relativamente ai soli interessi e costi dipendenti dalla durata residua del rapporto
(recurring); il rimborso, invece, non includeva i costi indipendenti alla durata del rapporto
(up front). Nel caso di specie, il contratto e il relativo modulo SECCI indicavano chiaramente la natura up front o recurring delle singole voci di costo applicate. Parte appellante richiamava, poi, giurisprudenza di merito conforme alla suddetta sentenza C-
555/21, secondo cui i principi della pronuncia LE erano da considerarsi superati.
4 Contestava, ancora, il metodo di calcolo utilizzato nell'ordinanza impugnata, non avendo il
Tribunale fornito adeguata motivazione sul punto e dovendosi preferire, in ogni caso, il criterio della curva degli interessi. Affermava, infine, l'erronea liquidazione delle spese, in quanto non era stata sufficientemente analizzata la fondatezza delle ragioni della CP_6
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme medio tempore percepite e delle spese di lite. In subordine, domandava il calcolo delle somme eventualmente dovute secondo il criterio proporzionale della curva degli interessi.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice del signor Controparte_3 Controparte_5 istando per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte appellata contestava il richiamo di controparte all'art. 6 bis DPR 180/50, in quanto del tutto infondato e irrilevante nel caso di specie, così come già statuito dal Giudice di primo grado, anche sulla base della giurisprudenza costante in materia (sentenza LE,
Corte costituzionale n. 263/2022 e Corte di Cassazione, ord. 06.09.2023). La citata giurisprudenza era pacifica nell'affermare la rimborsabilità, nel caso di estinzione anticipata, di tutti i costi connessi al finanziamento, senza distinzione tra up front e recurring. Anche le disposizioni della Banca d'Italia erano allineate in materia, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, che le aveva richiamate solo parzialmente.
Parte appellata evidenziava, inoltre, che l'art. 125 sexies TUB era stato previsto specificatamente per regolare la materia del rimborso anticipato e si collocava, pertanto, come norma speciale rispetto all'art. 6 bis DPR 180/50, il quale invece disciplinava genericamente la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari finanziari. L'ordinanza impugnata era, pertanto, corretta e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza sul punto.
Parte appellata ribadiva l'inconferenza della sentenza CGUE UN NK IA Ag, così come già dichiarato dal Tribunale, in quanto disciplinava le ipotesi di mutuo ipotecario;
nel caso in esame si applicava, invece, la disciplina prevista dalla Direttiva UE
2008/48, così come interpretata dalla sentenza LE e della Corte costituzionale.
In merito al criterio utilizzato per il calcolo del rimborso, parte appellata censurava l'eccezione di controparte, evidenziando come il Tribunale avesse correttamente motivato l'applicazione del criterio pro rata temporis, il quale in ogni caso era quello che “meglio risponde al dato letterale della normativa vigente nonché quello che garantisce il pieno
5 rispetto della proporzionalità”. In ogni caso, tale criterio era quello espressamente indicato nel contratto stipulato tra le parti, all'art. 11, nonché nel relativo modulo SECCI al punto 4.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata, “il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
In merito alla materia del rimborso dei costi derivanti dall'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo e al relativo criterio di calcolo che si deve utilizzare si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casi analoghi da questa stessa Corte d'Appello (sentenze nn.
137/2023; 1058/2023; 255/2025).
Preliminarmente, è necessario schematizzare l'ambito normativo di riferimento, al fine di individuare la disciplina correttamente applicabile al caso di specie.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durate del contratto”. Tale norma è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 125 sexies TUB, per mezzo del D.lgs. 141/2010, il quale ha statuito che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'interpretazione maggioritaria dell'art. 125 sexies TUB, prima della pronuncia della cosiddetta sentenza LE, limitava il diritto al rimborso del cliente che estingueva anticipatamente il finanziamento, garantendo la restituzione dei soli costi recurring ed escludendo il riaddebito dei costi up front. Sulla scorta delle disposizioni della Banca
d'Italia in materia, la giurisprudenza sosteneva che gli oneri e i costi risarcibili al cliente erano dovuti sulla base della prestazione remunerata, sia che fossero funzionali alla conclusione del contratto, sia che riguardassero la sola esecuzione;
in ogni caso, gli oneri rimborsabili dovevano essere connessi all'esecuzione del contratto, e di questi andava
6 restituita solamente la parte di prestazione remunerata, ma che non era stata eseguita a causa dell'anticipata estinzione. Era esclusa, al contrario, la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già compiute al momento dell'estinzione.
L'interpretazione fornita dalla sentenza LE - la cui efficacia vincola anche il Giudice nazionale – afferma, contrariamente alla precedente giurisprudenza, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ciò in quanto l'art. 16 va interpretato alla luce della direttiva in cui è inserito, la quale, secondo la sentenza LE,
“ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» prevista dalla direttiva 87/102, quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto detto assume maggiormente significato alla luce della ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva stessa, che, come precisa la CGUE, “mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in partica, molto
7 difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. La sentenza LE ha, quindi, interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale interpretazione era stata recepita nell'ordinamento interno con l'introduzione dell'art. 11 octies, commi 1 e 2, L. 106/2021, il quale aveva modificato l'art. 125 sexies TUB e aveva stabilito che questo si applica ai soli contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, prevedendo, invece, l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB ante riforma e delle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia per i contratti stipulati prima del 2021.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, precisamente per le parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. La pronuncia sanciva l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza LE, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L.
106/2021.
È pacifico, pertanto, che, anche nel caso di specie, nonostante il contratto controverso sia stato stipulato prima del 2021, si applichi l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza LE della CGUE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte appellante alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa UN NK IA, con cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza LE era diversa da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla
8 sentenza UN NK IA: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza LE.
Per completezza, la Corte sottolinea come, in seguito all'ordinanza di primo grado del
14.04.2023 oggetto di impugnazione, sia entrato in vigore il D.L. 104/2023, convertito con
L. 169/2023, il quale ha parzialmente modificato l'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, senza però intaccare il diritto al rimborso del costo totale del credito garantito al consumatore. Tale tutela è stata ulteriormente rafforzata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l'applicabilità nell'ordinamento interno dei principi della sentenza
LE (Corte di Cassazione, sentenza n. 14836/2024).
Il secondo motivo di appello con cui parte appellante eccepiva l'applicazione, da parte del
Giudice di primo grado, del criterio del pro rata temporis per il calcolo del quantum del rimborso e richiedeva, al contrario, l'utilizzo del criterio della curva degli interessi è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 125 sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Si conferma in materia l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
9 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli articoli richiamati da parte appellante al fine di affermare l'applicabilità del criterio della curva degli interessi sembrano prevedere, al contrario, il metodo pro rata temporis. L'art. 11 del contratto oggetto di controversia, invero, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto “ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ancora, il punto 4 del modulo SECCI allegato al contratto, richiamato dallo stesso art. 11, nulla prevede circa il metodo della curva degli interessi e statuisce, al contrario, l'applicazione del criterio pro rata temporis, disponendo alla voce “spese di incasso quote” che “queste verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
È pacifica, pertanto, la quantificazione del rimborso secondo il criterio pro rata temporis, così come già affermato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente e determinate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 3686/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, depositata in data 31.03.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata Controparte_3
a socio unico, in qualità di procuratrice di liquidate in complessivi € Controparte_5
1.923,00, di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed €
851,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
10 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 11.04.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 596/2023 promosso da: (P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Marco Presenti e Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Francia n. 25, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante in qualità di procuratrice di (C.F.: Controparte_4 Controparte_5
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pasqualini e Monia C.F._1
Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Loreto, via Trieste
n. 41, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il 31.03.2023, nel giudizio avente R.G. 11448/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott. Ludovico
Sburlati per accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 rigettare le domande attoree e accertare che nulla deve Controparte_1
al ricorrente a nessun titolo;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme medio tempore Controparte_3
percepite nonché al pagamento delle spese di lite;
IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati e dichiarare tenuto al pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. CP_1
curva degli interessi),
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza del 31.03.2023 del Tribunale di Torino e, per Controparte_1
l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e comensi professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in qualità di procuratrice del signor Controparte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Controparte_5 [...]
al fine di ottenere l'accertamento del diritto del signor al Controparte_1 CP_5
rimborso di oneri e interessi connessi al contratto di finanziamento stipulato tra le parti, e la conseguente condanna al pagamento della somma pari ad € 6.047,64.
La controversia originava dal contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 509721 stipulato dal signor con in data 09.05.2014. In data CP_5 CP_1
30.06.2018 il contratto veniva estinto anticipatamente dietro richiesta del cliente, il quale provvedeva a pagare la somma ancora dovuta pari ad € 23.371,11. In forza del proprio diritto al rimborso della quota parte di oneri e interessi connessi al contratto di finanziamento e di cui non aveva usufruito a causa dell'estinzione anticipata, il signor presentava ricorso dinnanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, ottenendo il CP_5 risarcimento di € 449,81.
2 Ritenendo di non avere ottenuto il rimborso integrale delle somme dovute dalla CP_6 chiedeva al Tribunale di Torino la condanna di controparte al pagamento dell'importo ancora dovuto, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano la responsabilità della al risarcimento delle voci richieste. CP_6
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree e sostenendo l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 11 octies D.L.
73/2021 il quale, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, escludeva il rimborso dei costi cosiddetti upfront in ipotesi di estinzione anticipata del contratto. In subordine, domandava che la somma eventualmente riconosciuta a favore della parte attrice fosse calcolata secondo il criterio proporzionale della cosiddetta “curva degli interessi”.
L'ordinanza di primo grado
Con ordinanza n. 3686/2023, depositata in data 31.03.2023, il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso e condannava la al pagamento, in favore del signor CP_6 CP_5 della somma pari ad € 6.047,64, oltre interessi legali a decorre dal 16.06.2022 al saldo.
Liquidava le spese di lite in € 3.387,00 e condannava la al pagamento delle stesse CP_6
a favore della parte attrice nella misura di ½.
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che nelle more del giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021 invocato dalla (limitatamente alle parole “e le norme CP_6 secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”); in seguito a tale pronuncia, parte convenuta chiedeva l'applicazione, in luogo dell'articolo dichiarato parzialmente incostituzionale, dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b), DPR 180/50, sostenendo che tale norma non fosse stata formalmente colpita dalla declaratoria di incostituzionalità e fosse, pertanto, applicabile al caso di specie. Citava, altresì, la sentenza della CGUE del 2023 relativa alla causa C-555/21 (cosiddetta sentenza UN
NK IA Ag), la quale riformava i principi enunciati dalla sentenza LE.
Il Tribunale rigettava le difese di parte convenuta, richiamando, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., un precedente conforme (Trib. Torino, ord. 3620/2023). In particolare, evidenziava come le disposizioni di trasparenza enunciate dall'art. 6 bis DPR
180/50 fossero le medesime indicate nell'art. 11 octies D.L. 73/2021 colpito da declaratoria di incostituzionalità: l'art. 6 bis non era, pertanto, applicabile, nonostante non fosse stato formalmente dichiarato incostituzionale. Il Giudice enunciava, poi, l'inconferenza nel caso di specie della sentenza UN NK Austri Ag, in quanto quest'ultima era relativa ad
3 ipotesi di contratti di credito ai consumatori in materia di beni immobili residenziali: non era, perciò, condivisibile la difesa della secondo cui detta sentenza aveva superato CP_6
i principi pronunciati in materia dalla sentenza LE.
Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva sussistente il diritto del cliente al rimborso degli oneri non usufruiti a causa dell'estinzione anticipata. In merito al metodo di calcolo dell'indennizzo, applicava il criterio cosiddetto pro rata temporis, così come previsto dallo stesso contratto di finanziamento stipulato tra le parti, all'art. 11.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava l'ordinanza del Tribunale CP_1
di Torino, chiedendone la riforma.
Affermava, in particolare, che contrariamente a quanto statuito dal Giudice, la distinzione tra costi up front e costi recurring era ancora vigente anche in seguito alla sentenza della
Corte costituzionale 263/2022, in quanto la declaratoria di incostituzionalità non si estendeva nei confronti dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b) DPR 180/50. Il rimborso dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto, era confermato, altresì, dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e vigilanza.
Secondo parte appellante, inoltre, il Giudice di merito non era legittimato a disapplicare l'art. 6 bis DPR 180/50 per conformarsi alla giurisprudenza della CGUE, in quanto si trattava di una fonte di diritto comunitario non self executing e, quindi, non direttamente applicabile nell'ordinamento interno. In ogni caso, secondo il principio di specialità, l'art. 6 bis doveva prevalere sia sull'art. 11 octies emendato dalla Corte costituzionale, sia sull'art. 125 sexies TUB interpretato dalla sentenza LE.
Parte appellante richiamava, inoltre, la sentenza CGUE della causa C-555/21 della
UN NK IA Ag, ritenendo che il Tribunale l'avesse erroneamente dichiarata inconferente al caso di specie. Tale sentenza, invero, stabiliva che in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore aveva il diritto alla riduzione del costo totale del credito relativamente ai soli interessi e costi dipendenti dalla durata residua del rapporto
(recurring); il rimborso, invece, non includeva i costi indipendenti alla durata del rapporto
(up front). Nel caso di specie, il contratto e il relativo modulo SECCI indicavano chiaramente la natura up front o recurring delle singole voci di costo applicate. Parte appellante richiamava, poi, giurisprudenza di merito conforme alla suddetta sentenza C-
555/21, secondo cui i principi della pronuncia LE erano da considerarsi superati.
4 Contestava, ancora, il metodo di calcolo utilizzato nell'ordinanza impugnata, non avendo il
Tribunale fornito adeguata motivazione sul punto e dovendosi preferire, in ogni caso, il criterio della curva degli interessi. Affermava, infine, l'erronea liquidazione delle spese, in quanto non era stata sufficientemente analizzata la fondatezza delle ragioni della CP_6
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme medio tempore percepite e delle spese di lite. In subordine, domandava il calcolo delle somme eventualmente dovute secondo il criterio proporzionale della curva degli interessi.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice del signor Controparte_3 Controparte_5 istando per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte appellata contestava il richiamo di controparte all'art. 6 bis DPR 180/50, in quanto del tutto infondato e irrilevante nel caso di specie, così come già statuito dal Giudice di primo grado, anche sulla base della giurisprudenza costante in materia (sentenza LE,
Corte costituzionale n. 263/2022 e Corte di Cassazione, ord. 06.09.2023). La citata giurisprudenza era pacifica nell'affermare la rimborsabilità, nel caso di estinzione anticipata, di tutti i costi connessi al finanziamento, senza distinzione tra up front e recurring. Anche le disposizioni della Banca d'Italia erano allineate in materia, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, che le aveva richiamate solo parzialmente.
Parte appellata evidenziava, inoltre, che l'art. 125 sexies TUB era stato previsto specificatamente per regolare la materia del rimborso anticipato e si collocava, pertanto, come norma speciale rispetto all'art. 6 bis DPR 180/50, il quale invece disciplinava genericamente la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari finanziari. L'ordinanza impugnata era, pertanto, corretta e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza sul punto.
Parte appellata ribadiva l'inconferenza della sentenza CGUE UN NK IA Ag, così come già dichiarato dal Tribunale, in quanto disciplinava le ipotesi di mutuo ipotecario;
nel caso in esame si applicava, invece, la disciplina prevista dalla Direttiva UE
2008/48, così come interpretata dalla sentenza LE e della Corte costituzionale.
In merito al criterio utilizzato per il calcolo del rimborso, parte appellata censurava l'eccezione di controparte, evidenziando come il Tribunale avesse correttamente motivato l'applicazione del criterio pro rata temporis, il quale in ogni caso era quello che “meglio risponde al dato letterale della normativa vigente nonché quello che garantisce il pieno
5 rispetto della proporzionalità”. In ogni caso, tale criterio era quello espressamente indicato nel contratto stipulato tra le parti, all'art. 11, nonché nel relativo modulo SECCI al punto 4.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata, “il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
In merito alla materia del rimborso dei costi derivanti dall'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo e al relativo criterio di calcolo che si deve utilizzare si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casi analoghi da questa stessa Corte d'Appello (sentenze nn.
137/2023; 1058/2023; 255/2025).
Preliminarmente, è necessario schematizzare l'ambito normativo di riferimento, al fine di individuare la disciplina correttamente applicabile al caso di specie.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durate del contratto”. Tale norma è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 125 sexies TUB, per mezzo del D.lgs. 141/2010, il quale ha statuito che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'interpretazione maggioritaria dell'art. 125 sexies TUB, prima della pronuncia della cosiddetta sentenza LE, limitava il diritto al rimborso del cliente che estingueva anticipatamente il finanziamento, garantendo la restituzione dei soli costi recurring ed escludendo il riaddebito dei costi up front. Sulla scorta delle disposizioni della Banca
d'Italia in materia, la giurisprudenza sosteneva che gli oneri e i costi risarcibili al cliente erano dovuti sulla base della prestazione remunerata, sia che fossero funzionali alla conclusione del contratto, sia che riguardassero la sola esecuzione;
in ogni caso, gli oneri rimborsabili dovevano essere connessi all'esecuzione del contratto, e di questi andava
6 restituita solamente la parte di prestazione remunerata, ma che non era stata eseguita a causa dell'anticipata estinzione. Era esclusa, al contrario, la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già compiute al momento dell'estinzione.
L'interpretazione fornita dalla sentenza LE - la cui efficacia vincola anche il Giudice nazionale – afferma, contrariamente alla precedente giurisprudenza, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ciò in quanto l'art. 16 va interpretato alla luce della direttiva in cui è inserito, la quale, secondo la sentenza LE,
“ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» prevista dalla direttiva 87/102, quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto detto assume maggiormente significato alla luce della ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva stessa, che, come precisa la CGUE, “mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in partica, molto
7 difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. La sentenza LE ha, quindi, interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale interpretazione era stata recepita nell'ordinamento interno con l'introduzione dell'art. 11 octies, commi 1 e 2, L. 106/2021, il quale aveva modificato l'art. 125 sexies TUB e aveva stabilito che questo si applica ai soli contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, prevedendo, invece, l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB ante riforma e delle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia per i contratti stipulati prima del 2021.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, precisamente per le parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. La pronuncia sanciva l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza LE, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L.
106/2021.
È pacifico, pertanto, che, anche nel caso di specie, nonostante il contratto controverso sia stato stipulato prima del 2021, si applichi l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza LE della CGUE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte appellante alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa UN NK IA, con cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza LE era diversa da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla
8 sentenza UN NK IA: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza LE.
Per completezza, la Corte sottolinea come, in seguito all'ordinanza di primo grado del
14.04.2023 oggetto di impugnazione, sia entrato in vigore il D.L. 104/2023, convertito con
L. 169/2023, il quale ha parzialmente modificato l'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, senza però intaccare il diritto al rimborso del costo totale del credito garantito al consumatore. Tale tutela è stata ulteriormente rafforzata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l'applicabilità nell'ordinamento interno dei principi della sentenza
LE (Corte di Cassazione, sentenza n. 14836/2024).
Il secondo motivo di appello con cui parte appellante eccepiva l'applicazione, da parte del
Giudice di primo grado, del criterio del pro rata temporis per il calcolo del quantum del rimborso e richiedeva, al contrario, l'utilizzo del criterio della curva degli interessi è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 125 sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Si conferma in materia l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
9 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli articoli richiamati da parte appellante al fine di affermare l'applicabilità del criterio della curva degli interessi sembrano prevedere, al contrario, il metodo pro rata temporis. L'art. 11 del contratto oggetto di controversia, invero, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto “ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ancora, il punto 4 del modulo SECCI allegato al contratto, richiamato dallo stesso art. 11, nulla prevede circa il metodo della curva degli interessi e statuisce, al contrario, l'applicazione del criterio pro rata temporis, disponendo alla voce “spese di incasso quote” che “queste verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
È pacifica, pertanto, la quantificazione del rimborso secondo il criterio pro rata temporis, così come già affermato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente e determinate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 3686/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, depositata in data 31.03.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata Controparte_3
a socio unico, in qualità di procuratrice di liquidate in complessivi € Controparte_5
1.923,00, di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed €
851,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
10 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 11.04.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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