Ordinanza collegiale 15 luglio 2023
Decreto cautelare 19 luglio 2023
Sentenza breve 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, decreto cautelare 19/07/2023, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 00688/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Paladini, Alessandro Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Istituto -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ufficio -OMISSIS- e Ministero dell'Istruzione e del Merito, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia alla Piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l''annullamento
1.del provvedimento con cui l''Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di -OMISSIS-, ha disposto l''organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica dell''ambito territoriale di -OMISSIS-;
2.del provvedimento, allo stato non meglio conosciuto, con cui l''Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di -OMISSIS-, con riferimento alla scuola -OMISSIS-, per l''anno scolastico 2023-2024, ha istituito una pluriclasse per il tempo normale, con riguardo alle prossime classi III A e IV A (attuali II A e III A);
3.della tabella trasmessa dal Dirigente Scolastico della scuola -OMISSIS-, che ha istituito, per l''anno scolastico 2023-2024, una pluriclasse per il tempo normale con riguardo alle prossime classi III A e IV A (attuali II A e III A);
4.di ogni ulteriore atto presupposto, implicito, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
RITENUTO che il contenuto della comunicazione della Dirigente Scolastica dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- recante la data del 14 luglio 2023 (v. allegato n.3 della produzione documentale di parte ricorrente del 19 luglio 2023), nel richiamare quanto avvenuto nell’incontro “del 15 maggio scorso”, non introduce sostanziali elementi di novità rispetto alle risultanze già acquisite in atti e che, proprio in ragione della rilevata contraddittorietà tra, da un lato, le allegazioni difensive e documentali di parte ricorrente e, dall’altro, le difese spiegate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, il Collegio si è determinato a disporre l’incombente istruttorio di cui all’ordinanza del 15/07/2023 n.1048, rinviando per la delibazione sull’istanza cautelare all’udienza camerale del 7 settembre 2023, in data cioè anteriore all’inizio dell’attività didattica per l’a.s. 2023/2024 alla stregua dell’adottato calendario regionale;
RITENUTO, in definitiva, che, in considerazione dei rilievi appena esposti e in disparte da ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso, non ricorra nel caso di specie l’invocato periculum in mora secondo la particolare qualificazione richiesta dall’art.56 c.p.a.;
P.Q.M.
a)rigetta l’istanza di misure cautelari monocratiche;
b)conferma per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare l’udienza camerale del 7 settembre 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia il giorno 19 luglio 2023.
| Il Presidente |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.