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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/06/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bertollo del Foro di NZ
; , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cittadella (Pd),
Piazza Scalco, 12; appellante contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 CP_3
), (c.f. C.F._5 CP_4
, in qualità di eredi del defunto C.F._6 [...]
(C.F. ), Per_1 C.F._7 rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesco Gasparini (c.f.
pec C.F._8 e Andrea Maturo del Email_2
Foro di Padova (c.f. , pec C.F._9
; Email_3 appellati e contro
(c.f. ), CP_5 C.F._10 CP_6
(c.f. ), C.F._11 Controparte_7
( ), (c.f. C.F._12 CP_8
) nonché, quali eredi (con accettazione C.F._13 con beneficio di inventario) di deceduto in Persona_2 data 08 novembre 2021, (C.F. CP_9
), (C.F. C.F._14 CP_10
, (C.F. C.F._15 CP_11
e (C.F. C.F._16 CP_12
), C.F._17 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Milani del Foro di NZ (c.f.:
), Tel.: 0424-521126, Fax 0424-835091, con C.F._18 domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2024 del Tribunale di
Padova, depositata il 3 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza reietta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 9/2024 fatta oggetto del presente appello, accogliere in toto le domande già svolte da in primo grado di giudizio che di seguito Parte_1 vengono integralmente riprodotte:
NEL MERITO: - stante la violazione dell'art. 2634 c.c., condannarsi i convenuti (odierni appellati), in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore (appellante) ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in € 44.750,00, ovvero secondo la diversa quantificazione che emergerà in corso di causa dall'espletanda istruttoria, ovvero anche eventualmente secondo la quantificazione che il Giudice vorrà determinare con valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., con aggravio di interessi e di danni da svalutazione monetaria maturati ed a maturare dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
- ricorrendo una fattispecie di reato, condannarsi altresì i convenuti
(odierni appellati), in solido fra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali (ex art.2059 cc) patiti dall'attore (appellante), danni da determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., con aggravio di interessi e di danni da svalutazione monetaria maturati ed a maturare dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
- spese e compensi professionali di causa integralmente rifusi sia del primo sia del secondo grado di giudizio.
Per gli appellati CP_4 CP_2 CP_3
e
[...] Controparte_1
In via preliminare: sia rigettata ogni domanda dell'attore odierno appellante per completa indeterminatezza e contraddittorietà del petitum ovvero per manifesta prescrizione dell'azione ex art. 2043
c.c. Nel merito: sia rigettata, in toto, la domanda dell'attore odierno appellante perché infondata in fatto ed in diritto. In addizione: accertata la temerarietà, ex art. 96 del c.p.c., dell'azione svolta dall'attore odierno appellante condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti odierni appellati così come liquidati d'ufficio. In ogni caso: spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria: si chiede di poter essere ammessi a provare per testi le circostanze che di seguito si capitolano: 1) Vero che la cessione dei macchinari, da EC S.n.c. a EC IN s.r.l., descritta nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) fu discussa e approvata da tutti i soci di EC S.n.c.; 2) Vero che la cessione dei macchinari descritti nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) fu decisa dai soci di EC S.n.c. per riservare a EC S.n.c. solo la gestione degli immobili di proprietà interrompendo i servizi di carpenteria ai quali la società si era, fino a quel momento, dedicata;
3) Vero che al momento della cessione descritta nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) i beni ivi menzionati erano tutti completamente ammortizzati;
4) Vero che i beni descritti nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) erano stati tutti acquistati tra il 1970 ed il 1980;
5) Vero che l'importo di € 13.054,00 portato dalla fattura n. 407 del
31 dicembre 2013 emessa da Mecatronic a EC IN S.r.l.
(doc. n. 14 di parte convenuta I° grado) rappresenta il corrispettivo per la revisione e ricostruzione del tornio definito nella fattura n. 22 come “Tornio Usato”; 6) Vero che EC IN S.r.l. Pt_2 si accollò le spese per la completa revisione del Tornio Grazioli Usato in funzione del suo imminente acquisto;
7) Vero che EC
IN S.r.l. acquistò nell'anno 2013 da Mecatronic S.r.l. un tornio parallelo “OMG” per l'importo di € 35.294,60 come da fattura n. 320 che Le viene mostrata (doc. n. 13 fascicolo dei convenuti I° grado); 8) Vero che le fatture che Le vengono mostrate (docc. da n.
8 a n. 12 del fascicolo dei convenuti I° grado) si riferiscono ad interventi di revisione e manutenzione effettuati da EC
IN S.r.l. sul tornio OMG. Si indicano a testimoni: 1) Rag.
di Cittadella su tutti i capitoli;
2) di Testimone_1 Testimone_2
Cittadella su capitoli da n. 4 a n. 8; 3) ex Testimone_3 responsabile ammnistrativa di EC S.n.c. su tutti i capitoli;
4)
su tutti i capitoli. Tes_4 Per gli appellati , , CP_5 CP_6 CP_7
, ,
[...] CP_8 CP_9 [...]
, e CP_10 CP_11 CP_12
In via preliminare: sia rigettata ogni domanda attorea per completa indeterminatezza e contraddittorietà del petitum ovvero per manifesta prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. e per l'effetto sia confermata in ogni sua parte la sentenza sopra meglio individuata;
Nel merito: sia rigettata, in toto, la domanda dell'attore odierno appellante perché infondata in fatto ed in diritto. In addizione: accertata la temerarietà, ex art. 96 del c.p.c., dell'azione svolta dall'attore odierno appellante condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni nei confronti di tutti i convenuti odierni appellati così come liquidati d'ufficio. In ogni caso: spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria: si chiede di poter essere ammessi a provare per testi le circostanze, già formulate in primo grado, che di seguito si capitolano: 1) Vero che la cessione dei macchinari, da EC S.n.c.
a EC IN s.r.l., descritta nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) fu discussa e approvata da tutti i soci di EC S.n.c.; 2) Vero che la cessione dei macchinari descritti nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc.
n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) fu decisa dai soci di EC
S.n.c. per riservare a EC S.n.c. solo la gestione degli immobili di proprietà interrompendo i servizi di carpenteria ai quali la società si era, fino a quel momento, dedicata;
3) Vero che al momento della cessione descritta nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n.
12 del fascicolo dell'Attore I° grado) i beni ivi menzionati erano tutti completamente ammortizzati;
4) Vero che i beni descritti nella fattura n. 22 che Le Viene mostrata (doc. n. 12 del fascicolo dell'Attore I° grado) erano stati tutti acquistati tra il 1970 ed il 1980;
5) Vero che l'importo di € 13.054,00 portato dalla fattura n. 407 del 31 dicembre 2013 emessa da Mecatronic a EC IN S.r.l.
(doc. n. 14 di parte convenuta I° grado) rappresenta il corrispettivo per la revisione e ricostruzione del tornio definito nella fattura n. 22 come “Tornio Usato”; 6) Vero che EC IN S.r.l. Pt_2 si accollò le spese per la completa revisione del Tornio Grazioli Usato in funzione del suo imminente acquisto;
7) Vero che EC
IN S.r.l. acquistò nell'anno 2013 da Mecatronic S.r.l. un tornio parallelo “OMG” per l'importo di € 35.294,60 come da fattura n. 320 che Le viene mostrata (doc. n. 13 fascicolo dei convenuti I° grado); 8) Vero che le fatture che Le vengono mostrate (docc. da n.
8 a n. 12 del fascicolo dei convenuti I° grado) si riferiscono ad interventi di revisione e manutenzione effettuati da EC
IN S.r.l. sul tornio OMG. Si indicano a testimoni: 1) Rag.
di Cittadella su tutti i capitoli;
2) di Testimone_1 Testimone_2
Cittadella su capitoli da n. 4 a n. 8; 3) ex Testimone_3 responsabile ammnistrativa di EC S.n.c. su tutti i capitoli;
4)
su tutti i capitoli. Tes_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , sulla premessa di essere stato socio con i fratelli Parte_1
, , e della EC s.n.c., avente ad CP_8 Per_1 Per_2 Per_3 oggetto sociale la costruzioni di manufatti in lamiera e metallo e di servizi carpenteria leggera e pesante, conveniva avanti al Tribunale di Padova i fratelli e , nonché gli eredi degli altri fratelli CP_8 Per_2
e (nel frattempo deceduti) chiedendo la Per_1 Per_3 condanna degli stessi al risarcimento del danno subito in conseguenza degli atti di infedeltà patrimoniale, ai sensi dell'art. 2634 c.c., posti in essere dai convenuti e consistiti nella vendita, effettuata nel 2013 dalla EC S.n.c. alla EC IN S.r.l., avente ad oggetto una decina di macchinari per un prezzo “vile”, come si asseriva comprovato dal fatto che i medesimi beni, a distanza di diversi anni, erano stati venduti a terzi dalla EC
IN s.r. l. a valori superiori di ben cento volte.
[...]
affermava che, al momento della vendita in questione, Parte_1 era stato di fatto estromesso dalla gestione della EC s.n.c., sicché l'atto dismissivo, che avrebbe richiesto l'unanimità dei soci a mente dell'art. 4 dell'Atto di modifica dei patti sociali, era pregiudizievole nei suoi confronti. I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata, e in ogni caso facendone rilevare la sua infondatezza.
2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda. Il primo Giudice ha rilevato che, secondo la prospettazione attorea, la EC S.n.c. aveva trasferito alla EC IN
S.r.l. macchinari per il controvalore di soli 750 euro, giusta fattura n. 22 del 23 dicembre 2013, e che i medesimi beni erano stati rivenduti dalla EC IN s.r.l. alla in data CP_13
12.09.2018 per la somma di € 77.500,00, con ciò rendendo evidente il pregiudizio cagionato dai soci della EC s.n.c. al patrimonio della società, e quindi a quello dell'attore, socio estraneo alla operazione del 2013. Ad avviso del Tribunale, ha assunto rilievo decisivo la circostanza, rappresentata e documentata da parte convenuta e non contestata dall' attore (doc. 1 di parte convenuta), che quest'ultimo risultava essere socio occulto della EC IN s.r.l., per il tramite della intestazione fiduciaria delle quote al figlio
[...]
(peraltro presidente del consiglio di amministrazione al Per_4 momento della cessione dei beni in questione). Pertanto era del tutto insostenibile la pretesa risarcitoria dell'attore per un fatto a cui lo stesso aveva partecipato o da cui, quanto meno, aveva tratto un vantaggio, se, come prospettato, i beni in questione avevano fruttato all'acquirente EC IN s.r.l. un plusvalore di ben 100 volte superiore all'acquisto originario. Il Tribunale ha rilevato che non risultava allegato e dimostrato che , in seno alla Parte_1 EC IN s.r.l., fosse stato estromesso dalla gestione o comunque dalla partecipazione agli utili, ancorché fiduciariamente per il tramite di . Pertanto l'attore era ben Persona_4 consapevole delle operazioni poste in essere, il che rilevava anche ai fini della eccepita prescrizione, poiché l'attore era coinvolto nella
EC IN s.r.l., nella gestione ovvero nella partecipazione agli utili di esercizio, e non poteva negarsi che “al momento della cessione dei beni da parte della EC snc egli fosse a conoscenza
(o comunque nella possibilità di averla) della attività distrattiva posta in essere dai soci della snc, sicché da quel momento (2013) era decorso il termine prescrizionale. In altri termini, parte attrice non può dolersi della supposta infedeltà patrimoniale dei soci della
EC snc concretizzatasi in un pregiudizio per la società da cui lo stesso avrebbe tratto utilità attraverso l'altra Parte_1 società, la EC IN srl, partecipata fiduciariamente attraverso il proprio figlio, , Presidente del cda” Persona_4
(pag.4 sentenza impugnata). Il Tribunale ha ritenuto la domanda attorea infondata anche sotto altro profilo, atteso che dal semplice raffronto tra le due fatture prodotte da parte attrice sub docc. n. 12
e n. 16 si ricavava che nella cessione dalla EC s.n.c. alla EC
IN s.r.l. i macchinari erano solo 10, mentre nella vendita intervenuta tra la EC IN e la terza acquirente CP_13 il numero dei macchinari era 56, sicché risultava “semplicistico e carente l'assunto attoreo in ordine all'aumento di valore dei beni ceduti dalla snc a favore della EC IN srl” (pag. 5 sentenza impugnata).
3. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Si sono costituiti , , e CP_4 CP_2 CP_3
e con separata comparsa , Controparte_1 CP_5 CP_6
, , , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 e chiedendo dichiararsi inammissibile o CP_11 CP_12 comunque rigettarsi l'appello e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 9-4-2025,
è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l'erronea valutazione circa l'insussistenza e/o irrilevanza del presupposto che: “… il sig. risultava Parte_1 essere socio occulto della EC IN srl, per il tramite della intestazione fiduciaria delle quote al figlio ”, nonché Persona_4 la violazione e/o falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. e delle disposizioni di legge in materia di onere della prova (art.2697 c.c.); deduce che erroneamente il Tribunale ha valorizzato il doc. 1 prodotto dai convenuti, odierni appellati, ossia la scrittura privata denominata “Dichiarazione dei soci”, mentre detto documento non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere, in quanto l' odierno appellante, anche ammesso che fosse “socio occulto” della EC
IN s.r.l., non era mai stato investito di poteri gestori della suddetta società e di fatto non era mai stato nemmeno un socio occulto, in quanto estromesso dalla gestione fin da subito, come dedotto nella terza memoria depositata in primo grado e come risulta dal doc.23, che è una dichiarazione sottoscritta da , Persona_2
, e del seguente tenore: “che il Sig. CP_8 Per_3 Per_1
…ha ricoperto la carica di amministratore della Persona_4 società EC IN RL …. dalla data del 24 marzo 2006 fino alla data dell'8 aprile 2014 Che durante tale periodo il sig. Per_4
esercitato il suo mandato esclusivamente alle direttive dei
[...]
Garanti; al Sig. infatti è stata impedita ogni forma di Per_4 ingerenza e controllo nella gestione della società”; rileva che il bilancio 2013 (doc. 27, verbale amministratori redazione bilancio
2013) era stato redatto dai convenuti, odierni appellati, in qualità di amministratori, e che , figlio dell'odierno appellante, Persona_4 era stato costretto ad adire il Tribunale di Venezia/Sezione
Specializzata in materia di impresa onde ottenere copia dei libri sociali e documenti relativi all'amministrazione per gli esercizi dal
2013 al 2018 (cfr. ordinanza Trib.Ve – Sez. Spec. Imprese Rg
10614/2018 prodotta sub doc.33 fasc. attore 1° grado di giudizio);
ii) con il secondo motivo l'erronea statuizione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935/2947 c.c.; deduce che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può coincidere col momento della cessione dei macchinari da parte di EC s.n.c., in quanto, nel caso di specie, le ragioni di danno fatte valere erano state percepite solo a seguito degli approfondimenti istruttori espletati nella causa R. g. 5754/2016; inoltre, ad avviso dell'appellante, trova applicazione la prescrizione più lunga prevista per la fattispecie di reato di cui all'art.2634 c.c. (“Infedeltà patrimoniale”), poiché gli amministratori della s.n.c. EC (nel contempo, amministratori della s.r.l. EC IN) avevano compiuto atti di disposizione dei beni sociali cagionando alla s.n.c. una danno patrimoniale, in particolare svendendo i beni strumentali e/o attrezzature alla s.r.l. al prezzo di 750 €, beni che di seguito erano stati rivenduti dalla s.r.l. a società terza ad un prezzo superiore di oltre cento volte;
iii) con il terzo motivo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al mancato ricavo da noleggio macchinari per gli anni
2009-2013 e in ordine alla dedotta svendita dei beni strumentali come da fattura di vendita n. 22 del 23/12/2013; deduce che dall'istruttoria (anni 2017 e 2018) espletata nella causa R.g. 5754/2016 era emerso che i macchinari di proprietà di EC s.n.c. erano stati concessi in locazione a EC IN s.r.l. per almeno 15.000,00 euro annui fino al 2008; non era stato esibito dagli amministratori il contratto di noleggio, l'odierno appellante, escluso anche fisicamente dalla gestione della società, non era in grado di esibirlo, quei macchinari non erano stati restituiti alla proprietaria
EC s.n.c. nel 2008, non erano mai stati riconsegnati dall'utilizzatore EC IN s.r.l. ed erano rimasti sempre nella disponibilità di quest'ultima società; gli amministratori della
EC s.n.c. non avevano contabilizzato ricavi da noleggio per gli anni 2009 al 2018, pari ad almeno 15.000 euro annui, e avevano agito in palese conflitto d'interessi per favorire sé stessi in qualità di amministratori di EC IN s.r.l.; circa la fattura di vendita n. 22 del 23/12/2013, l'appellante contesta l'affermazione dei convenuti, odierni appellati, secondo cui il valore commerciale dei macchinari ceduti alla neonata EC IN s.r.l. era pari sostanzialmente a zero ed era avvenuta con il consenso di tutti i soci;
rimarca che EC IN s.r.l. in liquidazione aveva ceduto nel 2018 (doc. n.16 attore) n. 56 macchinari (in realtà 51 comprendendo anche il materiale elettrico, le punte da trapano, le guarnizioni in gomma, e tutta una serie di minuterie del valore di pochi euro, oltre al materiale posto a magazzino), mentre quelli acquistati nel 2013 ( Doc. 12 attore) erano solo n.10 (in realtà 16); la discrepanza tra i suddetti documenti, evidenziata anche dal
Tribunale, è in realtà insussistente, a parere dell'appellante, in quanto nella fattura del 2013 le attrezzature varie erano state indicate con una sola voce (“piccola attrezzatura usata”), mentre in quella del 2018 le attrezzature erano state elencate una ad una;
ad avviso dell'appellante è del tutto inverosimile che EC IN
s.r.l., dopo aver “ricondizionato” con imponenti sforzi finanziari (non documentati) i macchinari arrugginiti e inservibili, acquistati nel 2013 da EC s.n.c., avesse nel contempo acquistato n. 46 macchinari da altri fornitori, senza che ve ne fosse traccia nel libro cespiti della s.r.l.; pertanto la vendita del 2013 era chiaramente fittizia ed era stata effettuata con lo scopo di depauperare il patrimonio di EC s.n.c. e di favorire quello di EC IN
s.r.l., che, in quanto società di capitali e manufatturiera, dava maggiori opportunità di occultamento del margine operativo, ma,
“nonostante la gigantesca plusvalenza”, è in liquidazione da 5 anni e attualmente si trova sull'orlo del fallimento (pag.36 atto di appello).
6. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e in parte inammissibile.
6.1. Occorre premettere che la sentenza impugnata è fondata su due autonome e distinte rationes decidendi. Il Tribunale ha ritenuto, per un verso, che l'odierno appellante, data la sua qualità di socio occulto della s.r.l. EC IN s.r.l. (tramite l'intestazione fiduciaria al figlio ), non potesse dolersi di fatti che, in base Per_4 alla sua prospettazione, avrebbero, in tesi, avvantaggiato la suddetta società e che egli non potesse non essere ben consapevole dell'operazione del 2013, concernente l'asserita vendita fittizia di beni da parte della s.n.c. EC, che avrebbe avvantaggiato la prima società a scapito della seconda, con ogni riflesso di rilievo ai fini dell'eccepita prescrizione. Per altro verso e in ogni caso, il Tribunale ha posto a base della statuizione di rigetto una seconda ratio decidendi, affermando che non era stato dimostrato il pregiudizio lamentato dall'attore, mediante raffronto delle fatture di vendita del
2013 e del 2018 (doc. 12 e doc. 16).
6.2. I motivi primo e secondo censurano la prima ratio decidendi, mentre il terzo motivo censura la seconda ratio, in quanto è incentrato sulla rilevanza probatoria delle risultanze istruttorie, che, secondo la prospettazione dell'appellante, dovrebbero dimostrare l'infedeltà degli amministratori della s.n.c. EC e il depauperamento del patrimonio di detta società.
6.3. Ritiene il Collegio che sia condivisibile la seconda ratio decidendi di cui si è appena detto, che è idonea da sola a sostenere la statuizione di rigetto delle pretese risarcitorie azionate, e ciò in quanto l'appellante non ha fornito la prova, di cui era onerato, degli elementi costitutivi della fattispecie di reato che invoca (reato di infedeltà patrimoniale – art.2634 c.c.).
Detto reato, secondo il dettato dell'art.2634 c.c., ricorre nell'ipotesi in cui “gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale”.
L'appellante addebita agli amministratori della s.n.c. EC di avere effettuato nel 2013 una vendita alla s.r.l. EC IN di beni che sarebbero stati di seguito (nel 2018) rivenduti a terzi ad un prezzo cento volte superiore, nonché di non aver riscosso i canoni di noleggio di altri macchinari, utilizzati dalla s.r.l., e di non avere
“contabilizzato” i suddetti ricavi da noleggio per gli anni 2009 al
2018, pari ad almeno 15.000 euro annui.
Ora, quanto all'ultimo addebito, l'appellante si limita a svolgere argomentazioni generiche, basate solo su illazioni e affermazioni (la mancata restituzione delle attrezzature nel 2008, per quanto è dato comprendere) prive di riscontri probatori, oggettivi e documentati.
Per contro, dalla sentenza n. 412/2020 del Tribunale di Padova, richiamata dallo stesso appellante ed emessa tra le stesse parti, risulta che, all'esito della C.T.U. espletata, anche in quel giudizio (con cui è stato riconosciuto a il danno per mancata Parte_1 corresponsione di utili per le gestioni 2010-2015 della s.n.c. EC) non era stato ritenuto dimostrato il presunto credito della s.n.c. nei confronti della s.r.l. per il titolo di cui trattasi (noleggio di attrezzature).
Occorre infine rimarcare che nel presente giudizio neppure l'appellante ripropone istanze istruttorie sul punto, sicché il profilo di censura di cui trattasi, che non esprime una critica compiuta e pertinente, deve ritenersi inammissibile.
Circa il primo addebito, l'appellante non ha fornito dimostrazione di quanto lamenta sulla dedotta fittizietà della vendita del 2013. La discrepanza tra le fatture di cui ai doc. n.12 e n.16, da intendersi nel senso che non è ravvisabile tra le stesse l'asserita sovrapponibilità dei beni ivi elencati, emerge in tutta evidenza dal loro raffronto, considerato che, solo per rimarcare il dato più eclatante evidenziato anche dal Tribunale, la prima fattura (doc. 12 - vendita del 2013 tra la s.n.c. e la s.r.l.) riguarda 10 macchinari, mentre la seconda (doc.
16 - vendita del 2018 tra la s.r.l. e la terza riguarda ben CP_13
51 macchinari, come ammette lo stesso appellante. Quest'ultimo giustifica del tutto genericamente detta chiara discrepanza, poiché si limita ad affermare che nella fattura del 2013 le attrezzature varie erano state indicate con una sola voce (“piccola attrezzatura usata”), mentre in quella del 2018 le attrezzature erano state elencate una ad una. In particolare, non sono indicati elementi specifici a supporto di detta affermazione, che non trova, invece, alcun riscontro in base all'esame della seconda fattura, ove in dettaglio sono elencati svariati macchinari, niente affatto corrispondenti in toto a quelli elencati nella prima fattura. A titolo esemplificativo, dal doc.16 si evince che, come dedotto dagli appellati, la seconda vendita includeva carrelli elevatori, transpallets, un tornio marchiato “OMG” del valore di oltre 35.000,00 euro, arredamenti industriali, saldatrici e materiali ferrosi (8.000 kg di ferro, 200kg di bronzo e 1.000kg di acciaio inox, per un valore di circa 5.000 euro). Inoltre gli appellati hanno documentato le spese di “ricondizionamento” del tornio
“ e dei lavori di manutenzione dei vecchi macchinari di Pt_2
EC s.n.c., come da fatture della società Mecatronic (doc. n. 14 prodotti dai convenuti in primo grado).
A ciò si aggiunga che neppure vi è riscontro dell'asserita fittizietà della vendita del 2013 nella citata sentenza n.412/2020, con cui sono state analizzate mediante C.T.U. le gestioni 2010-2015 della s.n.c.
EC, e che, peraltro, il maturare di consistenti utili a favore di
(€43.942,79- cfr. la citata sentenza del 2020 del Parte_1
Tribunale di Padova) in quel periodo appare fatto incompatibile con il lamentato grave depauperamento della stessa s.n.c. per effetto della vendita di attrezzature risalente al 2013, ovvero sempre rientrante nel periodo ivi esaminato.
Occorre infine rilevare che nulla di specifico viene dedotto anche a tale riguardo dall'appellante, sì da giustificare, in contrasto con gli approfonditi accertamenti sui bilanci della s.n.c. effettuati nel citato altro giudizio, il depauperamento in tesi causato dagli amministratori ed è del tutto carente l'allegazione del danno patrimoniale asseritamente subito dalla s.n.c., che l'appellante riconduce agli addebiti di cui si è detto, poiché nulla è dedotto circa la situazione economico- finanziaria di detta società (mentre si allega che la s.r.l. sarebbe “sull'orlo del fallimento”) e nulla si offre di dimostrare sul punto.
In definitiva, richiamato quanto previsto dall'art.2634 c.c. per la fattispecie di reato di infedeltà patrimoniale, nella specie, alla stregua del quadro probatorio suesposto, non può ravvisarsi in alcun modo fornita dall'appellante la dimostrazione degli elementi costitutivi di detta fattispecie, sicché il terzo motivo d'appello, in parte inammissibile nel senso precisato, non può essere accolto.
6.4. Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame dei motivi primo e secondo d'appello, diretti a censurare la prima ratio decidendi di cui si è detto, atteso che, come già rimarcato, la seconda ratio è autonoma e da sola sufficiente a sostenere il decisum di rigetto della pretesa risarcitoria azionata.
Per completezza espositiva, anche al fine di escludere la temerarietà della lite che gli appellati invocano ai sensi dell'art.96 c.p.c., va aggiunto che il Collegio ritiene non dirimente nel senso indicato dal
Tribunale la circostanza che l'appellante fosse socio occulto della s.r.l., poiché non può ritenersi dimostrata, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, la supposta piena consapevolezza dell'operazione di vendita del 2013 da parte di
, figlio e fiduciario dell'appellante nella s.r.l., in base Persona_4
a quanto risulta dall'ordinanza di data 17-1-2019 del Tribunale di
Venezia – Sez. Spec. Imprese – R.g. 10614/2018 (doc.33 appellante). , infatti, aveva adito il Tribunale di Persona_4
Venezia -Sezione Specializzata in materia di impresa – per ottenere copia dei libri sociali e documenti relativi all'amministrazione della s.r.l. per gli esercizi dal 2013 al 2018 e il Tribunale aveva accolto la sua richiesta, ordinando alla s.r.l. EC IN in liquidazione di consentirgli l'accesso a detta documentazione, il che depone in senso contrario a quanto affermato dal primo Giudice nella sentenza ora impugnata circa la piena consapevolezza del fiduciario e, di conseguenza, dell'odierno appellante delle operazioni effettuate dalla s.r.l. nel 2013.
7. In conclusione, l'appello deve essere complessivamente rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata, la cui motivazione va emendata nel senso precisato.
8. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle parti appellate costituite con distinti difensori, come in dispositivo, secondo il valore del disputatum indicato nell'atto di appello (scaglione tra euro 26.000,01 a euro
52.000,00 tariffa media per tre fasi), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art.96
c.p.c., considerato che una parte della motivazione della sentenza impugnata non può essere condivisa (cfr. § 6.4), e ciò determina l'inconfigurabilità dell'abuso del processo.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.9/2024 del Tribunale di Padova, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'impugnata sentenza nei sensi di cui in motivazione;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_4
, , e delle spese
[...] CP_2 CP_3 Controparte_1 del grado, liquidate in euro 6.946,00, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 CP_5
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, e delle spese del grado, liquidate in
[...] CP_11 CP_12 euro 6.946,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto. Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise