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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI AL, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 1102/2025 , vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
PR ZO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede e rappresentato e difeso dall'avv. INCLETOLLI FLAVIA in virtù di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato il 22.4.2025 , premesso di Parte_1 godere di pensione di reversibilità del defunto marito e di aver comunicato all' la modifica delle coordinate bancarie di accredito nel febbraio del CP_1
2024, ottenendo risposta dall' il 26/11/2024, con conferma di aver CP_1 eseguito correttamente la procedura di variazione dei dati di pagamento, ha
1 evidenziato di aver ricevuto effettivamente il pagamento della pensione sul nuovo conto soltanto a decorrere da maggio del 2025, e ha agito in giudizio per chiedere all' il pagamento delle somme dovute a titolo di ratei CP_1 per il periodo da marzo 2024 ad aprile 2025, versate dall' all'istituto CP_1 di credito presso cui era incardinato il precedente conto corrente e poi da questo restituite all'ente previdenziale a fronte della chiusura del rapporto bancario.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Accogliere il ricorso e, accertato il diritto della ricorrente a percepire le somme pensionistiche relative ai mesi da marzo 2024 ad aprile 2025 (14 mensilità), versate da a CP_1
Citibank e da questa restituite all' per mancata riscossione non CP_1 imputabile al pensionato;
2. Per l'effetto condannare l' a corrispondere CP_1 in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro 110740,00 o della maggior - minor somma accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA da distrarsi in favore dello scrivente legale dichiaratosi antistatario;”
L' si è costituito in giudizio deducendo l'avvenuto pagamento CP_1 degli arretrati sul nuovo conto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate, non essendo addebitabile all' il CP_1 ritardo nel pagamento.
La parte ricorrente all'udienza di discussione ha confermato l'intervenuto sgravio, e dando atto dell'integrale soddisfazione del proprio interesse, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell' a rifondere le spese del giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza discussione la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
In considerazione dell'intervenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa, del pagamento integrale di quanto richiesto con il ricorso da parte dell' come riconosciuto dalla ricorrente, e del conseguente CP_1 soddisfacimento dell'interesse alla base del ricorso, deve considerarsi
2 venuto meno ogni interesse a una decisione nel merito e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In considerazione del fatto che il riconoscimento di quanto richiesto è avvenuto in data successiva all'introduzione del presente giudizio e alla notificazione del ricorso a luglio del 2025, e a fronte della pacifica comunicazione della chiusura del conto corrente avvenuta già nel febbraio
2024 all' le spese di lite devono essere poste a carico della parte CP_1 resistente, che non ha documentato la sussistenza di alcuna causa di giustificazione per il tardivo adempimento nella corresponsione degli arretrati e nel mancato tempestivo adeguamento del conto corrente di accredito della prestazione, pur a fronte della pacifica comunicazione ricevuta.
Le spese di lite sono liquidiate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.00,00) della fase di studio, introduttiva e decisoria della controversia e dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 data l'assenza di attività istruttoria e la limitata complessità della causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l' a corrispondere, in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente, le spese del giudizio che si liquidano in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 14/10/2025
IL GIUDICE
GI AL
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