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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente e Relatore
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, legalmente rappresentata da Rappresentante_1 ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il silenzio rifiuto relativo alla istanza presentata in data 4 dicembre 2023 con la quale veniva chiesto il rimborso dell'Iva relativa al periodo di imposta 2022 per euro 90 mila e il rimborso dell'Iva trimestrale relativa al primo trimestre 2023 per euro 15.879,47.
Deduce che a fronte della suddetta istanza, l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna risposta nel termine di giorni 90 e che, pertanto, il silenzio rifiuto si è perfezionato in data 3 marzo 2024.
Specifica che l'invocato rimborso (ex art. 30 del dpr n. 633/72) trova fondamento nel fatto che la società ricorrente ha effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 9 del dpr n. 633/72 per un ammontare superiore al 25 % dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
In sede di contro deduzioni l'Agenzia delle entrate, in via preliminare, eccepisce la non configurabilità del silenzio rifiuto deducendo che la ricorrente era stata invitata ad integrare la documentazione necessaria, ad avviso dell'ufficio, per giustificare la richiesta di rimborso con la conseguente impossibilità di concludere l'istruttoria prodromica alla erogazione dei rimborsi.
Afferma, pertanto, che non si tratterebbe di un silenzio rifiuto impugnabile ex art. 19 del D.L.vo n. 546/92.
Espone che la ricorrente ha presentato in data 20/4/2023 richiesta di rimborso trimestrale Iva relativa al primo trimestre 2023 (credito di euro 15.879,47) e in data 26/4/2023 ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 20222 esponendo un credito Iva chiesto a rimborso per euro 90 mila.
Fa presente di aver chiesto in data 25/6/2023 l'esibizione della documentazione necessaria per verificare la spettanza dei rimborsi e di aver constatato che, in riferimento alle cessioni intracomunitarie, la parte non ha fornito alcune ricevute di pagamento ovvero ogni altra prova idonea a dimostrare la consegna dei beni in altro stato membro e l'onerosità della operazione.
Per tale motivo i rimborsi richiesti non sono stati convalidati.
Per quanto concerne il merito della spettanza dei richiesti rimborsi, l'Agenzia fa presente che il rimborso presuppone, dal lato attivo, l'effettività delle cessioni verso l'estero e, dal lato passivo, l'inerenza degli acquisti registrati la cui Iva assolta è chiesta a rimborso.
Ne consegue che deve esserci la dimostrazione che il rimborso corrisponde ad acquisti che danno il diritto alla detrazione e a cessioni realmente avvenute a titolo oneroso verso l'estero per un ammontare superiore al 25 % dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.
L'Agenzia richiama le risoluzioni n. 345/E del 2007, n. 477/E del 2008 e n. 197E del 2013 specificando che la prima di esse prevede che per dimostrare l'avvenuta spedizione di merce in altro paese comunitario è necessario conservare:
la fattura di vendita, gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore e/o dal destinatario, la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.
La seconda risoluzione prevede che, laddove la cessione sia avvenuta “franco fabbrica” in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato può essere data con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
Evidenzia che le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate sono state condivise dalla giurisprudenza di legittimità e cita in proposito l'ordinanza n. 2327/2021 della Corte di cassazione.
Osserva poi l'Agenzia che nel caso di specie sono rilevabili le seguenti criticità:
Quanto alla richiesta di rimborso dell'Iva anno 2022, risulta unicamente la produzione di 6 fatture relative a cessioni di vino a favore del soggetto estero Nominativo_1 domiciliato a Sofia accompagnate dai relativi CMR. Non vi è alcuna documentazione inerente le rimesse bancarie dell'acquirente di pagamento della merce e manca la prova della consegna dei beni in altro Stato membro e l'onerosità dell'operazione.
Quanto alla richiesta di rimborso dell'Iva trimestrale anno 2023, risulta unicamente la produzione di 2 fatture relative a cessioni di vino al favore del soggetto estero Nominativo_1 domiciliato a Sofia accompagnate dai relativi CMR che sono privi di sottoscrizione da parte del cessionario.
Infine evidenzia che la necessità della esibizione delle ricevute di incasso, ritenuta irrilevante da controparte, è affermata dalla prassi e dalla giurisprudenza e che la mancanza della prova del pagamento delle fatture è particolarmente rilevante mancando, nel caso di specie, la prova dell'avvenuta consegna dei beni per quanto riguarda il primo trimestre 2023 e dell'onerosità della operazione.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 24 ottobre 2024, la ricorrente prende posizione sulle controdeduzioni dell'Agenzia e riferisce che, a seguito di questionario notificato nel mese di settembre 2024, ha trasmesso all'ufficio i due
CMR, riguardanti il primo trimestre del 2023, completi di firma del trasportatore e del ricevente.
Inoltre fa presente che, nelle more del giudizio il cliente intracomunitario Nominativo_2 ha cominciato a pagare le fatture e di aver trasmesso all'ufficio gli estratti conto bancari che dimostrano l'incasso di euro 84.500,00 e l'onerosità della cessione.
Ribadisce, tuttavia, che la prova della onerosità dell'operazione non necessita, a rigor di legge, delle ricevute di incasso.
Con memoria in data 31 dicembre 2024, l'Agenzia replica osservando che la documentazione bancaria prodotta dalla ricorrente non consente di collegare gli importi incassati (da marzo 2023 ad agosto 2024) alle fatture emesse verso il cliente intracomunitario Nominativo_1 nel corso dell'anno 2022 e del primo trimestre 2023 a cui si riferiscono i richiesti rimborsi.
In particolare evidenzia che:
i bonifici riportano quale ordinante Nominativo_2 mentre le fatture indicano quale cessionario Nominativo_1;
i bonifici riportano causali generiche e solo cinque di essi, per l'ammontare di euro 36.500,00 rinviano ad operazioni comprese nel periodo di imposta;
i bonifici riguardano l'arco temporale da marzo 2023 ad agosto 2024 e possono perciò riguardare pagamenti di forniture eseguite successivamente all'anno 2022 e al primo trimestre 2023.
Conclude affermando che la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio.
Con memoria di data 18-6-2025, la ricorrente:
produce una comunicazione di Banca_1 che attesta che l'ordinante dei bonifici risulta essere la società
“Nominativo_1” e che la denominazione “Nominativo_2” è quella utilizzata nelle contabili della banca.
Precisa che la differente denominazione è dovuta ad una non corretta traslitterazione dal cirillico e che vi
è, perciò, esatta corrispondenza tra la società intestataria delle fatture e l'ordinante dei bonifici;
produce una nota proveniente dalla società bulgara secondo cui i pagamenti fanno riferimento alla fornitura nel suo complesso e che vanno imputati alle forniture a partite dalle meno recenti.
Afferma che la causale generica dei bonifici non incide sulla effettività delle forniture e sul pagamento delle stesse.
Insiste, perciò, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto.
In riferimento alla dedotta non configurabilità di un silenzio rigetto, osserva che è evidente che in data 4 dicembre 2023 la ricorrente ha presentato una esplicita istanza di rimborso alla quale nessun provvedimento ha fatto seguito. Perciò si è formato il silenzio-rigetto.
Inoltre, è stata dimessa documentazione dalla quale risulta che i beni sono stati trasportati in altro Stato membro lasciando il territorio dello Stato di cessione ed anche che si è trattato di cessioni a titolo oneroso.
Non vi è, invero, motivo per non ritenere attendibile quanto sostenuto dalla ricorrente riguardo alla riferibilità dei pagamenti provenienti dalla società bulgara alle fatture dell'anno 2022 e del primo trimestre
2023, pagamenti che devono essere imputati, alla stregua della nota prodotta, alle forniture a partire dalle meno recenti.
Si ritiene che le spese debbano essere compensate alla luce della circostanza che i bonifici non erano, inizialmente, chiaramente riferibili alle fatture emesse nei confronti del cliente comunitario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente e Relatore
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, legalmente rappresentata da Rappresentante_1 ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il silenzio rifiuto relativo alla istanza presentata in data 4 dicembre 2023 con la quale veniva chiesto il rimborso dell'Iva relativa al periodo di imposta 2022 per euro 90 mila e il rimborso dell'Iva trimestrale relativa al primo trimestre 2023 per euro 15.879,47.
Deduce che a fronte della suddetta istanza, l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna risposta nel termine di giorni 90 e che, pertanto, il silenzio rifiuto si è perfezionato in data 3 marzo 2024.
Specifica che l'invocato rimborso (ex art. 30 del dpr n. 633/72) trova fondamento nel fatto che la società ricorrente ha effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 9 del dpr n. 633/72 per un ammontare superiore al 25 % dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
In sede di contro deduzioni l'Agenzia delle entrate, in via preliminare, eccepisce la non configurabilità del silenzio rifiuto deducendo che la ricorrente era stata invitata ad integrare la documentazione necessaria, ad avviso dell'ufficio, per giustificare la richiesta di rimborso con la conseguente impossibilità di concludere l'istruttoria prodromica alla erogazione dei rimborsi.
Afferma, pertanto, che non si tratterebbe di un silenzio rifiuto impugnabile ex art. 19 del D.L.vo n. 546/92.
Espone che la ricorrente ha presentato in data 20/4/2023 richiesta di rimborso trimestrale Iva relativa al primo trimestre 2023 (credito di euro 15.879,47) e in data 26/4/2023 ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 20222 esponendo un credito Iva chiesto a rimborso per euro 90 mila.
Fa presente di aver chiesto in data 25/6/2023 l'esibizione della documentazione necessaria per verificare la spettanza dei rimborsi e di aver constatato che, in riferimento alle cessioni intracomunitarie, la parte non ha fornito alcune ricevute di pagamento ovvero ogni altra prova idonea a dimostrare la consegna dei beni in altro stato membro e l'onerosità della operazione.
Per tale motivo i rimborsi richiesti non sono stati convalidati.
Per quanto concerne il merito della spettanza dei richiesti rimborsi, l'Agenzia fa presente che il rimborso presuppone, dal lato attivo, l'effettività delle cessioni verso l'estero e, dal lato passivo, l'inerenza degli acquisti registrati la cui Iva assolta è chiesta a rimborso.
Ne consegue che deve esserci la dimostrazione che il rimborso corrisponde ad acquisti che danno il diritto alla detrazione e a cessioni realmente avvenute a titolo oneroso verso l'estero per un ammontare superiore al 25 % dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.
L'Agenzia richiama le risoluzioni n. 345/E del 2007, n. 477/E del 2008 e n. 197E del 2013 specificando che la prima di esse prevede che per dimostrare l'avvenuta spedizione di merce in altro paese comunitario è necessario conservare:
la fattura di vendita, gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore e/o dal destinatario, la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.
La seconda risoluzione prevede che, laddove la cessione sia avvenuta “franco fabbrica” in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato può essere data con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
Evidenzia che le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate sono state condivise dalla giurisprudenza di legittimità e cita in proposito l'ordinanza n. 2327/2021 della Corte di cassazione.
Osserva poi l'Agenzia che nel caso di specie sono rilevabili le seguenti criticità:
Quanto alla richiesta di rimborso dell'Iva anno 2022, risulta unicamente la produzione di 6 fatture relative a cessioni di vino a favore del soggetto estero Nominativo_1 domiciliato a Sofia accompagnate dai relativi CMR. Non vi è alcuna documentazione inerente le rimesse bancarie dell'acquirente di pagamento della merce e manca la prova della consegna dei beni in altro Stato membro e l'onerosità dell'operazione.
Quanto alla richiesta di rimborso dell'Iva trimestrale anno 2023, risulta unicamente la produzione di 2 fatture relative a cessioni di vino al favore del soggetto estero Nominativo_1 domiciliato a Sofia accompagnate dai relativi CMR che sono privi di sottoscrizione da parte del cessionario.
Infine evidenzia che la necessità della esibizione delle ricevute di incasso, ritenuta irrilevante da controparte, è affermata dalla prassi e dalla giurisprudenza e che la mancanza della prova del pagamento delle fatture è particolarmente rilevante mancando, nel caso di specie, la prova dell'avvenuta consegna dei beni per quanto riguarda il primo trimestre 2023 e dell'onerosità della operazione.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 24 ottobre 2024, la ricorrente prende posizione sulle controdeduzioni dell'Agenzia e riferisce che, a seguito di questionario notificato nel mese di settembre 2024, ha trasmesso all'ufficio i due
CMR, riguardanti il primo trimestre del 2023, completi di firma del trasportatore e del ricevente.
Inoltre fa presente che, nelle more del giudizio il cliente intracomunitario Nominativo_2 ha cominciato a pagare le fatture e di aver trasmesso all'ufficio gli estratti conto bancari che dimostrano l'incasso di euro 84.500,00 e l'onerosità della cessione.
Ribadisce, tuttavia, che la prova della onerosità dell'operazione non necessita, a rigor di legge, delle ricevute di incasso.
Con memoria in data 31 dicembre 2024, l'Agenzia replica osservando che la documentazione bancaria prodotta dalla ricorrente non consente di collegare gli importi incassati (da marzo 2023 ad agosto 2024) alle fatture emesse verso il cliente intracomunitario Nominativo_1 nel corso dell'anno 2022 e del primo trimestre 2023 a cui si riferiscono i richiesti rimborsi.
In particolare evidenzia che:
i bonifici riportano quale ordinante Nominativo_2 mentre le fatture indicano quale cessionario Nominativo_1;
i bonifici riportano causali generiche e solo cinque di essi, per l'ammontare di euro 36.500,00 rinviano ad operazioni comprese nel periodo di imposta;
i bonifici riguardano l'arco temporale da marzo 2023 ad agosto 2024 e possono perciò riguardare pagamenti di forniture eseguite successivamente all'anno 2022 e al primo trimestre 2023.
Conclude affermando che la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio.
Con memoria di data 18-6-2025, la ricorrente:
produce una comunicazione di Banca_1 che attesta che l'ordinante dei bonifici risulta essere la società
“Nominativo_1” e che la denominazione “Nominativo_2” è quella utilizzata nelle contabili della banca.
Precisa che la differente denominazione è dovuta ad una non corretta traslitterazione dal cirillico e che vi
è, perciò, esatta corrispondenza tra la società intestataria delle fatture e l'ordinante dei bonifici;
produce una nota proveniente dalla società bulgara secondo cui i pagamenti fanno riferimento alla fornitura nel suo complesso e che vanno imputati alle forniture a partite dalle meno recenti.
Afferma che la causale generica dei bonifici non incide sulla effettività delle forniture e sul pagamento delle stesse.
Insiste, perciò, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto.
In riferimento alla dedotta non configurabilità di un silenzio rigetto, osserva che è evidente che in data 4 dicembre 2023 la ricorrente ha presentato una esplicita istanza di rimborso alla quale nessun provvedimento ha fatto seguito. Perciò si è formato il silenzio-rigetto.
Inoltre, è stata dimessa documentazione dalla quale risulta che i beni sono stati trasportati in altro Stato membro lasciando il territorio dello Stato di cessione ed anche che si è trattato di cessioni a titolo oneroso.
Non vi è, invero, motivo per non ritenere attendibile quanto sostenuto dalla ricorrente riguardo alla riferibilità dei pagamenti provenienti dalla società bulgara alle fatture dell'anno 2022 e del primo trimestre
2023, pagamenti che devono essere imputati, alla stregua della nota prodotta, alle forniture a partire dalle meno recenti.
Si ritiene che le spese debbano essere compensate alla luce della circostanza che i bonifici non erano, inizialmente, chiaramente riferibili alle fatture emesse nei confronti del cliente comunitario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate