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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 886/2013 R.G., posta in decisione in data 23 gennaio 2025 a seguito del deposito di note di trattazione scritta da tutte le parti e promossa
D A
, nato a [...], il Parte_1
22/09/1953, c.f. , e C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], c.f.
[...] C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in BROLO (ME), VIA V. EMANUELE III n.
26 (studio AVV. S. M. GULLOTTI) recapito professionale dell'Avv. MESSINA
LUIGI GIACOMO, che li rappresenta giusta procura in atti
ATTORI
C O N T R O con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, c.f. e P.I. , elettivamente domiciliata in Patti (ME), P.IVA_1
Via XX Settembre n. 34 (studio AVV. F. GALATI) recapito professionale dell'Avv.
PARISI MAURIZIO, che la rappresenta giusta procura in atti
CONVENUTA
E
in persona del presidente del C.d.A. sig. , con CP_2 Controparte_3
sede in Milano, via San Prospero n. 4, (p.iva e iscritta al n. 35495.1 P.IVA_2 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione), rappresentata e difesa, giusta procura a rogito dott. dell'11 gennaio 2019 conferita Per_1 P.IVA_3
dal in persona del legale Parte_3
rappresentante dott. con sede in Bologna, via Della Beverara n. CP_4
19, (c.f. e p.iva n. in virtù dei poteri conferiti a quest'ultima, giusta P.IVA_4
procura a rogito dott. n. 54452/18713 del 31 gennaio 2019, dal Per_2 in persona dell'amministratore unico dott. Controparte_5 [...]
(P. Iva , con sede in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 4, CP_6 P.IVA_5
dagli avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei, elettivamente domiciliata in Bologna, via Della Beverara n. 19 (studio NextLegal)
e
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., con sede in San Donato Milanese
(MI), Via Dell'Unione Europea N. 6/A-6/B, c.d. e P.IVA n. , in P.IVA_6
persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di mandataria di Parte_4
con sede legale in Milano, Via V. Betteloni n. 2, c.f. e P.IVA n. P.IVA_7
elettivamente domiciliata in Bologna, via Della Beverara n. 19 (studio NextLegal) presso lo studio degli Avv.ti STEFANO PADOVANI e GIANLUCA
MASSIMEI, che la rappresentano giusta procura in atti
INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC
OGGETTO: Azione ripetizione di indebito contratto conto corrente bancario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nei termini di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.07.2013 il Sig. Parte_1
e la Sig.ra quest'ultima in qualità di
[...] Parte_2
fideiussore, convenivano in giudizio la Controparte_1
Il Sig. premetteva di avere acceso, nell'agosto 1998, il conto Pt_1
corrente ordinario di corrispondenza n. 8873.36, con apertura di credito, presso la
2 filiale di Patti, e nell'ottobre 2005, altro conto corrente ordinario n. 10454, con apertura di credito, presso la filiale di Brolo della precisava Controparte_7
che i detti conti erano, altresì, assistiti da fideiussione prestata dalla Sig.ra
. Parte_2
Gli attori lamentavano che, durante il corso dei detti rapporti, la banca aveva applicato spese e costi, di varia natura, non preventivamente pattuiti in modo chiaro, determinato o determinabile, ed in ogni caso ingiustificati;
interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto, spese e valute bancarie non pattuite per iscritto;
addebitato operazioni con data anticipata rispetto a quella effettiva;
praticato l'anatocismo, applicato la C.M.S. e gli interessi passivi superiori al tasso soglia.
Gli attori rappresentavano di aver richiesto alla Banca, con lettera racc.
a.r., copia dei contratti per cui è causa, senza ottenere riscontro;
pertanto, in caso di mancata produzione dei contratti, chiedevano che entrambi i rapporti venissero ricalcolati al tasso di interesse legale, con depurazione di tutte le commissioni, spese e competenze non pattuite.
Nell'ipotesi di produzione dei contratti, l'attore correntista lamentava la violazione dell'art. 1283 c.c., con illegittima applicazione ai rapporti della capitalizzazione degli interessi passivi;
l'illegittima l'applicazione della C.M.S.; il superamento del tasso soglia usurario nell'applicazione degli interessi passivi;
l'applicazione delle c.d. “valute fittizie” al fine di prorogare i giorni solari del credito concesso, con aumento degli interessi passivi applicati e riduzione di quelli a favore del correntista;
l'illegittima applicazione di costi vari e spese non convenuti pattiziamente tra le parti;
lamentava di aver subito un danno - connesso alla carenza di liquidità determinata dall'addebito di tutte le voci non dovute - di cui chiedeva il risarcimento.
Il fideiussore eccepiva l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria poiché prestata per un credito futuro ed indeterminato, senza indicazione della somma massima garantita, in violazione dell'art. 1938 c.c., nonché dell'art. 1956 c.c.
A sostegno di tutto quanto sin qui dedotto gli attori allegavano una perizia di parte, redatta dal Dr. , con rielaborazione dei due conti Persona_3
3 correnti – epurati da anatocismo, tassi ultralegali, commissioni e spese non pattuite ed interessi usurari – e riliquidazione dei relativi saldi finali (conto n.
8873.36 con saldo al favore del correntista, al 30.06.2006, calcolato al tasso convenzionale, pari ad € 7.230,69, e pari ad € 7.766,92, sempre a favore del correntista, con applicazione del tasso legale;
conto n. 10.454.11 con saldo a favore del correntista, al 31.03.2013, calcolato al tasso convenzionale, pari ad €
8.332,20, e pari ad € 16.035,40 con applicazione del tasso legale).
Ciò premesso concludevano chiedendo la dichiarazione di nullità: delle clausole contenenti le previsioni della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle C.M.S., e di ogni spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero - in caso di prodizione dei contratti da parte della banca - perché non sufficientemente determinati o applicati con rinvio a clausole uso piazza o simili;
dell'applicazione di interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste attive;
delle clausole contenenti la previsione della C.M.S., nonché delle spese e dei costi di tenuta del conto, per mancanza di causa o insufficiente determinatezza;
delle clausole relative al calcolo della valuta. Chiedevano, inoltre, di includere, ai fini della rilevazione dell'usura, la C.M.S., i vari costi di tenuta del conto, gli effetti dell'anatocismo e delle valute differenziate;
di dichiarare, per alcuni periodi, il superamento del tasso soglia;
nonché di accertare la mancanza dei contratti di conto corrente, la mancanza o l'invalida pattuizione degli interessi ultralegali.
Chiedevano, dunque, la rideterminazione del saldo depurandolo da tutti gli addebiti non dovuti, con condanna della alla restituzione delle somme CP_1
versate indebitamente;
il ricalcolo del saldo attuale dei conti, con eventuale determinazione del debito residuo verso l'Istituto di credito, ovvero del credito, determinato in € 23.802,32; il risarcimento del danno, determinato in € 20.000,00.
Il fideiussore chiedeva la dichiarazione di inefficacia della garanzia e, comunque, di sua limitazione in rapporto alla validità del debito principale;
in ogni caso la sua nullità per eccesiva sproporzione.
In via istruttoria gli attori chiedevano disporsi CTU contabile, nonchè ordine di esibizione dei contratti relativi ad entrambi i conti.
4 Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva la banca convenuta, contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda poiché
i rapporti oggetto di causa non erano stati ancora chiusi;
eccepiva, altresì, che tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto erano state espressamente convenute;
non vi era stato alcun superamento del tasso soglia imposto dalla L.
108/1996, nel cui calcolo non doveva tenersi conto della Pt_5
Parte convenuta eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza, per mancata contestazione degli estratti conti nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento;
la prescrizione decennale - da calcolarsi a partire da ogni singola operazione e non dalla chiusura del conto - di qualsiasi diritto alla restituzione di somme, nonché al pagamento di eventuali interessi per il quinquennio antecedente alla data di citazione;
la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in applicazione della delibera CICR 09.02.2000, ed in ogni caso di quella semestrale o annuale;
l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme in forza del principio della soluti retentio; la legittimità delle fideiussioni prestate in favore della banca e della con specifica Controparte_1 Controparte_7 indicazione dell'importo massimo garantito.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dagli attori;
si opponeva all'ammissione della CTU contabile richiesta dagli attori;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza le parti erano invitate a svolgere la mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, conclusasi con esito negativo.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e depositate le relative memorie;
parte attrice insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, anche di natura istruttoria;
la banca contestava l'assenza della serie completa degli estratti di conto corrente e si opponeva sia all'ammissione di CTU contabile che all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nelle more del giudizio svolgeva atto di intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., in persona del legale rapp.te p.t., quale successore a titolo CP_2
particolare di Banca MPS - in forza di cessione pro soluto ed in blocco di una
5 serie di crediti pecuniari, fra cui quello oggetto di causa - richiamando tutte le domande svolte e confermando tutti gli atti notificati dalla cedente.
Successivamente, in data 09.06.2022, svolgeva atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di mandataria di - a sua volta succeduta, a titolo particolare, nei Parte_4
rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente in forza CP_2
di contratto di cessione di crediti pecuniari del 31 marzo 2022, stipulato ai sensi della “Legge sulla Cartolarizzazione”, fra cui quello vantato nei confronti del signor - sostituendosi ad nelle rispettive posizioni Parte_1 CP_2
sostanziali e processuali, e facendo valere e insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla cedente.
La causa veniva istruita mediante CTU con nomina del Dr.
[...]
. La stessa transitava sul ruolo dello scrivente ex DP 50/2022, che Per_4
disponeva il richiamo del CTU per fornire chiarimenti.
Infine la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione, all'udienza del
22.10.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, e viene così decisa.
Preliminarmente, si dà atto della costituzione della CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di mandataria di quale Parte_4
cessionaria del credito per cui si procede. Tale cessione non risulta contestata.
In assenza di consenso delle altre parti, il processo prosegue tra quelle originarie, con gli effetti dell'art. 111 c.p.c.
La presente causa ha ad oggetto due conti correnti: il conto n. 8873.36, acceso nell'agosto del 1998 presso la , filiale Controparte_1 di Patti, ed il conto n. 10454, acceso nell'ottobre del 2005 presso la
[...]
filiale di Brolo, poi divenuta banca . CP_7 Controparte_1
Con riferimento al primo rapporto bancario n. 8873.36, per come rilevato dal CTU, non è presente in atti la copia dell'originario contratto di apertura del rapporto, ma solo un documento di sintesi.
6 A ciò si aggiunga che, non risulta in atti che il correntista abbia azionato la procedura, prevista dall'art. 119 T.U.B., al fine di ottenere copia del detto contratto (nell'atto di citazione si legge semplicemente che “con lett. racc. parte attrice ha richiesto copia dei contratti per cui è controversia”) e, dunque, non poteva esserne disposto l'ordine di esibizione in giudizio a carico della banca.
La domanda per cui è causa - volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale delle clausole contrattuali l'accertamento dell'avvenuto indebito versamento di somme sulla base di tale rapporto - è qualificabile sia quale azione volta alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali sia come ripetizione di indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. Ne deriva che tanto il pagamento delle somme, quanto l'assenza di un titolo giustificativo idoneo, quali elementi costitutivi della fattispecie de qua, dovevano essere provati dall'attore, e ciò in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697, co. 1, c.c. (cfr. tra le monte sul punto, Cass. 14 maggio 2012 n.
7501; Cass. 13 novembre 2003 n. 17146 e Cass. 21 luglio 2000, n. 9604).
Sul punto la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 5369, depositata il
29 febbraio 2024, ha fissato il seguente principio di diritto: “… compete all'attore, che agisca per la ripetizione dell'indebito, compete l'onere di provare
l'invalida causa debendi, regola che non trova deroga, in particolare, allorché
l'assunto concerna l'esistenza della clausola di determinazione degli interessi ultralegali “uso piazza”. Ed invero, spetta al correntista l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, e, quindi, anche l'illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi ultralegali, che non è assolto – in mancanza di ogni altra prova – se non siano stati versati in atti i contratti bancari, che il correntista ha facoltà di richiedere ed acquisire con lo strumento all'uopo previsto dall'art.
119, comma 4, t.u.b.
Questa Corte ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli
7 invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. 29 agosto 2023, n. 25417; Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; Cass. 31 dicembre
2019, n. 33009; v., altresì, Cass. 21 settembre 2023, n. 27018)”.
Da quanto detto discende il rigetto delle domande di parte attrice, relative al rapporto n. 8873.36, rimaste del tutto prive dei necessari riscontri in assenza della produzione del contratto di apertura del rapporto di conto corrente.
Difatti, neanche l'accertamento in merito all'eventuale illegittimità delle clausole ivi apposte è possibile in mancanza del documento contrattuale (poiché si baserebbe esclusivamente sulle argomentazioni di parte non supportate da idonea prova).
La mancata prova dell'effettivo esperimento della procedura ex art. 119
TUB, d'altronde, impedisce anche l'accoglimento di una richiesta d'ordine di esibizione, poiché parte istante non ha attivato compiutamente le tutele che sono previste dall'ordinamento.
Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti con riferimento a tale rapporto.
Passando ad esaminare il secondo rapporto di c/c, è emerso dagli atti e dalla consulenza redatta dal Dr. , la presenza del contratto di conto Per_4
corrente; è stato, inoltre, accertata la mancata chiusura, ad oggi, del rapporto (per altro affermata dalla convenuta banca MPS e non contestata dagli attori).
Occorre, dunque, vagliare l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito - sollevata dalla banca convenuta con riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente - con specifico riferimento al rapporto bancario n. 10454, oggetto di causa, non ancora chiuso alla data di proposizione della domanda giudiziale.
Ora “L'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, dei pagamenti aventi natura
8 solutoria di cui chiedere la restituzione (a meno che, ovviamente, non si dimostri che sono stati effettuati, nel corso del rapporto, pagamenti di tale natura). In altri termini, se non si ha un pagamento non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Ciò non esclude, d'altra parte, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali,
l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare - avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli”. (Tribunale Benevento sez. II,
11/09/2020, n.1185).
E pur vero che, se non è proponibile l'azione di ripetizione di indebito finché non vi sia stata la chiusura del conto corrente in relazione a cui è stata promossa l'iniziativa giudiziaria, tuttavia, residua l'interesse del correntista ad esperire un'azione di accertamento negativo per le finalità evidenziate dalla sentenza sopra trascritta. Ciò in particolare nell'ipotesi di eccezioni di nullità delle singole clausole.
Ne discende, allora, la fondatezza dell'eccezione svolta dalla convenuta di inammissibilità, ma limitatamente alla domanda di ripetizione dell'indebito, restando ammissibile l'azione di accertamento negativo.
L'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito rende, peraltro, superfluo il vaglio di quelle eccezioni di (e fatte proprie Controparte_1
anche dalla cessionaria intervenuta in giudizio) raccordate alla predetta domanda, come l'eccezione di prescrizione della pretesa e il principio della soluti retentio.
Mentre, per quanto attiene all'eccezione di decadenza, la stessa va rigettata aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La ricezione degli estratti conto senza eccezioni non fa decadere il cliente dal diritto di contestare le
9 nullità che viziano il rapporto bancario. Ciò perché l'approvazione tacita o espressa del conto non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità del rapporto sottostante e/o all'efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono il titolo dell'annotazione” (Tribunale Monza sez. I, 24/12/2020,
n.1812).
Ciò premesso, ai fini della valutazione della domanda di accertamento negativo in relazione al solo rapporto n. 10454, bisogna valutare gli esiti della relazione tecnica d'ufficio redatta dal Dr. . Per_4
I calcoli e le valutazioni eseguiti dal CTU risultano essere corretti, anche sul piano della metodologia applicata;
lo stesso ha compitamente risposto alle osservazioni formulate dai CTP, ed è giunto alle seguenti conclusioni, formulate in risposta ai vari quesiti posti dallo scrivente:
- il saldo finale del conto, risultante dall'ultimo estratto prodotto in giudizio
(31.03.2013), era pari ad € 21.007,74 a debito del correntista, oltre ad € 948,66 dovuti per interessi e, dunque, a complessivi € 21.956,40 a debito del correntista
(QUESITO n. 1);
- è stato depositato dalla banca convenuta la copia del contratto di apertura del conto corrente (QUESITO n. 2);
- sono state individuate alcune spese addebitate durante l'intero rapporto (- Altre comunicazione-Buste; - Commissione istruttoria urgente;
- Commissione istruttoria veloce c/c affidato) non rinvenibili nel documento di sintesi
(QUESITO n. 3);
- per l'intera durata del rapporto (dal 24.10.2005 al 31.03.2013) non vi è mai stato alcun superamento del tasso soglia (QUESITO n. 4);
- gli interessi attivi e gli interessi passivi sono stati iscritti sugli estratti conto con cadenza trimestrale;
dunque, non è stata riscontrata l'illegittima applicazione di interessi anatocistici vista la loro reciprocità di applicazione (QUESITI nn. 6 e
7);
- la addebitata sul conto corrente rispecchia quanto stabilito nel contratto, Pt_5
e quanto previsto dal D.L. 185/2008; in alcuni trimestri la stata applicata Pt_5
10 sugli sconfinamenti e la stessa è stata eliminata dal conteggio finale eseguito dal consulente ed indicato all'ALLEGATO 3B (QUESITI nn. 8, 9 e 10);
- erano presenti agli atti tutti gli estratti di c/c, dal 24.10.2005 al 31.03.2013, ad esclusione di quello relativo al trimestre 01.07.2012 – 30.09.2012, per cui è stato mantenuto il saldo iniziale del primo e/c successivo al periodo non documentato
(QUESITO n. 11);
- sulla base dei conteggi il saldo finale è stato determinato in € 21.739,83 a debito del correntista, con una differenza di € 216,57 a favore dello stesso rispetto al saldo indicato dalla banca di € 21.956,40 a debito (QUESITO n. 15);
- alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio il rapporto era ancora aperto (QUESITO n. 16);
Il CTU ha ampiamente risposto alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti - con riferimento al conto corrente n. 10454 oggetto di indagine in questa sede - con valutazioni che si ritengono condivisibili.
Il consulente (sempre con riferimento al conto n. 10454 oggetto di analisi in questa sede), ha compiutamente risposto alle osservazioni presentate dal Dr.
(CTP nominato da banca MPS): “Con riferimento Persona_5 all'incompletezza della documentazione presente in atti e alla conseguente necessità di procedere alla rielaborazione partendo dal primo saldo utile a partire dal quale non vi è soluzione di continuità nella produzione degli estratti conto.”, affermando testualmente “in merito al quinto punto il CTU tiene a precisare che il quesito è stato svolto così come richiesto dal Giudice “se manca un e/c intermedio mantenga il saldo iniziale del primo e/c successivo al periodo non documento”.
In merito alle osservazioni di parte attrice, invece, ha precisato che L'unico estratto conto del C/C n. 10454, non inserito nei fascicoli di parte, come già chiarito nella relazione di CTU, è quello relativo al terzo trimestre dell'anno
2012. Per tale conto corrente fin dall'anno 2010 e precisamente fin dal I trimestre del 2010 nessun importo è stato addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto né tantomeno a titolo di corrispettivo su accordato.
11 Conseguentemente, la domanda di accertamento negativo avanzata da parte attrice, ritenuta ammissibile per quanto sopra detto, va accolta nei limiti di cui sopra, dovendosi dichiarare che, in relazione al solo rapporto di conto corrente n. 10454, il saldo debitore, rideterminato alla data del 31.03.2013, è pari ad €
21.739,83.
Sul piano del merito delle doglianze articolate dall'attore correntista e dal fideiussore, non si individuano i denunciati profili di usura atteso che “i tassi applicati risultano costantemente nella norma, non superando mai il tasso soglia usura (ALLEGATO 2B)”.
Per quel che attiene alla capitalizzazione degli interessi, il CTU ha correttamente evidenziato che “Gli interessi attivi e gli interessi passivi sono stati iscritti sugli estratti conto con cadenza trimestrale.”.
Va, invece, dichiarata la nullità delle clausole che permettono l'applicazione della commissione di massimo scoperto in caso di sconfinamento per violazione del disposto del DL 185/2008.
Sulle spese non indicate in contratto ma comunque applicate non va pronunciata alcuna nullità poiché relative ad un facere della banca e non da un'illegittima pattuizione.
Infine, va rigettata la domanda di risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali, già genericamente formulata dagli attori, in quanto fondata su un presupposto (applicazione illegittima di interessi, spese e commissioni, che non risulta accertato nel presente giudizio per quanto sopra argomentato sul tema).
Per la medesima ragione, ferma restando la facoltà dei fideiussori di sollevare eccezioni in merito alla nullità e invalidità delle stipulazioni sottoscritte con la banca dal debitore principale, non si individuano le ragioni della nullità e/o del “venir meno” della garanzia fideiussoria;
né tantomeno corrisponde al vero che l'oggetto dell'obbligazione fosse illimitata, considerato che, per contro, nei contratti prodotti dalla banca era indicato l'importo massimo garantito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della causa
(desumibile dal decisum, considerato il limitato accoglimento delle domande attoree) tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 come integrati dal
12 DM 37/2018 ed applicazione dell'art. 4 comma 2 del DM indicato. Nello specifico, esse vanno liquidate, come in dispositivo, in favore degli attori e poste a carico di tutte le parti convenute ed intervenute in solido tra loro. Ciò, infatti, poiché le stesse hanno svolto volontariamente il proprio intervento, in posizione adiuvante quella della banca convenuta. Con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Pone a carico dei convenuti e degli intervenuti, in solido tra loro, le spese di CTU liquidate separatamente.
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 886/2013 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dagli attori con riferimento al rapporto di conto corrente n. 8873.36;
2) Dichiara, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 10454, inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
3) Dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 10454 che permette l'applicazione della commissione di massimo scoperto per l'ipotesi di sconfinamento ove posta in violazione della Dl 185/2008;
4) Accerta e dichiara che, in relazione al rapporto di conto corrente n. 10454, il saldo debitore, rideterminato alla data del 31.03.2013, è pari ad €
21.739,83, oltre interessi;
5) Rigetta tutte le ulteriori domande ivi comprese quelle di nullità delle fideiussioni;
6) Condanna convenuta e intervenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.317,60 per compensi ed € 450,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
13 7) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, integralmente a carico di convenuta ed intervenuti in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 22 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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