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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 22 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3258/2020 R.A.C.L., promossa da
, , e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Dessì, che li rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020, , Parte_1 Parte_2
CP_
e hanno agito in giudizio nei confronti dell' esponendo: Parte_3 Parte_4
- di essere, rispettivamente, coniuge (la prima) e figli (gli altri) superstiti, nonché eredi legittimi di , deceduto il 20 dicembre 2001; Persona_1
- che aveva lavorato “per la Società Alsar, Alumix Aluminia S.p.a, Alcoa Persona_1
Italia oggi Alcoa Trasformazioni S.r.l. nello stabilimento di Portovesme” e nell'aprile del
1995 aveva acquisito il diritto alla pensione “cat. VO” con 1883 settimane di contribuzione alle spalle, “pari a oltre 36 anni”;
- che egli, per oltre un decennio, aveva prestato attività lavorativa “a contatto con le fibre morbigene dell'amianto”, cosicché in data 29 aprile 2008, dopo aver inutilmente calcato le vie del procedimento amministrativo, “i suoi eredi legittimi presentavano ricorso contro
l' nanti il Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, per il riconoscimento del beneficio di CP_1 cui al comma 8 dell'art. 13 della L. 27/03/1992 n. 257 e successive modifiche”;
- che il Tribunale di Cagliari “con sentenza n. 201/2015 […] riconosceva il diritto alla
pagina 1 di 6 rivalutazione dei contributi versati nel periodo di comprovata esposizione mediante moltiplicazione per 1,25 ai fini di cui all'art. 13, comma VIII, L. 272/1992” e “la Corte
d'Appello di Cagliari con Sentenza n. 26/2018 confermava quanto statuito dal Giudice di prime cure” e ciò “comportava un aumento della provvista contributiva di circa 4 anni”;
- che “gli eredi alla luce della suddetta Sentenza richiedevano nuovamente la Pt_1 riliquidazione della pensione per motivi contributivi ai sensi della Legge 257/92 e succ. modifiche, ma l' in data 17/02/2020 comunicava: “…che la pensione a lei intestata è CP_1 stata ricalcolata a decorrere dal 01/01/2018. Dal ricalcolo non sono risultate somme a debito o a credito, fino al 31/03/2020, in quanto l'importo spettante non è variato””; CP_
- che in data 19 febbraio 2020 l' aveva addirittura comunicato “un ricalcolo a decorrere dal 01/01/2002 e che da tale operazione derivava inspiegabilmente, fino al
31/03/2020, un debito a loro carico di €. 5.163,33”; CP_
- che i conteggi dell' dovevano considerarsi errati, perché “con il riconoscimento dell'esposizione all'amianto gli eredi ottenevano una maggiorazione contributiva di Per_1 numero 787 settimane (circa 4 anni) che ai sensi della Legge 257/92, e successive modifiche, doveva portare ad una riliquidazione pensionistica con il pagamento delle relative differenze sin dal momento dell'accesso alla pensione”;
- che, oltretutto, “l'Ente erroneamente provvedeva al ricalcolo della sola pensione di reversibilità della VE , mentre avrebbe dovuto provvedere al Parte_1 ricalcolo anche della pensione di cui il Sig, ha goduto sino al decesso. […] Persona_1
L'Ente di fatto ha riliquidato - peraltro erroneamente - la sola pensione di reversibilità; ciò appare illegittimo anche in considerazione della natura risarcitoria del beneficio riconosciuto al lavoratore esposto. Trattandosi di un risarcimento del danno il momento iniziale della liquidazione deve necessariamente coincidere con l'insorgenza del diritto che nel caso di specie coincide con la data di accesso alla pensione di anzianità, ovvero qualora fosse stata presentata precedentemente una richiesta di prestazione pensionistica con richiesti benefici amianto, dalla presentazione della stessa. In generale ogni qual volta venga cagionato un danno il risarcimento opera dal momento in cui lo stesso si è verificato
e non dal momento del suo riconoscimento. In ogni caso la prescrizione per il risarcimento del danno è unicamente quella ordinaria decennale e non altra più breve (Cfr. Corte di
Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 2856/2017)”; CP_
- che la pretesa di pagamento dell' oltre che infondata, riguarderebbe un indebito comunque in parte prescritto, perché calcolato a partire dall'anno 2002. pagina 2 di 6 Sulla base di queste premesse, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare illegittima la ripetizione della somma di €. 5.163,33; 2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione del de cuius Cat. VO Persona_1
2031787400024 (a seguito del riconoscimento dei benefici amianto avvenuto con Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Lavoro 26/2018) dalla data di accesso al pensionamento (o dalla data che verrà riconosciuta corretta di giustizia) sino al decesso avvenuto in data 20/12/2001; 3. Accertare e dichiarare il diritto della Signora Parte_1
alla riliquidazione della pensione Cat. SO 20037107 a far data dal 01/01/2002 o
[...] dalla data che verrà ritenuta corretta di giustizia;
4. Condannare l' al pagamento CP_1 della differenza tra i ratei di pensione arretrati e maturati che avrebbe dovuto percepire e quanto invece effettivamente percepito, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”. CP_ Ha resistito in giudizio l' che ha dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2 Parte_3 Parte_4 sulla domanda di accertamento negativo dell'indebito di euro 5.163,33, in quanto riferito alle somme versate “sulla pensione cat. SO N. 20037107 […] di cui è titolare la sola
[...]
”; Parte_1
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della richiesta di pagamento della somma di euro 5.161,38, a titolo di indebito, “in quanto la rideterminazione della pensione ed il conseguente indebito derivano dall'applicazione della sentenza della Corte d'appello di
Cagliari n. 26/2018, richiesta dagli odierni ricorrenti”;
- l'inammissibilità della domanda di “riliquidazione della pensione del de cuius”, il quale non avrebbe mai “presentato domanda amministrativa all' ; CP_1
- la decadenza dall'azione, “sia ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970 che ai sensi dall'art. 38.4 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art.
1.1 della
L.15.7.2011 n. 111”;
- la prescrizione dei ratei di pensione maturati a distanza di oltre un quinquennio dalla richiesta;
- l'infondatezza dell'azione di accertamento negativo dell'indebito e così pure della domanda di riliquidazione sia della pensione di che della pensione di Persona_1
CP_ reversibilità di , posto che il calcolo eseguito dall' avrebbe tenuto Parte_1 conto della incomulabilità del beneficio che aveva consentito al lavoratore di accedere pagina 3 di 6 anticipatamente alla pensione con i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257, comportanti l'aumento dell'anzianità contributiva, e ciò ai sensi del comma 6 ter dell'art. 47 della legge n. 326 del 2003.
2. In corso di causa è stata disposta c.t.u. al fine di calcolare: “(I) l'ammontare dei ratei di pensione spettanti a , quando in vita, considerando i benefici accertati con Persona_1 la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 201/2015 (diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 della l. 257/1992 e dall'art. 47, comma 1, del d.l. 269/2003) ed escludendo però i benefici che abbiano comportato, rispetto al regime pensionistico di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva;
sarà cura del c.t.u. indicare se in forza del nuovo calcolo
l'importo mensile di pensione spettante sia superiore o inferiore rispetto a quello liquidato CP_ dall' (si chiede al c.t.u. anche di quantificare la differenza, con conteggi che consentano una verifica mese per mese); (II) l'ammontare dei ratei di pensione di reversibilità dovuta a
, avendo cura di indicare se in forza del nuovo calcolo l'importo mensile Parte_1
CP_ di pensione spettante sia superiore o inferiore rispetto a quello liquidato dall' (sarà cura del c.t.u. quantificare la differenza, con conteggi che consentano una analisi della differenza mese per mese)”.
In sostanza è stato chiesto al c.t.u. di effettuare il ricalcolo della pensione con il riconoscimento dei benefici accertati con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 201/2015
(diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 della l. 257/1992 e dall'art. 47, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326), ma con esclusione di altri che dovessero essere stati concessi al tempo dell'accesso al trattamento di quiescenza, e ciò alla stregua del principio secondo cui la rivalutazione dei contributi per gli esposti all'amianto, a partire dalla disciplina di cui all'art. 47 del d.l. 269/2003, come convertito, è incompatibile con i benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva (comma 6 ter dell'art. 47 cit.).
L'attività del consulente è stata resa difficoltosa dalla scarsità di documenti che consentissero di ricostruire la misura della pensione liquidata a a partire Persona_1 dall'aprile 1995, oltre che il montante contributivo che aveva consentito al medesimo di accedere alla pensione. CP_ Su richiesta di esibizione documentale rivolta all' questi è stato in grado di produrre pagina 4 di 6 soltanto l'estratto conto certificativo relativo alla posizione di e copia del Persona_1 provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità erogata a Parte_1 dal 1° gennaio 2002.
Alla luce della documentazione integrativa acquisita, attraverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, è stato possibile ricostruire in euro 1.462,55 la CP_ misura della pensione lorda mensile iniziale erogata a dall' importo Persona_1 sostanzialmente sovrapponibile a quello al quale avrebbe avuto diritto “considerando invece,
i benefici accertati con la sentenza del Tribunale di Cagliari n.201/2015; il calcolo è stato effettuato considerando le settimane effettivamente lavorate, n. 1499, maggiorandole di n.
196.75 settimane per esposizione all'amianto dal 11/76 al 12/91 e ottenendo così n. 1695.75 settimane e determinando un importo di pensione pari a euro 1171.11 lordi mensili, che a loro volta come da sentenza vengono moltiplicati per il coefficiente indicato in sentenza di
1.25 definendo un importo di pensione lorda mensile pari ad euro 1463.89”.
Del pari, “per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dei ratei di pensione di reversibilità erogata al coniuge, il ctu ha determinato alla data di gennaio 2002 un importo CP_ di pensione lorda pari a Euro 938,41 in armonia con quanto determinato dall' pari a
Euro lordi 937.57”.
A tal proposito, deve ritenersi corretto il modus operandi dell'ausiliario, il quale non ha posto a base del proprio calcolo gli estratti conto rilasciati in passato dall'Istituto ma privi valore certificativo, mentre, in assenza di ulteriori prove, ha fatto affidamento sull'estratto conto contributivo certificato rilasciato ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Dagli accertamenti del c.t.u. consegue che: CP_
- l' non ha diritto alla ripetizione della somma di euro 5.163,33, versata a
[...]
a titolo di “pensione cat. SO N. 20037107”, giacché il ricalcolo non conduce ad Parte_1 una decurtazione dei ratei di pensione già maturati;
- non ha diritto al pagamento di maggiori somme sulla pensione di Parte_1 reversibilità di cui è titolare, poiché il ricalcolo non conduce nemmeno ad un incremento degli stessi ratei;
- i ricorrenti non hanno diritto a maggiori somme sulla pensione percepita da Per_1
dal 1° aprile 1995 fino al decesso.
[...]
4. Per effetto della pronuncia che precede, devono intendersi assorbite le ulteriori CP_ eccezioni sollevate dall' per paralizzare le domande di riliquidazione e di pagamento di maggiori ratei sulle pensioni di e di . Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 6 5. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese processuali devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre le spese di c.t.u., liquidate in euro 582,00 oltre accessori, con separato decreto in pari data, devono definitivamente regolarsi nei rapporti interni tra le odierne parti di causa con ripartizione del 50 percento a carico dei CP_ ricorrenti e del residuo 50 percento a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara che l' non ha diritto di ripetere la somma di euro 5.163,33, versata a a titolo di “pensione cat. SO N. 20037107”, tra il 2002 e il 2020; Parte_1
- rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti;
- compensa le spese di lite tra le parti e, nei rapporti interni tra esse, pone le spese di c.t.u., liquidate in euro 582,00 oltre accessori, con separato decreto in pari data, al 50 CP_ percento a carico dei ricorrenti e al 50 percento a carico dell'
Cagliari, 22 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 22 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3258/2020 R.A.C.L., promossa da
, , e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Dessì, che li rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020, , Parte_1 Parte_2
CP_
e hanno agito in giudizio nei confronti dell' esponendo: Parte_3 Parte_4
- di essere, rispettivamente, coniuge (la prima) e figli (gli altri) superstiti, nonché eredi legittimi di , deceduto il 20 dicembre 2001; Persona_1
- che aveva lavorato “per la Società Alsar, Alumix Aluminia S.p.a, Alcoa Persona_1
Italia oggi Alcoa Trasformazioni S.r.l. nello stabilimento di Portovesme” e nell'aprile del
1995 aveva acquisito il diritto alla pensione “cat. VO” con 1883 settimane di contribuzione alle spalle, “pari a oltre 36 anni”;
- che egli, per oltre un decennio, aveva prestato attività lavorativa “a contatto con le fibre morbigene dell'amianto”, cosicché in data 29 aprile 2008, dopo aver inutilmente calcato le vie del procedimento amministrativo, “i suoi eredi legittimi presentavano ricorso contro
l' nanti il Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, per il riconoscimento del beneficio di CP_1 cui al comma 8 dell'art. 13 della L. 27/03/1992 n. 257 e successive modifiche”;
- che il Tribunale di Cagliari “con sentenza n. 201/2015 […] riconosceva il diritto alla
pagina 1 di 6 rivalutazione dei contributi versati nel periodo di comprovata esposizione mediante moltiplicazione per 1,25 ai fini di cui all'art. 13, comma VIII, L. 272/1992” e “la Corte
d'Appello di Cagliari con Sentenza n. 26/2018 confermava quanto statuito dal Giudice di prime cure” e ciò “comportava un aumento della provvista contributiva di circa 4 anni”;
- che “gli eredi alla luce della suddetta Sentenza richiedevano nuovamente la Pt_1 riliquidazione della pensione per motivi contributivi ai sensi della Legge 257/92 e succ. modifiche, ma l' in data 17/02/2020 comunicava: “…che la pensione a lei intestata è CP_1 stata ricalcolata a decorrere dal 01/01/2018. Dal ricalcolo non sono risultate somme a debito o a credito, fino al 31/03/2020, in quanto l'importo spettante non è variato””; CP_
- che in data 19 febbraio 2020 l' aveva addirittura comunicato “un ricalcolo a decorrere dal 01/01/2002 e che da tale operazione derivava inspiegabilmente, fino al
31/03/2020, un debito a loro carico di €. 5.163,33”; CP_
- che i conteggi dell' dovevano considerarsi errati, perché “con il riconoscimento dell'esposizione all'amianto gli eredi ottenevano una maggiorazione contributiva di Per_1 numero 787 settimane (circa 4 anni) che ai sensi della Legge 257/92, e successive modifiche, doveva portare ad una riliquidazione pensionistica con il pagamento delle relative differenze sin dal momento dell'accesso alla pensione”;
- che, oltretutto, “l'Ente erroneamente provvedeva al ricalcolo della sola pensione di reversibilità della VE , mentre avrebbe dovuto provvedere al Parte_1 ricalcolo anche della pensione di cui il Sig, ha goduto sino al decesso. […] Persona_1
L'Ente di fatto ha riliquidato - peraltro erroneamente - la sola pensione di reversibilità; ciò appare illegittimo anche in considerazione della natura risarcitoria del beneficio riconosciuto al lavoratore esposto. Trattandosi di un risarcimento del danno il momento iniziale della liquidazione deve necessariamente coincidere con l'insorgenza del diritto che nel caso di specie coincide con la data di accesso alla pensione di anzianità, ovvero qualora fosse stata presentata precedentemente una richiesta di prestazione pensionistica con richiesti benefici amianto, dalla presentazione della stessa. In generale ogni qual volta venga cagionato un danno il risarcimento opera dal momento in cui lo stesso si è verificato
e non dal momento del suo riconoscimento. In ogni caso la prescrizione per il risarcimento del danno è unicamente quella ordinaria decennale e non altra più breve (Cfr. Corte di
Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 2856/2017)”; CP_
- che la pretesa di pagamento dell' oltre che infondata, riguarderebbe un indebito comunque in parte prescritto, perché calcolato a partire dall'anno 2002. pagina 2 di 6 Sulla base di queste premesse, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare illegittima la ripetizione della somma di €. 5.163,33; 2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione del de cuius Cat. VO Persona_1
2031787400024 (a seguito del riconoscimento dei benefici amianto avvenuto con Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Lavoro 26/2018) dalla data di accesso al pensionamento (o dalla data che verrà riconosciuta corretta di giustizia) sino al decesso avvenuto in data 20/12/2001; 3. Accertare e dichiarare il diritto della Signora Parte_1
alla riliquidazione della pensione Cat. SO 20037107 a far data dal 01/01/2002 o
[...] dalla data che verrà ritenuta corretta di giustizia;
4. Condannare l' al pagamento CP_1 della differenza tra i ratei di pensione arretrati e maturati che avrebbe dovuto percepire e quanto invece effettivamente percepito, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”. CP_ Ha resistito in giudizio l' che ha dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2 Parte_3 Parte_4 sulla domanda di accertamento negativo dell'indebito di euro 5.163,33, in quanto riferito alle somme versate “sulla pensione cat. SO N. 20037107 […] di cui è titolare la sola
[...]
”; Parte_1
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della richiesta di pagamento della somma di euro 5.161,38, a titolo di indebito, “in quanto la rideterminazione della pensione ed il conseguente indebito derivano dall'applicazione della sentenza della Corte d'appello di
Cagliari n. 26/2018, richiesta dagli odierni ricorrenti”;
- l'inammissibilità della domanda di “riliquidazione della pensione del de cuius”, il quale non avrebbe mai “presentato domanda amministrativa all' ; CP_1
- la decadenza dall'azione, “sia ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970 che ai sensi dall'art. 38.4 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art.
1.1 della
L.15.7.2011 n. 111”;
- la prescrizione dei ratei di pensione maturati a distanza di oltre un quinquennio dalla richiesta;
- l'infondatezza dell'azione di accertamento negativo dell'indebito e così pure della domanda di riliquidazione sia della pensione di che della pensione di Persona_1
CP_ reversibilità di , posto che il calcolo eseguito dall' avrebbe tenuto Parte_1 conto della incomulabilità del beneficio che aveva consentito al lavoratore di accedere pagina 3 di 6 anticipatamente alla pensione con i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257, comportanti l'aumento dell'anzianità contributiva, e ciò ai sensi del comma 6 ter dell'art. 47 della legge n. 326 del 2003.
2. In corso di causa è stata disposta c.t.u. al fine di calcolare: “(I) l'ammontare dei ratei di pensione spettanti a , quando in vita, considerando i benefici accertati con Persona_1 la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 201/2015 (diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 della l. 257/1992 e dall'art. 47, comma 1, del d.l. 269/2003) ed escludendo però i benefici che abbiano comportato, rispetto al regime pensionistico di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva;
sarà cura del c.t.u. indicare se in forza del nuovo calcolo
l'importo mensile di pensione spettante sia superiore o inferiore rispetto a quello liquidato CP_ dall' (si chiede al c.t.u. anche di quantificare la differenza, con conteggi che consentano una verifica mese per mese); (II) l'ammontare dei ratei di pensione di reversibilità dovuta a
, avendo cura di indicare se in forza del nuovo calcolo l'importo mensile Parte_1
CP_ di pensione spettante sia superiore o inferiore rispetto a quello liquidato dall' (sarà cura del c.t.u. quantificare la differenza, con conteggi che consentano una analisi della differenza mese per mese)”.
In sostanza è stato chiesto al c.t.u. di effettuare il ricalcolo della pensione con il riconoscimento dei benefici accertati con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 201/2015
(diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 della l. 257/1992 e dall'art. 47, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326), ma con esclusione di altri che dovessero essere stati concessi al tempo dell'accesso al trattamento di quiescenza, e ciò alla stregua del principio secondo cui la rivalutazione dei contributi per gli esposti all'amianto, a partire dalla disciplina di cui all'art. 47 del d.l. 269/2003, come convertito, è incompatibile con i benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva (comma 6 ter dell'art. 47 cit.).
L'attività del consulente è stata resa difficoltosa dalla scarsità di documenti che consentissero di ricostruire la misura della pensione liquidata a a partire Persona_1 dall'aprile 1995, oltre che il montante contributivo che aveva consentito al medesimo di accedere alla pensione. CP_ Su richiesta di esibizione documentale rivolta all' questi è stato in grado di produrre pagina 4 di 6 soltanto l'estratto conto certificativo relativo alla posizione di e copia del Persona_1 provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità erogata a Parte_1 dal 1° gennaio 2002.
Alla luce della documentazione integrativa acquisita, attraverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, è stato possibile ricostruire in euro 1.462,55 la CP_ misura della pensione lorda mensile iniziale erogata a dall' importo Persona_1 sostanzialmente sovrapponibile a quello al quale avrebbe avuto diritto “considerando invece,
i benefici accertati con la sentenza del Tribunale di Cagliari n.201/2015; il calcolo è stato effettuato considerando le settimane effettivamente lavorate, n. 1499, maggiorandole di n.
196.75 settimane per esposizione all'amianto dal 11/76 al 12/91 e ottenendo così n. 1695.75 settimane e determinando un importo di pensione pari a euro 1171.11 lordi mensili, che a loro volta come da sentenza vengono moltiplicati per il coefficiente indicato in sentenza di
1.25 definendo un importo di pensione lorda mensile pari ad euro 1463.89”.
Del pari, “per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dei ratei di pensione di reversibilità erogata al coniuge, il ctu ha determinato alla data di gennaio 2002 un importo CP_ di pensione lorda pari a Euro 938,41 in armonia con quanto determinato dall' pari a
Euro lordi 937.57”.
A tal proposito, deve ritenersi corretto il modus operandi dell'ausiliario, il quale non ha posto a base del proprio calcolo gli estratti conto rilasciati in passato dall'Istituto ma privi valore certificativo, mentre, in assenza di ulteriori prove, ha fatto affidamento sull'estratto conto contributivo certificato rilasciato ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Dagli accertamenti del c.t.u. consegue che: CP_
- l' non ha diritto alla ripetizione della somma di euro 5.163,33, versata a
[...]
a titolo di “pensione cat. SO N. 20037107”, giacché il ricalcolo non conduce ad Parte_1 una decurtazione dei ratei di pensione già maturati;
- non ha diritto al pagamento di maggiori somme sulla pensione di Parte_1 reversibilità di cui è titolare, poiché il ricalcolo non conduce nemmeno ad un incremento degli stessi ratei;
- i ricorrenti non hanno diritto a maggiori somme sulla pensione percepita da Per_1
dal 1° aprile 1995 fino al decesso.
[...]
4. Per effetto della pronuncia che precede, devono intendersi assorbite le ulteriori CP_ eccezioni sollevate dall' per paralizzare le domande di riliquidazione e di pagamento di maggiori ratei sulle pensioni di e di . Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 6 5. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese processuali devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre le spese di c.t.u., liquidate in euro 582,00 oltre accessori, con separato decreto in pari data, devono definitivamente regolarsi nei rapporti interni tra le odierne parti di causa con ripartizione del 50 percento a carico dei CP_ ricorrenti e del residuo 50 percento a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara che l' non ha diritto di ripetere la somma di euro 5.163,33, versata a a titolo di “pensione cat. SO N. 20037107”, tra il 2002 e il 2020; Parte_1
- rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti;
- compensa le spese di lite tra le parti e, nei rapporti interni tra esse, pone le spese di c.t.u., liquidate in euro 582,00 oltre accessori, con separato decreto in pari data, al 50 CP_ percento a carico dei ricorrenti e al 50 percento a carico dell'
Cagliari, 22 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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