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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 1914\2025
V.G. promosso da , già nata a [...] Parte_1 Pt_2
il 16.03.1993, residente a [...], codice fiscale,
, cittadina albanese, difesa e rappresentata, in virtù di procura in C.F._1
atti, dall'avv. Claudia Del Bene, e , nato a [...] Parte_3
il 26.05.1987, residente a [...], professione operaio, codice fiscale , cittadino albanese, difeso e rappresentato, in virtù di C.F._2
procura in atti, dall'avv. Elena Tongiani con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
***
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto Parte_1 Parte_3
che: i) hanno contratto matrimonio a NA (Albania) il 29.03.2011, in regime di comunione legale (di cui al certificato della Repubblica Albania n. 016233076 - Ufficio
Stato Civile n. 346 - atto di matrimonio n. 39 del 29.3.2011, Registro di Grude e Re, apostillato in data 20.04.2021 – v. doc. 3) e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Massa al n. 76, Serie C, P. II anno 2025; ii) i coniugi hanno fissato la loro residenza abituale in Italia fin dalla fine dell'anno 2011 e l'ultima residenza familiare risulta a Massa (MS) Via Cavallotti n. 8; iii) 4) dal matrimonio è nata Per_1
il 13/02/2014 in Massa ed ivi residente, Via Cavallotti n. 8, codice fiscale
[...]
cittadina Albanese (v. doc. 7); iv) l'unione è andata C.F._3
deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia procedere alla pronuncia della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
In accordo al disposto dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti si sono avvalse della facoltà di non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, alla luce dell'art. 3 del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. All'uopo vale rilevare che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 29 novembre 2007, nella causa C.68/2007, ha chiarito come le disposizioni del
Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea (oggi sostituito proprio dal Regolamento UE 2019/1111 cit.) siano applicabili anche ai cittadini extracomunitari che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri,
pagina 2 di 4 conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento. La legge applicabile, invece, a fronte della condivisa scelta dei coniugi, è quella italiana, così come previsto dal Regolamento UE n. 1259/2010.
Preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio, ed esaminato il tenore dell'art. 151 c.c., è opinione del Tribunale che la domanda di separazione sia fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto.
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole e pertanto devono essere omologati.
Dal momento che, nel rassegnare le proprie conclusioni, le parti hanno domandato tanto la pronuncia della separazione, quanto quella di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione su quest'ultima domanda allorquando diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
, i quali hanno contratto matrimonio a NA (Albania) il 29.03.2011 (di
[...]
cui al certificato della Repubblica Albania n. 016233076 - Ufficio Stato Civile n. 346 - atto di matrimonio n. 39 del 29.3.2011) trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Massa al n. 76, Serie C, P. II anno 2025;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza pagina 3 di 4 all'Ufficio di stato civile del Comune di Massa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
Si comunichi.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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