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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PE EL, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200003509 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55902300011575 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332200014115 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1936220007712 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332300014940 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400004566 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400013424 TARI 2023 - INVITO AL PAGAMENTO n. 19022400037115 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5403/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal Dott. Difensore_1, impugna i seguenti atti emessi dalla IS SR quale concessionaria del Comune di Caserta :
1) Avviso di accertamento n.19362200003509 relativo Tari 2017;
2) Ingiunzione fiscale n.55902300011575 emessa il 24/11/2023;
3) Avviso di accertamento esecutivo n.19332200014115 relativo a Tari 2018;
4) Avviso di accertamento esecutivo n.19362200007712 relativo a tari 2019;
5) Avviso di accertamento esecutivo n.19332300014940 , relativo a tari 2022;
6) Avviso di accertamento esecutivo n.19362400004566 relativo a Tari 2020;
7) Avviso di accertamento esecutivo n.19332400013424 relativo a Tari 2023;
8) Avviso di pagamento n.19022400037115 relativo a Tari 2024.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa ovvero irregolare notifica degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio la IS SR, che, impugnate le avverse deduzioni, eccepisce l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il contribuente, senza muovere alcun rilievo nel merito della debenza dei tributi, si duole unicamente della omessa notifica degli atti richiamati in ricorso. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la notificazione non è un elemento costitutivo dell'atto impositivo, ma una condizione per la sua efficacia. Il suo scopo è portare l'atto a conoscenza del destinatario per consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. Se il destinatario pur in assenza di una notifica rituale, impugna l'atto dimostra di averne comunque avuto conoscenza. In questo modo, lo scopo della notifica è raggiunto e il vizio si considera 'sanato'. Di conseguenza, l'impugnazione non può essere accolta per il solo difetto di notifica. Del resto, per porre rimedio al proliferare dei ricorsi, in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021, è stato approvato l'emendamento che ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale afferma che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile”. Quest'ultimo, infatti, non è riconosciuto come un atto di riscossione, che non contiene alcuna pretesa esattiva. Il primo periodo della norma sopra citata continua ammettendo l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento “che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procurargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016), per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici … per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73
(obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro) o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo indicate in ricorso, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata. In mancanza della suddetta prova il ricorso deve dichiararsi inammissibile stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le recenti novità legislative e la particolarità della questine trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PE EL, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200003509 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55902300011575 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332200014115 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1936220007712 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332300014940 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400004566 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400013424 TARI 2023 - INVITO AL PAGAMENTO n. 19022400037115 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5403/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal Dott. Difensore_1, impugna i seguenti atti emessi dalla IS SR quale concessionaria del Comune di Caserta :
1) Avviso di accertamento n.19362200003509 relativo Tari 2017;
2) Ingiunzione fiscale n.55902300011575 emessa il 24/11/2023;
3) Avviso di accertamento esecutivo n.19332200014115 relativo a Tari 2018;
4) Avviso di accertamento esecutivo n.19362200007712 relativo a tari 2019;
5) Avviso di accertamento esecutivo n.19332300014940 , relativo a tari 2022;
6) Avviso di accertamento esecutivo n.19362400004566 relativo a Tari 2020;
7) Avviso di accertamento esecutivo n.19332400013424 relativo a Tari 2023;
8) Avviso di pagamento n.19022400037115 relativo a Tari 2024.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa ovvero irregolare notifica degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio la IS SR, che, impugnate le avverse deduzioni, eccepisce l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il contribuente, senza muovere alcun rilievo nel merito della debenza dei tributi, si duole unicamente della omessa notifica degli atti richiamati in ricorso. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la notificazione non è un elemento costitutivo dell'atto impositivo, ma una condizione per la sua efficacia. Il suo scopo è portare l'atto a conoscenza del destinatario per consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. Se il destinatario pur in assenza di una notifica rituale, impugna l'atto dimostra di averne comunque avuto conoscenza. In questo modo, lo scopo della notifica è raggiunto e il vizio si considera 'sanato'. Di conseguenza, l'impugnazione non può essere accolta per il solo difetto di notifica. Del resto, per porre rimedio al proliferare dei ricorsi, in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021, è stato approvato l'emendamento che ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale afferma che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile”. Quest'ultimo, infatti, non è riconosciuto come un atto di riscossione, che non contiene alcuna pretesa esattiva. Il primo periodo della norma sopra citata continua ammettendo l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento “che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procurargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016), per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici … per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73
(obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro) o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo indicate in ricorso, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata. In mancanza della suddetta prova il ricorso deve dichiararsi inammissibile stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le recenti novità legislative e la particolarità della questine trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese.