Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 20/06/2025, n. 12171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12171 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2024, proposto da
SA IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0079720 del 29/12/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, con il quale vengono dettate le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, del D.M. 8 giugno 2023, n. 107, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2, del medesimo D.M., nella parte meglio precisata come in atti, laddove non contempla i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 che abbiano sostenuto la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge ed abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata ammissione alla prova scritta, nonché per quanto non prevede i ricorsi proposti per l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova scritta che non contempla il nominativo dei ricorrenti, in quanto non ammessi alla prova scritta;
b) del medesimo avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0079720 del 29/12/2023 e c) del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito (di seguito MIM) prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R. 0000107 dell’8 giugno 2023, recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14, nelle parti meglio precisate come in atti:
del provvedimento, ignoti data e numero, di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua;
g) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA
1) del diritto della ricorrente ad essere ammessa a partecipare alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R. 0000107 dell’8 giugno 2023, adottato ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 72 bis e 74 del cpa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone l’annullamento;
Rilevato che il Ministero intimato si è costituito in giudizio con comparsa di stile depositata il 6 marzo 2024;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 9 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’Amministrazione resistente non si è opposta;
Rilevato che, all’udienza camerale del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalla parte ricorrente, non opposta dalla parte resistente;
Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto rappresentato in giudizio dalla parte ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, invero, che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Tar ZI, Sez. III Ter, 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli art. 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO