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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in San Vito Romano, Viale Paolo VI, n. Parte_1
135, presso lo studio dell'Avv. Alessia Rocca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in San Vito Romano, Viale Paolo VI, Parte_2
n. 135, presso lo studio dell'Avv. Alessia Rocca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in San Vito Romano, in data 19.05.1990, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1990), sono genitori di (nato in data [...]) e (nato in data [...]). Per_1 Per_2
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali come in atti.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in San Vito Romano, in data 19.05.1990;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di San Vito Romano (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1990);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 5351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in San Vito Romano, Viale Paolo VI, n. Parte_1
135, presso lo studio dell'Avv. Alessia Rocca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in San Vito Romano, Viale Paolo VI, Parte_2
n. 135, presso lo studio dell'Avv. Alessia Rocca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in San Vito Romano, in data 19.05.1990, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1990), sono genitori di (nato in data [...]) e (nato in data [...]). Per_1 Per_2
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali come in atti.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in San Vito Romano, in data 19.05.1990;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di San Vito Romano (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1990);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai