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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1386/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
TRA
, C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MODENA FRANCO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...] in data [...], e CP_1 C.F._2
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentati Controparte_2 C.F._3
e difesi dall'avv. BALZAN GIOVANNA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTI –
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Rovigo CP_3
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5.9.2024 ha introdotto il Parte_1
presente procedimento per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio fissate nella sentenza n.
53/2014 del Tribunale di Rovigo, parzialmente poi modificata dal decreto n. 7105/2018 della Corte
d'Appello di Venezia.
1 In particolare, la ricorrente ha allegato che il figlio , divenuto maggiorenne, dal 31.7.2023 ha CP_1 stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come dipendente di ” con sede Persona_1
in Crespino.
Dunque, la ha dedotto che la retribuzione percepita dal figlio sia idonea a garantire Pt_1
l'autosufficienza economica dello stesso e sia tale da giustificare una revoca dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 di cui ella è onerata.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto condannarsi alla ripetizione delle somme corrisposte CP_1 in suo favore a titolo di contributo al mantenimento del figlio a partire dall'1 agosto 2023, nonché accertarsi che l'obbligo di pagamento sia venuto meno da tale data.
Si sono costituiti in giudizio e entrambi individuati come resistenti CP_1 Controparte_2
dalla Pt_1
Preliminarmente, i resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 in quanto con il decreto della Corte d'Appello di Venezia è stato posto in capo alla l'onere Pt_1 di corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio in favore di CP_1
Dunque, non sussisterebbe una ipotesi di legittimazione concorrente, che riguarda il diverso caso di determinazione di un assegno relativo al figlio maggiorenne, non quello di revisione di un assegno già determinato in favore del genitore convivente del figlio minore, poi divenuto maggiorenne.
Nel merito, i resistenti hanno contestato che possa ritenersi economicamente Controparte_2 autosufficiente, sia in ragione dell'età, avendo compiuto diciannove anni, sia tenuto conto della natura del contratto, trattandosi contratto di apprendistato professionalizzante.
In tal senso, i resistenti hanno evidenziato come abbia frequentato l'Istituto Controparte_2
Tecnico Agrario O. Munerati di Sant'Apollinare-Rovigo sino al terzo anno, senza completare il ciclo di studi, con l'intenzione tuttavia di riprendere in un secondo momento tale percorso per portarlo a termine.
E ancora, i resistenti hanno posto in rilievo che anche la retribuzione effettivamente percepita da non sia idonea a consentirgli di essere indipendente economicamente, tanto che per CP_2
acquistare una autovettura usata, necessaria per recarsi al lavoro, ha dovuto avvalersi della garanzia prestata dalla di lui nonna.
Infine, i resistenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in quanto l'obbligo sussiste sino alla intervenuta modifica del provvedimento.
2. Conclusioni delle parti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione, con effetto dal 31 Parte_2 luglio 2023, dell'obbligo a lei incombente di provvedere al versamento di un contributo per il
2 mantenimento del figlio , già stabilito con decreto 20 luglio 2018 della Corte Controparte_2
d'Appello di Venezia;
ordinare a in concorso con di restituire a Controparte_2 CP_1
i ratei di assegno percepiti dal 1° agosto 2023 alla data di cessazione della Parte_1
contribuzione; disporre la refusione delle spese ed onorari di procedura, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Invece, i resistenti hanno così precisato le conclusioni: “In via pregiudiziale e preliminare:
Dichiararsi l'inammissibilità delle domande tutte ex adverso proposte nei confronti di CP_2
per difetto di legittimazione passiva dello stesso. Nel merito: Rigettarsi le domande tutte ex
[...] adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto”.
3. Sulla legittimazione passiva del figlio maggiorenne
Preliminarmente, giova esaminare l'eccezione di difetto di legittimità passiva del figlio delle parti,
Controparte_2
Sulla natura e sulla sussistenza della legittimazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:
- “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020);
- “Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di
3 ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento” (Cfr. Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021);
- L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno (Cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018).
Ebbene, nella specie è pacifico, oltre che riscontrabile per tabulas, che, in forza del citato decreto della Corte d'Appello di Venezia, la sia tenuta alla corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento del figlio in favore dell'ex coniuge, in quanto convivente con il figlio CP_2
Da ciò discende che non può ritenersi certamente sussistente, nel caso in esame, una ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che la modifica richiesta dalla attiene ad una statuizione Pt_1 rispetto alla quale è legittimato “iure proprio”. CP_1
Al contempo, pur non essendo necessaria la partecipazione al presente giudizio del figlio CP_2
non può essere del tutto esclusa la sussistenza di un suo interesse a contraddire ovvero a formulare una domanda riconvenzionale (quale, a titolo esemplificativo, quella di attribuzione diretta dell'assegno di mantenimento).
D'altronde l'art. 337-septies cod. civ., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies cod. civ,. riconosce al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
Tanto premesso, è possibile procedere oltre.
4. Nel merito
4 A questo punto, occorre verificare se si sia o meno realizzato il presupposto di fatto che consente di ritenere venuto meno l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio in capo alla Pt_1
Va precisato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n° 18076).
Peraltro, in motivazione la Cassazione ha evidenziato che “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147
c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”.
Più di recente, in una prospettiva applicativa dei principi sopra esaminati, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
- “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o
5 che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024);
- “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
"figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Come detto, nella specie è pacifico che Controparte_2
- ha interrotto il proprio percorso di studi al terzo anno dell'Istituto Tecnico Agrario O. Munerati di
Sant'Apollinare-Rovigo, senza più riprenderlo;
- è stato assunto con contratto di lavoro subordinato di apprendistato professionalizzante con decorrenza del 31.7.2023, con qualifica di Operario, V livello, e mansioni di “lavori di carpenteria metallica”, con orario di quaranta ore settimanali (cfr. doc. n. 1 di parte resistente).
Orbene, la Suprema Corte, con specifico riferimento al contratto di apprendistato, ha statuito che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 407 del 11/01/2007).
6 In altri termini, va esaminato il caso concreto, in quanto non è riscontrabile un automatismo in forza del quale, in presenza di un contratto di apprendistato, debba ritenersi configurata l'autosufficienza economica, che, tuttavia, neppure può essere aprioristicamente esclusa.
Inoltre, questo Tribunale reputa necessario tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, che ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole. Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro (Cfr. Tribunale Monza sez. IV, 25/02/2022, n.466 in www.deiure.it).
E ancora, è opportuno evidenziare che, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Dunque, va considerato che ha compiuto diciannove anni il 17.6.2024 e che, sebbene CP_2
adombrato il desiderio di riprendere un domani il percorso di studi, non ha fornito alcun concreto elemento a supporto di tale prospettata volontà, il cui orizzonte temporale risulta comunque del tutto ipotetico ed incerto.
Inoltre, è rilevante anche la misura della retribuzione percepita da pari a circa Controparte_2
1.100,00 euro al mese, per tredici mensilità, secondo quanto dallo stesso dichiarato.
Tale dato trova conforto nella C.U. acquisita dalla da cui risulta che nell'anno di imposta Pt_1
2023, nel periodo dal 31.7.2023 al 31.12.2023, è stato titolare di un reddito netto Controparte_2
pari a circa 4.988,28 euro (Cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Tenuto conto del livello di istruzione di il quale non ha completato la scuola Controparte_2
secondaria di secondo grado, il percorso di apprendistato professionalizzante, finalizzato alla
7 stabilizzazione del contratto a tempo indeterminato, risulta allo stato lo sviluppo del percorso lavorativo più consono e coerente alla condizione dello stesso.
Alla stregua dei principi sopra richiamati, significativa è la circostanza che il sia stato in CP_2 grado di provvedere all'acquisto di una autovettura del valore di circa 10.000,00, stipulando apposito contratto di finanziamento ed occupandosi anche delle spese obbligatorie e strettamente connesse alla disponibilità della vettura (Cfr. doc. n. 2 e n. 3 di parte resistente).
Dunque, complessivamente considerati gli elementi sopra esaminati, si reputa che Controparte_2 abbia raggiunto l'indipendenza economica e, per l'effetto, va revocato l'assegno di mantenimento del figlio posto in capo alla ricorrente.
5. Sulla decorrenza dell'accertamento e sulla inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione.
A questo punto, giova esaminare congiuntamente due questioni strettamente connesse e derivanti dalla formulazione della domanda da parte della ricorrente.
Infatti, la ha chiesto accertarsi che l'indipendenza economica del figlio si sia Pt_1 Per_2 realizzata sin dall'agosto del 2023.
Il Tribunale reputa che trattasi di accertamento non realizzabile nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, il cui perimetro non può che essere limitato, in termini temporali e retroattivamente, alla data della domanda.
Infatti, tanto è stato in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, anche di recente, proprio in relazione a procedimenti relativi alla revisione od alla revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato
(e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023).
E ancora, Cass., sez. I, n. 3659/2020 ha affermato che «in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art.
2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di
8 revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa», precisandosi che, benché l'ex marito debitore si fosse attivato tardi per la modifica giudiziale delle condizioni di divorzio, il suo obbligo doveva ritenersi già cessato allorquando le figlie, contraendo matrimonio, raggiunsero l'indipendenza economica, in quanto «l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio».
Tale motivazione, peraltro, è stata resa in esame di un caso in cui il genitore tenuto al pagamento dell'assegno ha agito in giudizio per vedere condannato l'ex coniuge alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, attesa la autosufficienza economica raggiunta dalle stesse in un periodo di gran lunga precedente a quello in cui lo stesso aveva azionato il separato procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
D'altronde, siffatta soluzione interpretativa è coerente con la tradizionale e consolidata impostazione per cui, anche nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, per il quale si applica un rito speciale, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dalle parti, che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili (Cfr. per tutte Cass. 6660/2001, Cass. 266/2000).
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, determinata dal parziale accoglimento di talune domande della e della dichiarata inammissibilità di talaltre domande svolte dalla ricorrente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 53 del 2014 del Tribunale di Rovigo, come già modificata dal decreto 20 luglio 2018 della Corte d'Appello di Venezia, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
REVOCA l'assegno di mantenimento del figlio posto in capo a , Controparte_2 CP_4
con decorrenza dalla domanda (5.9.2024);
9 DICHIARA inammissibili le ulteriori domande della ricorrente, nel senso meglio precisato in parte motiva;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 11.3.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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