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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 27.05.2025 N. 2752/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Giordano del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano (MI), via Altamura 17
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 6 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, accertate e dichiarare che il ricorrente per il periodo alle dipendenze della Ditta dal Controparte_1
21/01/2002 al 28/01/2024, ha maturato un TFR di € 32.084,23, di cui gli è stata finora versata la minor somma di € 13.500,00, e condannare conseguentemente il Signor
, titolare della Ditta VITEMA con sede in Novate Milanese, Via Fabio CP_1
Filzi 15 a versare al ricorrente la residua somma di € 18.584,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31/01/2024 al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite. pur regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_1 giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di a far Controparte_1 data dal 21gennaio 2002 al 28 gennaio 2024, quale operaio inquadrato nel V livello
C.C.N.L. di settore.
*
1.2. Con il presente giudizio, il lavoratore lamenta di essere rimasto creditore di quanto dovutogli a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Come chiarito dal Supremo Collegio, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
*
2 2.2. Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto
[...]
ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese. CP_1
Si osservi, peraltro, che il lavoratore ha documentalmente provato di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2023, un trattamento di fine rapporto pari a €
32.084,23 lordi (doc. 1, fascicolo ricorrente) che, all'esito del rapporto di lavoro, è rimasto in azienda in misura di complessivi € 34.184,71 lordi (doc. 4, fascicolo ricorrente): il primo importo risulta, tuttavia, vincolante ex art. 112 c.p.c.
È parimenti, documentale che abbia ricevuto acconti sul Parte_1 trattamento di fine rapporto (docc. 3A-3C, fascicolo ricorrente) ed è lo stesso lavoratore ad ammettere che, “nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro…”, gli “è stata versata con diversi acconti la minor somma di € 13.500,00” (pag. 1, ricorso).
*
2.3. Ne consegue che, ritenuta la fondatezza della domanda attorea,
[...] deve essere condannata a pagare in favore CP_1 Parte_1
, a titolo di trattamento di fine rapporto, la complessiva somma lorda di
[...]
€ 32.084,23 – previa detrazione dell'importo lordo corrispondente all'acconto netto di € 13.500,00 già erogato – oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di CP_1 cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare Controparte_1 in favore , a titolo di trattamento di fine rapporto, la Parte_1 complessiva somma lorda di € 32.084,23 – previa detrazione dell'importo lordo corrispondente all'acconto netto di € 13.500,00 già erogato – oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.041,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
3 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Giordano del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano (MI), via Altamura 17
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 6 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, accertate e dichiarare che il ricorrente per il periodo alle dipendenze della Ditta dal Controparte_1
21/01/2002 al 28/01/2024, ha maturato un TFR di € 32.084,23, di cui gli è stata finora versata la minor somma di € 13.500,00, e condannare conseguentemente il Signor
, titolare della Ditta VITEMA con sede in Novate Milanese, Via Fabio CP_1
Filzi 15 a versare al ricorrente la residua somma di € 18.584,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31/01/2024 al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite. pur regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_1 giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di a far Controparte_1 data dal 21gennaio 2002 al 28 gennaio 2024, quale operaio inquadrato nel V livello
C.C.N.L. di settore.
*
1.2. Con il presente giudizio, il lavoratore lamenta di essere rimasto creditore di quanto dovutogli a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Come chiarito dal Supremo Collegio, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
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2 2.2. Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto
[...]
ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese. CP_1
Si osservi, peraltro, che il lavoratore ha documentalmente provato di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2023, un trattamento di fine rapporto pari a €
32.084,23 lordi (doc. 1, fascicolo ricorrente) che, all'esito del rapporto di lavoro, è rimasto in azienda in misura di complessivi € 34.184,71 lordi (doc. 4, fascicolo ricorrente): il primo importo risulta, tuttavia, vincolante ex art. 112 c.p.c.
È parimenti, documentale che abbia ricevuto acconti sul Parte_1 trattamento di fine rapporto (docc. 3A-3C, fascicolo ricorrente) ed è lo stesso lavoratore ad ammettere che, “nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro…”, gli “è stata versata con diversi acconti la minor somma di € 13.500,00” (pag. 1, ricorso).
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2.3. Ne consegue che, ritenuta la fondatezza della domanda attorea,
[...] deve essere condannata a pagare in favore CP_1 Parte_1
, a titolo di trattamento di fine rapporto, la complessiva somma lorda di
[...]
€ 32.084,23 – previa detrazione dell'importo lordo corrispondente all'acconto netto di € 13.500,00 già erogato – oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di CP_1 cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare Controparte_1 in favore , a titolo di trattamento di fine rapporto, la Parte_1 complessiva somma lorda di € 32.084,23 – previa detrazione dell'importo lordo corrispondente all'acconto netto di € 13.500,00 già erogato – oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.041,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
3 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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