TAR Catania, sez. II, sentenza breve 16/02/2023, n. 486
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Sentenza breve 16 febbraio 2023

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Taranto, ha pronunciato sentenza in forma semplificata accogliendo il ricorso proposto da un'impresa titolare di un centro di revisione veicoli avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio Motorizzazione Civile di Taranto. Il ricorrente impugnava sia il provvedimento di revoca, sia, in via subordinata, la nota di avvio del procedimento e il verbale di ispezione che avevano preceduto la decisione. Le contestazioni mosse dall'Amministrazione riguardavano, in particolare, la mancata sottoscrizione di tutti i referti da parte del responsabile tecnico, l'errata effettuazione delle prove di revisione, il cattivo stato di conservazione del centro con l'area di revisione occupata da veicoli e oggetti, e, specificamente, la revisione di un veicolo targato CS996BH, per il quale erano state riscontrate anomalie quali carrozzeria danneggiata, fendinebbia rotto, comando alzacristalli mancante, spie avarie accese sul cruscotto, chilometraggio difforme e perdite d'olio, nonostante fosse stato rilasciato un certificato di esito regolare. Il ricorrente sosteneva che le irregolarità riscontrate attenevano esclusivamente alla sfera di responsabilità del responsabile tecnico, distinguendo nettamente tale figura da quella dell'impresa titolare dell'autorizzazione, in virtù della normativa di settore e della giurisprudenza. Si evidenziava, inoltre, che il verbale di ispezione aveva attestato la regolarità della gestione complessiva dell'azienda e che la revoca era illegittima anche sotto il profilo della proporzionalità e della gravità dell'infrazione, considerato il lungo periodo di attività senza precedenti contestazioni.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La Sezione ha innanzitutto chiarito che la distinzione tra la responsabilità dell'ispettore (già responsabile tecnico) e quella del titolare dell'impresa non è così netta come sostenuto dal ricorrente, richiamando l'art. 14, comma 1, lett. g), del D.M. 15 novembre 2021, che prevede la revoca dell'autorizzazione in caso di "gravi difformità nella conduzione delle attività di revisione", le quali possono derivare dall'attività del responsabile tecnico ma giustificare comunque la revoca del titolo. È stato altresì richiamato l'art. 22, comma 2, lett. (ii), del D.M. 16 febbraio 2022, che ammette la revoca in caso di "inadempienza alle disposizioni in materia di revisione". Il Collegio ha sottolineato come, nel caso di specie, sia stato accertato il cattivo stato di conservazione del centro e l'occupazione dell'area di revisione, circostanze imputabili direttamente alla responsabilità del titolare dell'impresa, il quale è tenuto a garantire il corretto svolgimento dell'attività. Riguardo alla presunta violazione dell'art. 80, comma 15, del Codice della Strada, relativo alla revoca per tre violazioni accertate in due anni, il Tribunale ha precisato che tale norma si riferisce specificamente al mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione della documentazione, e non ad altre violazioni che possono fondare un provvedimento di revoca. L'Amministrazione ha esercitato il proprio potere discrezionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. g), del D.M. 15 novembre 2021, ritenendo la violazione di gravità tale da giustificare la revoca, decisione sindacabile solo in caso di obiettiva irragionevolezza, non riscontrata in questo caso, dato che l'emissione di un certificato di regolare revisione per un veicolo poi sospeso dalla circolazione, unitamente al cattivo stato del centro, dimostra la ragionevolezza della decisione. Infine, il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il veicolo non fosse stato ancora consegnato al proprietario o immesso in circolazione, poiché il certificato era già stato emesso. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza breve 16/02/2023, n. 486
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 486
    Data del deposito : 16 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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