Sentenza 13 giugno 2008
Massime • 1
In tema di personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, l'inidoneità alla funzione specifica ne consente l'utilizzazione in altri compiti solo con il consenso del medesimo, in difetto del quale si determina il presupposto per la dispensa dal servizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in ragione di una patologia alle corde vocali, contratta a causa di servizio da un'insegnante, tale da determinare l'inidoneità alla funzione docente, le aveva riconosciuto il diritto alla dispensa dal servizio, in assenza del consenso della stessa all'assegnazione ad altri compiti compatibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2008, n. 16036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16036 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RN IM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 1/E PAL F, presso lo studio dell'avvocato MORACCI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIOLI AMBROGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 410/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 17/12/04 R.G.N. 402/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/08 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MORACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ON RN, insegnante di ruolo alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, ha chiesto in via giudiziale l'accertamento del diritto di esser collocata a riposo per motivi di salute, a causa di invalidità di servizio, con i conseguenti benefici pensionistici. La domanda è stata rigettata sul rilievo che vi era prova di un'inidoneità solo parziale e che il rapporto si era risolto per dimissioni volontarie della RN, a seguito del suo rifiuto di esser assegnata a mansioni diverse dall'insegnamento, compatibili con l'infermità riscontrata.
2. La RN, con ricorso alla Corte d'Appello di Brescia, censurava la sentenza anzitutto per non aver considerato il carattere assoluto e non parziale dell'inidoneità della quale essa era portatrice, con conseguente impossibilità per l'amministrazione di adibirla ad altre mansioni senza una sua opzione in tal senso. Criticava poi la valutazione della prova documentale da parte del primo giudice, osservando che dalle domande inoltrate per il riconoscimento della invalidità per causa di servizio e dalla stessa risposta da lei data alla lettera del Provveditore, che le aveva posto l'illegittima l'alternativa tra l'utilizzazione in compiti parziali del profilo e la risoluzione del rapporto, emergeva chiaramente che essa non aveva avuto affatto l'intenzione di confermare o rinnovare le dimissioni volontarie comunicate prima di conoscere la patologia alle corde vocali che aveva contratto, e che intendeva, invece, ottenere il collocamento a riposo per sopravvenuta invalidità per causa di servizio.
3. Nella resistenza dell'appellato la Corte d'Appello di Brescia ha accolto il gravame condannando il Ministero a collocare a riposo la RN con dispensa per infermità per causa di servizio.
4. In motivazione, la Corte premesso che la RN con comunicazione del 23 maggio 1997, revocata il 6 febbraio 1998, ma poi nuovamente confermata il 7 luglio 1998, aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 1 settembre 2000, ha osservato che però solo successivamente essa era venuta a conoscenza, o aveva avuto conferma, della patologia alle corde vocali dalla quale era affetta, e che dalla prima metà del 1998 aveva avviato le procedure amministrative di accertamento della inidoneità alle mansioni, poi ottenuto nel giugno 2000, e di riconoscimento della causa di servizio, ottenuto nel giugno 1999. Il giudice del merito ha valutato tale condotta come diretta chiaramente ad acquisire una causa di cessazione dal servizio senz' altro più favorevole sul piano pensionistico, ed ha aggiunto che la lettera del 13 luglio 2000 del Provveditorato, a prescindere dalla legittimità o no del suo contenuto, riscontrando indubbiamente il mutamento nel rapporto contrattuale, interpellava la RN dando per scontato che le precedenti dimissioni non avessero più valore perché superate dalla condotta e dalle istanze successive dell'interessata. Secondo la Corte la risposta della RN non lasciava dubbi in proposito perché, pur dichiarando di non voler essere utilizzata in altre mansioni e di voler cessare il rapporto, essa chiedeva contestualmente la dispensa dal servizio in ragione della inidoneità ormai riconosciutale. In conclusione, secondo il giudice del merito l'intenzione ivi espressa dalla RN non era quella di interrompere il rapporto per dimissioni volontarie ma di ottenerne la cessazione per la sopravvenuta inidoneità al lavoro per causa di servizio.
5. Quanto ai presupposti per il sorgere di tale diritto, la Corte premette che sulla base delle risultanze istruttorie la RN era risultata assolutamente e permanentemente inidonea all'insegnamento. In tale situazione avrebbe quindi dovuto trovare applicazione l'art. 26 del c.c.n.l. 1995 in materia di infortunio e malattie dovute a causa di servizio e non l'art. 23 dello stesso contratto, riguardante le assenze per malattia generica. Il primo dei due articoli faceva salve le disposizioni in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per il caso di inabilità permanente. Fra queste disposizioni venivano in considerazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 514 e il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 71, norma dichiarata non più applicabile a seguito dell'entrata in vigore del contratto, ma con riferimento solo all'art. 23 del contratto stesso e non all'art. 26. La lettura coordinata delle due norme consentiva secondo la Corte di affermare che ove il docente sia divenuto inidoneo per una malattia contratta a causa di servizio il suo impiego in compiti diversi dalla docenza è possibile solo a sua domanda, mentre se questa manchi, o il docente rifiuti l'assegnazione ad altre mansioni, egli deve esser dispensato dal servizio e collocato a riposo.
6. Di questa sentenza il Ministero chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo. L'intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 12 preleggi, parte prima;
degli artt. 23, 26 e 82 del c.c.n.l. 1995; del contratto collettivo decentrato nazionale del 1997; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72;
del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 71; del D.Lgs. n. 297 del 1994, art.514; degli artt. 1362 e segg. c.c.; omessa, contraddittoria e carente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
8. Si addebita anzitutto alla sentenza impugnata di avere erroneamente valutato la volontà della RN come diretta a far cessare il rapporto per sopravvenuta inidoneità e non invece a interromperlo per dimissioni volontarie. La Corte non aveva tenuto conto, infatti, che la RN, già consapevole della infermità a causa di servizio, aveva dichiarato di non voler essere utilizzata in compiti parziali, precisando di voler rescindere il rapporto. La Corte avrebbe quindi dovuto individuare le modalità con le quali l'amministrazione poteva far cessare il rapporto, tenendo conto che la RN non poteva esser mantenuta in servizio nelle mansioni sue proprie, perché non più idonea, non poteva esser adibita d'ufficio ad altre mansioni, non poteva esser dispensata dal servizio per infermità per mancato decorso del periodo massimo di aspettativa ed aveva manifestato ripetutamente la volontà di non proseguire nel rapporto oltre la data da lei individuata.
Questo profilo di censura è inammissibile. Secondo costanti orientamenti di questa Corte, ben sintetizzati, fra le molte altre, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 4178, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.
9. Nel caso di specie, al di la del generico riferimento all'art.1362 c.c., contenuto nella rubrica del motivo, e pure prescindendo dalla mancata riproduzione nel ricorso delle dichiarazioni oggetto di interpretazione, non vi è alcuna indicazione dei criteri di ermeneutica legale in tesi violati dal giudice di merito ne' del modo in cui la violazione si sarebbe realizzata. Del resto l'unico "salto logico-giuridico" individuato nel ragionamento del giudice di merito non attiene alla ricostruzione della volontà della RN ma alle conseguenze giuridiche indebitamente ricavate dalla premessa che l'interessata non intendeva esser utilizzata in compiti diversi. 10. Con un secondo profilo di censura si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 26 del CCNL - comparto Scuola del 1995 in luogo dell'art. 23 dello stesso contratto e di non aver considerato che in base a detta norma, data la solo parziale inidoneità della RN alle funzioni, l'amministrazione avrebbe avuto la facoltà di disporne, a domanda, l'utilizzazione in altri compiti o collocarla fuori ruolo ma non avrebbe mai potuto procedere obbligatoriamente alla sua dispensa dal servizio, anche per non avere l'interessata superato il periodo massimo di aspettativa per malattia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Anche questo profilo di censura è infondato. Secondo gli accertamenti compiuti dal giudice di merito la RN è portatrice di una patologia alle corde vocali, contratta a causa di servizio, che la ha resa inidonea all'insegnamento ma non ad altre mansioni. La dipendenza dal servizio è stata riconosciuta nel giugno 1999, l'inidoneità nel giugno 2000.
12. In relazione all'epoca dei fatti, la materia trova disciplina nel contratto collettivo 4 agosto 1995 comparto scuola - personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 199471995 (d'ora innanzi: il contratto 1995). Il successivo contratto collettivo di comparto 26 maggio 1999, pur apportando talune modifiche alla regolamentazione della materia non ha toccato le disposizioni rilevanti ai fini del decidere.
Il contratto 1995 contiene due discipline differenziate rispettivamente in tema di malattia in genere (art. 23) e di infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio (art. 26). In entrambe, in particolare, è regolata la vicenda conclusiva del rapporto correlata allo stato di malattia del dipendente. Per il suo evidente carattere speciale la clausola collettiva contenuta nell'art. 26 prevale sulla disciplina generale dell'assenza per malattia, come esattamente affermato dalla sentenza impugnata. L'art. 26 regola peraltro la materia mediante richiamo alle norme, di natura pubblicistica, vigenti al momento della stipula del contratto, affermando testualmente, nel comma 3, che "nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità , per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente".
13. L'esatta portata della disposizione si precisa peraltro considerando la successiva clausola dell'art. 82 del contratto, in tema di disapplicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72. Il cit. art. 82 ha infatti dichiarato inapplicabile, a seguito della stipula del c.c.n.l. e degli accordi decentrati ivi previsti, "con riferimento all'art. 26 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio): del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68, comma 7", ossia la disposizione che regola il trattamento economico del dipendente per tutto il periodo di aspettativa, e l'inapplicabilità si collega alla disciplina contrattuale della questione contenuta nell'art. 26. Per contro con riferimento a tale ultimo articolo l'inapplicabilità non riguarda invece il cit. D.P.R. n. 3 del 1957, art. 71 ossia la disposizione specifica in tema di dispensa dal servizio per infermità, che è anch'essa dichiarata inapplicabile ma, come esattamente osservato dal giudice di merito, con riferimento all'art. 23 del contratto. Nè il cit. art. di legge, come sostiene la difesa dell'amministrazione, è stato "abrogato per il successivo intervento del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71", essendo avvenuto solo che la disposizione in ultimo cit., con riferimento al Comparto Scuola, abbia inserito la norma del D.P.R. n. 3 del 1957 "fra quelle che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto, ma "solo con riferimento al personale ATA", nel quale non rientra la RN.
È infine opportuno ricordare che in base all'art. 82, comma 2, del contratto 1995 le disposizioni non inserite nella lista di quelle dichiarate non più applicabili rimangono in vigore salvo che siano contrarie o incompatibili con le clausole collettive. 14. Ciò premesso, va richiamato anzitutto il più volte cit. D.P.R. n. 3 del 1957, art. 71, a norma del quale, per quanto rileva,
"scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica".
15. Va poi considerato quanto specificamente previsto in argomento dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). 16. L'art. 514 di tale t.u. (la cui rubrica reca "Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute") stabilisce infatti nel comma 1 che "Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
17. L'art. 512 dello stesso testo (la cui rubrica reca" Dispensa dal servizio") dispone a sua volta che "Salvo quanto previsto dall'art. 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento". 18. Dalle disposizioni richiamate si desume quindi che l'inidoneità alla funzione specifica consente la utilizzazione del personale docente in altri compiti, ma solo con il consenso del medesimo e che in difetto di tale condizione e in presenza della detta inidoneità si determina il presupposto per la dispensa dal servizio. Se si ritenesse invece la inidoneità necessaria per la dispensa fattispecie diversa da quella della inidoneità alla funzione docente, si determinerebbe la conseguenza che in presenza di siffatta inidoneità e in mancanza di consenso dell'interessato, il rapporto, entrato in una fase di stallo nella quale il dipendente non rende più la propria prestazione ma non ha neppure l'obbligo di farlo, potrebbe esser risolto solo facendo riferimento alle regole generali in tema di inidoneità alla funzione per motivi di salute, ossia all'art. 23 del c.c.n.l., come in definitiva sostenuto dalla difesa del Ministero, hi tal modo, però, la disposizione speciale in materia, improntata evidentemente ad un favor per il dipendente compensativo del ruolo che la prestazione lavorativa ha avuto nell'insorgere della patologia, verrebbe sostanzialmente ignorata in favore di altra disposizione fondata su un presupposto del tutto diverso.
19. Va infine chiarito che la questione, posta nel ricorso, del mancato superamento da parte della RN del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, e perciò dell'inesistenza di uno dei presupposti per la dispensa non risulta trattata nella sentenza impugnata, senza che la parte ricorrente chiarisca in qual modo tale questione sia stata sottoposta al giudice di merito. D'altra parte si tratta di un problema giuridico che non può esser affrontato d'ufficio, tale indagine presupponendo adeguati accertamenti di fatto.
20. hi conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 22,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonché IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008