Articolo 24 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 23Articolo 25
Versione
14 aprile 1979
Art. 24.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.229.985.946.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1979.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1979-31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979