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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5985 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9290/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 09/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 24.6.2025 e discussa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
TO MI (MI) in via Trieste, n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. MARINA LAURENZA presso il cui studio in Milano (MI), via Orti, n. 12, ha eletto domicilio telematico
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato il [...] a [...]_1 C.F._2
(Lucca) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. MARA AMORE MODICA presso il cui studio in Milano (MI), via Carroccio, n. 6, ha eletto domicilio telematico
-Parte convenuta-
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: IV
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER OR MONICA: PRONUNCIARE SENTENZA di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI In via preliminare 1) Confermare la domanda di addebito del divorzio in capo al resistente, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio;
2) rigettare tutte le domande formulate da parte resistente, con specifico riferimento alla domanda di mantenimento a qualunque titolo e per qualunque somma richiesta in favore del signor CP_1 ed alla domanda, in subordine, del riconoscimento degli alimenti per qualunque somma eventualmente richiesta, perché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi già esposti e potendo lo stesso usufruire a seguito della sentenza di separazione, dell'assegno sociale erogato dall' e/o di altri sussidi / prestazioni assistenziali / previdenziali previa istanza all'ente CP_3 competente Nel merito, in via principale
3) pronunciare sentenza di divorzio, con addebito al signor mandando alla cancelleria per CP_1 le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Milano;
4) confermare l'assegnazione della ex casa familiare, immobile sito in AN TO MI (MI) alla Via Trieste n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della signora Parte_1
e del figlio Controparte_4
5) Confermare a carico del signor il pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento di € 100,00 o quello che verrà ritenuto di giustizia, a favore del figlio Controparte_4 oltre al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie in misura del 50% e secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano;
6) respingere ogni ulteriore domanda di mantenimento e/o di alimenti avanzata dal signor CP_1
7) In ogni caso con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario al 15% Cpa ed Iva come per legge del presente giudizio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER CI GI : CP_1
B) Sul procedimento di divorzio ex articolo 473 bis comma 49 cpc, compiuti gli adempimenti di rito, in via preliminare: rigettare la domanda di addebito del divorzio formulata da parte ricorrente in quanto inammissibile e infondata per i motivi espressi nel presente atto;
nel merito: 1) aderendo alla richiesta della ricorrente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor con la signora il 28 aprile 2001; CP_1 Pt_1
2) prendere atto che il signor aderisce alla richiesta della signora di vedersi CP_1 Pt_1 assegnare la casa coniugale a AN TO MI, con arredi e pertinenze che l'abiterà insieme al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
CP_4
3) determinare un periodico mensile a carico del papà quale contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto della situazione economica dei genitori, in misura non maggiore di € 50,00 mensili e stabilire a carico della mamma la contribuzione nella misura del 100% per le spese straordinarie del figlio, come qualificate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) disporsi a carico della signora un assegno divorzile a favore del signor non Pt_1 CP_1 inferiore ad € 600,00 mensili con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT da corrispondere sul conto corrente che verrà indicato da parte resistente alla signora Pt_1
5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione e divorzio in capo al signor accertato lo stato di bisogno e CP_1 rischio sopravvivenza del resistente, dichiarare la signora a prestare a favore del marito la Pt_1 somma non inferiore a € 600,00 mensili, o quella che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti ex articolo 433 codice civile.
- rigettare le domande tutte formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nei propri atti difensivi. In ogni caso con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario 15% Cpa ed Iva se dovuta del presente giudizio. In via istruttoria il signor insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nei CP_1 propri atti difensivi che qui devono intendersi integralmente richiamate unitamente alla documentazione prodotta e chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, eccependone l'inammissibilità delle stesse per i seguenti motivi: - quanto al capitolo 1) perché è stato formulato in modo generico, valutativo;
- quanto al capitolo 2) perché vertendo su un fatto negativo risulta generico;
- quanto al capitolo 3) perché formulato in modo valutativo, generico e perché il fatto riportato nel capitolo deve essere provato documentalmente;
- quanto al capitolo 4) perché documentale;
- quanto ai capitoli da 5) 6) 7) 8) e10) perché sono stati formulati in modo valutativo, generico;
- quanto al capitolo 9) perché vertendo su un fatto negativo risulta generico;
- quanto al capitolo 11) per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo e di luogo;
- quanto al capitolo 12) perché già provato documentalmente (si confronti documento n. 7 prodotto da parte resistente). Sempre in via istruttoria, per la non creduta ipotesi di ammissione anche parziale di esse, il signor chiede di essere ammesso alla prova contraria a mezzo testimoni, ovvero: - sul capitolo 9) CP_1 di parte ricorrente indicando come teste, la dottoressa Assistente Sociale S.S. Ser.D. Testimone_1
AN OR (C. ) Via Statuto 5, 20121 Controparte_5
Milano;
- sul capitolo 11) di parte ricorrente indicando come teste il già citato testimone, ON
[...] presso la chiesa di AN OR al Corpo, Milano. Tes_2
Voglia il Tribunale adito prendere atto che il signor ferme le proprie domande ed eccezioni CP_1 inerenti all'addebito e all'assegnazione della casa familiare (da assegnarsi alla signora , è Pt_1 disponibile a definire sia per la separazione, sia per la domanda di divorzio le questioni economiche esse inerenti, alle seguenti condizioni: (i) corresponsione da parte della signora di una somma mensile di € 250,00, per un massimo Pt_1 di 12 mesi e cesserà nel momento in cui verrà erogato in favore del signor il sussidio CP_1 assistenziale e/o previdenziale con impegno di parte resistente ad informare la signora non Pt_1 appena percepirà qualsiasi forma di sussidio assistenziale o previdenziale. L'erogazione della somma inizierà a decorrere dal 30 settembre 2024; (ii) a fronte della corresponsione dell'importo di cui sopra, il signor rinuncia nei confronti della signora alla domanda di mantenimento CP_1 Pt_1
e a quella dell'assegno alimentare estendendo la rinuncia alla richiesta dell'assegno alimentare anche a favore del figlio (iii) attesa la situazione di grave indigenza economica Persona_1
e di salute precaria del signor la signora si assumerà, in via esclusiva, ogni onere
CP_1 Pt_1 del mantenimento ordinario di , così come delle spese straordinarie fino al raggiungimento CP_4 dell'autonomia economica di quest'ultimo rinunciando, fin d'ora, a promuove qualsiasi azione per il recupero delle somme, anche a tale titolo, nei confronti del signor (iv) a fronte
CP_1 dell'avveramento di tali condizioni, il signor rinuncia alle proprie istanze istruttorie;
(v) il
CP_1 signor inoltre, si rende disponibile a trasferire, gratuitamente, la proprietà dell'autovettura
CP_1
TG FX568AH alla signora impegnandosi a sottoscrivere, se dovesse necessitare anche per il Pt_1 tramite del proprio legale, la documentazione per la relativa formalizzazione e si impegna a disdettare le utenze al medesimo intestate di cui al contratto Telepass e quello contratto con l'operatore telefonico, TIM;
(vi) la signora provvederà a custodire i beni del signor rinvenuti nell'abitazione Pt_1 CP_1 familiare, ovvero un orologio marca rolex, due orologi di altra marca, la fede nuziale, oltre ai vestiti ancora presenti nell'abitazione familiare e li restituirà tramite il proprio legale, su richiesta del medesimo signor L'orologio marca Rolex, due orologi di altra marca, la fede nuziale CP_1 verranno custoditi dalla signora presso la cassetta di sicurezza che la medesima detiene in Pt_1
Banca, con esonero di responsabilità della signora per quanto possa occorrere, in sede di Pt_1 trasferimento dei beni dall'abitazione alla banca. I beni potranno essere consegnati su richiesta del signor per il tramite della scrivente difesa. CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 9.03.2024, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 28/4/2001 a Milano (trascritto nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2001, n. 0611, registro 01, parte 2, serie A) con , dalla cui unione è nato in data [...] Controparte_1 il figlio , ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione con addebito al marito, CP_4 formulando contestualmente richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi dei presupposti di legge. Più specificatamente, parte attrice ha chiesto di dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, nonché, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà ed un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie CP_1
si è ritualmente costituito in giudizio e, dopo aver aderito alla domanda di Controparte_1 separazione e, decorso il termine di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito;
la determinazione del contributo paterno al mantenimento di nella misura massima di € 50,00 mensili con spese straordinarie a carico della madre in ragione CP_1 del 100%, la previsione dell'obbligo della parte attrice di versare la somma di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile ovvero, in subordine, a titolo di alimenti. All'udienza del 12.06.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, su richiesta congiunta, ha disposto il rinvio della causa per consentire alle parti di verificare ipotesi conciliative, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Con ordinanza del 19.07.2024 il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti e rigettate tutte le istanze istruttorie in quanto superflue ai fini della decisone, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'udienza 10.09.2024, a seguito di ampia discussione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe indicato. Il Giudice, quindi, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. In data 25.9.2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n. 8348/2024 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale così ha provveduto: rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza (non definitiva) di separazione;
ritenuto che
la causa deve proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate dalle parti ivi comprese, decorso il termine di procedibilità previsto dalla legge, la domanda di divorzio e le domande alla stessa accessorie
P. Q. M.
1. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti;
2. fissa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio l'udienza del 24.06.2025 ore 13. A tale udienza parte convenuta ha rappresentato che da gennaio 2025 percepisce il contributo INPS pari a euro 700,00 mensili. Il Giudice delegato, richiamata l'ordinanza del 19.07.2024 con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato i procuratori di parte attrice e di parte convenuta a precisare le conclusioni. Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa. I difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 28/4/2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2001, n. 0611, registro 01, parte 2, serie A); si sono separati in virtù della sentenza di separazione n. 8348/2024 emessa in data 25.9.2024 e pubblicata in data 26.9.2024 (già autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12 giugno 2024) nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. e la prima udienza di divorzio è stata celebrata in data 24.6.2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, considerato il lungo tempo trascorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle questioni economiche. A. Sul contributo per il mantenimento della prole. Con riferimento al contributo paterno al mantenimento di , maggiorenne ed economicamente CP_4 non autosufficiente, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass. Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811). Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che , seppur maggiorenne, non risulta CP_4 aver raggiunto l'indipendenza economica. Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento. A tal proposito, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha domandato di disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di versando alla madre la somma CP_4 mensile di euro 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, invece, ha domandato porsi a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma di euro 50,00 mensili e di porre a carico della madre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento straordinario del figlio . CP_4
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti e da quanto riferito dalle parti emerge che: la madre percepisce una retribuzione netta mensile di euro 3.100,00 per quattordici mensilità; è proprietaria esclusiva della casa coniugale e percepisce per intero l'AUU per la famiglia pari a euro 540,00 mensili;
il padre è uscito dal carcere a gennaio 2025 e da allora percepisce una pensione sociale INPS pari a euro 730,00 mensili;
è privo di lavoro, non è proprietario di immobili e si trova in uno stato di salute che ha compromesso l'attività lavorativa. Considerato quanto sopra, tenuto conto che il signor a gennaio 2025 è uscito dal carcere CP_1
(dove non percepiva alcun sussidio) e attualmente (diversamente che all'epoca della separazione) percepisce la pensione sociale INPS pari a circa euro 730,00 mensili, considerato, altresì, che è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, di (che, ad oggi, non CP_4 vede praticamente mai il padre), il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della madre CP_4 dell'importo mensile omnicomprensivo su 12 mensilità di euro 100,00. La madre dovrà continuare a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie per il figlio . CP_4
Il Collegio ribadisce che nulla va disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, già di esclusiva proprietà della moglie, stante l'assenza di richiesta in tal senso da parte del marito ed il suo consenso affinché rimanga nella piena disponibilità della e del loro figlio. Pt_1
B. Sulla domanda ex art. 433 c.c. e sull'assegno divorzile. Il Collegio ritiene che debba essere rigettata la domanda di assegno alimentare ex art. 433 c.c. avanzata da parte convenuta per le ragioni di seguito esposte. L'art. 433 c.c. individua, in ordine di priorità, i soggetti obbligati a prestare gli alimenti, individuando al primo posto il “coniuge”. Tuttavia, con la pronuncia del divorzio, lo status di coniuge viene meno e, conseguentemente, anche il diritto di uno dei due coniugi a richiedere e ad ottenere ex art. 433 c.c. un assegno alimentare dall'altro. Anche a voler prescindere da tale profilo, ad abundantiam, va sottolineato che:
1. il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Nel caso di specie, il convenuto non versa in condizioni di bisogno assoluto dal momento che da gennaio 2025 percepisce una pensione sociale pari ad euro 730,00 mensili che, pur nella sua modestia, appare sufficiente a garantirgli il soddisfacimento delle esigenze minime di vita. Non sarebbe, dunque, configurabile uno stato di indigenza assoluta tale da giustificare l'applicazione dell'art. 433 c.c.
2. l'obbligo di prestare gli alimenti trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare (art. 433 c.c.). Il fatto che convenuto sia stato ritenuto responsabile di gravissime violazioni dei doveri coniugali, essendo stato accertato in giudizio che egli ha posto in essere condotte di maltrattamento ai danni dell'ex coniuge, tali da determinare l'addebito della separazione e la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, annulla il presupposto della solidarietà sul quale si basa il predetto obbligo. Parte convenuta ha, altresì, domandato il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella somma di euro 600,00 mensili. Parte ricorrente ha, invece, domandato il rigetto della domanda avanzata. L'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 stabilisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Le recentissime pronunce della Corte Suprema, in seguito alla nota sentenza del 2018, in materia di assegno divorzile, hanno evidenziato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472). Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico
-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635). Come già sopra riportato, quindi, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di appurarne un eventuale squilibrio cui sopperire in primis con la previsione di un assegno divorzile in funzione assistenziale. Richiamati i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema sul punto e valutate le condizioni economiche dei coniugi come sopra esposte, in primo luogo si evidenzia che, con riguardo al profilo assistenziale, il signor possiede mezzi adeguati per poter sostenere le proprie esigenze di CP_1 vita, tenuto conto che lo stesso da gennaio 2025 percepisce la pensione sociale pari a circa CP_3
730,00 euro mensili. Inoltre, con riguardo al profilo “compensativo-perequativo” la parte richiedente non ha fornito alcuna prova di aver rinunciato a opportunità professionali o di aver sacrificato proprie aspettative economiche per dedicarsi in via prevalente alla cura della famiglia o all'assistenza della prole. Considerato quanto sopra, tenuto, altresì, conto che l'assegno divorzile viene attribuito e quantificato prendendo in considerazione anche le ragioni della decisione tra cui rientrano le condotte maltrattanti poste in essere dal signor in danno dell'ex coniuge (accertate sia in sede penale sia in sede CP_1 civile) e che tali comportamenti hanno leso il principio solidaristico che ispira l'assegno divorzile nella sua duplice funzione, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale né nella sua funzione “equilibratrice-perequativa”.
Sulle spese di lite. Vista la soccombenza del convenuto in ordine all'addebito della separazione, l'accordo raggiunto dalle parti in separazione sia in ordine al mantenimento del figlio , maggiorenne e non CP_4 economicamente autosufficiente, sia in ordine al versamento di un contributo assistenziale in favore di parte convenuta, la soccombenza del convenuto in ordine all'assegno divorzile e all'assegno alimentare ex art. 433 c.c. e la reciproca soccombenza delle parti in divorzio in ordine al mantenimento del figlio minore , le spese di lite devono essere poste per 1/3 a carico del CP_4
e compensate per il resto. Si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della CP_1 natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 9290 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a MILANO il 28/04/2001, atto trascritto negli atti di matrimonio Controparte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 2001, n. 0611, registro 01, parte 2, serie A;
2. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 CP_1 figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante versamento, in via CP_4 anticipata entro il 5 di ogni mese, a favore di , dell'importo mensile di euro 100,00, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026);
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 100% nelle spese Parte_1 extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
5. Rigetta la domanda di assegno alimentare ex art. 433 c.c. avanzata da parte resistente;
6. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 5.000,00, oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico del resistente e compensate per il restante 2/3 tra le parti;
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 09/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 24.6.2025 e discussa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
TO MI (MI) in via Trieste, n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. MARINA LAURENZA presso il cui studio in Milano (MI), via Orti, n. 12, ha eletto domicilio telematico
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato il [...] a [...]_1 C.F._2
(Lucca) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. MARA AMORE MODICA presso il cui studio in Milano (MI), via Carroccio, n. 6, ha eletto domicilio telematico
-Parte convenuta-
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: IV
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER OR MONICA: PRONUNCIARE SENTENZA di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI In via preliminare 1) Confermare la domanda di addebito del divorzio in capo al resistente, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio;
2) rigettare tutte le domande formulate da parte resistente, con specifico riferimento alla domanda di mantenimento a qualunque titolo e per qualunque somma richiesta in favore del signor CP_1 ed alla domanda, in subordine, del riconoscimento degli alimenti per qualunque somma eventualmente richiesta, perché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi già esposti e potendo lo stesso usufruire a seguito della sentenza di separazione, dell'assegno sociale erogato dall' e/o di altri sussidi / prestazioni assistenziali / previdenziali previa istanza all'ente CP_3 competente Nel merito, in via principale
3) pronunciare sentenza di divorzio, con addebito al signor mandando alla cancelleria per CP_1 le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Milano;
4) confermare l'assegnazione della ex casa familiare, immobile sito in AN TO MI (MI) alla Via Trieste n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della signora Parte_1
e del figlio Controparte_4
5) Confermare a carico del signor il pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento di € 100,00 o quello che verrà ritenuto di giustizia, a favore del figlio Controparte_4 oltre al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie in misura del 50% e secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano;
6) respingere ogni ulteriore domanda di mantenimento e/o di alimenti avanzata dal signor CP_1
7) In ogni caso con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario al 15% Cpa ed Iva come per legge del presente giudizio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER CI GI : CP_1
B) Sul procedimento di divorzio ex articolo 473 bis comma 49 cpc, compiuti gli adempimenti di rito, in via preliminare: rigettare la domanda di addebito del divorzio formulata da parte ricorrente in quanto inammissibile e infondata per i motivi espressi nel presente atto;
nel merito: 1) aderendo alla richiesta della ricorrente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor con la signora il 28 aprile 2001; CP_1 Pt_1
2) prendere atto che il signor aderisce alla richiesta della signora di vedersi CP_1 Pt_1 assegnare la casa coniugale a AN TO MI, con arredi e pertinenze che l'abiterà insieme al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
CP_4
3) determinare un periodico mensile a carico del papà quale contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto della situazione economica dei genitori, in misura non maggiore di € 50,00 mensili e stabilire a carico della mamma la contribuzione nella misura del 100% per le spese straordinarie del figlio, come qualificate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) disporsi a carico della signora un assegno divorzile a favore del signor non Pt_1 CP_1 inferiore ad € 600,00 mensili con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT da corrispondere sul conto corrente che verrà indicato da parte resistente alla signora Pt_1
5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione e divorzio in capo al signor accertato lo stato di bisogno e CP_1 rischio sopravvivenza del resistente, dichiarare la signora a prestare a favore del marito la Pt_1 somma non inferiore a € 600,00 mensili, o quella che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti ex articolo 433 codice civile.
- rigettare le domande tutte formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nei propri atti difensivi. In ogni caso con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario 15% Cpa ed Iva se dovuta del presente giudizio. In via istruttoria il signor insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nei CP_1 propri atti difensivi che qui devono intendersi integralmente richiamate unitamente alla documentazione prodotta e chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, eccependone l'inammissibilità delle stesse per i seguenti motivi: - quanto al capitolo 1) perché è stato formulato in modo generico, valutativo;
- quanto al capitolo 2) perché vertendo su un fatto negativo risulta generico;
- quanto al capitolo 3) perché formulato in modo valutativo, generico e perché il fatto riportato nel capitolo deve essere provato documentalmente;
- quanto al capitolo 4) perché documentale;
- quanto ai capitoli da 5) 6) 7) 8) e10) perché sono stati formulati in modo valutativo, generico;
- quanto al capitolo 9) perché vertendo su un fatto negativo risulta generico;
- quanto al capitolo 11) per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo e di luogo;
- quanto al capitolo 12) perché già provato documentalmente (si confronti documento n. 7 prodotto da parte resistente). Sempre in via istruttoria, per la non creduta ipotesi di ammissione anche parziale di esse, il signor chiede di essere ammesso alla prova contraria a mezzo testimoni, ovvero: - sul capitolo 9) CP_1 di parte ricorrente indicando come teste, la dottoressa Assistente Sociale S.S. Ser.D. Testimone_1
AN OR (C. ) Via Statuto 5, 20121 Controparte_5
Milano;
- sul capitolo 11) di parte ricorrente indicando come teste il già citato testimone, ON
[...] presso la chiesa di AN OR al Corpo, Milano. Tes_2
Voglia il Tribunale adito prendere atto che il signor ferme le proprie domande ed eccezioni CP_1 inerenti all'addebito e all'assegnazione della casa familiare (da assegnarsi alla signora , è Pt_1 disponibile a definire sia per la separazione, sia per la domanda di divorzio le questioni economiche esse inerenti, alle seguenti condizioni: (i) corresponsione da parte della signora di una somma mensile di € 250,00, per un massimo Pt_1 di 12 mesi e cesserà nel momento in cui verrà erogato in favore del signor il sussidio CP_1 assistenziale e/o previdenziale con impegno di parte resistente ad informare la signora non Pt_1 appena percepirà qualsiasi forma di sussidio assistenziale o previdenziale. L'erogazione della somma inizierà a decorrere dal 30 settembre 2024; (ii) a fronte della corresponsione dell'importo di cui sopra, il signor rinuncia nei confronti della signora alla domanda di mantenimento CP_1 Pt_1
e a quella dell'assegno alimentare estendendo la rinuncia alla richiesta dell'assegno alimentare anche a favore del figlio (iii) attesa la situazione di grave indigenza economica Persona_1
e di salute precaria del signor la signora si assumerà, in via esclusiva, ogni onere
CP_1 Pt_1 del mantenimento ordinario di , così come delle spese straordinarie fino al raggiungimento CP_4 dell'autonomia economica di quest'ultimo rinunciando, fin d'ora, a promuove qualsiasi azione per il recupero delle somme, anche a tale titolo, nei confronti del signor (iv) a fronte
CP_1 dell'avveramento di tali condizioni, il signor rinuncia alle proprie istanze istruttorie;
(v) il
CP_1 signor inoltre, si rende disponibile a trasferire, gratuitamente, la proprietà dell'autovettura
CP_1
TG FX568AH alla signora impegnandosi a sottoscrivere, se dovesse necessitare anche per il Pt_1 tramite del proprio legale, la documentazione per la relativa formalizzazione e si impegna a disdettare le utenze al medesimo intestate di cui al contratto Telepass e quello contratto con l'operatore telefonico, TIM;
(vi) la signora provvederà a custodire i beni del signor rinvenuti nell'abitazione Pt_1 CP_1 familiare, ovvero un orologio marca rolex, due orologi di altra marca, la fede nuziale, oltre ai vestiti ancora presenti nell'abitazione familiare e li restituirà tramite il proprio legale, su richiesta del medesimo signor L'orologio marca Rolex, due orologi di altra marca, la fede nuziale CP_1 verranno custoditi dalla signora presso la cassetta di sicurezza che la medesima detiene in Pt_1
Banca, con esonero di responsabilità della signora per quanto possa occorrere, in sede di Pt_1 trasferimento dei beni dall'abitazione alla banca. I beni potranno essere consegnati su richiesta del signor per il tramite della scrivente difesa. CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 9.03.2024, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 28/4/2001 a Milano (trascritto nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2001, n. 0611, registro 01, parte 2, serie A) con , dalla cui unione è nato in data [...] Controparte_1 il figlio , ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione con addebito al marito, CP_4 formulando contestualmente richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi dei presupposti di legge. Più specificatamente, parte attrice ha chiesto di dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, nonché, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà ed un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie CP_1
si è ritualmente costituito in giudizio e, dopo aver aderito alla domanda di Controparte_1 separazione e, decorso il termine di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito;
la determinazione del contributo paterno al mantenimento di nella misura massima di € 50,00 mensili con spese straordinarie a carico della madre in ragione CP_1 del 100%, la previsione dell'obbligo della parte attrice di versare la somma di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile ovvero, in subordine, a titolo di alimenti. All'udienza del 12.06.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, su richiesta congiunta, ha disposto il rinvio della causa per consentire alle parti di verificare ipotesi conciliative, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Con ordinanza del 19.07.2024 il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti e rigettate tutte le istanze istruttorie in quanto superflue ai fini della decisone, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'udienza 10.09.2024, a seguito di ampia discussione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe indicato. Il Giudice, quindi, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. In data 25.9.2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n. 8348/2024 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale così ha provveduto: rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza (non definitiva) di separazione;
ritenuto che
la causa deve proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate dalle parti ivi comprese, decorso il termine di procedibilità previsto dalla legge, la domanda di divorzio e le domande alla stessa accessorie
P. Q. M.
1. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti;
2. fissa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio l'udienza del 24.06.2025 ore 13. A tale udienza parte convenuta ha rappresentato che da gennaio 2025 percepisce il contributo INPS pari a euro 700,00 mensili. Il Giudice delegato, richiamata l'ordinanza del 19.07.2024 con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato i procuratori di parte attrice e di parte convenuta a precisare le conclusioni. Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa. I difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 28/4/2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2001, n. 0611, registro 01, parte 2, serie A); si sono separati in virtù della sentenza di separazione n. 8348/2024 emessa in data 25.9.2024 e pubblicata in data 26.9.2024 (già autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12 giugno 2024) nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. e la prima udienza di divorzio è stata celebrata in data 24.6.2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, considerato il lungo tempo trascorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle questioni economiche. A. Sul contributo per il mantenimento della prole. Con riferimento al contributo paterno al mantenimento di , maggiorenne ed economicamente CP_4 non autosufficiente, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass. Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811). Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che , seppur maggiorenne, non risulta CP_4 aver raggiunto l'indipendenza economica. Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento. A tal proposito, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha domandato di disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di versando alla madre la somma CP_4 mensile di euro 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, invece, ha domandato porsi a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma di euro 50,00 mensili e di porre a carico della madre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento straordinario del figlio . CP_4
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti e da quanto riferito dalle parti emerge che: la madre percepisce una retribuzione netta mensile di euro 3.100,00 per quattordici mensilità; è proprietaria esclusiva della casa coniugale e percepisce per intero l'AUU per la famiglia pari a euro 540,00 mensili;
il padre è uscito dal carcere a gennaio 2025 e da allora percepisce una pensione sociale INPS pari a euro 730,00 mensili;
è privo di lavoro, non è proprietario di immobili e si trova in uno stato di salute che ha compromesso l'attività lavorativa. Considerato quanto sopra, tenuto conto che il signor a gennaio 2025 è uscito dal carcere CP_1
(dove non percepiva alcun sussidio) e attualmente (diversamente che all'epoca della separazione) percepisce la pensione sociale INPS pari a circa euro 730,00 mensili, considerato, altresì, che è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, di (che, ad oggi, non CP_4 vede praticamente mai il padre), il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della madre CP_4 dell'importo mensile omnicomprensivo su 12 mensilità di euro 100,00. La madre dovrà continuare a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie per il figlio . CP_4
Il Collegio ribadisce che nulla va disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, già di esclusiva proprietà della moglie, stante l'assenza di richiesta in tal senso da parte del marito ed il suo consenso affinché rimanga nella piena disponibilità della e del loro figlio. Pt_1
B. Sulla domanda ex art. 433 c.c. e sull'assegno divorzile. Il Collegio ritiene che debba essere rigettata la domanda di assegno alimentare ex art. 433 c.c. avanzata da parte convenuta per le ragioni di seguito esposte. L'art. 433 c.c. individua, in ordine di priorità, i soggetti obbligati a prestare gli alimenti, individuando al primo posto il “coniuge”. Tuttavia, con la pronuncia del divorzio, lo status di coniuge viene meno e, conseguentemente, anche il diritto di uno dei due coniugi a richiedere e ad ottenere ex art. 433 c.c. un assegno alimentare dall'altro. Anche a voler prescindere da tale profilo, ad abundantiam, va sottolineato che:
1. il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Nel caso di specie, il convenuto non versa in condizioni di bisogno assoluto dal momento che da gennaio 2025 percepisce una pensione sociale pari ad euro 730,00 mensili che, pur nella sua modestia, appare sufficiente a garantirgli il soddisfacimento delle esigenze minime di vita. Non sarebbe, dunque, configurabile uno stato di indigenza assoluta tale da giustificare l'applicazione dell'art. 433 c.c.
2. l'obbligo di prestare gli alimenti trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare (art. 433 c.c.). Il fatto che convenuto sia stato ritenuto responsabile di gravissime violazioni dei doveri coniugali, essendo stato accertato in giudizio che egli ha posto in essere condotte di maltrattamento ai danni dell'ex coniuge, tali da determinare l'addebito della separazione e la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, annulla il presupposto della solidarietà sul quale si basa il predetto obbligo. Parte convenuta ha, altresì, domandato il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella somma di euro 600,00 mensili. Parte ricorrente ha, invece, domandato il rigetto della domanda avanzata. L'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 stabilisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Le recentissime pronunce della Corte Suprema, in seguito alla nota sentenza del 2018, in materia di assegno divorzile, hanno evidenziato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472). Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico
-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635). Come già sopra riportato, quindi, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di appurarne un eventuale squilibrio cui sopperire in primis con la previsione di un assegno divorzile in funzione assistenziale. Richiamati i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema sul punto e valutate le condizioni economiche dei coniugi come sopra esposte, in primo luogo si evidenzia che, con riguardo al profilo assistenziale, il signor possiede mezzi adeguati per poter sostenere le proprie esigenze di CP_1 vita, tenuto conto che lo stesso da gennaio 2025 percepisce la pensione sociale pari a circa CP_3
730,00 euro mensili. Inoltre, con riguardo al profilo “compensativo-perequativo” la parte richiedente non ha fornito alcuna prova di aver rinunciato a opportunità professionali o di aver sacrificato proprie aspettative economiche per dedicarsi in via prevalente alla cura della famiglia o all'assistenza della prole. Considerato quanto sopra, tenuto, altresì, conto che l'assegno divorzile viene attribuito e quantificato prendendo in considerazione anche le ragioni della decisione tra cui rientrano le condotte maltrattanti poste in essere dal signor in danno dell'ex coniuge (accertate sia in sede penale sia in sede CP_1 civile) e che tali comportamenti hanno leso il principio solidaristico che ispira l'assegno divorzile nella sua duplice funzione, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale né nella sua funzione “equilibratrice-perequativa”.
Sulle spese di lite. Vista la soccombenza del convenuto in ordine all'addebito della separazione, l'accordo raggiunto dalle parti in separazione sia in ordine al mantenimento del figlio , maggiorenne e non CP_4 economicamente autosufficiente, sia in ordine al versamento di un contributo assistenziale in favore di parte convenuta, la soccombenza del convenuto in ordine all'assegno divorzile e all'assegno alimentare ex art. 433 c.c. e la reciproca soccombenza delle parti in divorzio in ordine al mantenimento del figlio minore , le spese di lite devono essere poste per 1/3 a carico del CP_4
e compensate per il resto. Si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della CP_1 natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 9290 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a MILANO il 28/04/2001, atto trascritto negli atti di matrimonio Controparte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 2001, n. 0611, registro 01, parte 2, serie A;
2. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 CP_1 figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante versamento, in via CP_4 anticipata entro il 5 di ogni mese, a favore di , dell'importo mensile di euro 100,00, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026);
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 100% nelle spese Parte_1 extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
5. Rigetta la domanda di assegno alimentare ex art. 433 c.c. avanzata da parte resistente;
6. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 5.000,00, oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico del resistente e compensate per il restante 2/3 tra le parti;
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato