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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7199/2024
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nel giudizio di appello promosso da
Parte_1
appellante nei confronti di
, C.F. , con l'avvocato Fausto Giovanni Pasotti Controparte_1 C.F._1
appellata avverso
la sentenza n. 826 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata il 14.12.2023 con riferimento al Pt_1 capo “La natura cautelare del provvedimento prefettizio si ricava dal tenore letterale dell'ordinanza medesima, laddove ordina la sospensione del titolo abilitativo alla guida via provvisoria ex art. 223
C.d.S. Il carattere cautelare impone che la sanzione accessoria sia comminata per un periodo inferiore
a quello applicabile in concreto nella singola fattispecie, poiché diversamente da un lato ne verrebbe frustrato il carattere di necessaria provvisorietà dall'altro si verificherebbe lo sconto dell'intero periodo di sanzione accessoria a prescindere dall'accertamento in sede giudiziale del reato, il quale ultimo è peraltro elemento pregiudiziale rispetto all'applicazione della sanzione accessoria in via definitiva e pure in via cautelare. Nella fattispecie si ritiene pertanto equo ridurre il periodo di
sospensione provvisoria a quello già sofferto dal ricorrente, tenuto anche conto che il ricorrente ha
depositato certificato di idoneità alla guida e considerato il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente
dal protrarsi ulteriore di tale sospensione, compensando le spese di lite in ragione della parziale soccombenza” sulle conclusio ni di parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare in toto l'opposizione di controparte, confermando la piena legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida oggetto di opposizione, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi.” di parte appellata: “in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile in quanto tardivo in ragione di quanto esposto in narrativa;
in via principale e nel merito: rigettare l'appello per tutte le motivazioni
1 di 4 in fatto ed in diritto esposte con il presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Spese di lite interamente rifuse e distratte in favore del sottoscritto difensore antistatario.” ha pronunciato la seguente
sente nza
1. L'appellata ha eccepito la tardività dell'appello (Il GdP Dott.ssa Gusmano dava lettura del dispositivo della sentenza di primo grado all'udienza del 9.1.23, data di decorrenza del termine dell'impugnazione … alla data di deposito del ricorso 11.6.24 in appello il termine decadenziale semestrale era ampiamente decorso”).
Il termine per la proposizione dell'appello va determinato con riferimento alla conoscibilità dei motivi che hanno condotto alla decisione contenuta nel dispositivo pronunciato in udienza. Ipotizzando un onere di impugnazione sulla base del solo dispositivo, verrebbe meno l'onere previsto dall'articolo 342
c.p.c. di specificità dei motivi di appello, ossia dell'indicazione degli errori del primo giudice valutabili soltanto alla luce della motivazione. A conferma di questa conclusione va evidenziato come non sia previsto la facoltà di presentare motivi (di appello) aggiunti contrariamente a quanto accade per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Nel caso di specie, all'esito dell'udienza di discussione il giudice di primo grado ha pronunciato il dispositivo e la sentenza, comprensiva di motivazione, è stata depositata il 14.12.2023, come risulta da attestazione sull'originale della sentenza depositata sottoscritta sia dal giudice che dal cancelliere.
L'appello è stato depositato l'11.6.2024. Il termine è rispettato.
L'eccezione va rigettata.
2. Passando all'esame del merito in via preliminare va esaminata la contestazione avanzata in primo grado dall'odierna appellata in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi del potere azionato con il provvedimento impugnato avente a oggetto la mancanza di informazioni sul tipo di etilometro utilizzato per le verifiche e relativa taratura. Si tratta di questione non esaminata nel giudizio di primo grado ma che potrebbe essere dirimente per la decisione.
Sul punto deve farsi riferimento all'articolo 379 d.p.r. n. 495/ 1992 secondo cui gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti
e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità, soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della he vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate Pt_2
dal , in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti Parte_3
prescritti.
Fatta questa premessa, l'etilometro utilizzato nel caso in esame aveva marca ACS modello 679/E,
matricola 0112 numero di omologazione OM00373Bet del 7 giugno 2001 data prima verifica 10 maggio
2012, revisione periodica 16 aprile 2021, scadenza 16 aprile 2022.
La contestazione non è fondata.
3. È ora possibile esaminare la questione posta alla base della decisione di primo grado e riguardante la natura del provvedimento impugnato e le conseguenze discendenti da tale qualificazione.
2 di 4 Secondo l'appellante:
− le norme degli articoli 186 comma 9 e 223 CdS hanno funzioni differenti, con la conseguenza che l'esito dell'accertamento sanitario disposto ai sensi dell'articolo 186 comma 9 CdS è irrilevante rispetto alla sospensione della patente irrogata ai sensi dell'art. 223 CdS;
− la condotta dell'appellata emergente dal tasso alcolemico rilevato e il sinistro conseguente evidenziato la gravità del fatto.
L'appellata ha affermato che dalla natura cautelare del provvedimento impugnato deriva che il superamento della visita medica escluda il fondamento della sospensione e che il decorso del tempo faccia venir meno il rischio di reiterazione.
Delineate le posizioni delle parti è possibile esaminare la questione.
La differenza tra le norme indicate sopra affermata dall'appellante e non oggetto di specifiche critiche da parte dell'appellata trova conferma nell'interpretazione offerta da costante giurisprudenza di legittimità che può essere sintetizzata come segue.
La misura della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 comma 9 C.d.S. è finalizzata a far sì che il conducente trovato in stato di ebbrezza alcolica si sottoponga con rapidità alla visita medica dell'art. 119 C.d.S. diretta all'acquisizione di elementi che possano condurre a valutare l'idoneità alla guida: l'elevato tasso alcolemico potrebbe, infatti, essere indice di uno stato patologico di cronica intossicazione da alcol che renderebbe il conducente inidoneo alla guida a prescindere dal possibile esito del processo penale. La sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1
C.d.S., anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito del processo penale, trova ragione nel fatto che l'elevato tasso alcolemico è espressivo dell'incapacità, ancorché episodica, di consumare alcol in modo responsabile e, di conseguenza, del rischio di reiterazione del fatto con ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. Tale differente struttura e funzione esclude un rapporto di specialità fra le misure con conseguente loro applicabilità in via cumulativa. Queste considerazioni escludono un'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 223 comma 1 C.d.S. per violazione del canone della ragionevolezza (art. 3
Cost.) rispetto all'art. 186 comma 2 C.d.S. sotto il profilo della durata delle rispettive sospensioni: la sanzione provvisoria ha una natura diversa rispetto a quella definitiva, a contenuto più marcatamente punitivo e afflittivo (si veda sent. Corte Cost. n. 344/2004).
Il positivo superamento della visita medica riguardante la misura prevista dall'articolo 186 comma 9
C.d.S. è, dunque, irrilevante rispetto a quella del provvedimento amministrativo opposto che trova fondamento nella gravità della condotta dell'appellata (circolazione stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro da parte di conducente con particolari connotazioni personali) e del sinistro conseguente alla sua guida descritte nel provvedimento impugnato anche tramite rinvio al verbale di contestazione della violazione. Il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del venir meno della sospensione cautelare di cui all'articolo 186 comma 9 C.d.S. in conformità a quanto previsto dal provvedimento opposto, che delimitava l'efficacia temporale della sospensione cautelare all'esito positivo della visita medica di cui all'art. 119 comma 4 C.d.S.
3 di 4 Inoltre, la circostanza che il processo penale possa concludersi in senso favorevole all'appellata a seguito di messa alla prova non determina l'illegittimità del provvedimento opposto, poiché è lo stesso legislatore a prevedere che la sospensione provvisoria della patente possa avere una durata massima di due anni, coincidente con la durata massima della sanzione amministrativa accessoria irrogata in via definitiva dal Giudice penale. Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia ha esaustivamente motivato, alla luce dell'obiettiva gravità della condotta descritta nel verbale di accertamento della violazione del
Codice della Strada, la scelta di irrogare la sanzione della sospensione provvisoria della patente nella misura massima di ventiquattro mesi: non possono, dunque, ravvisarsi illegittimità che ne giustifichi l'annullamento.
L'appello merita accoglimento.
4. Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese processuali del giudizio di primo grado:
l'appellante, costituita in giudizio in persona di un suo funzionario, non ne ha sostenute.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi della vigente tabella per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria assente in questo tipo di processi (euro 460 +
389 + 851).
Per que sti m otivi
1. In riforma della sentenza n. 826 del Giudice di Pace di Brescia pubblicata il 14.12.2023, rigetta l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dal Prefetto di Brescia l'8.6.2021 prot.
718/2021 nei confronti di . Controparte_1
2. Nulle sulle spese processuali del giudizio di primo grado.
3. Condanna a rimborsare alla le spese processuali del Controparte_1 Parte_1
giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.700 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.
Si comunichi.
Brescia, 22.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
4 di 4
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nel giudizio di appello promosso da
Parte_1
appellante nei confronti di
, C.F. , con l'avvocato Fausto Giovanni Pasotti Controparte_1 C.F._1
appellata avverso
la sentenza n. 826 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata il 14.12.2023 con riferimento al Pt_1 capo “La natura cautelare del provvedimento prefettizio si ricava dal tenore letterale dell'ordinanza medesima, laddove ordina la sospensione del titolo abilitativo alla guida via provvisoria ex art. 223
C.d.S. Il carattere cautelare impone che la sanzione accessoria sia comminata per un periodo inferiore
a quello applicabile in concreto nella singola fattispecie, poiché diversamente da un lato ne verrebbe frustrato il carattere di necessaria provvisorietà dall'altro si verificherebbe lo sconto dell'intero periodo di sanzione accessoria a prescindere dall'accertamento in sede giudiziale del reato, il quale ultimo è peraltro elemento pregiudiziale rispetto all'applicazione della sanzione accessoria in via definitiva e pure in via cautelare. Nella fattispecie si ritiene pertanto equo ridurre il periodo di
sospensione provvisoria a quello già sofferto dal ricorrente, tenuto anche conto che il ricorrente ha
depositato certificato di idoneità alla guida e considerato il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente
dal protrarsi ulteriore di tale sospensione, compensando le spese di lite in ragione della parziale soccombenza” sulle conclusio ni di parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare in toto l'opposizione di controparte, confermando la piena legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida oggetto di opposizione, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi.” di parte appellata: “in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile in quanto tardivo in ragione di quanto esposto in narrativa;
in via principale e nel merito: rigettare l'appello per tutte le motivazioni
1 di 4 in fatto ed in diritto esposte con il presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Spese di lite interamente rifuse e distratte in favore del sottoscritto difensore antistatario.” ha pronunciato la seguente
sente nza
1. L'appellata ha eccepito la tardività dell'appello (Il GdP Dott.ssa Gusmano dava lettura del dispositivo della sentenza di primo grado all'udienza del 9.1.23, data di decorrenza del termine dell'impugnazione … alla data di deposito del ricorso 11.6.24 in appello il termine decadenziale semestrale era ampiamente decorso”).
Il termine per la proposizione dell'appello va determinato con riferimento alla conoscibilità dei motivi che hanno condotto alla decisione contenuta nel dispositivo pronunciato in udienza. Ipotizzando un onere di impugnazione sulla base del solo dispositivo, verrebbe meno l'onere previsto dall'articolo 342
c.p.c. di specificità dei motivi di appello, ossia dell'indicazione degli errori del primo giudice valutabili soltanto alla luce della motivazione. A conferma di questa conclusione va evidenziato come non sia previsto la facoltà di presentare motivi (di appello) aggiunti contrariamente a quanto accade per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Nel caso di specie, all'esito dell'udienza di discussione il giudice di primo grado ha pronunciato il dispositivo e la sentenza, comprensiva di motivazione, è stata depositata il 14.12.2023, come risulta da attestazione sull'originale della sentenza depositata sottoscritta sia dal giudice che dal cancelliere.
L'appello è stato depositato l'11.6.2024. Il termine è rispettato.
L'eccezione va rigettata.
2. Passando all'esame del merito in via preliminare va esaminata la contestazione avanzata in primo grado dall'odierna appellata in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi del potere azionato con il provvedimento impugnato avente a oggetto la mancanza di informazioni sul tipo di etilometro utilizzato per le verifiche e relativa taratura. Si tratta di questione non esaminata nel giudizio di primo grado ma che potrebbe essere dirimente per la decisione.
Sul punto deve farsi riferimento all'articolo 379 d.p.r. n. 495/ 1992 secondo cui gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti
e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità, soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della he vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate Pt_2
dal , in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti Parte_3
prescritti.
Fatta questa premessa, l'etilometro utilizzato nel caso in esame aveva marca ACS modello 679/E,
matricola 0112 numero di omologazione OM00373Bet del 7 giugno 2001 data prima verifica 10 maggio
2012, revisione periodica 16 aprile 2021, scadenza 16 aprile 2022.
La contestazione non è fondata.
3. È ora possibile esaminare la questione posta alla base della decisione di primo grado e riguardante la natura del provvedimento impugnato e le conseguenze discendenti da tale qualificazione.
2 di 4 Secondo l'appellante:
− le norme degli articoli 186 comma 9 e 223 CdS hanno funzioni differenti, con la conseguenza che l'esito dell'accertamento sanitario disposto ai sensi dell'articolo 186 comma 9 CdS è irrilevante rispetto alla sospensione della patente irrogata ai sensi dell'art. 223 CdS;
− la condotta dell'appellata emergente dal tasso alcolemico rilevato e il sinistro conseguente evidenziato la gravità del fatto.
L'appellata ha affermato che dalla natura cautelare del provvedimento impugnato deriva che il superamento della visita medica escluda il fondamento della sospensione e che il decorso del tempo faccia venir meno il rischio di reiterazione.
Delineate le posizioni delle parti è possibile esaminare la questione.
La differenza tra le norme indicate sopra affermata dall'appellante e non oggetto di specifiche critiche da parte dell'appellata trova conferma nell'interpretazione offerta da costante giurisprudenza di legittimità che può essere sintetizzata come segue.
La misura della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 comma 9 C.d.S. è finalizzata a far sì che il conducente trovato in stato di ebbrezza alcolica si sottoponga con rapidità alla visita medica dell'art. 119 C.d.S. diretta all'acquisizione di elementi che possano condurre a valutare l'idoneità alla guida: l'elevato tasso alcolemico potrebbe, infatti, essere indice di uno stato patologico di cronica intossicazione da alcol che renderebbe il conducente inidoneo alla guida a prescindere dal possibile esito del processo penale. La sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1
C.d.S., anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito del processo penale, trova ragione nel fatto che l'elevato tasso alcolemico è espressivo dell'incapacità, ancorché episodica, di consumare alcol in modo responsabile e, di conseguenza, del rischio di reiterazione del fatto con ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. Tale differente struttura e funzione esclude un rapporto di specialità fra le misure con conseguente loro applicabilità in via cumulativa. Queste considerazioni escludono un'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 223 comma 1 C.d.S. per violazione del canone della ragionevolezza (art. 3
Cost.) rispetto all'art. 186 comma 2 C.d.S. sotto il profilo della durata delle rispettive sospensioni: la sanzione provvisoria ha una natura diversa rispetto a quella definitiva, a contenuto più marcatamente punitivo e afflittivo (si veda sent. Corte Cost. n. 344/2004).
Il positivo superamento della visita medica riguardante la misura prevista dall'articolo 186 comma 9
C.d.S. è, dunque, irrilevante rispetto a quella del provvedimento amministrativo opposto che trova fondamento nella gravità della condotta dell'appellata (circolazione stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro da parte di conducente con particolari connotazioni personali) e del sinistro conseguente alla sua guida descritte nel provvedimento impugnato anche tramite rinvio al verbale di contestazione della violazione. Il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del venir meno della sospensione cautelare di cui all'articolo 186 comma 9 C.d.S. in conformità a quanto previsto dal provvedimento opposto, che delimitava l'efficacia temporale della sospensione cautelare all'esito positivo della visita medica di cui all'art. 119 comma 4 C.d.S.
3 di 4 Inoltre, la circostanza che il processo penale possa concludersi in senso favorevole all'appellata a seguito di messa alla prova non determina l'illegittimità del provvedimento opposto, poiché è lo stesso legislatore a prevedere che la sospensione provvisoria della patente possa avere una durata massima di due anni, coincidente con la durata massima della sanzione amministrativa accessoria irrogata in via definitiva dal Giudice penale. Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia ha esaustivamente motivato, alla luce dell'obiettiva gravità della condotta descritta nel verbale di accertamento della violazione del
Codice della Strada, la scelta di irrogare la sanzione della sospensione provvisoria della patente nella misura massima di ventiquattro mesi: non possono, dunque, ravvisarsi illegittimità che ne giustifichi l'annullamento.
L'appello merita accoglimento.
4. Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese processuali del giudizio di primo grado:
l'appellante, costituita in giudizio in persona di un suo funzionario, non ne ha sostenute.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi della vigente tabella per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria assente in questo tipo di processi (euro 460 +
389 + 851).
Per que sti m otivi
1. In riforma della sentenza n. 826 del Giudice di Pace di Brescia pubblicata il 14.12.2023, rigetta l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dal Prefetto di Brescia l'8.6.2021 prot.
718/2021 nei confronti di . Controparte_1
2. Nulle sulle spese processuali del giudizio di primo grado.
3. Condanna a rimborsare alla le spese processuali del Controparte_1 Parte_1
giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.700 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.
Si comunichi.
Brescia, 22.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
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