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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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- 1. Marchio debole e confondibilità: la storicità rafforza la tutelaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 9 febbraio 2026
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3134 del 18 novembre 2025, ha confermato la tutela del marchio “Radio Lombardia” contro l'uso della denominazione “Lombardia Radio TV”, affermando un principio di particolare rilievo: la debolezza originaria di un marchio, pur limitandone l'ambito di protezione, può essere superata quando l'ampiezza e la storicità dell'uso ne abbiano rafforzato la capacità distintiva presso il pubblico. Nel caso di specie, il marchio “Radio Lombardia” – composto da termini geografici e generici – vantava un preuso documentato dal 1975 e una significativa notorietà territoriale, elementi che ne avevano rafforzato il carattere distintivo. La Corte ha ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
SE ND Presidente
Serena Baccolini Consigliere
AL ER Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 706/2024 r.g. promossa in grado d'appello da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bergamo, Via Giovanni e Rodolfo Zelasco n. 10 presso lo studio dell'avv. Simona
SS ( che lo rappresenta e difende come da delega in atti Email_1
APPELLANTE contro
C.F. e P. IVA: , in persona del COroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Via Luca Comerio n. 1 presso lo studio degli avv. SE Cavagna ( e Adriana Sara Pozzi Email_2
( , che la rappresentano e difendono come da delega in atti Email_3
APPELLATA
OGGETTO: concorrenza sleale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis:
- In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta carenza di interesse alla pronuncia da parte della convenuta appellata ex art. 100 cpc per le ragioni di cui in narrativa da intendersi integralmente ritrascritte. pag. 1 - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1220/2024 (pubbl. il 01/02/2024 - RG n. 18633/2020) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIV, in composizione collegiale nella persona del Presidente estensore Dott. Claudio Marangoni, notificata in data 01.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA ISTRUTTORIA: Senza alcun implicito riconoscimento di inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova così come dedotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c. che integralmente devono intendersi richiamate in questa sede e che di seguito si riportano. 1) Prova per interpello e testi. Parte convenuta chiede di essere ammessa alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto eventualmente epurate da giudizi e valutazioni residue:
1. Vero che, la – titolare del marchio registrato “AR V” – utilizza dal 2012 e ininterrottamente Parte_2 il marchio non registrato “AR Radio V” per la messa in onda di un canale audiovisivo tematico che trasmetta programmi musicali che vanno in onda tutti i giorni per tutta la durata della giornata (canale UHF 58).
2. Vero che, l'uso di marchi riferibili alla convenuta e simili tra loro (AR TV e AR Radio Tv) ha lo scopo di offrire allo spettatore un'idea di unicità e comunanza tra l'emittente principale (AR Tv) e l'emittente tematica musicale (AR Radio TV).
3. Vero che, per massimizzare l'effetto di cui al capitolo precedente, sono stati usati colori (bianco, blu e nero) e caratteri grafici simili per entrambi i marchi riconducibili a parte convenuta come da documentazione che mi si rammostra (doc. 10 e 11 fascicolo convenuta).
4. Vero che, parte attrice, pur essendo titolare del marchio registrato RA AR”, dal 2019 trasmette (e lo fa ancor oggi) servizi audiovisivi con il marchio RA AR V”.
5. Vero che, dal 2012, l'uso del marchio “AR Radio V” da parte della convenuta è stato pacifico e ininterrotto.
6. Vero che, i segni grafici del marchio RA AR” consistono nell'acronimo RL in caratteri stampatello maiuscolo stilizzati e inscritti in un cerchio di colore rosso su fondo bianco presente in tutti i canali riconducibili a Radio AR (trasmissioni per immagini, social media, sito internet ecc.) come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 9 fascicolo convenuta). Si indica l'interpello del signor CP_2
o alternativamente del L.R.P.T. della società attrice, su tutti i capitoli di prova. Si indicano a
[...] testimoni su tutti i capitoli: - residente in [...](Bg); - residente in [...]
TT (Bg); - residente in [...](Cr);- residente in [...]
(Cr). Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova di controparte fossero ritenuti ammissibili, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni sopra indicati sul seguente capitolo di prova:
7. Vero che, il Ministero dello Sviluppo Economico esercita un controllo sulla confondibilità dei marchi e che, nel caso in cui effettivamente ravvisi detta confondibilità, revoca le autorizzazioni come da documento che mi si rammostra (doc. 12). 2) Consulenza Tecnica d'Ufficio. Laddove ritenuto opportuno dal Tribunale si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare - esaminati gli atti e i documenti di cui è causa, esaminata la natura dei servizi offerti dalle parti e la rispettiva data di ingresso nel mercato di riferimento, presa visione dei marchi effettivamente in uso alle odierne parti processuali sui canali, sulle frequenze, via web e sui profili social - se gli aspetti fonetici, grafici e visivi del marchio “AR V” e “AR Radio V” utilizzati dalla convenuta siano, o meno, confondibili con i segni fonetici, grafici e visivi del marchio RA AR” utilizzato di fatto dalla parte attrice. NEL MERITO: Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione della citata sentenza oltre interessi legali.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nei termini sopra precisati.”
pag. 2
per COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare: nel merito: in via principale, rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 1220/2024 del Parte_2
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa A, pres. rel. Dott. Claudio Marangoni, pronunciata in data 1 febbraio 2024 nella causa R.G. n. 18633/2020, pubblicata il 1 febbraio 2024, repert. n. 861/2024 del 1 febbraio 2024, e per l'effetto confermarla per i motivi tutti esposti sopra. in via subordinata, accogliere le domande di merito proposte in primo grado dalla COroparte_1
e rimaste assorbite, come da conclusioni di seguito riproposte: “nel merito: -accertare e
[...] dichiarare che gli atti compiuti dalla convenuta a discapito dell'attrice e/o le lesioni dei diritti di privativa di cui l'attrice è titolare come descritti in citazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, e, per l'effetto, - inibire alla convenuta l'utilizzazione del segno distintivo, ovvero della denominazione utilizzata “AR Radio V”, in quanto lesiva dei diritti dell'attrice, in qualunque modo utilizzata, ovvero utilizzabile secondo le tecniche divulgative allo stato tecnicamente disponibili;
-inibire alla convenuta la prosecuzione delle trasmissioni radiotelevisive utilizzando la denominazione 'AR Radio TV', siccome lesiva dei segni distintivi di cui è titolare l'attrice, ovvero di altra parimenti lesiva di tali diritti;
-inibire la fabbricazione, il commercio e l'uso di beni costituenti violazione del diritto, ordinando il ritiro definitivo dal commercio dei medesimi nei confronti della convenuta, di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, ordinando il ritiro definitivo dal commercio anche contro ogni intermediario, e di coloro i quali utilizzino detti beni per violare il diritto attoreo qui rivendicato;
-fissare una somma dovuta all'attrice per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento emanando;
con vittoria di spese del giudizio, rimb. forf., c.p.a. e IVA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori;
”; in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere in favore dell'appellata Parte_2 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori dovuti per legge;
COroparte_1 in via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, disporre c.t.u. volta ad accertare, attraverso indagini conoscitive, statistiche e demoscopiche: a) la collocazione geografica dei telespettatori/radioascoltatori delle trasmissioni di 'Radio AR'/'Radio AR TV', da un lato, e 'AR Radio TV', dall'altro; b) la rinomanza storica percepita, anche in via comparativa, da parte degli ascoltatori/telespettatori Pt_3
[...
e TV digitale, delle emittenti 'Radio AR', da un lato, e 'AR Radio TV', dall'altro, dei rispettivi marchi 'Radio AR' e 'AR Radio TV', e dei rispettivi programmi;
c) le aspettative del consumatore medio in ordine alla maggiore o minore sussistenza, anche in termini comparativi, di elementi, costituenti indici di rinomanza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la professionalità, la qualità, la credibilità, l'originalità, la storicità, la fama…), che si suppone caratterizzino i marchi RA AR”, RA AR V” e “AR Radio V”, ed i servizi offerti tramite lo sfruttamento dei detti marchi;
d) l'impressione (affermativa o negativa) del consumatore medio in ordine alla possibile -ovvero prossima – identicità/confondibilità dell'impresa di provenienza dei servizi offerti tramite i marchi RA AR” e
“AR Radio V”; disporre c.t.u. volta ad accertare tecnicamente l'ambito territoriale di copertura delle trasmissioni provenienti dalle emittenti fa-enti capo ad attrice e appellante, e dunque il grado di sovrapponibilità dei luoghi raggiunti dalle trasmissioni radio FM e TV digitale provenienti dall'attrice, da un lato, e delle trasmissioni TV digitale provenienti dalla appellante;
ordinare l'esibizione della documentazione proveniente dalla appellante da cui si possa identificare la quantità e la qualità degli in-vestimenti pubblicitari effettuati per promuovere la propria emittente e il proprio
pag. 3 marchio, e di quelli che terzi abbiano compiuto per promuovere le loro imprese e i loro prodotti/servizi attraverso il canale 'AR Radio TV'; ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che” i palinsesti di cui ai docc. 20 e 21 corrispondono a quelli effettivamente radiotrasmessi dalle parti sino dal 2008;
2) “Vero che” almeno una decina di radioascoltatori al mese nel periodo 2008-2021 hanno chiamato e tuttora chiamano la redazione di Radio AR per chiedere quali siano le frequenze di “AR Radio V” di Soresina, affermando che RA AR” “non si sente bene”. A testi si confermano: ; tutti presso la sede dell'attrice in Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
20159 Milano, Via Giulio Belinzaghi, 15. Ordinare l'esibizione in giudizio delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite pubblicitarie della convenuta, il fatturato realizzato dalle convenute mediante la vendita dei medesimi e i relativi utili nonché il fatturato e gli utili realizzati con la loro attività. Disporre c.t.u. volta all'accertamento della perdita di avviamento e il pregiudizio all'immagine subiti dalla attrice riconducibili alla contraffazione di cui è causa. Ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla per i motivi di cui alla memoria Parte_2 attorea di primo grado ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c., e in subordine, ammettere la prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi, coi testi e entrambi presso R.C.S. S.r.l..” Testimone_7 Tes_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito, anche solo “RC”) conveniva in giudizio dinanzi COroparte_3
CO al Tribunale di Milano la (di seguito, anche solo ”), deducendo: Parte_2
- di essere titolare del marchio registrato “Radio AR” n. 0001337007 (domanda n.
2008901647693 del 24/7/2008), a mezzo del quale la società offriva al pubblico i propri servizi di programmazione radiofonica, trasmessi via radio sulla frequenza FM 100.300 MHz;
- che il segno di cui sopra, sebbene fosse stato registrato solo nel 2008, in realtà veniva adoperato dalla società a far data dal 1975;
- di essere altresì titolare del marchio di fatto “Radio AR TV” che, dal 18/3/2019, veniva utilizzato per trasmettere la programmazione radiofonica anche sulla Televisione Digitale
Terrestre (di seguito anche solo “TDT”) sul canale LCN 626;
- di essere editrice, dal 31/3/1982, della testata giornalistica registrata “Radio AR”, che contraddistingueva il notiziario informativo radiofonico offerto al pubblico attraverso i suddetti canali della radio analogica FM (frequenza 100.300 MHz) e, dal 2019, della TDT
(canale LCN 626);
- che tanto i marchi quanto la testata informativa erano dotati di un certo grado di autorevolezza e storicità, essendo riconosciuti ed apprezzati dal pubblico, al punto da ricevere prestigiosi riconoscimenti da parte di istituzioni pubbliche e private. pag. 4 Tanto premesso, la difesa attorea rilevava: CO
- che (società esercente l'attività di diffusione di programmi, anche informativi, attraverso la televisione digitale terrestre) aveva iniziato a trasmettere sul canale TDT 704 utilizzando la denominazione “AR Radio TV”, non rispondente ad alcun marchio registrato o di fatto;
- che l'utilizzo della suddetta denominazione poteva ingenerare nel pubblico un effetto confusorio, comprendendo tutte le parole costituenti il nome della testata e del marchio registrati dalla società attrice (“Radio AR”);
- che la condotta di controparte doveva ritenersi in contrasto con gli artt. 2569 e 2571 c.c. e con l'art. 22 c.p.i.;
- che l'utilizzo del segno di cui sopra poteva inoltre rilevare quale atto di concorrenza sleale
“confusoria”, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.; CO
- che la condotta di , la quale era solita offrire anche servizi di informazione, violava altresì
l'art. 100 L. n. 633/1941 (“legge sulla protezione del diritto d'autore” – di seguito “l.a.”), interferendo indebitamente con l'operatività della testata giornalistica “Radio AR”.
Conclusivamente, la società attrice chiedeva al Tribunale di inibire alla convenuta l'ulteriore utilizzo della denominazione contestata, fissando un'adeguata penale in caso di inosservanza del comando giudiziale.
CO
, costituitasi in giudizio, allegava in fatto:
- di essere stata costituita nel 1984 per produrre, diffondere e commercializzare programmi televisivi;
- di essere titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale (Prot. Min.
n. 903041 – Decr. Min. n. 206/1577/info/cr – Provv. n. COroparte_5
0025955). Tali concessioni, inizialmente, erano state usate con il marchio ” Parte_2 che, nel 2008, veniva sostituito con il marchio “AR TV”, registrato come marchio di impresa n. 1523895 a seguito di domanda depositata l'11/6/2012;
- che la società convenuta aveva anche acquisito ulteriori autorizzazioni ministeriali per la fornitura, sul digitale terrestre, di servizi media audiovisivi (in data 8/10/2010) e di programmi radiofonici (in data 19/4/2012), contraddistinguendo i primi con la denominazione
“AR TV” ed i secondi con la denominazione “AR Radio TV”.
Ciò posto, la parte convenuta contestava la fondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, sulla base dei seguenti motivi:
pag.
5 - il marchio per il quale veniva invocata tutela era esclusivamente “Radio AR TV”, non registrato ed in uso dal 2019, e non anche il marchio “Radio AR” (registrato ed asseritamente in uso dal 1975);
- non essendo un marchio registrato e non potendo la società vantare sullo stesso un diritto di preuso, il segno “Radio AR TV” non poteva essere tutelato ai sensi dell'art. 2569 c.c.;
- in ogni caso, le due imprese, sino al 2019, avevano offerto servizi diversi: mentre RC si occupava della diffusione sonora su frequenze radio spendendo la denominazione “Radio CO AR”, si occupava di diffusione televisiva (anche a tema musicale) sul digitale terrestre attraverso le denominazioni “AR TV” e “AR Radio TV”;
- peraltro, la società attrice non aveva avanzato, nei confronti della convenuta, alcuna contestazione in ordine all'uso del marchio prima del 2019, ossia prima che RC avesse CO iniziato ad erogare il servizio sul digitale terrestre in concorrenza con : tale circostanza confermerebbe sia l'assenza di effettiva concorrenza, che la sostanziale diversità dei servizi erogati da ciascuna delle imprese e del pubblico cui erano destinati;
- in ogni caso, i marchi contrapposti dovevano essere considerati “deboli”, in quanto caratterizzati dall'uso di parole comuni: pertanto, per escludere l'interferenza sarebbe stata sufficiente anche solo la diversa posizione delle singole parole nonché la loro diversa impostazione grafica;
- infine, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'istituto della convalidazione del marchio ai sensi dell'art. 28 c.p.i., avendo la convenuta utilizzato il proprio marchio
(“AR Radio TV”) in buona fede nel quinquennio precedente al momento in cui RC aveva iniziato ad adoperarlo, ossia dal 2012 al 2019, e senza ricevere alcuna contestazione dalla società attrice.
Istruita la causa documentalmente, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 1220/2024, pubblicata il 1/2/2024, ha così deciso:
“1) accertata la violazione dei diritti sul segno registrato e di fatto di cui la società attrice
[...]
è titolare, inibisce alla convenuta COroparte_3 Parte_2
l'ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma e modalità del segno “AR Radio Tv”;
2) fissa a carico di parte convenuta a titolo di penale per ogni ulteriore utilizzazione del segno di cui al capo 1) in violazione dell'inibitoria comminata la somma di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento ad essa, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza a cura di parte attrice;
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 10.860,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge”.
pag. 6
CO Anzitutto, il primo giudice ha accertato la violazione, da parte di , dell'art. 20, lett. b), c.p.i., ritenendo assorbite le doglianze inerenti al profilo della concorrenza sleale. Le ragioni poste alla base di tale convincimento possono essere riassunte come segue:
- sebbene la società attrice avesse depositato formalmente il marchio “Radio AR” nel
2008, ne risultava un preuso locale sin dal 1975;
- l'originaria e obiettiva debolezza della capacità distintiva del segno era stata rafforzata dalla qualità e ampiezza dell'uso che ne era stato fatto nel tempo (cfr. docc. n. 9 e n. 10);
- il segno “Radio AR” era “poi utilizzato da COroparte_3
a partire dal 2019 per la medesima classe di servizi (classe 38: Servizi di
[...] telecomunicazioni) ma sul canale televisivo digitale terrestre con piccola variante nella sua composizione (RA AR V”)” (sentenza, p. 11). Di talché doveva ritenersi che la registrazione del marchio “Radio AR” per la classe 38 comprendesse e tutelasse il marchio anche per la trasmissione sul digitale terrestre. In altri termini, il segno “Radio
AR TV”, a prescindere dalla sua qualificazione come marchio di fatto, rientrava sotto l'egida di tutela del marchio registrato, sul duplice assunto che la trasmissione televisiva rientrava già nella classe merceologica per la quale il marchio “Radio AR” era stato registrato (classe 38) e che la sua denominazione riprendeva interamente, nel suo nucleo principale, quella del segno depositato. Pertanto, RC, anche rispetto al marchio “Radio
AR TV” poteva rivendicare l'effetto preclusivo correlato al preuso del marchio registrato;
- ciò posto, il giudice di prime cure ha accertato che l'utilizzo della denominazione “AR
Radio TV” per la trasmissione sul digitale terrestre creasse un effetto confusorio rispetto al marchio della società attrice, a fronte della rilevante somiglianza fonetica, che impediva una loro differenziazione presso il pubblico degli utenti, specie in considerazione della sostanziale coincidenza della tipologia dei servizi di telediffusione (intrattenimento ed informazione) erogati dalle due imprese;
- irrilevante doveva poi ritenersi l'eccezione di convalidazione ex art. 28 c.p.i. svolta dalla società convenuta, non potendo tale istituto essere applicato al conflitto tra un marchio registrato (“Radio AR”) ed un successivo marchio di fatto (“AR Radio TV”)
(CGUE sentenza 22/9/2011, C-482/09; Cass. 14483/02; Cass. 6678/87).
In secondo luogo, per le stesse ragioni il giudice di prime cure ha reputato fondata l'ulteriore CO contestazione inerente alla ritenuta violazione, da parte di , dell'art. 100 l.a. con riguardo alla testata giornalistica “Radio AR”, registrata dalla società attrice, ritenendo che l'utilizzo della pag. 7 denominazione “AR Radio TV” interferisse anche con i servizi di informazione quotidiana resi da RC.
CO
ha proposto appello, articolando tre motivi e concludendo, in via preliminare, per l'accertamento con declaratoria della sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di RC ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto di tutte le domande ed eccezioni dalla medesima formulate nel precedente grado di giudizio, oltre che insistere nelle già articolate istanze istruttorie (prova per interpello e per testi).
Instaurato il contraddittorio, si è costituita RC, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. In subordine, la difesa ha insistito per l'accoglimento delle domande di accertamento e inibitoria rimaste assorbite nel giudizio di primo grado e qui riproposte ex art. 346
c.p.c., oltre a rinnovare, in ogni caso, le istanze istruttorie ivi formulate.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 18/9/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8/10/2025, poi rinviata al 5/11/2025, fermi restando i termini perentori già concessi per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, è doveroso premettere che l'istruttoria assicurata dal Tribunale di Milano offre elementi sufficienti ed esaustivi per decidere la presente controversia. Non occorre, pertanto, disporre ulteriore attività istruttoria mediante l'ammissione delle istanze articolate dalle parti, che, in ogni caso, non presentano i requisiti a ciò necessari;
in particolare: la capitolazione articolata dall'appellante è in parte irrilevante (cap. 1, 2, 3, 4, 6) ed in parte valutativa (cap. n. 5); i capitoli di prova formulati dall'appellata risultano del tutto generici, oltre che irrilevanti, così come l'istanza di CTU e di ordine di esibizione, istanza quest'ultima, peraltro, priva dei necessari requisiti di specificità previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è nel suo complesso infondato.
Col primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della controparte.
In particolare, la difesa ha osservato come, nel mese di marzo 2023, sia stato spento l'impianto che CO consentiva ad entrambe le parti la trasmissione sul digitale terrestre;
successivamente, solo ha provveduto ad acquisire l'attribuzione di un nuovo canale sulla TDT per la trasmissione del proprio palinsesto, con il marchio “AR Radio TV” (cfr. doc. n. 3 e n. 4). Invece, la società odierna pag. 8 appellata non risulta aver richiesto l'attribuzione di alcun canale, così interrompendo definitivamente la trasmissione sul digitale con il marchio “Radio AR TV”: di talché, ad avviso dell'appellante, essendo venuta meno la contestuale presenza dei marchi nello stesso servizio di trasmissione televisiva, RC non avrebbe più alcun interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad avere una pronuncia giudiziale sulle domande formulate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato e, come tale, deve essere respinto.
L'asserita rinuncia dell'odierna appellata alla trasmissione dul digitale terrestre potrebbe chiaramente evincersi, secondo la prospettazione dell'appellante, dai doc. n. 3 e n. 4 allegati all'atto di appello: trattasi, tuttavia, di documentazione in parte inammissibile ed in parte del tutto irrilevante, e comunque contestata. In particolare:
- il doc. n. 3 è inammissibile e, come tale, non può essere oggetto di valutazione alcuna. Infatti, essendo datato 8/3/2022, risulta di formazione precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, fissata il 16/3/2022. Nondimeno, l'appellante non ha addotto alcuna circostanza utile a dimostrare di esserne venuta fortuitamente a conoscenza in un momento successivo o che si fosse trovata nell'impossibilità, per altri motivi a sé non imputabili, di produrlo nel primo grado di giudizio – come, ad esempio, con le note di p.c., ovvero con gli scritti conclusivi. Peraltro, sul punto RC ha prontamente replicato, in relazione a tale documento, che lo stesso “consta(va) di un provvedimento Ministeriale destinato unicamente a regolare la posizione di : esso dispone(va) la Parte_2 cessazione delle trasmissioni mediante “spegnimento” dell'“impianto di Valcava CH 58
UHF”attraverso il quale la stessa appellante trasmetteva”.
- Ad abundantiam, RC ha rilevato che l'utilizzazione del segno per contraddistinguere la trasmissione mediante riproduzione congiunta di audio e video non era affatto cessata, ed anzi,
“a far data dal 28 agosto 2023 RC ha rilasciato l'ultima versione aggiornata della Web App di RA AR V” utilizzata dall'esponente per la trasmissione della programmazione di RA AR V” anche tramite la rete internet (cfr. doc. C).
Attraverso tale canale di diffusione la programmazione di Radio AR TV viene fruita dagli utenti , senza limitazioni territoriali, attraverso i dispositivi elettronici idonei alla riproduzione audio video. Con gli aggiornamenti recenti, in particolare, l'Applicazione è divenuta disponibile anche su tutti i dispositivi Smart TV, consentendo la fruizione in streaming della programmazione radio televisiva attorea . Tale programmazione, comunque, viene già da tempo offerta con le stesse modalità mediante la piattaforma Web di Radio
AR TV (cfr. docc. D e E)”. Concludendo quindi che “la fruibilità della programmazione di Radio AR TV anche attraverso le appena citate tecnologie
pag. 9 trasmissive conferma ancor di più la conclusione secondo cui l'utilizzo da parte dell'appellante del segno “AR Radio V” nelle proprie trasmissioni si risolva in una lesione del marchio RA AR V” facente capo all'appellata. Invero, al netto delle caratteristiche intrinseche (grafica, fonetica, ecc.) dei marchi utilizzati dalle due società, e delle caratteristiche qualitative dei servizi resi, elementi che come vedremo concorrono a determinarne la confondibilità tra i marchi in discussione , si rinviene comunque, da un lato,
l'assoluta assimilabilità tipologica e qualitativa dei servizi offerti dalle due società attraverso
i segni “AR Radio V” e RA AR V”, e dall'altra l'evidente equiparabilità delle modalità di godimento da parte del pubblico dei servizi offerti dalle due società, dato che la possibilità di assistere alla programmazione video anche in streaming attraverso le Smart TV non sconta alcuna differenza pratica in termini di modalità di fruizione rispetto alla visione dei programmi attraverso un canale della TV digitale terrestre”. In altri termini, RC in replica all'eccezione avversaria ha allegato fondati e convincenti elementi che consentono di ritenere che l'utilizzo del segno Radio AR TV continui ad avvenire,
a tutt'oggi, con modalità assimilabili alla visione dei programmi attraverso canale TV digitale terrestre, e quindi, che non sia venuto meno l'interesse a coltivare le domande avanzate in questo giudizio;
- discorso diverso deve compiersi invece con riferimento al doc. n.
4. Pur potendosene ammettere la produzione, in quanto datato 1/8/2023 (data successiva al dies ad quem del termine per il deposito delle memorie di replica nel primo grado di giudizio, la cui scadenza ricorreva il 6/6/2022), lo stesso è del tutto irrilevante. Trattasi, invero, di un provvedimento CO del MISE di attribuzione a , già autorizzata alla trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri con marchio/palinsesto “AR Radio TV”, della numerazione automatica dei canali della TDT LCN 777 – BS, per la provincia di Brescia. È evidente come tale provvedimento nulla dica in ordine alla ritenuta cessazione, da parte di RC, della trasmissione su TDT.
In definitiva, a fronte di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussistono elementi utili per accertare la sopravvenuta carenza dell'interesse dell'appellata ex art. 100
c.p.c. ad ottenere una pronuncia sulle domande articolate nel primo grado di giudizio.
Col secondo motivo di doglianza, la parte appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provato il preuso del marchio “Radio AR” dal 1975, che ne avrebbe rafforzato la capacità distintiva. Tale convincimento sconterebbe un vizio di motivazione, frutto di un'errata valutazione delle prove che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risulterebbero del tutto equivoche. pag. 10 In particolare:
- il doc. n. 14 prodotto dall'appellata dimostra l'uso, a partire dal 1975, di un diverso marchio denominato “Radio Montevecchia”, nonché la titolarità della relativa frequenza in capo alla
Coop. s.r.l. Radio Montevecchia, che solo nel 1989 l'ha ceduta alla Coop RC a.r.l.;
- il doc. 9 rappresenta una descrizione contenuta sul sito web “Wikipedia” (sito enciclopedico notoriamente alimentato dagli utenti) che reca, in intestazione, la dicitura “questa voce o sezione sull'argomento radio non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti”;
- il doc. n. 10 rappresenta una descrizione presente sul sito del Comune di Milano del tutto inaffidabile, non citando le fonti considerate.
In definitiva, nessuno di questi documenti, del tutto inattendibili, sarebbe idoneo a dimostrare il preuso locale del marchio “Radio AR”: ragione per cui, secondo l'appellante, manca in atti alcun riscontro in grado di superare il rilievo dell'obiettiva (nonché pacifica) debolezza dell'originaria capacità distintiva del segno.
Il motivo è infondato.
RC risulta titolare del marchio “Radio AR”, che, nonostante sia stato registrato solo nel
2008, vanta, secondo il giudice di prime cure, un preuso locale a far data dal 1975. Tale circostanza, unitamente all'ampiezza ed alla qualità dell'uso che ne è stato fatto nel tempo, costituiscono elementi che, secondo il Tribunale, hanno rafforzato l'originaria (ed obiettiva) debolezza del segno.
Nel presente motivo di censura, l'appellante ha contestato il riconoscimento di tale preuso
(confutando l'efficacia probatoria dei documenti valorizzati dal giudice di prime cure) al precipuo scopo di sottolineare la “pura” debolezza del marchio “Radio AR”, con le relative conseguenze in termini di tutela: ed invero, “la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere
l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte” (Cass. n. 8942/2020; in senso conforme, Cass. n. 39764/2021 e Cass. n. 12570/2021).
Orbene, le censure dell'appellante non consentono a questa Corte di porre in discussione il fondamento della valutazione del Tribunale, che viene in questa sede condivisa. CO Anzitutto, occorre rilevare come in primo grado non abbia contestato i documenti oggetto del motivo di appello e, prima ancora, il preuso stesso. L'allora parte convenuta, infatti, si era limitata a riferirsi al marchio “Radio AR” come marchio “registrato e asseritamente in uso dal 1975” pag. 11 (comparsa di risposta, p. 3), senza prendere specifica posizione sulla questione, nemmeno nei successivi atti difensivi.
Sebbene tale rilievo sia ex se sufficiente a pervenire al rigetto della doglianza, in quanto avente ad oggetto contestazioni tardive e, quindi, svolte in violazione delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., in ogni caso la Corte ne rileva la genericità oltre che l'integrale infondatezza.
In particolare, questo Collegio osserva che:
- il doc. n. 14 reca un articolo di giornale del 1986, che enumera “Radio AR” tra le emittenti radiotelevisive che vantavano, in quell'anno, 11 anni di attività: elemento che conferma come la stessa fosse in auge già dal 1975. Nelle pagine successive del documento, le sole cui fa riferimento l'appellante, viene riportato un contratto di cessione della frequenza
100.300 da Nuova Radio Montevecchia alla Coop RC a.r.l.; tale circostanza, lungi dall'essere irrilevante, offre un elemento a sostegno della graduale diffusione di RC sulla rete radiofonica lombarda;
- il doc. n. 10 riporta una videata della pagina del sito internet del Comune di Milano dedicata agli Ambrogini del 2017 che, tra i suoi destinatari, ha annoverato in quell'anno “Radio
AR”, descritta come “storica e autorevole emittente” che “dal 1975 è un'importante voce del territorio” e che conta “131mila ascoltatori” al giorno. L'appellante si è limitata a sostenere genericamente l'inattendibilità di detta descrizione, non essendo citate le fonti prese in considerazione: trattasi di una contestazione oltremodo generica, specie se si considera che l'appellante non ha posto in dubbio la provenienza del documento, né confutato che si tratti di un estratto dal sito del Comune di Milano. Peraltro, la stessa lista dei premiati ivi riportata
(comprendente Radio AR) compare anche in un articolo del quotidiano “la
Repubblica”, prodotto sub doc. n. 22 da RC, in ordine al quale l'appellante nulla ha dedotto.
La comprovata attribuzione del suddetto premio a “Radio AR” è evidentemente un indice della sua notevole diffusione e notorietà presso il pubblico e sul territorio;
- la descrizione di “Radio AR” presente su Wikipedia, che ne attesta la diffusione già dal 1975 (cfr. doc. n. 9 fascicolo RC), non fa altro che confermare quanto già può chiaramente ed esaustivamente evincersi dalla documentazione appena descritta, oltre che dal CO contegno processuale di , che soltanto in appello ha svolto contestazioni in ordine al preuso del marchio “Radio AR”. In altri termini, il doc. n. 9 non fa altro che arricchire un quadro indiziario già completo di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare il preuso di tale ultimo segno sin dal 1975, nonché la sua notevole diffusione presso il pubblico, cresciuta progressivamente nel tempo, al punto da ricevere anche pubblici pag. 12 riconoscimenti: tutti elementi idonei a rafforzare notevolmente la capacità distintiva del marchio “Radio AR”.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
Col terzo motivo di appello, parte appellante:
- ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha desunto il requisito dell'affinità di cui all'art. 20 lett. b) c.p.i. dall'appartenenza dei servizi resi da RC e TSR alla stessa classe merceologica (classe 38): in tesi, tale circostanza non può essere un elemento sintomatico del presupposto applicativo previsto dalla suddetta disposizione;
- ha rilevato come il Tribunale di Milano abbia apoditticamente ed erroneamente esteso al marchio di fatto “Radio AR TV” la tutela del marchio registrato “Radio AR”.
Il primo, invero, non potrebbe vantare “alcun effetto preclusivo d'uso nei confronti di Pt_2 in quanto il marchio non registrato “AR Radio V” è usato da da prima Pt_2 del marchio non registrato RA AR V”” (atto di appello, p. 11);
- ha evidenziato che, in ogni caso, trattandosi di marchi deboli, la presenza di semplici modifiche o aggiunte consentirebbe di escludere la confondibilità con il marchio dell'appellante, che, in ogni caso, si distingue sul piano grafico, essendo caratterizzato da peculiarità visive, assenti invece nei segni di controparte1. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'effetto confusorio sarebbe altresì escluso dalla diversità dei contenuti trasmessi e dei mezzi di trasmissione (l'appellata, invero, si è sempre occupata della diffusione di contenuti musicali su frequenze prima radiofoniche poi televisive, mentre l'appellante si è occupata della diffusione di contenuti vari – formazione, divertimento, sport, cultura – a mezzo esclusivamente della televisione), nonché del pubblico cui i rispettivi contenuti erano destinati;
- ha censurato la ritenuta irrilevanza dell'eccezione di convalidazione ai sensi dell'art. 28 c.p.i., affermata dal primo giudice, sull'assunto per cui tale istituto non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto: in tesi, “Se il Tribunale di Milano, allorquando si riferisce al marchio registrato, intende invero identificare il marchio non registrato RA AR V” (cui, come detto, ritiene erroneamente di poter estendere 1 In particolare, ha osservato l'appellante come il proprio marchio sia dotato di una “dicitura “AR V” posta dentro un rettangolo con la parola “AR” di colore bianco su sfondo nero e la sigla “V” in stampatello maiuscolo di colore blu su sfondo bianco, la parola “AR” ha la lettera “L” in stampatello maiuscolo e le restanti lettere in stampatello minuscolo (marchio figurativo a colori)” (Cfr. doc. 2, 10 . Anche il marchio Parte_4 AR Radio TV utilizzato da si è avvalso di rappresentazioni grafiche- figurative simili al segno Parte_2 distintivo registrato (doc. 11 fascicolo con l'intento di connotare con omogeneità il network facente capo alla Pt_2 mediante l'uso di segni coerenti e omogenei tra loro a livello di caratteri e colori e che non richiamano in alcun Pt_2 modo i segni distintivi del marchio RC” (atto di appello, pp. 12-13). pag. 13 la tutela del marchio registrato RA AR”) e se il Tribunale di Milano, allorquando si riferisce al marchio di fatto intende identificare in vero il marchio non registrato
“AR Radio V”, allora l'incoerenza del ragionamento diventa macroscopica essendo evidente come vengono inaccettabilmente adottati due pesi e due misure. Anche volendo seguire il ragionamento (viziato) del Tribunale in ordine al fatto che la tutela del marchio registrato RA AR” si estenda anche al marchio non registrato RA AR
V” - entrambi riferibili a RC - non si vede allora perché il marchio non registrato
“AR Radio V” non possa a questo punto – e perimenti - godere della tutela del marchio registrato “AR V” – entrambi riferibili a – per le medesime e Pt_2 speculari ragioni utilizzate dal Tribunale con riferimento ai marchi di RC e, dunque, non si vede perché non si possa validamente eccepire la convalidazione ai sensi dell'art. 28 cpi.”.
Sicchè, in tesi, “i due marchi oggetto di comparazione – ovverosia RA AR V” e
“AR Radio V” - o devono considerarsi, entrambi, beneficiati dalla tutela dei rispettivi marchi registrati dalle odierne parti processuali (e dunque deve potersi eccepire la convalidazione ex art. 28 cpi) o devono considerarsi, entrambi, due marchi di fatto (e dunque deve potersi eccepire il pacifico preuso da parte di .” (atto di appello, pp. 15-16). Pt_2
Ad avviso della difesa, le superiori considerazioni, oltre ad escludere l'applicabilità al caso di specie dell'art. 20, lett. b) c.p.i., escludono altresì la fondatezza della domanda formulata dall'appellata in primo grado anche sotto il profilo della concorrenza sleale. Infatti, trattasi di segni deboli, diversi sul piano fonetico e grafico, che contraddistinguono servizi diversi;
ciò senza tralasciare che il marchio non registrato “AR Radio TV”, usato dal 2012, vanta un preuso rispetto al marchio non registrato “Radio AR TV”, adoperato solo a partire dal 2019.
Sempre col terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la ritenuta fondatezza della domanda di RC sul profilo della violazione dell'art. 100 l.a.
In tesi, un'integrale lettura del precedente di legittimità citato dal Tribunale (Cass. n. 29774/2008), consentirebbe di giungere ad una conclusione diametralmente opposta: da tale arresto, invero, potrebbe evincersi che “l'uso come testata del medesimo titolo di altra pubblicazione periodica, costituito da un termine generico e come tale dotato di scarsa capacità individualizzante, non costituisce illecita riproduzione ove accompagnato da un aggettivo in grado di escludere ogni possibilità di confusione tra le testate (nella specie, è stato ritenuto escluso il pericolo di confusione tra la testata “auto” e la testata “la mia auto” - Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 19/12/2008, n. 29774)”
(atto di appello, p. 18). Parimenti, non potrebbe sussistere possibilità di confusione tra le testate
“Radio AR” e “AR Radio TV”, specie ove si consideri che la normativa di settore esclude la confondibilità delle testate in presenza di lievi modifiche rispetto al titolo di una rivista che pag. 14 abbia connotati distintivi equivalenti ad un marchio debole. In ogni caso, l'odierna appellata non avrebbe – in tesi di parte appellante - mai allegato né provato nulla in ordine alla presunta funzione individualizzante del titolo.
In accoglimento delle doglianze appena descritte, ad avviso dell'appellante, verrebbe meno il fondamento sia dell'inibitoria che dell'imposizione della penale, sia della condanna alla rifusione CO delle spese del grado. A tale ultimo proposito, la difesa di ha contestato, in ogni caso, la liquidazione delle spese processuali, ritenuta eccessiva rispetto al tariffario previsto per lo scaglione parametrato al valore della causa indicato da RC.
Il motivo è integralmente infondato.
Avuto preliminare riguardo alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 20, comma 1 lett. b)
c.p.i. (secondo cui “I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: […] b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra
i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”), si osservi quanto segue.
Anzitutto, la Corte non intende condividere le argomentazioni di parte appellante secondo cui il primo giudice avrebbe esteso al marchio “Radio AR TV” la tutela riservata al marchio “Radio
AR” con valutazioni apodittiche e non chiaramente argomentate.
Il giudice di prime cure, in particolare, chiarito che “la registrazione del marchio RA AR”
n. 0001337007 per la classe 38 comprende e tutela detto segno sia per la radiodiffusione di programmi che per la trasmissione televisiva dei medesimi”, ha dato atto di come RC, a partire dal
2019, abbia sostanzialmente esteso l'utilizzo in concreto del segno “Radio AR” nel settore della trasmissione televisiva in versione “leggermente modificata”, ossia con la locuzione “Radio
AR TV”, “denominazione che la stessa attrice assume essere un marchio di fatto ma che – a prescindere dalla qualificazione di esso – comunque riprende interamente il segno già oggetto di formale registrazione e rispetto al quale può validamente rivendicare il preuso afferente al marchio registrato” (sentenza, pp. 10-11). È sulla base di tali ragioni – tutt'altro che apodittiche – che il
Tribunale di Milano ha esteso anche a “Radio AR TV” la tutela spettante al marchio “Radio
AR”, compreso il rafforzamento derivante dal preuso del marchio registrato.
In sostanza, il giudice di prime cure, partendo dalla tipologia dei servizi rientranti nella classe merceologica 38 (quella cui appartengono i servizi per i quali il marchio “Radio AR” è stato registrato), comprensiva dei servizi di telecomunicazione (categoria nella quale rientrano, evidentemente, tanto la radiodiffusione che la trasmissione televisiva), ha chiarito che la registrazione pag. 15 del marchio “Radio AR” da parte di RC già di per sé vale a comprendere e tutelare anche la diffusione sulla televisione digitale terrestre.
La circostanza che l'appellata abbia voluto contraddistinguere tale trasmissione con la denominazione
“Radio AR TV” non ha determinato l'introduzione di un marchio del tutto nuovo e diverso, trattandosi di una denominazione che riprende integralmente già il segno oggetto di registrazione e che caratterizza servizi già ricompresi nell'egida di tutela di quest'ultimo.
Per questi motivi
, RC rispetto a questo marchio può “validamente rivendicare il preuso afferente al marchio registrato”
(sentenza, p. 11).
Avuto successivo riguardo al giudizio di confondibilità, occorre preliminarmente ribadire come tale valutazione abbia riguardato da un lato il marchio “Radio AR TV” e, dall'altro, “AR CO Radio TV”, denominazione adoperata da , a partire dal 2013, per i propri servizi di trasmissione di programmi musicali sul digitale terrestre.
Ciò posto, rileva la Corte come il giudice di prime cure, diversamente da quanto osservato dall'appellante, non abbia semplicemente desunto l'affinità dei servizi resi dalle società odierne parti in causa dalla loro appartenenza alla classe 38, avendo piuttosto evidenziato come proprio tale circostanza imponesse un maggior rigore nello svolgimento del giudizio di confondibilità: premesso che non fosse possibile escludere l'effetto confusorio adducendo semplicemente che RC avrebbe usato, a lungo e fino ad epoca recente, il solo canale radiofonico – comprendendo la classe 38 tutti i servizi che consentono la comunicazione di una persona con l'altra, nonché di diffusione e trasmissione dati –, il primo giudice ha invero precisato che “l'identità del settore di utilizzazione dei contrapposti segni impone una valutazione più rigorosa della capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, esigendo da parte del concorrente che ha utilizzato successivamente il suo segno una più marcata differenziazione dal segno precedente altrui”
(sentenza, pp. 11-12). Così facendo, il Tribunale di Milano ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, oltre che un buon governo dei principi posti sul punto dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
Ed invero, nella valutazione del rischio di confusione entrano in gioco plurimi fattori, tra cui la somiglianza dei marchi nonché dei prodotti o dei servizi dai medesimi contraddistinti. Infatti, la direttiva 89/104/CEE “sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa” prevede, al decimo considerando, “che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione;
che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce
pag. 16 la condizione specifica della tutela”. D'altro canto, come rilevato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, vero è che l'appartenenza dei servizi contraddistinti alla medesima classe merceologica non vale di per sé sola a fondare il rischio di confondibilità, “essendo necessario che gli stessi [id est:
i prodotti contraddistinti] siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del
d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione”
(Cass. n. 630/2025). Orbene, tanto è quanto accade nel caso di specie, se solo si considera, oltre CO all'appartenenza dei servizi resi da RC e alla categoria delle “telecomunicazioni”, la sostanziale somiglianza strutturale dei segni contestati: come rilevato dal giudice di prime cure, con valutazione che non risulta scalfita dalle censure dell'appellante (limitatasi a riproporre sul punto le stesse difese spese nel primo grado di giudizio), la denominazione “AR Radio TV” “contiene in sé tutti gli elementi che costituiscono il segno di parte attrice, già oggetto di precedente registrazione come marchio nella parte ampiamente prevalente e caratterizzante del segno (cui è stata aggiunta la mera specificazione TV) e di cui pertanto può rivendicare l'effetto preclusivo rispetto a segno utilizzato successivamente dalla parte convenuta. La mera inversione di due termini non integra evidentemente un'apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. La riproduzione del segno comprende tutti gli elementi che ne compongono la denominazione protetta senza aggiunta di alcuna effettiva caratteristica o parola che ne consenta una immediata autonoma differenziazione rispetto al pubblico cui i servizi forniti dalle due parti sono rivolti appare circostanza confermativa dell'interferenza tra detti segni, anche tenendo conto del fatto che essi risultano in ultima analisi composti da termini in se stessi di non spiccata (originaria) capacità distintiva. Inoltre anche la concreta tipologia dei servizi di intrattenimento e di informazione che caratterizza l'oggetto dell'attività di telediffusione svolta da entrambe le parti risulta del tutto analoga ed definisce in maniera significativa ed essenziale l'effetto confusorio che è connesso alla concreta comparazione dei servizi in questione. Né, da ultimo, può ritenersi rilevante al fine di escludere tale effetto confusorio la constatazione che parte convenuta utilizzi il segno contestato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l'indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva” (sentenza, p.
12-13).
pag. 17 Avuto successivo riguardo all'eccezione di convalidazione ex art. 28 c.p.i., il giudice di prime cure ne ha escluso la rilevanza sul presupposto che tale istituto non si applichi ad un conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.
Ad avviso dell'appellante si tratterebbe di una decisione contraddittoria: in tesi, se il Tribunale ha ritenuto di ricomprendere il segno “Radio AR TV” nell'alveo di tutela del segno registrato
“Radio AR”, non si vede perché lo stesso non potrebbe essere fatto con il marchio “AR
Radio TV” ed il marchio registrato “AR TV”, estendendo al primo le tutele proprie della registrazione del secondo, ivi compresa la possibilità di avvalersi della convalidazione ex art. 28 c.p.i.
La doglianza, oltre che del tutto generica, in ogni caso è infondata.
Secondo l'art. 28 c.p.i., “Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
Come ben sostenuto dal primo giudice, l'eccezione, nei termini in cui è stata formulata dall'odierna appellante, è del tutto priva di rilievo;
ed invero, rileva la Corte che:
- la prospettazione di parte appellante, correttamente interpretata, sottende il dovere di RC, quale titolare di un marchio d'impresa registrato (“Radio AR”, che comprende sotto la sua egida anche “Radio AR TV”), di tollerare l'uso del successivo marchio non registrato “AR Radio TV”, in quanto asseritamente adoperato in buona fede per cinque anni consecutivi, individuati dal 2012 (momento a partire dal quale il segno veniva diffuso) sino al 2019, quando RC ha iniziato ad adoperare “Radio AR TV”;
- l'istanza di convalidazione “trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati” (Cass. n. 21566/2021): non trova applicazione, dunque, allorché il segno successivo sia un marchio di fatto, come accade nel caso di specie, tale essendo pacificamente il segno “AR Radio TV”;
- anche a voler estendere la tutela determinata dalla registrazione del marchio “AR TV” al segno “AR Radio TV”, e dunque volendo considerare il primo quale “marchio CO posteriore registrato simile” ai sensi dell'art. 28 c.p.i., in ogni caso non ha dimostrato, come era suo onere, “l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione
pag. 18 e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore”, ossia di RC (Cass. n.
7504/2023).
Altrettanto immeritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla ritenuta violazione dell'art. 100,
l. a. rispetto alla testata giornalistica “Radio AR”. In particolare, detta disposizione prevede, al quarto comma, che “Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale”. D'altro canto, l'art. 102 prevede che “è vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore”.
Orbene, come evidenziato dal primo giudice, la tutela offerta dagli artt. 100 e ss. della legge sulla protezione del diritto di autore “costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all'effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa” (sentenza, p
14).
Ed invero, “il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo” (Cass. n. 9770/2018 e Cass. n
29774/2008).
Ciò posto, occorre osservare che:
- non è contestato che RC avesse registrato, in data 31/3/1982, la testata giornalistica “Radio
AR”, a mezzo della quale la medesima trasmetteva i notiziari sulla rete radiofonica e, successivamente, televisiva;
CO
- nel primo grado di giudizio, a fronte della contestata violazione, da parte di , dell'art. 100
l. a., l'odierna appellante non aveva svolto alcuna argomentazione per porre in dubbio né il fondamento dell'avversaria prospettazione né, prima ancora, l'effettivo l'utilizzo di detta testata da parte di RC;
CO
- pertanto, deve ritenersi tardiva la deduzione svolta nella presente sede da , secondo cui la controparte non avrebbe mai allegato né provato nulla in ordine alla presunta funzione individualizzatrice del titolo della testata registrata. Tale deduzione è comunque da ritenersi infondata, avendo RC preso posizione sul punto nei propri atti difensivi di primo grado (cfr.,
a titolo esemplificativo, la prima memoria istruttoria depositata in primo grado dall'appellata,
pag. 19 ove si legge: “'Radio AR', oltre ad essere marchio registrato, identifica anche – e soprattutto - una testata giornalistica storica e registrata, che gode, in caso di lesione, della relativa tutela garantita dall'art. 100 della legge sul diritto d'autore, che protegge dalle illegittime utilizzazioni del segno distintivo la testata giornalistica (anche radiofonica) associata ad una pubblicazione effettiva, come è nel caso di specie. La testata, infatti, pubblica la propria opera editoriale da decenni, ed ha associato con il tempo al proprio segno distintivo il prodotto editoriale informativo pubblicato quotidiano e professionale”);
- deve quindi ritenersi documentato, oltre che pacifico, che il titolo “Radio AR” – registrato nel 1982 – individui e contraddistingua una testata giornalistica effettivamente e continuativamente utilizzata da RC;
CO
- parimenti pacifico è da intendersi l'utilizzo, da parte di , della denominazione
“AR Radio TV” anche per l'erogazione dei servizi di informazione quotidiana: circostanza, d'altronde, mai confutata dall'appellante.
Stante quanto appena considerato, poste le superiori argomentazioni e conclusioni in ordine all'effetto confusorio dell'utilizzo della denominazione “AR Radio TV”, sussistono, ad avviso della
Corte, tutti gli elementi per confermare l'accertamento dell'indebita interferenza confusoria da parte CO di (e, nella specie, dell'utilizzo da parte della medesima del marchio “AR Radio TV”) anche rispetto ai servizi di informazione quotidiana.
Da ultimo, infondata è altresì la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite: il Tribunale ha liquidato la cifra di € 10.860,00, importo che, secondo l'appellante, sarebbe eccessivo rispetto al valore della causa come indicato nell'iscrizione a ruolo (€ 25.000,00).
In realtà, rileva la Corte come il primo giudice abbia utilizzato, quale parametro di riferimento per l'individuazione dello scaglione, il valore effettivo del petitum (domanda di accertamento con imposizione di inibitoria e di astreinte): infatti, l'importo liquidato a titolo di spese processuali risulta congruo rispetto ai valori medi previsti per lo scaglione “indeterminabile – media complessità”.
Per le ragioni appena esposte, l'appello va conclusivamente respinto e la sentenza di primo grado confermata. Restano dunque assorbite le ulteriori domande riproposte da RC in questa sede ex art. 346 c.p.c.
Le spese processuali vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste, quindi, a carico di
[...]
(parte soccombente). La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, con Parte_2 applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal DM del 13/08/2022
n. 149, avuto ulteriore riguardo al valore della controversia (valore indicato in “indeterminabile”), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
pag. 20 Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso Parte_2 la sentenza del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, n. 1220/2024, pubblicata il 1 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 COroparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025.
Il Consigliere est.
AL ER
Il Presidente
SE ND
pag. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
SE ND Presidente
Serena Baccolini Consigliere
AL ER Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 706/2024 r.g. promossa in grado d'appello da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bergamo, Via Giovanni e Rodolfo Zelasco n. 10 presso lo studio dell'avv. Simona
SS ( che lo rappresenta e difende come da delega in atti Email_1
APPELLANTE contro
C.F. e P. IVA: , in persona del COroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Via Luca Comerio n. 1 presso lo studio degli avv. SE Cavagna ( e Adriana Sara Pozzi Email_2
( , che la rappresentano e difendono come da delega in atti Email_3
APPELLATA
OGGETTO: concorrenza sleale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis:
- In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta carenza di interesse alla pronuncia da parte della convenuta appellata ex art. 100 cpc per le ragioni di cui in narrativa da intendersi integralmente ritrascritte. pag. 1 - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1220/2024 (pubbl. il 01/02/2024 - RG n. 18633/2020) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIV, in composizione collegiale nella persona del Presidente estensore Dott. Claudio Marangoni, notificata in data 01.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA ISTRUTTORIA: Senza alcun implicito riconoscimento di inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova così come dedotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c. che integralmente devono intendersi richiamate in questa sede e che di seguito si riportano. 1) Prova per interpello e testi. Parte convenuta chiede di essere ammessa alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto eventualmente epurate da giudizi e valutazioni residue:
1. Vero che, la – titolare del marchio registrato “AR V” – utilizza dal 2012 e ininterrottamente Parte_2 il marchio non registrato “AR Radio V” per la messa in onda di un canale audiovisivo tematico che trasmetta programmi musicali che vanno in onda tutti i giorni per tutta la durata della giornata (canale UHF 58).
2. Vero che, l'uso di marchi riferibili alla convenuta e simili tra loro (AR TV e AR Radio Tv) ha lo scopo di offrire allo spettatore un'idea di unicità e comunanza tra l'emittente principale (AR Tv) e l'emittente tematica musicale (AR Radio TV).
3. Vero che, per massimizzare l'effetto di cui al capitolo precedente, sono stati usati colori (bianco, blu e nero) e caratteri grafici simili per entrambi i marchi riconducibili a parte convenuta come da documentazione che mi si rammostra (doc. 10 e 11 fascicolo convenuta).
4. Vero che, parte attrice, pur essendo titolare del marchio registrato RA AR”, dal 2019 trasmette (e lo fa ancor oggi) servizi audiovisivi con il marchio RA AR V”.
5. Vero che, dal 2012, l'uso del marchio “AR Radio V” da parte della convenuta è stato pacifico e ininterrotto.
6. Vero che, i segni grafici del marchio RA AR” consistono nell'acronimo RL in caratteri stampatello maiuscolo stilizzati e inscritti in un cerchio di colore rosso su fondo bianco presente in tutti i canali riconducibili a Radio AR (trasmissioni per immagini, social media, sito internet ecc.) come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 9 fascicolo convenuta). Si indica l'interpello del signor CP_2
o alternativamente del L.R.P.T. della società attrice, su tutti i capitoli di prova. Si indicano a
[...] testimoni su tutti i capitoli: - residente in [...](Bg); - residente in [...]
TT (Bg); - residente in [...](Cr);- residente in [...]
(Cr). Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova di controparte fossero ritenuti ammissibili, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni sopra indicati sul seguente capitolo di prova:
7. Vero che, il Ministero dello Sviluppo Economico esercita un controllo sulla confondibilità dei marchi e che, nel caso in cui effettivamente ravvisi detta confondibilità, revoca le autorizzazioni come da documento che mi si rammostra (doc. 12). 2) Consulenza Tecnica d'Ufficio. Laddove ritenuto opportuno dal Tribunale si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare - esaminati gli atti e i documenti di cui è causa, esaminata la natura dei servizi offerti dalle parti e la rispettiva data di ingresso nel mercato di riferimento, presa visione dei marchi effettivamente in uso alle odierne parti processuali sui canali, sulle frequenze, via web e sui profili social - se gli aspetti fonetici, grafici e visivi del marchio “AR V” e “AR Radio V” utilizzati dalla convenuta siano, o meno, confondibili con i segni fonetici, grafici e visivi del marchio RA AR” utilizzato di fatto dalla parte attrice. NEL MERITO: Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione della citata sentenza oltre interessi legali.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nei termini sopra precisati.”
pag. 2
per COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare: nel merito: in via principale, rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 1220/2024 del Parte_2
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa A, pres. rel. Dott. Claudio Marangoni, pronunciata in data 1 febbraio 2024 nella causa R.G. n. 18633/2020, pubblicata il 1 febbraio 2024, repert. n. 861/2024 del 1 febbraio 2024, e per l'effetto confermarla per i motivi tutti esposti sopra. in via subordinata, accogliere le domande di merito proposte in primo grado dalla COroparte_1
e rimaste assorbite, come da conclusioni di seguito riproposte: “nel merito: -accertare e
[...] dichiarare che gli atti compiuti dalla convenuta a discapito dell'attrice e/o le lesioni dei diritti di privativa di cui l'attrice è titolare come descritti in citazione, costituiscono atti di concorrenza sleale, e, per l'effetto, - inibire alla convenuta l'utilizzazione del segno distintivo, ovvero della denominazione utilizzata “AR Radio V”, in quanto lesiva dei diritti dell'attrice, in qualunque modo utilizzata, ovvero utilizzabile secondo le tecniche divulgative allo stato tecnicamente disponibili;
-inibire alla convenuta la prosecuzione delle trasmissioni radiotelevisive utilizzando la denominazione 'AR Radio TV', siccome lesiva dei segni distintivi di cui è titolare l'attrice, ovvero di altra parimenti lesiva di tali diritti;
-inibire la fabbricazione, il commercio e l'uso di beni costituenti violazione del diritto, ordinando il ritiro definitivo dal commercio dei medesimi nei confronti della convenuta, di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, ordinando il ritiro definitivo dal commercio anche contro ogni intermediario, e di coloro i quali utilizzino detti beni per violare il diritto attoreo qui rivendicato;
-fissare una somma dovuta all'attrice per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento emanando;
con vittoria di spese del giudizio, rimb. forf., c.p.a. e IVA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori;
”; in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere in favore dell'appellata Parte_2 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori dovuti per legge;
COroparte_1 in via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, disporre c.t.u. volta ad accertare, attraverso indagini conoscitive, statistiche e demoscopiche: a) la collocazione geografica dei telespettatori/radioascoltatori delle trasmissioni di 'Radio AR'/'Radio AR TV', da un lato, e 'AR Radio TV', dall'altro; b) la rinomanza storica percepita, anche in via comparativa, da parte degli ascoltatori/telespettatori Pt_3
[...
e TV digitale, delle emittenti 'Radio AR', da un lato, e 'AR Radio TV', dall'altro, dei rispettivi marchi 'Radio AR' e 'AR Radio TV', e dei rispettivi programmi;
c) le aspettative del consumatore medio in ordine alla maggiore o minore sussistenza, anche in termini comparativi, di elementi, costituenti indici di rinomanza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la professionalità, la qualità, la credibilità, l'originalità, la storicità, la fama…), che si suppone caratterizzino i marchi RA AR”, RA AR V” e “AR Radio V”, ed i servizi offerti tramite lo sfruttamento dei detti marchi;
d) l'impressione (affermativa o negativa) del consumatore medio in ordine alla possibile -ovvero prossima – identicità/confondibilità dell'impresa di provenienza dei servizi offerti tramite i marchi RA AR” e
“AR Radio V”; disporre c.t.u. volta ad accertare tecnicamente l'ambito territoriale di copertura delle trasmissioni provenienti dalle emittenti fa-enti capo ad attrice e appellante, e dunque il grado di sovrapponibilità dei luoghi raggiunti dalle trasmissioni radio FM e TV digitale provenienti dall'attrice, da un lato, e delle trasmissioni TV digitale provenienti dalla appellante;
ordinare l'esibizione della documentazione proveniente dalla appellante da cui si possa identificare la quantità e la qualità degli in-vestimenti pubblicitari effettuati per promuovere la propria emittente e il proprio
pag. 3 marchio, e di quelli che terzi abbiano compiuto per promuovere le loro imprese e i loro prodotti/servizi attraverso il canale 'AR Radio TV'; ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che” i palinsesti di cui ai docc. 20 e 21 corrispondono a quelli effettivamente radiotrasmessi dalle parti sino dal 2008;
2) “Vero che” almeno una decina di radioascoltatori al mese nel periodo 2008-2021 hanno chiamato e tuttora chiamano la redazione di Radio AR per chiedere quali siano le frequenze di “AR Radio V” di Soresina, affermando che RA AR” “non si sente bene”. A testi si confermano: ; tutti presso la sede dell'attrice in Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
20159 Milano, Via Giulio Belinzaghi, 15. Ordinare l'esibizione in giudizio delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite pubblicitarie della convenuta, il fatturato realizzato dalle convenute mediante la vendita dei medesimi e i relativi utili nonché il fatturato e gli utili realizzati con la loro attività. Disporre c.t.u. volta all'accertamento della perdita di avviamento e il pregiudizio all'immagine subiti dalla attrice riconducibili alla contraffazione di cui è causa. Ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla per i motivi di cui alla memoria Parte_2 attorea di primo grado ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c., e in subordine, ammettere la prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi, coi testi e entrambi presso R.C.S. S.r.l..” Testimone_7 Tes_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito, anche solo “RC”) conveniva in giudizio dinanzi COroparte_3
CO al Tribunale di Milano la (di seguito, anche solo ”), deducendo: Parte_2
- di essere titolare del marchio registrato “Radio AR” n. 0001337007 (domanda n.
2008901647693 del 24/7/2008), a mezzo del quale la società offriva al pubblico i propri servizi di programmazione radiofonica, trasmessi via radio sulla frequenza FM 100.300 MHz;
- che il segno di cui sopra, sebbene fosse stato registrato solo nel 2008, in realtà veniva adoperato dalla società a far data dal 1975;
- di essere altresì titolare del marchio di fatto “Radio AR TV” che, dal 18/3/2019, veniva utilizzato per trasmettere la programmazione radiofonica anche sulla Televisione Digitale
Terrestre (di seguito anche solo “TDT”) sul canale LCN 626;
- di essere editrice, dal 31/3/1982, della testata giornalistica registrata “Radio AR”, che contraddistingueva il notiziario informativo radiofonico offerto al pubblico attraverso i suddetti canali della radio analogica FM (frequenza 100.300 MHz) e, dal 2019, della TDT
(canale LCN 626);
- che tanto i marchi quanto la testata informativa erano dotati di un certo grado di autorevolezza e storicità, essendo riconosciuti ed apprezzati dal pubblico, al punto da ricevere prestigiosi riconoscimenti da parte di istituzioni pubbliche e private. pag. 4 Tanto premesso, la difesa attorea rilevava: CO
- che (società esercente l'attività di diffusione di programmi, anche informativi, attraverso la televisione digitale terrestre) aveva iniziato a trasmettere sul canale TDT 704 utilizzando la denominazione “AR Radio TV”, non rispondente ad alcun marchio registrato o di fatto;
- che l'utilizzo della suddetta denominazione poteva ingenerare nel pubblico un effetto confusorio, comprendendo tutte le parole costituenti il nome della testata e del marchio registrati dalla società attrice (“Radio AR”);
- che la condotta di controparte doveva ritenersi in contrasto con gli artt. 2569 e 2571 c.c. e con l'art. 22 c.p.i.;
- che l'utilizzo del segno di cui sopra poteva inoltre rilevare quale atto di concorrenza sleale
“confusoria”, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.; CO
- che la condotta di , la quale era solita offrire anche servizi di informazione, violava altresì
l'art. 100 L. n. 633/1941 (“legge sulla protezione del diritto d'autore” – di seguito “l.a.”), interferendo indebitamente con l'operatività della testata giornalistica “Radio AR”.
Conclusivamente, la società attrice chiedeva al Tribunale di inibire alla convenuta l'ulteriore utilizzo della denominazione contestata, fissando un'adeguata penale in caso di inosservanza del comando giudiziale.
CO
, costituitasi in giudizio, allegava in fatto:
- di essere stata costituita nel 1984 per produrre, diffondere e commercializzare programmi televisivi;
- di essere titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale (Prot. Min.
n. 903041 – Decr. Min. n. 206/1577/info/cr – Provv. n. COroparte_5
0025955). Tali concessioni, inizialmente, erano state usate con il marchio ” Parte_2 che, nel 2008, veniva sostituito con il marchio “AR TV”, registrato come marchio di impresa n. 1523895 a seguito di domanda depositata l'11/6/2012;
- che la società convenuta aveva anche acquisito ulteriori autorizzazioni ministeriali per la fornitura, sul digitale terrestre, di servizi media audiovisivi (in data 8/10/2010) e di programmi radiofonici (in data 19/4/2012), contraddistinguendo i primi con la denominazione
“AR TV” ed i secondi con la denominazione “AR Radio TV”.
Ciò posto, la parte convenuta contestava la fondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, sulla base dei seguenti motivi:
pag.
5 - il marchio per il quale veniva invocata tutela era esclusivamente “Radio AR TV”, non registrato ed in uso dal 2019, e non anche il marchio “Radio AR” (registrato ed asseritamente in uso dal 1975);
- non essendo un marchio registrato e non potendo la società vantare sullo stesso un diritto di preuso, il segno “Radio AR TV” non poteva essere tutelato ai sensi dell'art. 2569 c.c.;
- in ogni caso, le due imprese, sino al 2019, avevano offerto servizi diversi: mentre RC si occupava della diffusione sonora su frequenze radio spendendo la denominazione “Radio CO AR”, si occupava di diffusione televisiva (anche a tema musicale) sul digitale terrestre attraverso le denominazioni “AR TV” e “AR Radio TV”;
- peraltro, la società attrice non aveva avanzato, nei confronti della convenuta, alcuna contestazione in ordine all'uso del marchio prima del 2019, ossia prima che RC avesse CO iniziato ad erogare il servizio sul digitale terrestre in concorrenza con : tale circostanza confermerebbe sia l'assenza di effettiva concorrenza, che la sostanziale diversità dei servizi erogati da ciascuna delle imprese e del pubblico cui erano destinati;
- in ogni caso, i marchi contrapposti dovevano essere considerati “deboli”, in quanto caratterizzati dall'uso di parole comuni: pertanto, per escludere l'interferenza sarebbe stata sufficiente anche solo la diversa posizione delle singole parole nonché la loro diversa impostazione grafica;
- infine, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'istituto della convalidazione del marchio ai sensi dell'art. 28 c.p.i., avendo la convenuta utilizzato il proprio marchio
(“AR Radio TV”) in buona fede nel quinquennio precedente al momento in cui RC aveva iniziato ad adoperarlo, ossia dal 2012 al 2019, e senza ricevere alcuna contestazione dalla società attrice.
Istruita la causa documentalmente, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 1220/2024, pubblicata il 1/2/2024, ha così deciso:
“1) accertata la violazione dei diritti sul segno registrato e di fatto di cui la società attrice
[...]
è titolare, inibisce alla convenuta COroparte_3 Parte_2
l'ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma e modalità del segno “AR Radio Tv”;
2) fissa a carico di parte convenuta a titolo di penale per ogni ulteriore utilizzazione del segno di cui al capo 1) in violazione dell'inibitoria comminata la somma di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento ad essa, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza a cura di parte attrice;
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 10.860,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge”.
pag. 6
CO Anzitutto, il primo giudice ha accertato la violazione, da parte di , dell'art. 20, lett. b), c.p.i., ritenendo assorbite le doglianze inerenti al profilo della concorrenza sleale. Le ragioni poste alla base di tale convincimento possono essere riassunte come segue:
- sebbene la società attrice avesse depositato formalmente il marchio “Radio AR” nel
2008, ne risultava un preuso locale sin dal 1975;
- l'originaria e obiettiva debolezza della capacità distintiva del segno era stata rafforzata dalla qualità e ampiezza dell'uso che ne era stato fatto nel tempo (cfr. docc. n. 9 e n. 10);
- il segno “Radio AR” era “poi utilizzato da COroparte_3
a partire dal 2019 per la medesima classe di servizi (classe 38: Servizi di
[...] telecomunicazioni) ma sul canale televisivo digitale terrestre con piccola variante nella sua composizione (RA AR V”)” (sentenza, p. 11). Di talché doveva ritenersi che la registrazione del marchio “Radio AR” per la classe 38 comprendesse e tutelasse il marchio anche per la trasmissione sul digitale terrestre. In altri termini, il segno “Radio
AR TV”, a prescindere dalla sua qualificazione come marchio di fatto, rientrava sotto l'egida di tutela del marchio registrato, sul duplice assunto che la trasmissione televisiva rientrava già nella classe merceologica per la quale il marchio “Radio AR” era stato registrato (classe 38) e che la sua denominazione riprendeva interamente, nel suo nucleo principale, quella del segno depositato. Pertanto, RC, anche rispetto al marchio “Radio
AR TV” poteva rivendicare l'effetto preclusivo correlato al preuso del marchio registrato;
- ciò posto, il giudice di prime cure ha accertato che l'utilizzo della denominazione “AR
Radio TV” per la trasmissione sul digitale terrestre creasse un effetto confusorio rispetto al marchio della società attrice, a fronte della rilevante somiglianza fonetica, che impediva una loro differenziazione presso il pubblico degli utenti, specie in considerazione della sostanziale coincidenza della tipologia dei servizi di telediffusione (intrattenimento ed informazione) erogati dalle due imprese;
- irrilevante doveva poi ritenersi l'eccezione di convalidazione ex art. 28 c.p.i. svolta dalla società convenuta, non potendo tale istituto essere applicato al conflitto tra un marchio registrato (“Radio AR”) ed un successivo marchio di fatto (“AR Radio TV”)
(CGUE sentenza 22/9/2011, C-482/09; Cass. 14483/02; Cass. 6678/87).
In secondo luogo, per le stesse ragioni il giudice di prime cure ha reputato fondata l'ulteriore CO contestazione inerente alla ritenuta violazione, da parte di , dell'art. 100 l.a. con riguardo alla testata giornalistica “Radio AR”, registrata dalla società attrice, ritenendo che l'utilizzo della pag. 7 denominazione “AR Radio TV” interferisse anche con i servizi di informazione quotidiana resi da RC.
CO
ha proposto appello, articolando tre motivi e concludendo, in via preliminare, per l'accertamento con declaratoria della sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di RC ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto di tutte le domande ed eccezioni dalla medesima formulate nel precedente grado di giudizio, oltre che insistere nelle già articolate istanze istruttorie (prova per interpello e per testi).
Instaurato il contraddittorio, si è costituita RC, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. In subordine, la difesa ha insistito per l'accoglimento delle domande di accertamento e inibitoria rimaste assorbite nel giudizio di primo grado e qui riproposte ex art. 346
c.p.c., oltre a rinnovare, in ogni caso, le istanze istruttorie ivi formulate.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 18/9/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8/10/2025, poi rinviata al 5/11/2025, fermi restando i termini perentori già concessi per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, è doveroso premettere che l'istruttoria assicurata dal Tribunale di Milano offre elementi sufficienti ed esaustivi per decidere la presente controversia. Non occorre, pertanto, disporre ulteriore attività istruttoria mediante l'ammissione delle istanze articolate dalle parti, che, in ogni caso, non presentano i requisiti a ciò necessari;
in particolare: la capitolazione articolata dall'appellante è in parte irrilevante (cap. 1, 2, 3, 4, 6) ed in parte valutativa (cap. n. 5); i capitoli di prova formulati dall'appellata risultano del tutto generici, oltre che irrilevanti, così come l'istanza di CTU e di ordine di esibizione, istanza quest'ultima, peraltro, priva dei necessari requisiti di specificità previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è nel suo complesso infondato.
Col primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della controparte.
In particolare, la difesa ha osservato come, nel mese di marzo 2023, sia stato spento l'impianto che CO consentiva ad entrambe le parti la trasmissione sul digitale terrestre;
successivamente, solo ha provveduto ad acquisire l'attribuzione di un nuovo canale sulla TDT per la trasmissione del proprio palinsesto, con il marchio “AR Radio TV” (cfr. doc. n. 3 e n. 4). Invece, la società odierna pag. 8 appellata non risulta aver richiesto l'attribuzione di alcun canale, così interrompendo definitivamente la trasmissione sul digitale con il marchio “Radio AR TV”: di talché, ad avviso dell'appellante, essendo venuta meno la contestuale presenza dei marchi nello stesso servizio di trasmissione televisiva, RC non avrebbe più alcun interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad avere una pronuncia giudiziale sulle domande formulate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato e, come tale, deve essere respinto.
L'asserita rinuncia dell'odierna appellata alla trasmissione dul digitale terrestre potrebbe chiaramente evincersi, secondo la prospettazione dell'appellante, dai doc. n. 3 e n. 4 allegati all'atto di appello: trattasi, tuttavia, di documentazione in parte inammissibile ed in parte del tutto irrilevante, e comunque contestata. In particolare:
- il doc. n. 3 è inammissibile e, come tale, non può essere oggetto di valutazione alcuna. Infatti, essendo datato 8/3/2022, risulta di formazione precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, fissata il 16/3/2022. Nondimeno, l'appellante non ha addotto alcuna circostanza utile a dimostrare di esserne venuta fortuitamente a conoscenza in un momento successivo o che si fosse trovata nell'impossibilità, per altri motivi a sé non imputabili, di produrlo nel primo grado di giudizio – come, ad esempio, con le note di p.c., ovvero con gli scritti conclusivi. Peraltro, sul punto RC ha prontamente replicato, in relazione a tale documento, che lo stesso “consta(va) di un provvedimento Ministeriale destinato unicamente a regolare la posizione di : esso dispone(va) la Parte_2 cessazione delle trasmissioni mediante “spegnimento” dell'“impianto di Valcava CH 58
UHF”attraverso il quale la stessa appellante trasmetteva”.
- Ad abundantiam, RC ha rilevato che l'utilizzazione del segno per contraddistinguere la trasmissione mediante riproduzione congiunta di audio e video non era affatto cessata, ed anzi,
“a far data dal 28 agosto 2023 RC ha rilasciato l'ultima versione aggiornata della Web App di RA AR V” utilizzata dall'esponente per la trasmissione della programmazione di RA AR V” anche tramite la rete internet (cfr. doc. C).
Attraverso tale canale di diffusione la programmazione di Radio AR TV viene fruita dagli utenti , senza limitazioni territoriali, attraverso i dispositivi elettronici idonei alla riproduzione audio video. Con gli aggiornamenti recenti, in particolare, l'Applicazione è divenuta disponibile anche su tutti i dispositivi Smart TV, consentendo la fruizione in streaming della programmazione radio televisiva attorea . Tale programmazione, comunque, viene già da tempo offerta con le stesse modalità mediante la piattaforma Web di Radio
AR TV (cfr. docc. D e E)”. Concludendo quindi che “la fruibilità della programmazione di Radio AR TV anche attraverso le appena citate tecnologie
pag. 9 trasmissive conferma ancor di più la conclusione secondo cui l'utilizzo da parte dell'appellante del segno “AR Radio V” nelle proprie trasmissioni si risolva in una lesione del marchio RA AR V” facente capo all'appellata. Invero, al netto delle caratteristiche intrinseche (grafica, fonetica, ecc.) dei marchi utilizzati dalle due società, e delle caratteristiche qualitative dei servizi resi, elementi che come vedremo concorrono a determinarne la confondibilità tra i marchi in discussione , si rinviene comunque, da un lato,
l'assoluta assimilabilità tipologica e qualitativa dei servizi offerti dalle due società attraverso
i segni “AR Radio V” e RA AR V”, e dall'altra l'evidente equiparabilità delle modalità di godimento da parte del pubblico dei servizi offerti dalle due società, dato che la possibilità di assistere alla programmazione video anche in streaming attraverso le Smart TV non sconta alcuna differenza pratica in termini di modalità di fruizione rispetto alla visione dei programmi attraverso un canale della TV digitale terrestre”. In altri termini, RC in replica all'eccezione avversaria ha allegato fondati e convincenti elementi che consentono di ritenere che l'utilizzo del segno Radio AR TV continui ad avvenire,
a tutt'oggi, con modalità assimilabili alla visione dei programmi attraverso canale TV digitale terrestre, e quindi, che non sia venuto meno l'interesse a coltivare le domande avanzate in questo giudizio;
- discorso diverso deve compiersi invece con riferimento al doc. n.
4. Pur potendosene ammettere la produzione, in quanto datato 1/8/2023 (data successiva al dies ad quem del termine per il deposito delle memorie di replica nel primo grado di giudizio, la cui scadenza ricorreva il 6/6/2022), lo stesso è del tutto irrilevante. Trattasi, invero, di un provvedimento CO del MISE di attribuzione a , già autorizzata alla trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri con marchio/palinsesto “AR Radio TV”, della numerazione automatica dei canali della TDT LCN 777 – BS, per la provincia di Brescia. È evidente come tale provvedimento nulla dica in ordine alla ritenuta cessazione, da parte di RC, della trasmissione su TDT.
In definitiva, a fronte di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussistono elementi utili per accertare la sopravvenuta carenza dell'interesse dell'appellata ex art. 100
c.p.c. ad ottenere una pronuncia sulle domande articolate nel primo grado di giudizio.
Col secondo motivo di doglianza, la parte appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provato il preuso del marchio “Radio AR” dal 1975, che ne avrebbe rafforzato la capacità distintiva. Tale convincimento sconterebbe un vizio di motivazione, frutto di un'errata valutazione delle prove che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risulterebbero del tutto equivoche. pag. 10 In particolare:
- il doc. n. 14 prodotto dall'appellata dimostra l'uso, a partire dal 1975, di un diverso marchio denominato “Radio Montevecchia”, nonché la titolarità della relativa frequenza in capo alla
Coop. s.r.l. Radio Montevecchia, che solo nel 1989 l'ha ceduta alla Coop RC a.r.l.;
- il doc. 9 rappresenta una descrizione contenuta sul sito web “Wikipedia” (sito enciclopedico notoriamente alimentato dagli utenti) che reca, in intestazione, la dicitura “questa voce o sezione sull'argomento radio non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti”;
- il doc. n. 10 rappresenta una descrizione presente sul sito del Comune di Milano del tutto inaffidabile, non citando le fonti considerate.
In definitiva, nessuno di questi documenti, del tutto inattendibili, sarebbe idoneo a dimostrare il preuso locale del marchio “Radio AR”: ragione per cui, secondo l'appellante, manca in atti alcun riscontro in grado di superare il rilievo dell'obiettiva (nonché pacifica) debolezza dell'originaria capacità distintiva del segno.
Il motivo è infondato.
RC risulta titolare del marchio “Radio AR”, che, nonostante sia stato registrato solo nel
2008, vanta, secondo il giudice di prime cure, un preuso locale a far data dal 1975. Tale circostanza, unitamente all'ampiezza ed alla qualità dell'uso che ne è stato fatto nel tempo, costituiscono elementi che, secondo il Tribunale, hanno rafforzato l'originaria (ed obiettiva) debolezza del segno.
Nel presente motivo di censura, l'appellante ha contestato il riconoscimento di tale preuso
(confutando l'efficacia probatoria dei documenti valorizzati dal giudice di prime cure) al precipuo scopo di sottolineare la “pura” debolezza del marchio “Radio AR”, con le relative conseguenze in termini di tutela: ed invero, “la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere
l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte” (Cass. n. 8942/2020; in senso conforme, Cass. n. 39764/2021 e Cass. n. 12570/2021).
Orbene, le censure dell'appellante non consentono a questa Corte di porre in discussione il fondamento della valutazione del Tribunale, che viene in questa sede condivisa. CO Anzitutto, occorre rilevare come in primo grado non abbia contestato i documenti oggetto del motivo di appello e, prima ancora, il preuso stesso. L'allora parte convenuta, infatti, si era limitata a riferirsi al marchio “Radio AR” come marchio “registrato e asseritamente in uso dal 1975” pag. 11 (comparsa di risposta, p. 3), senza prendere specifica posizione sulla questione, nemmeno nei successivi atti difensivi.
Sebbene tale rilievo sia ex se sufficiente a pervenire al rigetto della doglianza, in quanto avente ad oggetto contestazioni tardive e, quindi, svolte in violazione delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., in ogni caso la Corte ne rileva la genericità oltre che l'integrale infondatezza.
In particolare, questo Collegio osserva che:
- il doc. n. 14 reca un articolo di giornale del 1986, che enumera “Radio AR” tra le emittenti radiotelevisive che vantavano, in quell'anno, 11 anni di attività: elemento che conferma come la stessa fosse in auge già dal 1975. Nelle pagine successive del documento, le sole cui fa riferimento l'appellante, viene riportato un contratto di cessione della frequenza
100.300 da Nuova Radio Montevecchia alla Coop RC a.r.l.; tale circostanza, lungi dall'essere irrilevante, offre un elemento a sostegno della graduale diffusione di RC sulla rete radiofonica lombarda;
- il doc. n. 10 riporta una videata della pagina del sito internet del Comune di Milano dedicata agli Ambrogini del 2017 che, tra i suoi destinatari, ha annoverato in quell'anno “Radio
AR”, descritta come “storica e autorevole emittente” che “dal 1975 è un'importante voce del territorio” e che conta “131mila ascoltatori” al giorno. L'appellante si è limitata a sostenere genericamente l'inattendibilità di detta descrizione, non essendo citate le fonti prese in considerazione: trattasi di una contestazione oltremodo generica, specie se si considera che l'appellante non ha posto in dubbio la provenienza del documento, né confutato che si tratti di un estratto dal sito del Comune di Milano. Peraltro, la stessa lista dei premiati ivi riportata
(comprendente Radio AR) compare anche in un articolo del quotidiano “la
Repubblica”, prodotto sub doc. n. 22 da RC, in ordine al quale l'appellante nulla ha dedotto.
La comprovata attribuzione del suddetto premio a “Radio AR” è evidentemente un indice della sua notevole diffusione e notorietà presso il pubblico e sul territorio;
- la descrizione di “Radio AR” presente su Wikipedia, che ne attesta la diffusione già dal 1975 (cfr. doc. n. 9 fascicolo RC), non fa altro che confermare quanto già può chiaramente ed esaustivamente evincersi dalla documentazione appena descritta, oltre che dal CO contegno processuale di , che soltanto in appello ha svolto contestazioni in ordine al preuso del marchio “Radio AR”. In altri termini, il doc. n. 9 non fa altro che arricchire un quadro indiziario già completo di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare il preuso di tale ultimo segno sin dal 1975, nonché la sua notevole diffusione presso il pubblico, cresciuta progressivamente nel tempo, al punto da ricevere anche pubblici pag. 12 riconoscimenti: tutti elementi idonei a rafforzare notevolmente la capacità distintiva del marchio “Radio AR”.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
Col terzo motivo di appello, parte appellante:
- ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha desunto il requisito dell'affinità di cui all'art. 20 lett. b) c.p.i. dall'appartenenza dei servizi resi da RC e TSR alla stessa classe merceologica (classe 38): in tesi, tale circostanza non può essere un elemento sintomatico del presupposto applicativo previsto dalla suddetta disposizione;
- ha rilevato come il Tribunale di Milano abbia apoditticamente ed erroneamente esteso al marchio di fatto “Radio AR TV” la tutela del marchio registrato “Radio AR”.
Il primo, invero, non potrebbe vantare “alcun effetto preclusivo d'uso nei confronti di Pt_2 in quanto il marchio non registrato “AR Radio V” è usato da da prima Pt_2 del marchio non registrato RA AR V”” (atto di appello, p. 11);
- ha evidenziato che, in ogni caso, trattandosi di marchi deboli, la presenza di semplici modifiche o aggiunte consentirebbe di escludere la confondibilità con il marchio dell'appellante, che, in ogni caso, si distingue sul piano grafico, essendo caratterizzato da peculiarità visive, assenti invece nei segni di controparte1. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'effetto confusorio sarebbe altresì escluso dalla diversità dei contenuti trasmessi e dei mezzi di trasmissione (l'appellata, invero, si è sempre occupata della diffusione di contenuti musicali su frequenze prima radiofoniche poi televisive, mentre l'appellante si è occupata della diffusione di contenuti vari – formazione, divertimento, sport, cultura – a mezzo esclusivamente della televisione), nonché del pubblico cui i rispettivi contenuti erano destinati;
- ha censurato la ritenuta irrilevanza dell'eccezione di convalidazione ai sensi dell'art. 28 c.p.i., affermata dal primo giudice, sull'assunto per cui tale istituto non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto: in tesi, “Se il Tribunale di Milano, allorquando si riferisce al marchio registrato, intende invero identificare il marchio non registrato RA AR V” (cui, come detto, ritiene erroneamente di poter estendere 1 In particolare, ha osservato l'appellante come il proprio marchio sia dotato di una “dicitura “AR V” posta dentro un rettangolo con la parola “AR” di colore bianco su sfondo nero e la sigla “V” in stampatello maiuscolo di colore blu su sfondo bianco, la parola “AR” ha la lettera “L” in stampatello maiuscolo e le restanti lettere in stampatello minuscolo (marchio figurativo a colori)” (Cfr. doc. 2, 10 . Anche il marchio Parte_4 AR Radio TV utilizzato da si è avvalso di rappresentazioni grafiche- figurative simili al segno Parte_2 distintivo registrato (doc. 11 fascicolo con l'intento di connotare con omogeneità il network facente capo alla Pt_2 mediante l'uso di segni coerenti e omogenei tra loro a livello di caratteri e colori e che non richiamano in alcun Pt_2 modo i segni distintivi del marchio RC” (atto di appello, pp. 12-13). pag. 13 la tutela del marchio registrato RA AR”) e se il Tribunale di Milano, allorquando si riferisce al marchio di fatto intende identificare in vero il marchio non registrato
“AR Radio V”, allora l'incoerenza del ragionamento diventa macroscopica essendo evidente come vengono inaccettabilmente adottati due pesi e due misure. Anche volendo seguire il ragionamento (viziato) del Tribunale in ordine al fatto che la tutela del marchio registrato RA AR” si estenda anche al marchio non registrato RA AR
V” - entrambi riferibili a RC - non si vede allora perché il marchio non registrato
“AR Radio V” non possa a questo punto – e perimenti - godere della tutela del marchio registrato “AR V” – entrambi riferibili a – per le medesime e Pt_2 speculari ragioni utilizzate dal Tribunale con riferimento ai marchi di RC e, dunque, non si vede perché non si possa validamente eccepire la convalidazione ai sensi dell'art. 28 cpi.”.
Sicchè, in tesi, “i due marchi oggetto di comparazione – ovverosia RA AR V” e
“AR Radio V” - o devono considerarsi, entrambi, beneficiati dalla tutela dei rispettivi marchi registrati dalle odierne parti processuali (e dunque deve potersi eccepire la convalidazione ex art. 28 cpi) o devono considerarsi, entrambi, due marchi di fatto (e dunque deve potersi eccepire il pacifico preuso da parte di .” (atto di appello, pp. 15-16). Pt_2
Ad avviso della difesa, le superiori considerazioni, oltre ad escludere l'applicabilità al caso di specie dell'art. 20, lett. b) c.p.i., escludono altresì la fondatezza della domanda formulata dall'appellata in primo grado anche sotto il profilo della concorrenza sleale. Infatti, trattasi di segni deboli, diversi sul piano fonetico e grafico, che contraddistinguono servizi diversi;
ciò senza tralasciare che il marchio non registrato “AR Radio TV”, usato dal 2012, vanta un preuso rispetto al marchio non registrato “Radio AR TV”, adoperato solo a partire dal 2019.
Sempre col terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la ritenuta fondatezza della domanda di RC sul profilo della violazione dell'art. 100 l.a.
In tesi, un'integrale lettura del precedente di legittimità citato dal Tribunale (Cass. n. 29774/2008), consentirebbe di giungere ad una conclusione diametralmente opposta: da tale arresto, invero, potrebbe evincersi che “l'uso come testata del medesimo titolo di altra pubblicazione periodica, costituito da un termine generico e come tale dotato di scarsa capacità individualizzante, non costituisce illecita riproduzione ove accompagnato da un aggettivo in grado di escludere ogni possibilità di confusione tra le testate (nella specie, è stato ritenuto escluso il pericolo di confusione tra la testata “auto” e la testata “la mia auto” - Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 19/12/2008, n. 29774)”
(atto di appello, p. 18). Parimenti, non potrebbe sussistere possibilità di confusione tra le testate
“Radio AR” e “AR Radio TV”, specie ove si consideri che la normativa di settore esclude la confondibilità delle testate in presenza di lievi modifiche rispetto al titolo di una rivista che pag. 14 abbia connotati distintivi equivalenti ad un marchio debole. In ogni caso, l'odierna appellata non avrebbe – in tesi di parte appellante - mai allegato né provato nulla in ordine alla presunta funzione individualizzante del titolo.
In accoglimento delle doglianze appena descritte, ad avviso dell'appellante, verrebbe meno il fondamento sia dell'inibitoria che dell'imposizione della penale, sia della condanna alla rifusione CO delle spese del grado. A tale ultimo proposito, la difesa di ha contestato, in ogni caso, la liquidazione delle spese processuali, ritenuta eccessiva rispetto al tariffario previsto per lo scaglione parametrato al valore della causa indicato da RC.
Il motivo è integralmente infondato.
Avuto preliminare riguardo alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 20, comma 1 lett. b)
c.p.i. (secondo cui “I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: […] b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra
i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”), si osservi quanto segue.
Anzitutto, la Corte non intende condividere le argomentazioni di parte appellante secondo cui il primo giudice avrebbe esteso al marchio “Radio AR TV” la tutela riservata al marchio “Radio
AR” con valutazioni apodittiche e non chiaramente argomentate.
Il giudice di prime cure, in particolare, chiarito che “la registrazione del marchio RA AR”
n. 0001337007 per la classe 38 comprende e tutela detto segno sia per la radiodiffusione di programmi che per la trasmissione televisiva dei medesimi”, ha dato atto di come RC, a partire dal
2019, abbia sostanzialmente esteso l'utilizzo in concreto del segno “Radio AR” nel settore della trasmissione televisiva in versione “leggermente modificata”, ossia con la locuzione “Radio
AR TV”, “denominazione che la stessa attrice assume essere un marchio di fatto ma che – a prescindere dalla qualificazione di esso – comunque riprende interamente il segno già oggetto di formale registrazione e rispetto al quale può validamente rivendicare il preuso afferente al marchio registrato” (sentenza, pp. 10-11). È sulla base di tali ragioni – tutt'altro che apodittiche – che il
Tribunale di Milano ha esteso anche a “Radio AR TV” la tutela spettante al marchio “Radio
AR”, compreso il rafforzamento derivante dal preuso del marchio registrato.
In sostanza, il giudice di prime cure, partendo dalla tipologia dei servizi rientranti nella classe merceologica 38 (quella cui appartengono i servizi per i quali il marchio “Radio AR” è stato registrato), comprensiva dei servizi di telecomunicazione (categoria nella quale rientrano, evidentemente, tanto la radiodiffusione che la trasmissione televisiva), ha chiarito che la registrazione pag. 15 del marchio “Radio AR” da parte di RC già di per sé vale a comprendere e tutelare anche la diffusione sulla televisione digitale terrestre.
La circostanza che l'appellata abbia voluto contraddistinguere tale trasmissione con la denominazione
“Radio AR TV” non ha determinato l'introduzione di un marchio del tutto nuovo e diverso, trattandosi di una denominazione che riprende integralmente già il segno oggetto di registrazione e che caratterizza servizi già ricompresi nell'egida di tutela di quest'ultimo.
Per questi motivi
, RC rispetto a questo marchio può “validamente rivendicare il preuso afferente al marchio registrato”
(sentenza, p. 11).
Avuto successivo riguardo al giudizio di confondibilità, occorre preliminarmente ribadire come tale valutazione abbia riguardato da un lato il marchio “Radio AR TV” e, dall'altro, “AR CO Radio TV”, denominazione adoperata da , a partire dal 2013, per i propri servizi di trasmissione di programmi musicali sul digitale terrestre.
Ciò posto, rileva la Corte come il giudice di prime cure, diversamente da quanto osservato dall'appellante, non abbia semplicemente desunto l'affinità dei servizi resi dalle società odierne parti in causa dalla loro appartenenza alla classe 38, avendo piuttosto evidenziato come proprio tale circostanza imponesse un maggior rigore nello svolgimento del giudizio di confondibilità: premesso che non fosse possibile escludere l'effetto confusorio adducendo semplicemente che RC avrebbe usato, a lungo e fino ad epoca recente, il solo canale radiofonico – comprendendo la classe 38 tutti i servizi che consentono la comunicazione di una persona con l'altra, nonché di diffusione e trasmissione dati –, il primo giudice ha invero precisato che “l'identità del settore di utilizzazione dei contrapposti segni impone una valutazione più rigorosa della capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, esigendo da parte del concorrente che ha utilizzato successivamente il suo segno una più marcata differenziazione dal segno precedente altrui”
(sentenza, pp. 11-12). Così facendo, il Tribunale di Milano ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, oltre che un buon governo dei principi posti sul punto dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
Ed invero, nella valutazione del rischio di confusione entrano in gioco plurimi fattori, tra cui la somiglianza dei marchi nonché dei prodotti o dei servizi dai medesimi contraddistinti. Infatti, la direttiva 89/104/CEE “sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa” prevede, al decimo considerando, “che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione;
che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce
pag. 16 la condizione specifica della tutela”. D'altro canto, come rilevato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, vero è che l'appartenenza dei servizi contraddistinti alla medesima classe merceologica non vale di per sé sola a fondare il rischio di confondibilità, “essendo necessario che gli stessi [id est:
i prodotti contraddistinti] siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del
d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione”
(Cass. n. 630/2025). Orbene, tanto è quanto accade nel caso di specie, se solo si considera, oltre CO all'appartenenza dei servizi resi da RC e alla categoria delle “telecomunicazioni”, la sostanziale somiglianza strutturale dei segni contestati: come rilevato dal giudice di prime cure, con valutazione che non risulta scalfita dalle censure dell'appellante (limitatasi a riproporre sul punto le stesse difese spese nel primo grado di giudizio), la denominazione “AR Radio TV” “contiene in sé tutti gli elementi che costituiscono il segno di parte attrice, già oggetto di precedente registrazione come marchio nella parte ampiamente prevalente e caratterizzante del segno (cui è stata aggiunta la mera specificazione TV) e di cui pertanto può rivendicare l'effetto preclusivo rispetto a segno utilizzato successivamente dalla parte convenuta. La mera inversione di due termini non integra evidentemente un'apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. La riproduzione del segno comprende tutti gli elementi che ne compongono la denominazione protetta senza aggiunta di alcuna effettiva caratteristica o parola che ne consenta una immediata autonoma differenziazione rispetto al pubblico cui i servizi forniti dalle due parti sono rivolti appare circostanza confermativa dell'interferenza tra detti segni, anche tenendo conto del fatto che essi risultano in ultima analisi composti da termini in se stessi di non spiccata (originaria) capacità distintiva. Inoltre anche la concreta tipologia dei servizi di intrattenimento e di informazione che caratterizza l'oggetto dell'attività di telediffusione svolta da entrambe le parti risulta del tutto analoga ed definisce in maniera significativa ed essenziale l'effetto confusorio che è connesso alla concreta comparazione dei servizi in questione. Né, da ultimo, può ritenersi rilevante al fine di escludere tale effetto confusorio la constatazione che parte convenuta utilizzi il segno contestato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l'indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva” (sentenza, p.
12-13).
pag. 17 Avuto successivo riguardo all'eccezione di convalidazione ex art. 28 c.p.i., il giudice di prime cure ne ha escluso la rilevanza sul presupposto che tale istituto non si applichi ad un conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.
Ad avviso dell'appellante si tratterebbe di una decisione contraddittoria: in tesi, se il Tribunale ha ritenuto di ricomprendere il segno “Radio AR TV” nell'alveo di tutela del segno registrato
“Radio AR”, non si vede perché lo stesso non potrebbe essere fatto con il marchio “AR
Radio TV” ed il marchio registrato “AR TV”, estendendo al primo le tutele proprie della registrazione del secondo, ivi compresa la possibilità di avvalersi della convalidazione ex art. 28 c.p.i.
La doglianza, oltre che del tutto generica, in ogni caso è infondata.
Secondo l'art. 28 c.p.i., “Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
Come ben sostenuto dal primo giudice, l'eccezione, nei termini in cui è stata formulata dall'odierna appellante, è del tutto priva di rilievo;
ed invero, rileva la Corte che:
- la prospettazione di parte appellante, correttamente interpretata, sottende il dovere di RC, quale titolare di un marchio d'impresa registrato (“Radio AR”, che comprende sotto la sua egida anche “Radio AR TV”), di tollerare l'uso del successivo marchio non registrato “AR Radio TV”, in quanto asseritamente adoperato in buona fede per cinque anni consecutivi, individuati dal 2012 (momento a partire dal quale il segno veniva diffuso) sino al 2019, quando RC ha iniziato ad adoperare “Radio AR TV”;
- l'istanza di convalidazione “trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati” (Cass. n. 21566/2021): non trova applicazione, dunque, allorché il segno successivo sia un marchio di fatto, come accade nel caso di specie, tale essendo pacificamente il segno “AR Radio TV”;
- anche a voler estendere la tutela determinata dalla registrazione del marchio “AR TV” al segno “AR Radio TV”, e dunque volendo considerare il primo quale “marchio CO posteriore registrato simile” ai sensi dell'art. 28 c.p.i., in ogni caso non ha dimostrato, come era suo onere, “l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione
pag. 18 e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore”, ossia di RC (Cass. n.
7504/2023).
Altrettanto immeritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla ritenuta violazione dell'art. 100,
l. a. rispetto alla testata giornalistica “Radio AR”. In particolare, detta disposizione prevede, al quarto comma, che “Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale”. D'altro canto, l'art. 102 prevede che “è vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore”.
Orbene, come evidenziato dal primo giudice, la tutela offerta dagli artt. 100 e ss. della legge sulla protezione del diritto di autore “costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all'effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa” (sentenza, p
14).
Ed invero, “il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo” (Cass. n. 9770/2018 e Cass. n
29774/2008).
Ciò posto, occorre osservare che:
- non è contestato che RC avesse registrato, in data 31/3/1982, la testata giornalistica “Radio
AR”, a mezzo della quale la medesima trasmetteva i notiziari sulla rete radiofonica e, successivamente, televisiva;
CO
- nel primo grado di giudizio, a fronte della contestata violazione, da parte di , dell'art. 100
l. a., l'odierna appellante non aveva svolto alcuna argomentazione per porre in dubbio né il fondamento dell'avversaria prospettazione né, prima ancora, l'effettivo l'utilizzo di detta testata da parte di RC;
CO
- pertanto, deve ritenersi tardiva la deduzione svolta nella presente sede da , secondo cui la controparte non avrebbe mai allegato né provato nulla in ordine alla presunta funzione individualizzatrice del titolo della testata registrata. Tale deduzione è comunque da ritenersi infondata, avendo RC preso posizione sul punto nei propri atti difensivi di primo grado (cfr.,
a titolo esemplificativo, la prima memoria istruttoria depositata in primo grado dall'appellata,
pag. 19 ove si legge: “'Radio AR', oltre ad essere marchio registrato, identifica anche – e soprattutto - una testata giornalistica storica e registrata, che gode, in caso di lesione, della relativa tutela garantita dall'art. 100 della legge sul diritto d'autore, che protegge dalle illegittime utilizzazioni del segno distintivo la testata giornalistica (anche radiofonica) associata ad una pubblicazione effettiva, come è nel caso di specie. La testata, infatti, pubblica la propria opera editoriale da decenni, ed ha associato con il tempo al proprio segno distintivo il prodotto editoriale informativo pubblicato quotidiano e professionale”);
- deve quindi ritenersi documentato, oltre che pacifico, che il titolo “Radio AR” – registrato nel 1982 – individui e contraddistingua una testata giornalistica effettivamente e continuativamente utilizzata da RC;
CO
- parimenti pacifico è da intendersi l'utilizzo, da parte di , della denominazione
“AR Radio TV” anche per l'erogazione dei servizi di informazione quotidiana: circostanza, d'altronde, mai confutata dall'appellante.
Stante quanto appena considerato, poste le superiori argomentazioni e conclusioni in ordine all'effetto confusorio dell'utilizzo della denominazione “AR Radio TV”, sussistono, ad avviso della
Corte, tutti gli elementi per confermare l'accertamento dell'indebita interferenza confusoria da parte CO di (e, nella specie, dell'utilizzo da parte della medesima del marchio “AR Radio TV”) anche rispetto ai servizi di informazione quotidiana.
Da ultimo, infondata è altresì la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite: il Tribunale ha liquidato la cifra di € 10.860,00, importo che, secondo l'appellante, sarebbe eccessivo rispetto al valore della causa come indicato nell'iscrizione a ruolo (€ 25.000,00).
In realtà, rileva la Corte come il primo giudice abbia utilizzato, quale parametro di riferimento per l'individuazione dello scaglione, il valore effettivo del petitum (domanda di accertamento con imposizione di inibitoria e di astreinte): infatti, l'importo liquidato a titolo di spese processuali risulta congruo rispetto ai valori medi previsti per lo scaglione “indeterminabile – media complessità”.
Per le ragioni appena esposte, l'appello va conclusivamente respinto e la sentenza di primo grado confermata. Restano dunque assorbite le ulteriori domande riproposte da RC in questa sede ex art. 346 c.p.c.
Le spese processuali vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste, quindi, a carico di
[...]
(parte soccombente). La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, con Parte_2 applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal DM del 13/08/2022
n. 149, avuto ulteriore riguardo al valore della controversia (valore indicato in “indeterminabile”), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
pag. 20 Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso Parte_2 la sentenza del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, n. 1220/2024, pubblicata il 1 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 COroparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025.
Il Consigliere est.
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Il Presidente
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