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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5546/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico iscritto in data 2/5/23, discussa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da:
CF , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria De Vellis, come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Caputo, come da procura in atti;
convenuta e con
Avv. MARINA SCOTTI, CURATORE SPECIALE DEI MINORI, nato il Persona_1
29/11/07, e , nato il [...], nominata con provvedimento del 4 luglio 2024; Controparte_2
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12 maggio 2023
Oggetto: Modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano n. 2055/21 pubblicata il 11 marzo 2021
Conclusioni di parte ricorrente
Pagina 1 Voglia il Tribunale, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2055/2021, emessa inter partes dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2021, e in particolare dei punti 1) e 5), rigettata ogni diversa domanda, di merito e istruttoria, così provvedere:
I. NEL MERITO
1. rideterminare il contributo al mantenimento dei figli a carico del Signor nell'importo Pt_1 mensile non superiore a € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente indicato dalla RA , e ciò con _1
decorrenza dalla data della domanda (aprile 2023);
2. revocare l'obbligo del Signor di provvedere al pagamento delle spese condominiali Pt_1
ordinarie e di gestione ordinaria della casa di Viale Majno n. 21, abitata dalla RA e dai _1
figli, a far data dalla domanda (aprile 2023);
3. rigettare le domande svolte ex adverso in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
4. dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda avversaria ex art. 316-bis c.c. o, in subordine, estendere l'obbligo di mantenimento dei minori alla nonna materna, RA , Persona_2
per le ragioni di cui in atti;
5. accertare e dichiarare, per la violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473-bis.18 c.p.c., da parte della RA , la sussistenza dei _1 presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la RA Parte_2
a risarcire al Signor tutti i danni subiti ex art. 96 c.p.c., da
[...] Parte_1
liquidarsi in via equitativa;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
II. IN VIA ISTRUTTORIA previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie:
7. disporre integrazione della C.T.U. contabile (anche con l'ausilio - laddove ritenuto necessario - di un perito immobiliare) richiesta dal C.T.P. del ricorrente nelle osservazioni all'elaborato peritale del 13.5.2024 e dalla difesa all'udienza del 12 giugno 2024, previa acquisizione da parte del Pt_1
Perito d'Ufficio, anche tramite rogatoria internazionale, della documentazione che la RA
non ha prodotto, come rilevato dallo stesso C.T.U. e in particolare: _1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 delle carte di credito Amex Carta Base gold n.
11002, Amex Carta Base platino n. 64004, Amex Carta base platino n. 62008 intestate alla RA
; _1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 dei conti correnti n. 230822659 e n.
3629728693 presso JP MO HA AN intestati alla RA;
_1
Pagina 2 - estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 del conto corrente n. 60005978 presso BP
SE intestato alla RA;
_1
- estratti conto dall'1.10.2020 a oggi del conto corrente n. 5217 presso CA NE intestato alla
RA ; _1
- documentazione attestante il valore della quota nella cooperativa immobiliare di EW YO
(Manhattan, Central Park South) di proprietà della RA;
_1
- la valorizzazione dell'immobile a EW YO detenuto tramite partecipazione della RA
nella società cooperativa. _1
7-bis. in subordine al punto 7., chiamare il C.T.U. a chiarimenti in ordine agli accertamenti indicati nel quesito ma non eseguiti, come richiesto dal ricorrente all'udienza del 12 giugno 2024;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio le Controparte_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché copia degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari - degli ultimi cinque anni - delle carte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia e/o all'estero;
9. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio copia del contratto di _1 compravendita dell'immobile sito a NA (Svizzera), nonché del relativo contratto di mutuo ipotecario;
10. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in Parte_2
giudizio copia degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari - degli ultimi cinque anni - delle carte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia
e/o all'estero e, in particolare, delle carte di credito individuate dal C.T.U. a seguito dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate:
- Amex Carta Base gold n. 11002;
- Amex Carta Base platino n. 64004;
- Amex Carta Base platino n. 62008;
11. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre, gli estratti degli ultimi tre anni _1
(nello specifico, dal 2021 a oggi) dei conti posseduti presso Istituti bancari esteri (in particolare,
Svizzera e U.S.A.);
12. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA o, in subordine, alla compagnia assicurativa _1
, la produzione in giudizio della polizza assicurativa e dell'atto di liquidazione;
CP_3
13. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e
492-bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla CA Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura
Pagina 3 finanziaria eseguite dalla RA , nata a [...], il 24 aprile Parte_2
1975, degli ultimi cinque anni;
14. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle banche che risulteranno all'esito dell'interrogazione che precede, eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, oppure in subordine alla RA
, la produzione in giudizio della documentazione bancaria e degli estratti conto di Parte_2
tutti i dossier titoli e/o portafogli finanziari e/o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze di investimento e/o investimenti di qualsiasi natura di cui ella sia, o sia stata negli ultimi cinque anni, intestataria e/o cointestataria, in Italia e all'estero, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi cinque anni, documentazione attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, con particolare riguardo ai seguenti istituti di credito, nonché a quelli che verranno individuati all'esito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria:
➢ CA NE, con particolare riguardo al conto corrente n. 5217;
Cont
➢ , con particolare riguardo al conto corrente n. 1751;
➢ JP MO HA AN, con particolare riguardo ai conti correnti n. 230822659 e n.
3629726693;
➢ BP SE (filiale di St. Moritz), con particolare riguardo al conto corrente n. 23440;
➢ con particolare riguardo al conto corrente n. 000035366467 e al conto corrente n. CP_5
50547730001.
15. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di produrre le visure delle società estere _1
partecipate e i bilanci delle stesse degli ultimi tre anni;
16. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e societaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia e all'estero (Svizzera, Stati Uniti), di Parte_2
, come sopra generalizzata, nonché sul suo tenore di vita, in particolare incaricando la
[...]
Polizia Tributaria, Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto attualmente da
[...]
; Parte_2
17. ove ritenuto, ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio le sue Persona_2
dichiarazioni fiscali quanto meno degli ultimi tre anni, oppure acquisire le predette dichiarazioni fiscali interpellando direttamente l'Agenzia delle Entrate;
Pagina 4 18. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP AN HA AN la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000000230822659, intestato alla RA
, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, _1
nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del
C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000000230822659 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;
19. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP AN HA AN la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000003629728693, intestato alla RA
, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre _1
2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000003629728693 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio
2023 al 30 settembre 2023;
20. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario UB CA (ora Intesa Sanpaolo) la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario cointestato tra la RA
[...]
e la RA dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in Parte_2 Persona_2 subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del predetto conto corrente bancario dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023; Cont 21. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario (filiale n. 1751), la produzione in giudizio degli estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 del fondo pensione n. 4587532 cui la
RA ha aderito oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire estratti _1
conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 del fondo pensione n. 4587532 cui la RA
ha aderito;
_1
22. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società la produzione in giudizio degli estratti CP_6
conto dal 1° gennaio 2020 al primo trimestre 2024 del fondo pensione recante il seguente ID rapporto 0000000001001710000000000000000001025272 (cfr. All. B della C.T.U.);
23. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società alla società Controparte_7 [...]
alla società ETICA SGR S.P.A. la produzione in giudizio del resoconto Controparte_8
dettagliato dei fondi di investimento/risparmio/fondi titoli detenuti dalla RA dal _1
1.1.2020 al primo trimestre 2024 (cfr. All. B della C.T.U.);
24. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario BP (filiale di St. Moritz), eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente n.
23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del
Pagina 5 C.T.U. di acquisire gli estratti del conto corrente n. 23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre
2023; Cont 25. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario , la polizza assicurativa CP_9
stipulata dalla RA e il relativo atto di liquidazione oppure, in subordine,
[...] _1
sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire la polizza assicurativa stipulata Controparte_9
dalla RA e il relativo atto di liquidazione;
_1
26. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in Parte_2 giudizio i contratti di locazione stipulati dall'odierna resistente in Italia e all'estero (nello specifico,
EW YO) oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisirli;
27. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in Parte_2 giudizio tutta la documentazione attestante le partecipazioni societarie in Italia e all'estero, le relative eventuali cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione, oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire la predetta documentazione.
28. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
29. ammettere, in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di Parte_1
prova avversari eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473-bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente;
30. ammettere, per interpello e per testi, i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4 formulati a prova contraria nella memoria ex art. 473-bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente, con i testi ivi indicati;
31. dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste di ordini di esibizione formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
32. rigettare le richieste di indagini di Polizia Tributaria e di C.T.U. contabile formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia, l'Ill.mo Tribunale, contrariis e reiectis, in parziale riforma della sentenza di divorzio dell'11 marzo 2021 - in particolare dei punti 1), 2), 5) e
7):
I. NEL MERITO
1. rigettare integralmente, per le ragioni di cui in narrativa, ogni
Pagina 6 domanda formulata nel presente giudizio dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2. in via principale, in considerazione dell'impegno assunto dal padre ad aderire al percorso di sostegno alla genitorialità dinanzi al dr. _10 confermare l'affido condiviso dei figli minori presso entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3. in via subordinata, qualora risponda all'interesse psicofisico dei minori, anche all'esito del loro ascolto, modificare il regime di affido condiviso tra i genitori in regime di affido esclusivo alla madre;
4. rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli minori
(attualmente rivalutato in € 5.204,01 mensili), disponendo che il Signor Pt_1
sia obbligato a versare alla madre collocataria la somma mensile, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, di euro 3.450,00 per ciascun minore, e così in totale euro 6.900,00, con decorrenza di tale importo a far data dalla domanda del ricorrente (aprile 2023). Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Costo Vita;
5. rideterminare la ripartizione delle spese straordinarie secondo la seguente modalità:
- nella misura del 50% tra i genitori così come individuate e schematizzate dalle Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale
Ordinario di Milano del 14 novembre 2017. In particolare, con riferimento alle spese straordinarie scolastiche, confermare la ripartizione al 50% ciascuno, nel rispetto delle abitudini di vita, dei desiderata, e delle inclinazioni dei minori, i quali, fin dalla loro nascita, hanno frequentato istituti privati di eccellenza;
- con riferimento alle spese mediche straordinarie, confermare che terrà a proprio carico nella misura del 100% le spese mediche Parte_1
per i figli, non coperte dal SSN e concordate tra i genitori, a lui rimborsate dalle proprie assicurazioni sanitarie private (Fasi e Assidai), e che per la quota di spese mediche per i figli non rimborsate al padre dall'assicurazione o eventuali eccedenze, i genitori se ne faranno a carico al 50% ciascuno;
6. accertare e dichiarare, per la violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473-bis.18 c.p.c., da parte del Signor Pt_1
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto,
[...]
Pagina 7 condannare il Signor a risarcire alla Signor Parte_1 [...]
tutti i danni subiti ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in Parte_2
via equitativa;
7. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge. Se ritenuto opportuno, valutare la temerarietà della lite che può essere accertata e dichiarata anche d'ufficio.
Conclusioni del Curatore Speciale dei minori
1. Confermare le condizioni del divorzio che si riportano integralmente:
1. I figli minori e restano affidati in via condivisa a Pt_1 CP_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente, e contestuale fissazione della loro residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di Milano, Viale
Majno n. 21, che resta a lei assegnata con tutti quanti gli arredi, corredi e suppellettili ivi presenti.
Il Dottor continuerà, in ogni caso, a tenere a proprio carico le Parte_1
relative spese di gestione, ivi comprese le spese condominiali ordinarie.
Resteranno, invece, a carico della RA le utenze. _1
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte relative alla vita di e Pt_1 CP_2
(istruzione, educazione, sport, religione, salute ecc.). Scelte che verranno concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
I genitori danno atto del progetto educativo già tra loro condiviso di far frequentare i figli, sino al termine delle scuole medie superiori, Istituti Scolastici
Privati fatto salvo comprovate diverse condizioni economiche delle parti. E, ove possibile, l'Istituto Zaccaria presso il quale i minori sono già iscritti entrambi
( dalla prima media, sin dalla prima elementare). Pt_1 CP_2
3. Il padre, in ragione della propria attività lavorativa, potrà vedere tenere con sé i figli e , secondo il seguente calendario di massima, Pt_1 CP_2
sempre derogabile su accordo delle parti tenendo conto degli impegni scolastici, extra-scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché di eventuali impedimenti lavorativi e personali dei genitori:
Pagina 8 a) l'ultimo fine settimana del mese dal sabato (indicativamente dalle ore
10.00 quando il padre li preleverà dalla casa materna) sino alla domenica sera
(entro le ore 19.00), quando il padre li riaccompagnerà dalla madre;
b) un giorno infrasettimanale, che sarà deciso di volta in volta tra i genitori e, in caso di mancata diversa previsione, sarà individuato nel mercoledì, dalla fine delle lezioni sino alle ore 19.00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
c) durante il periodo di sospensione scolastica estiva: dalla domenica precedente il Ferragosto sino alla domenica successiva al Ferragosto. Il prelevamento e il riaccompagnamento da parte del padre avverranno presso l'abitazione di Forte dei Marmi, dove, secondo le consolidate abitudini della famiglia, e si trasferiscono, con la mamma, alla fine Pt_1 CP_2
dell'anno scolastico.
Qualora i figli e la madre soggiornino in una località distante da Forte dei Marmi sarà onere della RA accompagnare i figli dal padre a Milano o in _1
altra località tra loro concordata;
d) nel corso delle vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi dal 25 dicembre (indicativamente dalle ore 17.00) al 30 dicembre (indicativamente sino alle 11.00) e dal 30 dicembre (indicativamente dalle ore 17.00) al 5 gennaio
(indicativamente sino alle ore 11.00). Negli anni con finale dispari i genitori concordano che il padre trascorrerà con i figli il primo periodo;
e) per le ulteriori vacanze e festività infra-annuali scolastiche e i c.d. ponti saranno trascorsi dai minori con la madre, con facoltà per il papà di fare loro visita, con impegno a preavvertire la moglie circa l'orario di arrivo, ogni qualvolta lo desidera, e anche ogni giorno, nei luoghi nei quali si troveranno in vacanza con la madre.
4. I genitori eviteranno di mettere in contatto i minori con eventuali nuovi partner;
solo quando la loro nuova relazione avrà raggiunto il carattere di rapporto stabile e dopo aver individuato un preciso accordo tra di loro circa le modalità di comunicazione da dare ai figli, informeranno e . I Pt_1 CP_2
genitori, comunque sia, dovranno sempre riservarsi ampi spazi con i minori da soli.
2. Determinare l'assegno di mantenimento nell'interesse dei figli minori nella somma che risulterà di giustizia dovuta, ponendo a carico del padre il 100% delle spese mediche per i figli, non coperte dal SSN e concordate
Pagina 9 tra i genitori, a lui rimborsate dalla propria assicurazione sanitaria privata
(Fasi), oltre al 50% delle rette scolastiche, anche per il doposcuola per la sola parte obbligatoria, dell'istituto privato frequentato dai figli e al 50% della quota delle spese mediche per i figli non rimborsate dall'assicurazione o eventuali eccedenze, e a carico della madre il 100% delle altre spese straordinarie per i figli come indicate dal Protocollo della
Corte d'Appello e del Tribunale di Milano, ivi comprese le spese sportive e per attività extrascolastiche organizzate dalla scuola.
3. Disporre che padre e madre seguano un percorso di supporto alla genitorialità.
4. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e argomentare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 maggio 2023, regolarmente notificato alla controparte, il ricorrente allegando il miglioramento delle condizioni economiche della Parte_1
convenuta ed il peggioramento delle proprie, ha chiesto la riduzione ad Euro 1000,00 al mese del contributo al mantenimento dei due figli minori- , nato il [...], e Persona_1 CP_2
, nato il [...]- dovuto per l'importo rivalutato di Euro 4788,00 al mese;
la revoca
[...] dell'obbligo di provvedere al pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle spese di gestione ordinaria della casa di Milano, viale Majno n. 21, ove la convenuta abita unitamente ai minori.
si è costituita in giudizio nel termine assegnato con comparsa Parte_2
depositata in data 7 luglio 2023, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente;
in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori;
la quantificazione in Euro 6900,00 del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17; in subordine, in caso di mancato pagamento da parte del ricorrente, porre l'obbligo a carico dei nonni paterni ex art. 316 bis c.c..
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
Pagina 10 All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28 settembre 2023, il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente e ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande formulate in atti e discusso oralmente.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione.
Con provvedimento in data 19/10/23, all'esito del termine assegnato per il deposito di note, il
Giudice delegato ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio;
rilevato che parte ricorrente, lamentando il drastico peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed il rilevante incremento del patrimonio immobiliare e delle disponibilità finanziarie della resistente ha chiesto la modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli minori quantificato in Euro 4500,00 al mese, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal SSN a lui rimborsate dalla propria assicurazione sanitaria privata ed al 50% delle spese mediche non rimborsate e delle spese scolastiche degli istituiti privati frequentati dai figli;
rilevato che la resistente, contestando le allegazioni di controparte e lamentando l'inidoneità della figura genitoriale paterna, con comportamenti di disinteresse alla vita dei figli e difficoltà relazionali con gli stessi, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e la riquantificazione in Euro 6900,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
lette le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate dai difensori delle parti;
esaminata la copiosa documentazione allegata agli atti di causa;
sentite le parti all'udienza del 28 settembre 2023; viste le istanze avanzate dai difensori;
vista la nota congiunta depositata dai difensori delle parti con individuazione del professionista privato, dott. per la presa in carico del nucleo familiare;
Persona_3
ritenuto che, in ragione dell'apprezzabile impegno dei genitori di rivolgersi, nell'interesse dei figli minori, ad un professionista privato per la presa in carico del nucleo familiare - con l'obiettivo del superamento delle attuali difficoltà relazionali all'interno del nucleo medesimo e dei lamentati disagi dei figli minori nel rapporto con la figura genitoriale paterna- possa essere, allo stato, mantenuto l'attuale regime di responsabilità genitoriale, riservato, all'avvio dell'intervento ed ai primi esiti dello stesso ogni valutazione e determinazione anche in punto ascolto dei figli minori;
considerata la complessità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché delle vicende, anche societarie, che hanno interessato le parti medesime dopo la pronuncia di divorzio – il ricorrente, titolare all'epoca della pronuncia di divorzio del 99% della Parte_3
Pagina 11 s.r.l., in data 18/6/21, ha ceduto l'intera partecipazione alla Parte_4
di cui erano titolari i di lui genitori, che, successivamente, in data 1/11/21, hanno
[...]
ceduto, per la quota del 50%, alla , senza corrispettivo con aumento di Controparte_11
capitale; riveste ruoli e cariche in società senza percepire alcun corrispettivo;
risulta attualmente dipendente, seppur con funzioni dirigenziali, della Parte_4
con forte contrazione reddituale;
risulta avere un tenore di vita molto elevato ed è titolare di un immobile di pregio di recente acquistato;
la resistente è titolare di un consistente patrimonio immobiliare e ha acquistato la nuda proprietà di prestigiosi immobili di cui era proprietaria esclusiva la di lei madre - così come evidenziata negli atti e nelle memorie dei difensori, con diverse ricostruzioni sulla effettiva consistenza e redditività dei rispettivi patrimoni e conseguente necessità di complessi approfondimenti istruttori a mezzo CTU contabile ai fini della decisione sulle contrapposte istanze di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio;
ritenuto che
, anche al fine di agevolare e accelerare lo svolgimento delle operazioni peritali, sia, altresì, necessario che le parti rendano la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, e la depositino entro il termine che verrà di seguito indicato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria), nella la quale entrambi indichino quanto in dispositivo in dettaglio disposto;
ritenuto che
, nelle more dei necessari approfondimenti istruttori, vada confermato l'attuale contributo paterno al mantenimento dei figli, anche considerati i minori oneri di mantenimento diretto gravanti sul padre conseguenti alla contrazione degli spazi di frequentazione di medesimi;
riservato al prosieguo del giudizio ed all'esito degli accertamenti istruttori disposti ogni ulteriore valutazione e determinazione anche istruttoria;
richiamato l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
P.Q.M.
in via provvisoria ed urgente, conferma le condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 2055/21 pubblicata il 11/3/21; in via istruttoria, riservato all'esito dell'approfondimento peritale, ogni ulteriore determinazione istruttoria:
1) Dispone consulenza tecnico contabile e nomina quale CTU il dott. via Persona_4
Filippo Turati n. 40, Milano, formulando il seguente quesito:
“ACCERTI E VERIFICHI il nominato CTU, autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti, all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi pubblici e privati compresi gli Istituti di credito che presso le PP.AA.:
Pagina 12 a) quali siano i redditi di cui ciascuna parte concretamente dispone specificando l'ammontare dei redditi per gli anni di imposta a partire dall'anno di imposta 2020 e sino all'ultima scadenza fiscale maturata;
b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in
Italia o all'estero di cui le parti siano proprietarie ovvero intestatarie e/o cointestatarie ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità anche per il tramite di società alle stesse riconducibili, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari;
c) di quali rapporti di conto corrente italiani o esteri siano intestatarie ovvero cointestatarie le parti (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti (anche aziendali/societari) abbiano la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione
(considerando anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 1.1.2020 ad oggi;
d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalle parti e la loro attuale quantificazione;
e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui le parti siano titolari quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni oltre che in passato, anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività;
f) le eventuali esposizioni debitorie delle parti oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fideiussioni rilasciate;
Avverte le parti che la eventuale verificata mancata collaborazione e cooperazione delle stesse rispetto alle richieste del CTU –utili e necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico
_1 conferitogli- potrà essere considerata e valorizzata dalla in sede di decisione della causa ex art. 116 c.p.c. nella sentenza di merito.
Delega il nominato CTU ad avvalersi delle prerogative di cui agli articoli 155 quinquies disp. Att.
C.p.c. e 155 sexies disp. Att. C.p.c. e all'art. 7 comma 9 del DPR 605/1973, introdotti dall'art. 19 comma 5 e 6 della legge 10.11.2014 n. 162”;
2) Ordina ad entrambe le parti di rendere, con deposito telematico da effettuarsi entro il 20 dicembre 2023, la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro cinque giorni dall'udienza sotto fissata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria) con la quale entrambi indichino:
Pagina 13 a) tutte le fonti di reddito di cui dispongano in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da partecipazione societarie e/o azionarie e obbligazionarie, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti;
b) le proprietà immobiliari di cui sono titolari e di cui dispongono attualmente in Italia e all'estero, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato prezzo di vendita ecc);
c) i beni mobili registrati in Italia e all'estero di cui siano proprietari;
d) i conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui siano e/o siano stati intestatari ovvero di cui i medesimi abbiano avuto la disponibilità allegandone gli estratti conto dal 1.1.2020 ad oggi avuto riguardo a conti correnti in Italia e all'estero;
e) le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata;
f) l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione;
g) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero, le relative cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati Consigliere, Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore pro tempore, indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni per il periodo dal 2020 ad oggi, allegandone la documentazione relativa;
3) FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 18 gennaio 2024 che sostituisce ex art 127 ter c.p.c. con note scritte da depositarsi in via telematica entro le ore 9.00 del 18 gennaio 2024;
d) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro il 20 dicembre 2023;
e) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
Si comunichi alle parti ed al CTU nominato dott. .”. Persona_4
La relazione peritale è stata depositata in data 23 maggio 2024.
Sul consenso delle parti è stata acquisita la relazione del dott. versata in atti in data 13 Per_3
giugno 2024.
Con provvedimento collegiale del 4 luglio 2024 il Tribunale ha nominato il Curatore Speciale dei minori e ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato disponendone l'ascolto.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Marina Scotti, si è costituita con comparsa del 16/9/24.
All'udienza del 2/10/24 sono stati ascoltati i minori.
Pagina 14 E' stata fissata udienza di rimessione della causa al Collegio sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note da depositarsi entro il 29/1/25, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
I difensori dei genitori ed il Curatore Speciale dei minori hanno depositato i fogli di precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali e di replica.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Sulle istanze istruttorie
Le deduzioni ed allegazioni di parte, la copiosa documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti medesime in atti e l'esito della consulenza tecnica disposta forniscono al Tribunale tutti gli elementi necessari alla decisione delle questioni in esame.
Richiama il Tribunale il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui , al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n.
25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535).
Ciò vale ancora di più nei casi in cui, come in quello di specie, le condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori sono, comunque, ampiamente capienti rispetto alle esigenze di vita e formazione dei figli che il Tribunale deve valutare, anche tenuto conto del contesto di vita sociale e relazionale in cui i minori sono inseriti e del complessivo tenore di vita abitualmente goduto, ai fini della determinazione dei contributi al mantenimento dei medesimi.
Vanno, dunque, rigettate tutte le istanze istruttorie volte ad ulteriormente indagare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti su cui i difensori hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulla responsabilità genitoriale
I genitori ed il Curatore Speciale hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori.
La domanda di affidamento esclusivo dei figli avanzata dalla convenuta è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni solo in via subordinata.
Pagina 15 I figli minori, ascoltati dal Giudice delegato, hanno manifestato disagio nella relazione con il padre con il quale la frequentazione è interrotta. rifiuta di incontrare il padre e riporta continue rivendicazioni, con atteggiamento Pt_1
adultizzato, difficilmente valutabile come pienamente autentico.
è appiattito sulla posizione del fratello. CP_2
Entrambi manifestano la volontà di non incontrare il padre.
Secondo quanto riferito dal Curatore Speciale dei minori che ha incontrato i loro insegnanti, gli stessi, pur non avendo alcun problema di apprendimento, manifestano difficoltà nella relazione con i pari.
La conflittualità tra i genitori continua ad essere elevata, con reciproca sfiducia e rivendicazioni.
Reputa, comunque, il Tribunale che l'affidamento condiviso dei minori sia, allo stato, ancora il regime maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi.
La madre non ha mostrato competenze adeguate all'esercizio esclusivo della genitorialità non essendo in grado di tutelare i figli dal conflitto;
al contrario, gli stessi sono apparsi invischiati nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra i genitori e riportano rivendicazioni nei confronti del padre che risentono di quelle materne.
L'affidamento monogenitoriale rischierebbe, inoltre, di ulteriormente marginalizzare la figura genitoriale paterna che, proprio nell'interesse prioritario dei figli, dovrebbe essere invece recuperata e sostenuta.
Osserva, ancora, il Tribunale che l'affidamento all'Ente dei minori, anche considerata l'età ormai raggiunta da ed il forte legame tra i fratelli, sarebbe privo di efficacia e comporterebbe, di Pt_1
fatto, una deresponsabilizzazione dei genitori che, al contrario, dovrebbero prendere piena consapevolezza della situazione e delle conseguenze pregiudizievoli dei loro comportamenti sulla serena crescita ed evoluzione dei figli.
A tal fine auspica il Tribunale che i genitori valutino seriamente la nuova prospettata presa in carico dell'intero nucleo da parte di un professionista che possa incidere sulle dinamiche relazionali all'interno del nucleo medesimo, avviando seri ed incisivi interventi di sostegno alla genitorialità e psicologico/psicoterapico che necessitano, però, di adesione sostanziale che i genitori non hanno ancora pienamente manifestato.
Non può, dunque, che confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori e la regolamentazione della frequentazione paterna che dovrebbe essere immediatamente riavviata nell'interesse dei minori medesimi.
Sul contributo al mantenimento dei figli minori
Pagina 16 Preliminarmente evidenzia il Tribunale che, come da orientamento costante e condiviso della Corte di Cassazione, presupposto per l'accoglimento della richiesta modifica è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi ed il nesso causale tra gli stessi e la nuova situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti;
mentre è escluso che in sede di revisione si possa procedere ad una nuova ed autonoma comparazione delle condizioni economiche delle parti, in quanto ciò contrasterebbe con il principio della intangibilità del giudicato.
Il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini delle modifiche, fatti non sopravvenuti ed il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Cass. Civile Sez I ord 6/3/23 . 6639
In altri termini, la revisione dell'assegno di mantenimento, essendo funzionale al ripristino del bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, è condizionata dalla sopravvenienza di fatti che si caratterizzino per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente, in tal guisa alterando il pregresso equilibrio realizzato dall'anteriore provvedimento sull'assegno.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti e dall'accertamento peritale espletato, richiamate integralmente le ragioni di rigetto delle istanze di integrazione avanzate dalle parti all'esito del deposito della ctu, emerge quanto segue per il periodo successivo alla pronuncia di divorzio.
Nel giugno del 2021 il ricorrente ha venduto le proprie azioni della MEM Servizi industriali s.r.l., pari al 99% del capitale sociale, alla per il corrispettivo di Parte_4
Euro 49.500,00.
Nel novembre del 2021 la partecipazione del ricorrente nella Parte_4
è passata dal 3,33% al 1,67% del capitale sociale in conseguenza della vendita del 50% del capitale
Pagina 17 sociale di detta società da parte dei genitori del ricorrente alla Shapir Industries Ltd attraverso un aumento di capitale senza corrispettivo.
La è dunque per il 50% della predetta Parte_4 Controparte_11
per la quota del 1,67% del ricorrente e per la restante parte dei genitori del medesimo.
Osserva il Tribunale che, sebbene l'operazione societaria sia stata formalizzata qualche mese dopo la pronuncia di divorzio, è ragionevole ritenere che sia stata elaborata e programmata all'esito di complesse indagini necessariamente già in corso all'epoca della pronuncia medesima.
Attualmente risulta mero dipendente della Parte_1 Parte_4
con qualifica dirigenziale.
[...]
Il reddito dichiarato nell'ultima dichiarazione fiscale (Modello 730/23) è pari ad Euro 6000,00 circa al mese calcolato su dodici mensilità.
Il ricorrente gode di svariati benefit quali assicurazione sanitaria, polizze, cellulare ed auto aziendale.
Come risulta chiaramente dall'accertamento peritale espletato il ricorrente ha disponibilità superiori ai redditi dichiarati.
Il reddito da CUD 2022 della viene completamente impiegato Parte_4
per provvedere al mantenimento dei figli minori.
La provvista con la quale il ricorrente fa, quindi, fronte alle proprie spese personali- come da estratti delle carte di credito e movimentazione del conto corrente bancario per il pagamento della rata del mutuo per interessi acceso per l'acquisto dell'immobile di Milano piazza della Repubblica nel quale attualmente vive- è costituita dai frutti dei titoli investiti presso (pari a circa Euro _13
930.000,00).
La redditività dei suddetti investimenti è destinata a cessare a partire dal 2025 in ragione della previsione del rimborso integrale del finanziamento per mutuo tra il 2024 ed il 2028. _13
Non è contestato che il ricorrente continui a godere di tutte le proprietà riconducibili alla sua famiglia di origine, in parte immobili intestati alla Immobiliare Raffaello 2015, di cui è titolare la madre dello stesso.
Indipendentemente dal reddito percepito conseguente all'attività lavorativa attualmente svolta alle dipendenze della ed ai proventi degli investimenti, osserva il Parte_4
Tribunale che il ricorrente ha una rilevante capacità reddituale derivante dalle specifiche ed elevate competenze professionali ed imprenditoriali di cui è dotato, da una pluriennale esperienza pregressa e dal consolidato e strutturato inserimento nel mercato anche attraverso storiche società di famiglia.
La parte convenuta, già proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare stimato dal CTU in
Euro 4.500.000,00 circa, in epoca successiva al divorzio, ha acquistato la titolarità della nuda
Pagina 18 proprietà, usufruttuaria la di lei madre, di ulteriori immobili per un valore stimato di circa Euro
5.200.000,00.
Il patrimonio immobiliare della ricorrente, per lo più costituito da immobili in nuda proprietà, usufruttuaria la di lei madre, ha subito, dunque, un notevole incremento certamente apprezzabile in termini economici seppur non produttivo di reddito.
La nuda proprietà è stata, comunque, acquistata con sostanze proprie, prova della notevole capacità di spesa e di investimento della convenuta.
Le risorse concretamente disponibili in capo alla convenuta - così come valutate dal CTU, tenuto conto delle entrate, escluse di quelle relative al contributo al mantenimento corrisposto dal ricorrente, nonchè delle spese risultante dall'esame dei movimenti dei conti correnti ed estratti delle carte di credito- risultano sostanzialmente invariate e pari a circa Euro 30.000,00 all'anno.
Il tenore di vita pacificamente goduto dalla convenuta non è compatibile con dette risorse.
Non risulta in alcun modo la compressione del tenore di vita dei genitori dall'epoca del divorzio.
Tenuto conto del contesto sociale e relazionale dei minori, non può non considerarsi che le esigenze di vita e di formazione degli stessi sono in costante aumento.
La cura e la gestione dei figli è integralmente a carico della madre.
I limitati spazi di frequentazione paterna, così come regolamentati nelle condizioni del divorzio congiunto, risultano essersi progressivamente ridotti;
attualmente la frequentazione è interrotta.
Il padre, dunque, non ha oneri di mantenimento diretto dei figli.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della attuale condizione patrimoniale e reddituale delle parti e delle intervenute modifiche così come sopra ricostruite, tenuto, altresì, conto delle attuali esigenze dei figli minori, rapportate all'età degli stessi nel contesto sociale e relazionale in cui sono inseriti, tenuto altresì conto dei compiti di cura e gestione integralmente in capo alla madre, con interruzione della frequentazione paterna, il Tribunale, con decorrenza dalla domanda, riquantifica in Euro 1800,00 a figlio al mese il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da condizioni del divorzio congiunto.
In assenza di accordo tra le parti, trattandosi di pattuizione strettamente negoziale, le spese di gestione e condominiali della casa di Milano, viale Majno n. 21, saranno a carico del soggetto obbligato secondo i principi di diritto civile.
La domanda ex art. 316 bis c.c., formulata solo in via subordinata e comunque da considerarsi inammissibile nel presente giudizio, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Pagina 19 Sulle spese processuali
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la prevalente soccombenza della convenuta relativamente ai profili di carattere economico e la conferma dell'affidamento condiviso die figli minori, cui la stessa ha aderito solo in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta medesima va condannata a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti con ripartizione al 50% nei rapporti interni.
Le parti, la cui grave conflittualità ed incapacità di adeguatamente tutelare e rappresentare gli interessi dei figli minori ha determinato la nomina del Curatore Speciale, vanno condannate a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuna la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto in favore del Curatore Speciale dei minori ammessi al Patrocinio a
Spese dello Stato come da delibere dell'Ordine degli Avvocati in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e/o disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio congiunto del
Tribunale di Milano n. 2055/21, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, viale Majno n. 21;
2) Conferma la regolamentazione della frequentazione paterna come da condizioni della sentenza di divorzio;
3) Pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2023),
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Euro 3600,00 (Euro 1800,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2024); ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da condizioni del divorzio congiunto;
4) Conferma nel resto per quanto di ragione;
5) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 3808,00 per compensi (come da tabelle di cui al d.m. n. 55/14 aggiornato con d. 147/22, scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 Euro, valori medi), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione della restante metà;
Pagina 20 6) Pone definitivamente a carico solidale delle parti, con ripartizione al 50% nei rapporti interni, le spese di CTU già liquidate;
7) Condanna le parti a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuna della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto in favore del Curatore Speciale dei minori ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibere dell'Ordine degli
Avvocati in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice delegato relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Pagina 21
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico iscritto in data 2/5/23, discussa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da:
CF , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria De Vellis, come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Caputo, come da procura in atti;
convenuta e con
Avv. MARINA SCOTTI, CURATORE SPECIALE DEI MINORI, nato il Persona_1
29/11/07, e , nato il [...], nominata con provvedimento del 4 luglio 2024; Controparte_2
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12 maggio 2023
Oggetto: Modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano n. 2055/21 pubblicata il 11 marzo 2021
Conclusioni di parte ricorrente
Pagina 1 Voglia il Tribunale, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2055/2021, emessa inter partes dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2021, e in particolare dei punti 1) e 5), rigettata ogni diversa domanda, di merito e istruttoria, così provvedere:
I. NEL MERITO
1. rideterminare il contributo al mantenimento dei figli a carico del Signor nell'importo Pt_1 mensile non superiore a € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente indicato dalla RA , e ciò con _1
decorrenza dalla data della domanda (aprile 2023);
2. revocare l'obbligo del Signor di provvedere al pagamento delle spese condominiali Pt_1
ordinarie e di gestione ordinaria della casa di Viale Majno n. 21, abitata dalla RA e dai _1
figli, a far data dalla domanda (aprile 2023);
3. rigettare le domande svolte ex adverso in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
4. dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda avversaria ex art. 316-bis c.c. o, in subordine, estendere l'obbligo di mantenimento dei minori alla nonna materna, RA , Persona_2
per le ragioni di cui in atti;
5. accertare e dichiarare, per la violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473-bis.18 c.p.c., da parte della RA , la sussistenza dei _1 presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la RA Parte_2
a risarcire al Signor tutti i danni subiti ex art. 96 c.p.c., da
[...] Parte_1
liquidarsi in via equitativa;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
II. IN VIA ISTRUTTORIA previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie:
7. disporre integrazione della C.T.U. contabile (anche con l'ausilio - laddove ritenuto necessario - di un perito immobiliare) richiesta dal C.T.P. del ricorrente nelle osservazioni all'elaborato peritale del 13.5.2024 e dalla difesa all'udienza del 12 giugno 2024, previa acquisizione da parte del Pt_1
Perito d'Ufficio, anche tramite rogatoria internazionale, della documentazione che la RA
non ha prodotto, come rilevato dallo stesso C.T.U. e in particolare: _1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 delle carte di credito Amex Carta Base gold n.
11002, Amex Carta Base platino n. 64004, Amex Carta base platino n. 62008 intestate alla RA
; _1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 dei conti correnti n. 230822659 e n.
3629728693 presso JP MO HA AN intestati alla RA;
_1
Pagina 2 - estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 del conto corrente n. 60005978 presso BP
SE intestato alla RA;
_1
- estratti conto dall'1.10.2020 a oggi del conto corrente n. 5217 presso CA NE intestato alla
RA ; _1
- documentazione attestante il valore della quota nella cooperativa immobiliare di EW YO
(Manhattan, Central Park South) di proprietà della RA;
_1
- la valorizzazione dell'immobile a EW YO detenuto tramite partecipazione della RA
nella società cooperativa. _1
7-bis. in subordine al punto 7., chiamare il C.T.U. a chiarimenti in ordine agli accertamenti indicati nel quesito ma non eseguiti, come richiesto dal ricorrente all'udienza del 12 giugno 2024;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio le Controparte_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché copia degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari - degli ultimi cinque anni - delle carte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia e/o all'estero;
9. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio copia del contratto di _1 compravendita dell'immobile sito a NA (Svizzera), nonché del relativo contratto di mutuo ipotecario;
10. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in Parte_2
giudizio copia degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari - degli ultimi cinque anni - delle carte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia
e/o all'estero e, in particolare, delle carte di credito individuate dal C.T.U. a seguito dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate:
- Amex Carta Base gold n. 11002;
- Amex Carta Base platino n. 64004;
- Amex Carta Base platino n. 62008;
11. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre, gli estratti degli ultimi tre anni _1
(nello specifico, dal 2021 a oggi) dei conti posseduti presso Istituti bancari esteri (in particolare,
Svizzera e U.S.A.);
12. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA o, in subordine, alla compagnia assicurativa _1
, la produzione in giudizio della polizza assicurativa e dell'atto di liquidazione;
CP_3
13. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e
492-bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla CA Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura
Pagina 3 finanziaria eseguite dalla RA , nata a [...], il 24 aprile Parte_2
1975, degli ultimi cinque anni;
14. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle banche che risulteranno all'esito dell'interrogazione che precede, eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, oppure in subordine alla RA
, la produzione in giudizio della documentazione bancaria e degli estratti conto di Parte_2
tutti i dossier titoli e/o portafogli finanziari e/o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze di investimento e/o investimenti di qualsiasi natura di cui ella sia, o sia stata negli ultimi cinque anni, intestataria e/o cointestataria, in Italia e all'estero, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi cinque anni, documentazione attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, con particolare riguardo ai seguenti istituti di credito, nonché a quelli che verranno individuati all'esito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria:
➢ CA NE, con particolare riguardo al conto corrente n. 5217;
Cont
➢ , con particolare riguardo al conto corrente n. 1751;
➢ JP MO HA AN, con particolare riguardo ai conti correnti n. 230822659 e n.
3629726693;
➢ BP SE (filiale di St. Moritz), con particolare riguardo al conto corrente n. 23440;
➢ con particolare riguardo al conto corrente n. 000035366467 e al conto corrente n. CP_5
50547730001.
15. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di produrre le visure delle società estere _1
partecipate e i bilanci delle stesse degli ultimi tre anni;
16. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e societaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia e all'estero (Svizzera, Stati Uniti), di Parte_2
, come sopra generalizzata, nonché sul suo tenore di vita, in particolare incaricando la
[...]
Polizia Tributaria, Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto attualmente da
[...]
; Parte_2
17. ove ritenuto, ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio le sue Persona_2
dichiarazioni fiscali quanto meno degli ultimi tre anni, oppure acquisire le predette dichiarazioni fiscali interpellando direttamente l'Agenzia delle Entrate;
Pagina 4 18. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP AN HA AN la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000000230822659, intestato alla RA
, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, _1
nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del
C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000000230822659 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;
19. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP AN HA AN la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000003629728693, intestato alla RA
, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre _1
2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000003629728693 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio
2023 al 30 settembre 2023;
20. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario UB CA (ora Intesa Sanpaolo) la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario cointestato tra la RA
[...]
e la RA dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in Parte_2 Persona_2 subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del predetto conto corrente bancario dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023; Cont 21. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario (filiale n. 1751), la produzione in giudizio degli estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 del fondo pensione n. 4587532 cui la
RA ha aderito oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire estratti _1
conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 del fondo pensione n. 4587532 cui la RA
ha aderito;
_1
22. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società la produzione in giudizio degli estratti CP_6
conto dal 1° gennaio 2020 al primo trimestre 2024 del fondo pensione recante il seguente ID rapporto 0000000001001710000000000000000001025272 (cfr. All. B della C.T.U.);
23. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società alla società Controparte_7 [...]
alla società ETICA SGR S.P.A. la produzione in giudizio del resoconto Controparte_8
dettagliato dei fondi di investimento/risparmio/fondi titoli detenuti dalla RA dal _1
1.1.2020 al primo trimestre 2024 (cfr. All. B della C.T.U.);
24. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario BP (filiale di St. Moritz), eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente n.
23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del
Pagina 5 C.T.U. di acquisire gli estratti del conto corrente n. 23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre
2023; Cont 25. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario , la polizza assicurativa CP_9
stipulata dalla RA e il relativo atto di liquidazione oppure, in subordine,
[...] _1
sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire la polizza assicurativa stipulata Controparte_9
dalla RA e il relativo atto di liquidazione;
_1
26. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in Parte_2 giudizio i contratti di locazione stipulati dall'odierna resistente in Italia e all'estero (nello specifico,
EW YO) oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisirli;
27. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in Parte_2 giudizio tutta la documentazione attestante le partecipazioni societarie in Italia e all'estero, le relative eventuali cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione, oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire la predetta documentazione.
28. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
29. ammettere, in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di Parte_1
prova avversari eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473-bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente;
30. ammettere, per interpello e per testi, i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4 formulati a prova contraria nella memoria ex art. 473-bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente, con i testi ivi indicati;
31. dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste di ordini di esibizione formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
32. rigettare le richieste di indagini di Polizia Tributaria e di C.T.U. contabile formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia, l'Ill.mo Tribunale, contrariis e reiectis, in parziale riforma della sentenza di divorzio dell'11 marzo 2021 - in particolare dei punti 1), 2), 5) e
7):
I. NEL MERITO
1. rigettare integralmente, per le ragioni di cui in narrativa, ogni
Pagina 6 domanda formulata nel presente giudizio dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2. in via principale, in considerazione dell'impegno assunto dal padre ad aderire al percorso di sostegno alla genitorialità dinanzi al dr. _10 confermare l'affido condiviso dei figli minori presso entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3. in via subordinata, qualora risponda all'interesse psicofisico dei minori, anche all'esito del loro ascolto, modificare il regime di affido condiviso tra i genitori in regime di affido esclusivo alla madre;
4. rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli minori
(attualmente rivalutato in € 5.204,01 mensili), disponendo che il Signor Pt_1
sia obbligato a versare alla madre collocataria la somma mensile, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, di euro 3.450,00 per ciascun minore, e così in totale euro 6.900,00, con decorrenza di tale importo a far data dalla domanda del ricorrente (aprile 2023). Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Costo Vita;
5. rideterminare la ripartizione delle spese straordinarie secondo la seguente modalità:
- nella misura del 50% tra i genitori così come individuate e schematizzate dalle Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale
Ordinario di Milano del 14 novembre 2017. In particolare, con riferimento alle spese straordinarie scolastiche, confermare la ripartizione al 50% ciascuno, nel rispetto delle abitudini di vita, dei desiderata, e delle inclinazioni dei minori, i quali, fin dalla loro nascita, hanno frequentato istituti privati di eccellenza;
- con riferimento alle spese mediche straordinarie, confermare che terrà a proprio carico nella misura del 100% le spese mediche Parte_1
per i figli, non coperte dal SSN e concordate tra i genitori, a lui rimborsate dalle proprie assicurazioni sanitarie private (Fasi e Assidai), e che per la quota di spese mediche per i figli non rimborsate al padre dall'assicurazione o eventuali eccedenze, i genitori se ne faranno a carico al 50% ciascuno;
6. accertare e dichiarare, per la violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473-bis.18 c.p.c., da parte del Signor Pt_1
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto,
[...]
Pagina 7 condannare il Signor a risarcire alla Signor Parte_1 [...]
tutti i danni subiti ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in Parte_2
via equitativa;
7. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge. Se ritenuto opportuno, valutare la temerarietà della lite che può essere accertata e dichiarata anche d'ufficio.
Conclusioni del Curatore Speciale dei minori
1. Confermare le condizioni del divorzio che si riportano integralmente:
1. I figli minori e restano affidati in via condivisa a Pt_1 CP_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente, e contestuale fissazione della loro residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di Milano, Viale
Majno n. 21, che resta a lei assegnata con tutti quanti gli arredi, corredi e suppellettili ivi presenti.
Il Dottor continuerà, in ogni caso, a tenere a proprio carico le Parte_1
relative spese di gestione, ivi comprese le spese condominiali ordinarie.
Resteranno, invece, a carico della RA le utenze. _1
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte relative alla vita di e Pt_1 CP_2
(istruzione, educazione, sport, religione, salute ecc.). Scelte che verranno concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
I genitori danno atto del progetto educativo già tra loro condiviso di far frequentare i figli, sino al termine delle scuole medie superiori, Istituti Scolastici
Privati fatto salvo comprovate diverse condizioni economiche delle parti. E, ove possibile, l'Istituto Zaccaria presso il quale i minori sono già iscritti entrambi
( dalla prima media, sin dalla prima elementare). Pt_1 CP_2
3. Il padre, in ragione della propria attività lavorativa, potrà vedere tenere con sé i figli e , secondo il seguente calendario di massima, Pt_1 CP_2
sempre derogabile su accordo delle parti tenendo conto degli impegni scolastici, extra-scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché di eventuali impedimenti lavorativi e personali dei genitori:
Pagina 8 a) l'ultimo fine settimana del mese dal sabato (indicativamente dalle ore
10.00 quando il padre li preleverà dalla casa materna) sino alla domenica sera
(entro le ore 19.00), quando il padre li riaccompagnerà dalla madre;
b) un giorno infrasettimanale, che sarà deciso di volta in volta tra i genitori e, in caso di mancata diversa previsione, sarà individuato nel mercoledì, dalla fine delle lezioni sino alle ore 19.00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
c) durante il periodo di sospensione scolastica estiva: dalla domenica precedente il Ferragosto sino alla domenica successiva al Ferragosto. Il prelevamento e il riaccompagnamento da parte del padre avverranno presso l'abitazione di Forte dei Marmi, dove, secondo le consolidate abitudini della famiglia, e si trasferiscono, con la mamma, alla fine Pt_1 CP_2
dell'anno scolastico.
Qualora i figli e la madre soggiornino in una località distante da Forte dei Marmi sarà onere della RA accompagnare i figli dal padre a Milano o in _1
altra località tra loro concordata;
d) nel corso delle vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi dal 25 dicembre (indicativamente dalle ore 17.00) al 30 dicembre (indicativamente sino alle 11.00) e dal 30 dicembre (indicativamente dalle ore 17.00) al 5 gennaio
(indicativamente sino alle ore 11.00). Negli anni con finale dispari i genitori concordano che il padre trascorrerà con i figli il primo periodo;
e) per le ulteriori vacanze e festività infra-annuali scolastiche e i c.d. ponti saranno trascorsi dai minori con la madre, con facoltà per il papà di fare loro visita, con impegno a preavvertire la moglie circa l'orario di arrivo, ogni qualvolta lo desidera, e anche ogni giorno, nei luoghi nei quali si troveranno in vacanza con la madre.
4. I genitori eviteranno di mettere in contatto i minori con eventuali nuovi partner;
solo quando la loro nuova relazione avrà raggiunto il carattere di rapporto stabile e dopo aver individuato un preciso accordo tra di loro circa le modalità di comunicazione da dare ai figli, informeranno e . I Pt_1 CP_2
genitori, comunque sia, dovranno sempre riservarsi ampi spazi con i minori da soli.
2. Determinare l'assegno di mantenimento nell'interesse dei figli minori nella somma che risulterà di giustizia dovuta, ponendo a carico del padre il 100% delle spese mediche per i figli, non coperte dal SSN e concordate
Pagina 9 tra i genitori, a lui rimborsate dalla propria assicurazione sanitaria privata
(Fasi), oltre al 50% delle rette scolastiche, anche per il doposcuola per la sola parte obbligatoria, dell'istituto privato frequentato dai figli e al 50% della quota delle spese mediche per i figli non rimborsate dall'assicurazione o eventuali eccedenze, e a carico della madre il 100% delle altre spese straordinarie per i figli come indicate dal Protocollo della
Corte d'Appello e del Tribunale di Milano, ivi comprese le spese sportive e per attività extrascolastiche organizzate dalla scuola.
3. Disporre che padre e madre seguano un percorso di supporto alla genitorialità.
4. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e argomentare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 maggio 2023, regolarmente notificato alla controparte, il ricorrente allegando il miglioramento delle condizioni economiche della Parte_1
convenuta ed il peggioramento delle proprie, ha chiesto la riduzione ad Euro 1000,00 al mese del contributo al mantenimento dei due figli minori- , nato il [...], e Persona_1 CP_2
, nato il [...]- dovuto per l'importo rivalutato di Euro 4788,00 al mese;
la revoca
[...] dell'obbligo di provvedere al pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle spese di gestione ordinaria della casa di Milano, viale Majno n. 21, ove la convenuta abita unitamente ai minori.
si è costituita in giudizio nel termine assegnato con comparsa Parte_2
depositata in data 7 luglio 2023, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente;
in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori;
la quantificazione in Euro 6900,00 del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17; in subordine, in caso di mancato pagamento da parte del ricorrente, porre l'obbligo a carico dei nonni paterni ex art. 316 bis c.c..
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
Pagina 10 All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28 settembre 2023, il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente e ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande formulate in atti e discusso oralmente.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione.
Con provvedimento in data 19/10/23, all'esito del termine assegnato per il deposito di note, il
Giudice delegato ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio;
rilevato che parte ricorrente, lamentando il drastico peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed il rilevante incremento del patrimonio immobiliare e delle disponibilità finanziarie della resistente ha chiesto la modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli minori quantificato in Euro 4500,00 al mese, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal SSN a lui rimborsate dalla propria assicurazione sanitaria privata ed al 50% delle spese mediche non rimborsate e delle spese scolastiche degli istituiti privati frequentati dai figli;
rilevato che la resistente, contestando le allegazioni di controparte e lamentando l'inidoneità della figura genitoriale paterna, con comportamenti di disinteresse alla vita dei figli e difficoltà relazionali con gli stessi, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e la riquantificazione in Euro 6900,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
lette le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate dai difensori delle parti;
esaminata la copiosa documentazione allegata agli atti di causa;
sentite le parti all'udienza del 28 settembre 2023; viste le istanze avanzate dai difensori;
vista la nota congiunta depositata dai difensori delle parti con individuazione del professionista privato, dott. per la presa in carico del nucleo familiare;
Persona_3
ritenuto che, in ragione dell'apprezzabile impegno dei genitori di rivolgersi, nell'interesse dei figli minori, ad un professionista privato per la presa in carico del nucleo familiare - con l'obiettivo del superamento delle attuali difficoltà relazionali all'interno del nucleo medesimo e dei lamentati disagi dei figli minori nel rapporto con la figura genitoriale paterna- possa essere, allo stato, mantenuto l'attuale regime di responsabilità genitoriale, riservato, all'avvio dell'intervento ed ai primi esiti dello stesso ogni valutazione e determinazione anche in punto ascolto dei figli minori;
considerata la complessità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché delle vicende, anche societarie, che hanno interessato le parti medesime dopo la pronuncia di divorzio – il ricorrente, titolare all'epoca della pronuncia di divorzio del 99% della Parte_3
Pagina 11 s.r.l., in data 18/6/21, ha ceduto l'intera partecipazione alla Parte_4
di cui erano titolari i di lui genitori, che, successivamente, in data 1/11/21, hanno
[...]
ceduto, per la quota del 50%, alla , senza corrispettivo con aumento di Controparte_11
capitale; riveste ruoli e cariche in società senza percepire alcun corrispettivo;
risulta attualmente dipendente, seppur con funzioni dirigenziali, della Parte_4
con forte contrazione reddituale;
risulta avere un tenore di vita molto elevato ed è titolare di un immobile di pregio di recente acquistato;
la resistente è titolare di un consistente patrimonio immobiliare e ha acquistato la nuda proprietà di prestigiosi immobili di cui era proprietaria esclusiva la di lei madre - così come evidenziata negli atti e nelle memorie dei difensori, con diverse ricostruzioni sulla effettiva consistenza e redditività dei rispettivi patrimoni e conseguente necessità di complessi approfondimenti istruttori a mezzo CTU contabile ai fini della decisione sulle contrapposte istanze di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio;
ritenuto che
, anche al fine di agevolare e accelerare lo svolgimento delle operazioni peritali, sia, altresì, necessario che le parti rendano la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, e la depositino entro il termine che verrà di seguito indicato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria), nella la quale entrambi indichino quanto in dispositivo in dettaglio disposto;
ritenuto che
, nelle more dei necessari approfondimenti istruttori, vada confermato l'attuale contributo paterno al mantenimento dei figli, anche considerati i minori oneri di mantenimento diretto gravanti sul padre conseguenti alla contrazione degli spazi di frequentazione di medesimi;
riservato al prosieguo del giudizio ed all'esito degli accertamenti istruttori disposti ogni ulteriore valutazione e determinazione anche istruttoria;
richiamato l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
P.Q.M.
in via provvisoria ed urgente, conferma le condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 2055/21 pubblicata il 11/3/21; in via istruttoria, riservato all'esito dell'approfondimento peritale, ogni ulteriore determinazione istruttoria:
1) Dispone consulenza tecnico contabile e nomina quale CTU il dott. via Persona_4
Filippo Turati n. 40, Milano, formulando il seguente quesito:
“ACCERTI E VERIFICHI il nominato CTU, autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti, all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi pubblici e privati compresi gli Istituti di credito che presso le PP.AA.:
Pagina 12 a) quali siano i redditi di cui ciascuna parte concretamente dispone specificando l'ammontare dei redditi per gli anni di imposta a partire dall'anno di imposta 2020 e sino all'ultima scadenza fiscale maturata;
b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in
Italia o all'estero di cui le parti siano proprietarie ovvero intestatarie e/o cointestatarie ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità anche per il tramite di società alle stesse riconducibili, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari;
c) di quali rapporti di conto corrente italiani o esteri siano intestatarie ovvero cointestatarie le parti (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti (anche aziendali/societari) abbiano la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione
(considerando anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 1.1.2020 ad oggi;
d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalle parti e la loro attuale quantificazione;
e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui le parti siano titolari quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni oltre che in passato, anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività;
f) le eventuali esposizioni debitorie delle parti oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fideiussioni rilasciate;
Avverte le parti che la eventuale verificata mancata collaborazione e cooperazione delle stesse rispetto alle richieste del CTU –utili e necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico
_1 conferitogli- potrà essere considerata e valorizzata dalla in sede di decisione della causa ex art. 116 c.p.c. nella sentenza di merito.
Delega il nominato CTU ad avvalersi delle prerogative di cui agli articoli 155 quinquies disp. Att.
C.p.c. e 155 sexies disp. Att. C.p.c. e all'art. 7 comma 9 del DPR 605/1973, introdotti dall'art. 19 comma 5 e 6 della legge 10.11.2014 n. 162”;
2) Ordina ad entrambe le parti di rendere, con deposito telematico da effettuarsi entro il 20 dicembre 2023, la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro cinque giorni dall'udienza sotto fissata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria) con la quale entrambi indichino:
Pagina 13 a) tutte le fonti di reddito di cui dispongano in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da partecipazione societarie e/o azionarie e obbligazionarie, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti;
b) le proprietà immobiliari di cui sono titolari e di cui dispongono attualmente in Italia e all'estero, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato prezzo di vendita ecc);
c) i beni mobili registrati in Italia e all'estero di cui siano proprietari;
d) i conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui siano e/o siano stati intestatari ovvero di cui i medesimi abbiano avuto la disponibilità allegandone gli estratti conto dal 1.1.2020 ad oggi avuto riguardo a conti correnti in Italia e all'estero;
e) le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata;
f) l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione;
g) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero, le relative cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati Consigliere, Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore pro tempore, indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni per il periodo dal 2020 ad oggi, allegandone la documentazione relativa;
3) FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 18 gennaio 2024 che sostituisce ex art 127 ter c.p.c. con note scritte da depositarsi in via telematica entro le ore 9.00 del 18 gennaio 2024;
d) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro il 20 dicembre 2023;
e) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
Si comunichi alle parti ed al CTU nominato dott. .”. Persona_4
La relazione peritale è stata depositata in data 23 maggio 2024.
Sul consenso delle parti è stata acquisita la relazione del dott. versata in atti in data 13 Per_3
giugno 2024.
Con provvedimento collegiale del 4 luglio 2024 il Tribunale ha nominato il Curatore Speciale dei minori e ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato disponendone l'ascolto.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Marina Scotti, si è costituita con comparsa del 16/9/24.
All'udienza del 2/10/24 sono stati ascoltati i minori.
Pagina 14 E' stata fissata udienza di rimessione della causa al Collegio sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note da depositarsi entro il 29/1/25, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
I difensori dei genitori ed il Curatore Speciale dei minori hanno depositato i fogli di precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali e di replica.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Sulle istanze istruttorie
Le deduzioni ed allegazioni di parte, la copiosa documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti medesime in atti e l'esito della consulenza tecnica disposta forniscono al Tribunale tutti gli elementi necessari alla decisione delle questioni in esame.
Richiama il Tribunale il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui , al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n.
25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535).
Ciò vale ancora di più nei casi in cui, come in quello di specie, le condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori sono, comunque, ampiamente capienti rispetto alle esigenze di vita e formazione dei figli che il Tribunale deve valutare, anche tenuto conto del contesto di vita sociale e relazionale in cui i minori sono inseriti e del complessivo tenore di vita abitualmente goduto, ai fini della determinazione dei contributi al mantenimento dei medesimi.
Vanno, dunque, rigettate tutte le istanze istruttorie volte ad ulteriormente indagare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti su cui i difensori hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulla responsabilità genitoriale
I genitori ed il Curatore Speciale hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori.
La domanda di affidamento esclusivo dei figli avanzata dalla convenuta è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni solo in via subordinata.
Pagina 15 I figli minori, ascoltati dal Giudice delegato, hanno manifestato disagio nella relazione con il padre con il quale la frequentazione è interrotta. rifiuta di incontrare il padre e riporta continue rivendicazioni, con atteggiamento Pt_1
adultizzato, difficilmente valutabile come pienamente autentico.
è appiattito sulla posizione del fratello. CP_2
Entrambi manifestano la volontà di non incontrare il padre.
Secondo quanto riferito dal Curatore Speciale dei minori che ha incontrato i loro insegnanti, gli stessi, pur non avendo alcun problema di apprendimento, manifestano difficoltà nella relazione con i pari.
La conflittualità tra i genitori continua ad essere elevata, con reciproca sfiducia e rivendicazioni.
Reputa, comunque, il Tribunale che l'affidamento condiviso dei minori sia, allo stato, ancora il regime maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi.
La madre non ha mostrato competenze adeguate all'esercizio esclusivo della genitorialità non essendo in grado di tutelare i figli dal conflitto;
al contrario, gli stessi sono apparsi invischiati nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra i genitori e riportano rivendicazioni nei confronti del padre che risentono di quelle materne.
L'affidamento monogenitoriale rischierebbe, inoltre, di ulteriormente marginalizzare la figura genitoriale paterna che, proprio nell'interesse prioritario dei figli, dovrebbe essere invece recuperata e sostenuta.
Osserva, ancora, il Tribunale che l'affidamento all'Ente dei minori, anche considerata l'età ormai raggiunta da ed il forte legame tra i fratelli, sarebbe privo di efficacia e comporterebbe, di Pt_1
fatto, una deresponsabilizzazione dei genitori che, al contrario, dovrebbero prendere piena consapevolezza della situazione e delle conseguenze pregiudizievoli dei loro comportamenti sulla serena crescita ed evoluzione dei figli.
A tal fine auspica il Tribunale che i genitori valutino seriamente la nuova prospettata presa in carico dell'intero nucleo da parte di un professionista che possa incidere sulle dinamiche relazionali all'interno del nucleo medesimo, avviando seri ed incisivi interventi di sostegno alla genitorialità e psicologico/psicoterapico che necessitano, però, di adesione sostanziale che i genitori non hanno ancora pienamente manifestato.
Non può, dunque, che confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori e la regolamentazione della frequentazione paterna che dovrebbe essere immediatamente riavviata nell'interesse dei minori medesimi.
Sul contributo al mantenimento dei figli minori
Pagina 16 Preliminarmente evidenzia il Tribunale che, come da orientamento costante e condiviso della Corte di Cassazione, presupposto per l'accoglimento della richiesta modifica è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi ed il nesso causale tra gli stessi e la nuova situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti;
mentre è escluso che in sede di revisione si possa procedere ad una nuova ed autonoma comparazione delle condizioni economiche delle parti, in quanto ciò contrasterebbe con il principio della intangibilità del giudicato.
Il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini delle modifiche, fatti non sopravvenuti ed il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Cass. Civile Sez I ord 6/3/23 . 6639
In altri termini, la revisione dell'assegno di mantenimento, essendo funzionale al ripristino del bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, è condizionata dalla sopravvenienza di fatti che si caratterizzino per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente, in tal guisa alterando il pregresso equilibrio realizzato dall'anteriore provvedimento sull'assegno.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti e dall'accertamento peritale espletato, richiamate integralmente le ragioni di rigetto delle istanze di integrazione avanzate dalle parti all'esito del deposito della ctu, emerge quanto segue per il periodo successivo alla pronuncia di divorzio.
Nel giugno del 2021 il ricorrente ha venduto le proprie azioni della MEM Servizi industriali s.r.l., pari al 99% del capitale sociale, alla per il corrispettivo di Parte_4
Euro 49.500,00.
Nel novembre del 2021 la partecipazione del ricorrente nella Parte_4
è passata dal 3,33% al 1,67% del capitale sociale in conseguenza della vendita del 50% del capitale
Pagina 17 sociale di detta società da parte dei genitori del ricorrente alla Shapir Industries Ltd attraverso un aumento di capitale senza corrispettivo.
La è dunque per il 50% della predetta Parte_4 Controparte_11
per la quota del 1,67% del ricorrente e per la restante parte dei genitori del medesimo.
Osserva il Tribunale che, sebbene l'operazione societaria sia stata formalizzata qualche mese dopo la pronuncia di divorzio, è ragionevole ritenere che sia stata elaborata e programmata all'esito di complesse indagini necessariamente già in corso all'epoca della pronuncia medesima.
Attualmente risulta mero dipendente della Parte_1 Parte_4
con qualifica dirigenziale.
[...]
Il reddito dichiarato nell'ultima dichiarazione fiscale (Modello 730/23) è pari ad Euro 6000,00 circa al mese calcolato su dodici mensilità.
Il ricorrente gode di svariati benefit quali assicurazione sanitaria, polizze, cellulare ed auto aziendale.
Come risulta chiaramente dall'accertamento peritale espletato il ricorrente ha disponibilità superiori ai redditi dichiarati.
Il reddito da CUD 2022 della viene completamente impiegato Parte_4
per provvedere al mantenimento dei figli minori.
La provvista con la quale il ricorrente fa, quindi, fronte alle proprie spese personali- come da estratti delle carte di credito e movimentazione del conto corrente bancario per il pagamento della rata del mutuo per interessi acceso per l'acquisto dell'immobile di Milano piazza della Repubblica nel quale attualmente vive- è costituita dai frutti dei titoli investiti presso (pari a circa Euro _13
930.000,00).
La redditività dei suddetti investimenti è destinata a cessare a partire dal 2025 in ragione della previsione del rimborso integrale del finanziamento per mutuo tra il 2024 ed il 2028. _13
Non è contestato che il ricorrente continui a godere di tutte le proprietà riconducibili alla sua famiglia di origine, in parte immobili intestati alla Immobiliare Raffaello 2015, di cui è titolare la madre dello stesso.
Indipendentemente dal reddito percepito conseguente all'attività lavorativa attualmente svolta alle dipendenze della ed ai proventi degli investimenti, osserva il Parte_4
Tribunale che il ricorrente ha una rilevante capacità reddituale derivante dalle specifiche ed elevate competenze professionali ed imprenditoriali di cui è dotato, da una pluriennale esperienza pregressa e dal consolidato e strutturato inserimento nel mercato anche attraverso storiche società di famiglia.
La parte convenuta, già proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare stimato dal CTU in
Euro 4.500.000,00 circa, in epoca successiva al divorzio, ha acquistato la titolarità della nuda
Pagina 18 proprietà, usufruttuaria la di lei madre, di ulteriori immobili per un valore stimato di circa Euro
5.200.000,00.
Il patrimonio immobiliare della ricorrente, per lo più costituito da immobili in nuda proprietà, usufruttuaria la di lei madre, ha subito, dunque, un notevole incremento certamente apprezzabile in termini economici seppur non produttivo di reddito.
La nuda proprietà è stata, comunque, acquistata con sostanze proprie, prova della notevole capacità di spesa e di investimento della convenuta.
Le risorse concretamente disponibili in capo alla convenuta - così come valutate dal CTU, tenuto conto delle entrate, escluse di quelle relative al contributo al mantenimento corrisposto dal ricorrente, nonchè delle spese risultante dall'esame dei movimenti dei conti correnti ed estratti delle carte di credito- risultano sostanzialmente invariate e pari a circa Euro 30.000,00 all'anno.
Il tenore di vita pacificamente goduto dalla convenuta non è compatibile con dette risorse.
Non risulta in alcun modo la compressione del tenore di vita dei genitori dall'epoca del divorzio.
Tenuto conto del contesto sociale e relazionale dei minori, non può non considerarsi che le esigenze di vita e di formazione degli stessi sono in costante aumento.
La cura e la gestione dei figli è integralmente a carico della madre.
I limitati spazi di frequentazione paterna, così come regolamentati nelle condizioni del divorzio congiunto, risultano essersi progressivamente ridotti;
attualmente la frequentazione è interrotta.
Il padre, dunque, non ha oneri di mantenimento diretto dei figli.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della attuale condizione patrimoniale e reddituale delle parti e delle intervenute modifiche così come sopra ricostruite, tenuto, altresì, conto delle attuali esigenze dei figli minori, rapportate all'età degli stessi nel contesto sociale e relazionale in cui sono inseriti, tenuto altresì conto dei compiti di cura e gestione integralmente in capo alla madre, con interruzione della frequentazione paterna, il Tribunale, con decorrenza dalla domanda, riquantifica in Euro 1800,00 a figlio al mese il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da condizioni del divorzio congiunto.
In assenza di accordo tra le parti, trattandosi di pattuizione strettamente negoziale, le spese di gestione e condominiali della casa di Milano, viale Majno n. 21, saranno a carico del soggetto obbligato secondo i principi di diritto civile.
La domanda ex art. 316 bis c.c., formulata solo in via subordinata e comunque da considerarsi inammissibile nel presente giudizio, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Pagina 19 Sulle spese processuali
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la prevalente soccombenza della convenuta relativamente ai profili di carattere economico e la conferma dell'affidamento condiviso die figli minori, cui la stessa ha aderito solo in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta medesima va condannata a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti con ripartizione al 50% nei rapporti interni.
Le parti, la cui grave conflittualità ed incapacità di adeguatamente tutelare e rappresentare gli interessi dei figli minori ha determinato la nomina del Curatore Speciale, vanno condannate a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuna la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto in favore del Curatore Speciale dei minori ammessi al Patrocinio a
Spese dello Stato come da delibere dell'Ordine degli Avvocati in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e/o disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio congiunto del
Tribunale di Milano n. 2055/21, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, viale Majno n. 21;
2) Conferma la regolamentazione della frequentazione paterna come da condizioni della sentenza di divorzio;
3) Pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2023),
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Euro 3600,00 (Euro 1800,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2024); ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da condizioni del divorzio congiunto;
4) Conferma nel resto per quanto di ragione;
5) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 3808,00 per compensi (come da tabelle di cui al d.m. n. 55/14 aggiornato con d. 147/22, scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 Euro, valori medi), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione della restante metà;
Pagina 20 6) Pone definitivamente a carico solidale delle parti, con ripartizione al 50% nei rapporti interni, le spese di CTU già liquidate;
7) Condanna le parti a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuna della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto in favore del Curatore Speciale dei minori ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibere dell'Ordine degli
Avvocati in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice delegato relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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