TRIB
Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Savona
ESECUZIONI MOBILIARI
N. R.G. 1724/2024
Il Giudice Paola Antonia Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 21/02/2025, ha emesso il seguente
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
a scioglimento della riserva che precede;
visti gli atti del procedimento R.G. Esec. Mob. n.1724/2024;
rilevato in fatto:
(in seguito denominata ha notificato a parte ricorrente Controparte_1 CP_2
comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n. 10380202400001967000 – fascicolo n. 2024/000012400 in relazione a 3 cartelle, delle quali due notificate in data 06.05.2019 e la terza in data 02.12.2022.
Le prime due cartelle si riferiscono a crediti nei confronti della società S.I.C.E.M. di Oliveri e CP_3
C. S.n.c., dichiarata fallita il 24.05.1991 unitamente ai soci odierno ricorrente, e Parte_1
. CP_4
ha proposto opposizione sostenendo la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle Parte_1
esattoriali e degli avvisi di addebito riferiti a contributi per lo più maturati negli anni 1988, 89 e 90 .
si è costituita in giudizio sostenendo Controparte_1
- La tardività del ricorso ai sensi dell'art 617 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione
- La carenza di legittimazione passiva di e l'omessa citazione di , legittimato CP_2 CP_3
passivo in relazione alle cartelle n. 10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 e, in relazione ad esse, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a parte necessaria con conseguenziale decadenza dall'azione essendo ormai decorso il termine di legge.,
- Che la cartella n. 10320220018576426000 riguarda un omesso pagamento dell'imposta di registro 2021 con ruolo emesso dalla e Controparte_5
non è stata contestata. - Che in ogni caso, essendo le cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato state notificate al ricorrente nel corso del 2019 e mai impugnate, viene meno la possibilità di far valere solo oggi con il presente giudizio i presunti vizi della pretesa tributaria.
- Che manca in ricorso ogni deduzione riguardo al periculum in morap
All'udienza del 21.2.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze.
Il Giudicante si è riservato;
*****
rilevato in diritto:
ritiene il Giudicante che sussistano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione, limitatamente alle cartelle 10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 ;
In primo luogo va respinta l'eccezione preliminare di decadenza: con la sentenza n. 21914/14 la
Suprema Corte ha precisato che l'opposizione al preavviso di fermo, non essendo il fermo e il preavviso di fermo atti che partecipano del giudizio di esecuzione come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva, si configura ai sensi dell'art 615 comma I c.p.c., laddove si fondi sulla mancata notificazione dei verbali e delle cartelle e sul decorso del termine di prescrizione, e pertanto la relativa opposizione non risulta soggetta al termine di decadenza di 20 giorni che riguarda unicamente l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art 617 cpc.
Quanto alla eccezione di prescrizione, rappresentava onere di Controparte_1
(alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente) dimostrare l'avvenuto rispetto dei
[...]
vari passaggi procedurali previsti ex lege compresa l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo compreso tra il 1990 - 1919 e non solo l'avvenuta notificazione delle cartelle nel corso del 2019, restando ignoto il momento in cui i relativi ruoli sono stati dall' trasmessi ad CP_3
per l'esazione. CP_2
Per i motivi sopra indicati, senza neppure esaminare le ulteriori eccezioni dell'opponente, appare opportuno sospendere il procedimento esecutivo mobiliare opposto seppure limitatamente riguardo alle due cartelle 10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 relative a crediti . CP_3
A questo riguardo occorre infatti notare che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, “Data la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto: se il credito è di natura previdenziale sarà competente il Tribunale del Lavoro (cfr. Cass., SS.UU., n. 959/2017)(2)”.
Sussistono fondate ragioni , costituite anche dalla mancata evocazione in giudizio di in questa CP_3
fase, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite
PQM
SOSPENDE il procedimento esecutivo mobiliare azionato da Controparte_1
nei confronti di limitatamente alle cartelle
[...] CP_6
10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 ;
Rigetta nel resto
ASSEGNA
termine perentorio di giorni 90 dalla data di deposito della presente ordinanza per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di legge.
Si comunichi
Savona, 31.3.2025
Il G. E.
Dott. Paola Di Lorenzo
ESECUZIONI MOBILIARI
N. R.G. 1724/2024
Il Giudice Paola Antonia Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 21/02/2025, ha emesso il seguente
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
a scioglimento della riserva che precede;
visti gli atti del procedimento R.G. Esec. Mob. n.1724/2024;
rilevato in fatto:
(in seguito denominata ha notificato a parte ricorrente Controparte_1 CP_2
comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n. 10380202400001967000 – fascicolo n. 2024/000012400 in relazione a 3 cartelle, delle quali due notificate in data 06.05.2019 e la terza in data 02.12.2022.
Le prime due cartelle si riferiscono a crediti nei confronti della società S.I.C.E.M. di Oliveri e CP_3
C. S.n.c., dichiarata fallita il 24.05.1991 unitamente ai soci odierno ricorrente, e Parte_1
. CP_4
ha proposto opposizione sostenendo la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle Parte_1
esattoriali e degli avvisi di addebito riferiti a contributi per lo più maturati negli anni 1988, 89 e 90 .
si è costituita in giudizio sostenendo Controparte_1
- La tardività del ricorso ai sensi dell'art 617 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione
- La carenza di legittimazione passiva di e l'omessa citazione di , legittimato CP_2 CP_3
passivo in relazione alle cartelle n. 10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 e, in relazione ad esse, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a parte necessaria con conseguenziale decadenza dall'azione essendo ormai decorso il termine di legge.,
- Che la cartella n. 10320220018576426000 riguarda un omesso pagamento dell'imposta di registro 2021 con ruolo emesso dalla e Controparte_5
non è stata contestata. - Che in ogni caso, essendo le cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato state notificate al ricorrente nel corso del 2019 e mai impugnate, viene meno la possibilità di far valere solo oggi con il presente giudizio i presunti vizi della pretesa tributaria.
- Che manca in ricorso ogni deduzione riguardo al periculum in morap
All'udienza del 21.2.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze.
Il Giudicante si è riservato;
*****
rilevato in diritto:
ritiene il Giudicante che sussistano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione, limitatamente alle cartelle 10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 ;
In primo luogo va respinta l'eccezione preliminare di decadenza: con la sentenza n. 21914/14 la
Suprema Corte ha precisato che l'opposizione al preavviso di fermo, non essendo il fermo e il preavviso di fermo atti che partecipano del giudizio di esecuzione come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva, si configura ai sensi dell'art 615 comma I c.p.c., laddove si fondi sulla mancata notificazione dei verbali e delle cartelle e sul decorso del termine di prescrizione, e pertanto la relativa opposizione non risulta soggetta al termine di decadenza di 20 giorni che riguarda unicamente l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art 617 cpc.
Quanto alla eccezione di prescrizione, rappresentava onere di Controparte_1
(alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente) dimostrare l'avvenuto rispetto dei
[...]
vari passaggi procedurali previsti ex lege compresa l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo compreso tra il 1990 - 1919 e non solo l'avvenuta notificazione delle cartelle nel corso del 2019, restando ignoto il momento in cui i relativi ruoli sono stati dall' trasmessi ad CP_3
per l'esazione. CP_2
Per i motivi sopra indicati, senza neppure esaminare le ulteriori eccezioni dell'opponente, appare opportuno sospendere il procedimento esecutivo mobiliare opposto seppure limitatamente riguardo alle due cartelle 10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 relative a crediti . CP_3
A questo riguardo occorre infatti notare che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, “Data la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto: se il credito è di natura previdenziale sarà competente il Tribunale del Lavoro (cfr. Cass., SS.UU., n. 959/2017)(2)”.
Sussistono fondate ragioni , costituite anche dalla mancata evocazione in giudizio di in questa CP_3
fase, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite
PQM
SOSPENDE il procedimento esecutivo mobiliare azionato da Controparte_1
nei confronti di limitatamente alle cartelle
[...] CP_6
10320070006329009502 e n. 10320090025867055502 ;
Rigetta nel resto
ASSEGNA
termine perentorio di giorni 90 dalla data di deposito della presente ordinanza per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di legge.
Si comunichi
Savona, 31.3.2025
Il G. E.
Dott. Paola Di Lorenzo