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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4742/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il
16.04.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo Antonio La Corte;
Appellante
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato;
Appellata
E
Controparte_2
( e
[...] P.IVA_2 Controparte_3
( )
[...] P.IVA_3
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3387/2023 del Tribunale civile di Roma.
Conclusioni: come in atti.
r.g. n. 1 Motivi della decisione
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata.
, già medico specializzando in area medica, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto, che ha respinto per prescrizione la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia.
Si è costituita in giudizio la instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il e il Controparte_4 [...]
non si sono costituiti e, pertanto, deve esserne dichiarata Controparte_3 la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In ordine alla prescrizione del diritto ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”. La Corte si è pronunciata in senso conforme da ultimo con la sentenza n. 16452/2019.
Deve poi essere rilevato che, come precisato dai giudici di legittimità con la recente ordinanza n. 35571/2023: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni r.g. n. 2 (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Nelle fattispecie in esame alcun atto interruttivo è stato posto in essere prima del
27.10.2009; pertanto, il diritto al risarcimento vantato dall'appellante è ormai prescritto e la relativa domanda non può trovare accoglimento.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni ulteriore questione proposta.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 3.500,00 per
[...] compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma, il 17/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3