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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14366 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Nrg 3373/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stat o disposto lo svolgimento dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1 SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3373 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
Avv. TORNESE DARIO ,in proprio elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma Viale Gorizia n 52;
-RICORRENTE -
E
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
domiciliata in Roma via IV Novembre 119/A del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura della Citta Metropolitana di rappresentata CP_1
e difesa dall'avvocato Albanese Eletta giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da note di udienza
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n 03634 del 30 novembre 2022 con la quale la Controparte_2
ha ingiunto il pagamento di euro 1.333,88.
[...]
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n.
8180095609 del 25 novembre 2019 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Locale
di Roma Capitale U.O. in cui veniva contestata al ricorrente la violazione di cui agli artt.231 comma 1 e 255 comma 1 del D.lgs 152/06 in quanto “detentore del
ciclomotore marca Aprilia modello Sr tg X6RD63lo abbandonava in area pubblica
in Roma via Casoria 44 omettendo di consegnarlo ad un centro di raccolta
autorizzato né ad un rivenditore benchè invitato non lo reclamava nel termine
concesso dall'avviso di rimozione notificatogli in data 7 agosto 2017 a mezzo
raccomandata n 783746941-3 dal dipartimento risorse economiche di
[...]
.” CP_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva di aver ottemperato all'invito di rimozione;
di avere in data anteriore all'accertamento e precisamente 9 luglio
2019 denunciato il furto (cfr denuncia allegata in atti) per non avere rinvenuto il ciclomotore
Si costituiva la eccependo in via preliminare Controparte_2
la tardività del ricorso;
nel merito l'infondatezza della domanda stante la legittimità della sanzione elevata .
Esaminando la preliminare eccezione si evidenzia che il ricorso è stato depositato in data 16 gennaio 2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza opposta che risulta consegnata il 16 dicembre 2022
Nel merito l'opposizione merita accoglimento.
3 Il sistema della L. n. 689 del 1981, basato sul principio della natura personale della responsabilità, disciplina in modo rigoroso i profili della "imputabilità" (art. 2),
dell'elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato, e la sua disciplina non tollera interpretazioni tali da estendere l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, in caso contrario si concretizzerebbe il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (Cass. civ. n. 11954 del 2003; Cass.
Sentenza n. 12321 del 06/07/2004).
L'Amministrazione irrogante la sanzione, assumendo la veste di attore sostanziale,
è tenuta a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti, materiali e soggettivi,
della violazione contestata.
Nel caso che ci occupa il proprietario del veicolo ha denunciato il furto in data anteriore all'accertamento dell'illecito dimostrando di non essere più nella disponibilità del bene e di non potere in ogni caso adempiere all' avviso di rimozione (dei quali peraltro non si dà prova della compiuta notifica).
Resta in effetti indeterminato come, a fronte della perdita della disponibilità
giuridica del bene, il ricorrente potesse concretamente adempiere, o comunque, potesse impedire il verificarsi del fatto illecito.
Sicché per rivestire la qualità di soggetto attivo dell'illecito non basta essere il formale destinatario del provvedimento, ma necessitai anche aver realizzato (in via diretta o concorsuale) la violazione contestata.
4 Si ritiene, in conclusione, che non si siano determinati i presupposti legittimanti l'emanazione della sanzione recata nella determinazione impugnata,
dovendosene disporre l'annullamento.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) dichiara non dovuto l'importo di euro 1.333,88 di cui alla ordinanza di ingiunzione n 03634 del 30 novembre 2022
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2025
Il Giudice
NC IL
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stat o disposto lo svolgimento dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1 SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3373 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
Avv. TORNESE DARIO ,in proprio elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma Viale Gorizia n 52;
-RICORRENTE -
E
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
domiciliata in Roma via IV Novembre 119/A del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura della Citta Metropolitana di rappresentata CP_1
e difesa dall'avvocato Albanese Eletta giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da note di udienza
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n 03634 del 30 novembre 2022 con la quale la Controparte_2
ha ingiunto il pagamento di euro 1.333,88.
[...]
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n.
8180095609 del 25 novembre 2019 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Locale
di Roma Capitale U.O. in cui veniva contestata al ricorrente la violazione di cui agli artt.231 comma 1 e 255 comma 1 del D.lgs 152/06 in quanto “detentore del
ciclomotore marca Aprilia modello Sr tg X6RD63lo abbandonava in area pubblica
in Roma via Casoria 44 omettendo di consegnarlo ad un centro di raccolta
autorizzato né ad un rivenditore benchè invitato non lo reclamava nel termine
concesso dall'avviso di rimozione notificatogli in data 7 agosto 2017 a mezzo
raccomandata n 783746941-3 dal dipartimento risorse economiche di
[...]
.” CP_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva di aver ottemperato all'invito di rimozione;
di avere in data anteriore all'accertamento e precisamente 9 luglio
2019 denunciato il furto (cfr denuncia allegata in atti) per non avere rinvenuto il ciclomotore
Si costituiva la eccependo in via preliminare Controparte_2
la tardività del ricorso;
nel merito l'infondatezza della domanda stante la legittimità della sanzione elevata .
Esaminando la preliminare eccezione si evidenzia che il ricorso è stato depositato in data 16 gennaio 2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza opposta che risulta consegnata il 16 dicembre 2022
Nel merito l'opposizione merita accoglimento.
3 Il sistema della L. n. 689 del 1981, basato sul principio della natura personale della responsabilità, disciplina in modo rigoroso i profili della "imputabilità" (art. 2),
dell'elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato, e la sua disciplina non tollera interpretazioni tali da estendere l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, in caso contrario si concretizzerebbe il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (Cass. civ. n. 11954 del 2003; Cass.
Sentenza n. 12321 del 06/07/2004).
L'Amministrazione irrogante la sanzione, assumendo la veste di attore sostanziale,
è tenuta a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti, materiali e soggettivi,
della violazione contestata.
Nel caso che ci occupa il proprietario del veicolo ha denunciato il furto in data anteriore all'accertamento dell'illecito dimostrando di non essere più nella disponibilità del bene e di non potere in ogni caso adempiere all' avviso di rimozione (dei quali peraltro non si dà prova della compiuta notifica).
Resta in effetti indeterminato come, a fronte della perdita della disponibilità
giuridica del bene, il ricorrente potesse concretamente adempiere, o comunque, potesse impedire il verificarsi del fatto illecito.
Sicché per rivestire la qualità di soggetto attivo dell'illecito non basta essere il formale destinatario del provvedimento, ma necessitai anche aver realizzato (in via diretta o concorsuale) la violazione contestata.
4 Si ritiene, in conclusione, che non si siano determinati i presupposti legittimanti l'emanazione della sanzione recata nella determinazione impugnata,
dovendosene disporre l'annullamento.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) dichiara non dovuto l'importo di euro 1.333,88 di cui alla ordinanza di ingiunzione n 03634 del 30 novembre 2022
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2025
Il Giudice
NC IL
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