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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Cuba il 21.1.1999, residente a [...] S.B. I. 10, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fontana e Anita Crosara
contro
(CF ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.5.1993, residente a [...], Corso Padova, n. 222 Interno 6, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da ricorso:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Vicenza ogni conseguente trascrizione e annotazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso forfettario, CPA e
IVA in caso di opposizione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.11.2024 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in Vicenza il Controparte_1
14.5.2024; che dall'unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Benché ritualmente citato presso il luogo di residenza, Controparte_1
non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 27.6.2025,
[...]
fissata per gli adempimenti di cu all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria, nella contumacia del resistente, la causa veniva discussa oralmente dal procuratore di e Parte_1
rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da va Parte_1
2 accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, atteso il carattere necessario della presente pronuncia e la mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in Vicenza il
[...] Controparte_1
14.5.2024 con atto trascritto al n. 65, parte I, anno 2024;
b)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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