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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13016/2023 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MINCIONI FEDERICA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 BOLOGNA ATTORE/I
nato il [...], a [...], c.f. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MINCIONI FEDERICA ed C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 BOLOGNA ATTORE/I
contro nata il [...], a [...], Controparte_2
, CodiceFiscale_3
CONVENUTO/I
La parte attrice ha concluso come da memoria conclusiva depositata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. pagina 1 di 9 Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che gli attori sig.ra (CF: ) nata a Parte_1 C.F._1
Bologna il 06.11.1954 e sig. (CF: nato a CP_1 C.F._2
Bologna il 21.02.1959, entrambi residenti a [...], agivano premettendo di essere comproprietari di un'unità immobiliare
(appartamento) sito in Sasso Marconi (BO), Via Fontana n. 27.
Posto quanto sopra, nel merito, riferiscono gli attori di essere gli unici figli della defunta madre nata a [...] il [...] e deceduta in Bentivoglio Persona_1
(BO) in data 18.08.2021 (cfr. doc. all. n.1) (vedova del sig. deceduto il Persona_2
10.03.1960) nonché eredi puri e semplici di quest'ultima, per tacito acquisto dell'eredità loro delata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c. e giusta dichiarazione di successione allegata in atti (cfr.doc. 2).
In vita la sig.ra (madre degli odierni attori) era proprietaria della quota Persona_1 di 2/3 dell'immobile sito in Bologna alla via delle Fonti n. 34 (distinto nel N.C.E.U. di pagina 2 di 9 Bologna al Foglio 21 Mappale 80 sub.10 - doc all n.3); la restante quota di un terzo, invece, era di proprietà della sig.ra , zia di , in quanto sorella Controparte_2 Per_1 della di lei madre Parte_2
Alla detta , la superiore quota immobiliare di 2/3 pervenne in forza di Persona_1 atto di compravendita del 16 novembre 1993, a rogito Notaio dott. Persona_3 rep. n. 35146 (cfr.doc. 4) a mezzo del quale i signori (per il diritto di CP_3 piena proprietà della quota di un terzo) e la di lei madre (per il diritto Parte_2 di nuda proprietà della quota di un terzo, gravata da diritto di abitazione a se riservato) trasferivano, per l'appunto, alla predetta le loro rispettive Persona_1 quote dell'unità immobiliare in Bologna Via delle Fonti n. 34.
Narra parte attrice che in origine, pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile de quo era dunque il sig. (bisnonno degli odierni attori). Persona_4
Alla morte del sig. avvenuta nel settembre 1953, la titolarità del Persona_4 cespite venne acquisita, in parti uguali tra loro, dai tre figli del de cuius sigg.ri
, e come comprovato, peraltro, da successivo atto di CP_3 Pt_2 Controparte_2 ricognizione di proprietà, in data 1 marzo 1984, in autentica dott. - Persona_5 notaio in Bologna - rep. n. 89500 ( cfr. doc all. n. 5).
Come sopra detto, i Sigg.ri e vendettero le rispettive quote CP_3 Parte_2 immobiliari alla sig.ra (madre degli odierni attori) con atto in notar Persona_1
(cfr. all. 4). Per_3
La restante quota di un terzo di proprietà, rimase in titolarità, come detto, della sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Controparte_2
27.12.1987. Tale quota, ad oggi, risulta ancora a lei intestata al Catasto e nei
Registri Immobiliari di Bologna non essendo, all'evidenza, mai stata oggetto di atti di disposizione inter vivos, di atti di acquisto mortis causa né, tanto meno, mai presentata la relativa dichiarazione di successione.
Narra parte attrice che la sig.ra in vita, fu sposata con il sig. Controparte_2
nato a Monghidoro il [...], a [...] e Persona_6 deceduto a Bologna il 17.05.1989 (cfr. doc. 6).
La coppia non ebbe figli.
Apertasi la successione della sig.ra presumibilmente morta ab Controparte_2 intestato, l'eredità relitta di quest'ultima avrebbe dovuto registrare il concorso, per la pagina 3 di 9 propria effettiva devoluzione, del coniuge sig. e dei fratelli della Persona_6 de cuius, e CP_3 Parte_2
Da ulteriori indagini, delegate alla attrice, è emerso altresì che:1) il coniuge della de cuius ( è risultato aver avuto quattro fratelli, tutti nati tra il Persona_6
1921 e 1923 (due dei quali morti nel 1921 ovvero appena nati), rispetto ad ognuno dei quali risultano presso l'ufficio anagrafe del Comune di
Monghidoro, le sole indicazioni delle date di rispettiva nascita nonché esclusivamente le annotazioni, scritte peraltro a , in ordine alla morte di tre CP_4 dei quattro fratelli, e come tali non ufficialmente certificabili (v. doc. n. 7 mail
; 2) il fratello della de cuius, (nato a [...] il Parte_3 CP_3
28.01.1915 ed ivi morto il 04.06.2001) è stato sposato con la Sig.ra Persona_7
(nata Bologna il 09.08.1925 e deceduta il 11.05.2015); la coppia non ebbe figli. (cfr. doc. n.6).
Deve in proposito rilevarsi che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i convenuti, come generalizzati in atti, risultano essere comproprietari, unitamente alla parte attrice, del bene oggetto della presente vertenza.
Ciò posto si osserva che il contraddittorio è stato regolarmente costituito, nei confronti di coloro per i quali si è proceduto alla notificazione a mente dell'art. 150
c.p.c. in ragione della oggettiva impossibilità di pervenire ad una completa e sicura identificazione dei rispettivi eredi e dunque di tutti gli attuali comproprietari dell'immobile, avendo l'attore compiuto ogni ragionevole sforzo per identificarli e rintracciarli, come da certificazione in atti ed integrata su richiesta del giudice: diversamente non sarebbe possibile, in casi come quello in esame, alcuna risposta giudiziaria a colui che afferma di aver usucapito.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Premesso quanto sopra, nel merito parte attrice indicava di avere posseduto ininterrottamente per più e da oltre 20 anni, in maniera apparente e incondizionata,
a tutti gli effetti uti dominus – ossia manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli altri intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo - senza alcuna contestazione o rivendicazione.
pagina 4 di 9 Tutto ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, occorre preliminarmente qualificare in termini giuridicamente corretti la vicenda che ci occupa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta usucapione ventennale di beni immobili, e la conseguente dichiarazione del richiedente l'accertamento quale proprietario di detto bene per intervenuta usucapione.
Nel giudizio ordinario di usucapione legittimato passivo é il proprietario (o il possessore) del bene (Cass. 26/4/2000 numero 5335; Cass. 4907/1990 e Cass.
2299/1976) e l'individuazione di tale soggetto segue le regole generali.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni, e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass.,
Sez. II, 11.5.1996, n. 4436), che “ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso” (Cass., Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed infine che l'elemento psicologico pagina 5 di 9 del possesso ad usucapionem “va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (Cass., Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922, "Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
L'analisi poi degli elementi fondamentali per decidere su una domanda di usucapione di una comproprietà, come nel caso di specie, richiede una valutazione articolata e complessa di molteplici aspetti sostanziali e probatori, che devono essere attentamente vagliati dal giudice.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 23675 del 31 agosto 2021, nel caso specifico della comproprietà, è necessaria la prova rigorosa del possesso ad excludendum. Non è sufficiente dimostrare che alcune attività siano state esercitate da uno solo dei compossessori, come l'utilizzo esclusivo di un fabbricato o il possesso delle chiavi, ma occorre provare che per tutto il periodo necessario all'usucapione nessuno degli altri comproprietari abbia esercitato attività riconducibili al possesso.
In particolare, nell'ipotesi di domanda di usucapione promossa da alcuno dei comproprietari rispetto ad un bene comune, l'elemento qualificante che l'attore deve precisamente allegare e provare, ex art. 2697 c.c., non è tanto il possesso, ovviamente, per il tempo necessario richiesto, quanto piuttosto la esclusività dello stesso, nel senso che esso deve atteggiarsi in termini di definitiva impossibilità di pagina 6 di 9 godimento del bene da parte degli altri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendo sufficiente che questi ultimi si limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune. Detta condizione di “esclusività” è giustificata dalla non necessità di un atto formale di interversione, dato che un bene può essere posseduto dal comproprietario “animo proprio” ed a titolo di comproprietà e non di proprietà esclusiva (cfr ex plurimis Cass. Civ. n. 20039/2016; Cass. Civ. n. 23539/2011;
Cass. Civ. n. 12775/2008).
La giurisprudenza in conformità, del resto, ai principi generali sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., è sempre nel senso che l'usucapione deve essere provata da chi la invoca e può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni e testimoni (Cass.14 marzo 2006, n.5485; Cass.6 agosto 2004, n.15145).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che < comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune>> (così Cass., sez. VI-II, 19 ottobre 2017, ord.
n. 24781), e che < compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene>> (così Cass., sez. II, 20 settembre 2007, n. 19478; in senso conforme, Cass., sez. II, 27 luglio 2009, n. 17462).
Merita di essere valutato altresì l'aspetto relativo alla continuazione nel possesso perpetrata dagli attori rispetto al dante causa.
pagina 7 di 9 L'art. 1146 cc dà risposta: il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
In sostanza il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi che subentrano nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Trattasi dell'espressione del principio della "continuità nel possesso" tra de cuius ed erede: questi può esplicare legittimamente l'esercizio delle azioni possessorie (Cass.
n. 6852/2001).
La successione nel possesso comporta che questo continui in capo ad un diverso soggetto con le caratteristiche originarie: si determina un unico ed ininterrotto possesso anche se ad un soggetto ne subentrino una pluralità, che essi siano in buona o mala fede, con o senza vizi, producendo effetti a favore e a carico dei subentranti.
Orbene, la prova testimoniale espletata all'udienza del 27 maggio 2024 a mezzo del teste della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della precisa deposizione resa, risulta idonea a fornire la prova degli elementi necessari al perfezionarsi della usucapione, giacchè afferenti a condotte specifiche riconducibili in maniera inequivoca alla posizione del proprietario, circa il concreto atteggiarsi del potere di fatto esercitato sulla cosa, connotato da quella esclusività nel possesso, di cui deve essere corredata la domanda di usucapione, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui emergendo altresì il disinteresse all'utilizzo dell'immobile da parte dei convenuti. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che pare attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità.
Peraltro, lo stato dei luoghi, come documentato dal corredo istruttorio e probatorio, è tale da rendere assai verosimile la condotta espletata.
Premesso quanto sopra, ritiene questo giudice che la domanda attorea vada accolta, atteso che un siffatto quadro assertivo e probatorio può ritenersi sufficiente, ex art. 116 c.p.c. circa il fondamento della pretesa attorea.
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Da ciò ne consegue la necessaria dichiarazione di avvenuta usucapione del bene di pagina 8 di 9 cui infra, così come attualmente identificato.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) visti gli artt. 1158 c.c. e seguenti accerta e dichiara, in favore di Pt_1
(CF: ) nata a [...] il [...] e sig.
[...] C.F._1 CP_1
(CF: nato a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 residenti a [...], l'intervenuta usucapione, della quota di 1/3 dell'immobile di cui al seguente mappale del catasto fabbricati del Comune di Bologna Foglio 21 – particella 80 subalterno 10, sito in Bologna Via delle Fonti n. 34, con tutte le conseguenze di legge;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione del titolo di acquisto e all'Ufficio del Territorio di Bologna di eseguire le volture catastali, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il giorno 05 Dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13016/2023 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MINCIONI FEDERICA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 BOLOGNA ATTORE/I
nato il [...], a [...], c.f. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MINCIONI FEDERICA ed C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 BOLOGNA ATTORE/I
contro nata il [...], a [...], Controparte_2
, CodiceFiscale_3
CONVENUTO/I
La parte attrice ha concluso come da memoria conclusiva depositata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. pagina 1 di 9 Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che gli attori sig.ra (CF: ) nata a Parte_1 C.F._1
Bologna il 06.11.1954 e sig. (CF: nato a CP_1 C.F._2
Bologna il 21.02.1959, entrambi residenti a [...], agivano premettendo di essere comproprietari di un'unità immobiliare
(appartamento) sito in Sasso Marconi (BO), Via Fontana n. 27.
Posto quanto sopra, nel merito, riferiscono gli attori di essere gli unici figli della defunta madre nata a [...] il [...] e deceduta in Bentivoglio Persona_1
(BO) in data 18.08.2021 (cfr. doc. all. n.1) (vedova del sig. deceduto il Persona_2
10.03.1960) nonché eredi puri e semplici di quest'ultima, per tacito acquisto dell'eredità loro delata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c. e giusta dichiarazione di successione allegata in atti (cfr.doc. 2).
In vita la sig.ra (madre degli odierni attori) era proprietaria della quota Persona_1 di 2/3 dell'immobile sito in Bologna alla via delle Fonti n. 34 (distinto nel N.C.E.U. di pagina 2 di 9 Bologna al Foglio 21 Mappale 80 sub.10 - doc all n.3); la restante quota di un terzo, invece, era di proprietà della sig.ra , zia di , in quanto sorella Controparte_2 Per_1 della di lei madre Parte_2
Alla detta , la superiore quota immobiliare di 2/3 pervenne in forza di Persona_1 atto di compravendita del 16 novembre 1993, a rogito Notaio dott. Persona_3 rep. n. 35146 (cfr.doc. 4) a mezzo del quale i signori (per il diritto di CP_3 piena proprietà della quota di un terzo) e la di lei madre (per il diritto Parte_2 di nuda proprietà della quota di un terzo, gravata da diritto di abitazione a se riservato) trasferivano, per l'appunto, alla predetta le loro rispettive Persona_1 quote dell'unità immobiliare in Bologna Via delle Fonti n. 34.
Narra parte attrice che in origine, pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile de quo era dunque il sig. (bisnonno degli odierni attori). Persona_4
Alla morte del sig. avvenuta nel settembre 1953, la titolarità del Persona_4 cespite venne acquisita, in parti uguali tra loro, dai tre figli del de cuius sigg.ri
, e come comprovato, peraltro, da successivo atto di CP_3 Pt_2 Controparte_2 ricognizione di proprietà, in data 1 marzo 1984, in autentica dott. - Persona_5 notaio in Bologna - rep. n. 89500 ( cfr. doc all. n. 5).
Come sopra detto, i Sigg.ri e vendettero le rispettive quote CP_3 Parte_2 immobiliari alla sig.ra (madre degli odierni attori) con atto in notar Persona_1
(cfr. all. 4). Per_3
La restante quota di un terzo di proprietà, rimase in titolarità, come detto, della sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Controparte_2
27.12.1987. Tale quota, ad oggi, risulta ancora a lei intestata al Catasto e nei
Registri Immobiliari di Bologna non essendo, all'evidenza, mai stata oggetto di atti di disposizione inter vivos, di atti di acquisto mortis causa né, tanto meno, mai presentata la relativa dichiarazione di successione.
Narra parte attrice che la sig.ra in vita, fu sposata con il sig. Controparte_2
nato a Monghidoro il [...], a [...] e Persona_6 deceduto a Bologna il 17.05.1989 (cfr. doc. 6).
La coppia non ebbe figli.
Apertasi la successione della sig.ra presumibilmente morta ab Controparte_2 intestato, l'eredità relitta di quest'ultima avrebbe dovuto registrare il concorso, per la pagina 3 di 9 propria effettiva devoluzione, del coniuge sig. e dei fratelli della Persona_6 de cuius, e CP_3 Parte_2
Da ulteriori indagini, delegate alla attrice, è emerso altresì che:1) il coniuge della de cuius ( è risultato aver avuto quattro fratelli, tutti nati tra il Persona_6
1921 e 1923 (due dei quali morti nel 1921 ovvero appena nati), rispetto ad ognuno dei quali risultano presso l'ufficio anagrafe del Comune di
Monghidoro, le sole indicazioni delle date di rispettiva nascita nonché esclusivamente le annotazioni, scritte peraltro a , in ordine alla morte di tre CP_4 dei quattro fratelli, e come tali non ufficialmente certificabili (v. doc. n. 7 mail
; 2) il fratello della de cuius, (nato a [...] il Parte_3 CP_3
28.01.1915 ed ivi morto il 04.06.2001) è stato sposato con la Sig.ra Persona_7
(nata Bologna il 09.08.1925 e deceduta il 11.05.2015); la coppia non ebbe figli. (cfr. doc. n.6).
Deve in proposito rilevarsi che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i convenuti, come generalizzati in atti, risultano essere comproprietari, unitamente alla parte attrice, del bene oggetto della presente vertenza.
Ciò posto si osserva che il contraddittorio è stato regolarmente costituito, nei confronti di coloro per i quali si è proceduto alla notificazione a mente dell'art. 150
c.p.c. in ragione della oggettiva impossibilità di pervenire ad una completa e sicura identificazione dei rispettivi eredi e dunque di tutti gli attuali comproprietari dell'immobile, avendo l'attore compiuto ogni ragionevole sforzo per identificarli e rintracciarli, come da certificazione in atti ed integrata su richiesta del giudice: diversamente non sarebbe possibile, in casi come quello in esame, alcuna risposta giudiziaria a colui che afferma di aver usucapito.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Premesso quanto sopra, nel merito parte attrice indicava di avere posseduto ininterrottamente per più e da oltre 20 anni, in maniera apparente e incondizionata,
a tutti gli effetti uti dominus – ossia manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli altri intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo - senza alcuna contestazione o rivendicazione.
pagina 4 di 9 Tutto ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, occorre preliminarmente qualificare in termini giuridicamente corretti la vicenda che ci occupa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta usucapione ventennale di beni immobili, e la conseguente dichiarazione del richiedente l'accertamento quale proprietario di detto bene per intervenuta usucapione.
Nel giudizio ordinario di usucapione legittimato passivo é il proprietario (o il possessore) del bene (Cass. 26/4/2000 numero 5335; Cass. 4907/1990 e Cass.
2299/1976) e l'individuazione di tale soggetto segue le regole generali.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni, e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass.,
Sez. II, 11.5.1996, n. 4436), che “ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso” (Cass., Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed infine che l'elemento psicologico pagina 5 di 9 del possesso ad usucapionem “va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (Cass., Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922, "Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
L'analisi poi degli elementi fondamentali per decidere su una domanda di usucapione di una comproprietà, come nel caso di specie, richiede una valutazione articolata e complessa di molteplici aspetti sostanziali e probatori, che devono essere attentamente vagliati dal giudice.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 23675 del 31 agosto 2021, nel caso specifico della comproprietà, è necessaria la prova rigorosa del possesso ad excludendum. Non è sufficiente dimostrare che alcune attività siano state esercitate da uno solo dei compossessori, come l'utilizzo esclusivo di un fabbricato o il possesso delle chiavi, ma occorre provare che per tutto il periodo necessario all'usucapione nessuno degli altri comproprietari abbia esercitato attività riconducibili al possesso.
In particolare, nell'ipotesi di domanda di usucapione promossa da alcuno dei comproprietari rispetto ad un bene comune, l'elemento qualificante che l'attore deve precisamente allegare e provare, ex art. 2697 c.c., non è tanto il possesso, ovviamente, per il tempo necessario richiesto, quanto piuttosto la esclusività dello stesso, nel senso che esso deve atteggiarsi in termini di definitiva impossibilità di pagina 6 di 9 godimento del bene da parte degli altri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendo sufficiente che questi ultimi si limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune. Detta condizione di “esclusività” è giustificata dalla non necessità di un atto formale di interversione, dato che un bene può essere posseduto dal comproprietario “animo proprio” ed a titolo di comproprietà e non di proprietà esclusiva (cfr ex plurimis Cass. Civ. n. 20039/2016; Cass. Civ. n. 23539/2011;
Cass. Civ. n. 12775/2008).
La giurisprudenza in conformità, del resto, ai principi generali sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., è sempre nel senso che l'usucapione deve essere provata da chi la invoca e può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni e testimoni (Cass.14 marzo 2006, n.5485; Cass.6 agosto 2004, n.15145).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che < comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune>> (così Cass., sez. VI-II, 19 ottobre 2017, ord.
n. 24781), e che < compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene>> (così Cass., sez. II, 20 settembre 2007, n. 19478; in senso conforme, Cass., sez. II, 27 luglio 2009, n. 17462).
Merita di essere valutato altresì l'aspetto relativo alla continuazione nel possesso perpetrata dagli attori rispetto al dante causa.
pagina 7 di 9 L'art. 1146 cc dà risposta: il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
In sostanza il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi che subentrano nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Trattasi dell'espressione del principio della "continuità nel possesso" tra de cuius ed erede: questi può esplicare legittimamente l'esercizio delle azioni possessorie (Cass.
n. 6852/2001).
La successione nel possesso comporta che questo continui in capo ad un diverso soggetto con le caratteristiche originarie: si determina un unico ed ininterrotto possesso anche se ad un soggetto ne subentrino una pluralità, che essi siano in buona o mala fede, con o senza vizi, producendo effetti a favore e a carico dei subentranti.
Orbene, la prova testimoniale espletata all'udienza del 27 maggio 2024 a mezzo del teste della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della precisa deposizione resa, risulta idonea a fornire la prova degli elementi necessari al perfezionarsi della usucapione, giacchè afferenti a condotte specifiche riconducibili in maniera inequivoca alla posizione del proprietario, circa il concreto atteggiarsi del potere di fatto esercitato sulla cosa, connotato da quella esclusività nel possesso, di cui deve essere corredata la domanda di usucapione, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui emergendo altresì il disinteresse all'utilizzo dell'immobile da parte dei convenuti. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che pare attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità.
Peraltro, lo stato dei luoghi, come documentato dal corredo istruttorio e probatorio, è tale da rendere assai verosimile la condotta espletata.
Premesso quanto sopra, ritiene questo giudice che la domanda attorea vada accolta, atteso che un siffatto quadro assertivo e probatorio può ritenersi sufficiente, ex art. 116 c.p.c. circa il fondamento della pretesa attorea.
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Da ciò ne consegue la necessaria dichiarazione di avvenuta usucapione del bene di pagina 8 di 9 cui infra, così come attualmente identificato.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) visti gli artt. 1158 c.c. e seguenti accerta e dichiara, in favore di Pt_1
(CF: ) nata a [...] il [...] e sig.
[...] C.F._1 CP_1
(CF: nato a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 residenti a [...], l'intervenuta usucapione, della quota di 1/3 dell'immobile di cui al seguente mappale del catasto fabbricati del Comune di Bologna Foglio 21 – particella 80 subalterno 10, sito in Bologna Via delle Fonti n. 34, con tutte le conseguenze di legge;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione del titolo di acquisto e all'Ufficio del Territorio di Bologna di eseguire le volture catastali, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il giorno 05 Dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
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