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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1884/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. RUSSO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
E
nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINI CARLOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/1994 in FOGLIANISE alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 22.4.25, dichiarazione con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le condizioni già trascritte in ricorso
1 ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Il P.M. ha concluso come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di Benevento (24.9.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 191 del 10.10.24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Alla liquidazione delle competenze per la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato si provvederà all'esito del deposito di documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FOGLIANISE data 06/08/1994 (Registro atti di matrimonio del Comune di FOGLIANISE, atto n.7 parte II serie A del 06/08/1994) tra , nato a [...] Parte_1
il 15/07/1967 , e , nata a [...] il Controparte_1
24/09/1973 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 22.4.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1884/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. RUSSO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
E
nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINI CARLOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/1994 in FOGLIANISE alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 22.4.25, dichiarazione con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le condizioni già trascritte in ricorso
1 ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Il P.M. ha concluso come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di Benevento (24.9.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 191 del 10.10.24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Alla liquidazione delle competenze per la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato si provvederà all'esito del deposito di documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FOGLIANISE data 06/08/1994 (Registro atti di matrimonio del Comune di FOGLIANISE, atto n.7 parte II serie A del 06/08/1994) tra , nato a [...] Parte_1
il 15/07/1967 , e , nata a [...] il Controparte_1
24/09/1973 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 22.4.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci 2