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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 215/2023 R.G., introdotta da da
(cf. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Quinto - appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Dario Lolli - appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.165/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 01.02.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 settembre 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce, decidendo in ordine all'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n.1318/2017 del Controparte_1
22.09.2017, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il decreto recava l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 92.873,31, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'ing. a titolo Parte_1 di compensi professionali per la redazione di due perizie di variante eseguite nell'ambito dei lavori di adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale del . Il Tribunale ha evidenziato che: -il Controparte_1
incaricava, con determina del 03.02.2009, l'Ing. Controparte_1 [...] di curare direzione dei lavori, misura, contabilità, liquidazione e Pt_1 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale e completamento della rete”; -durante l'esecuzione dei lavori si rendeva necessaria la redazione di due perizie di variante, l'una nel luglio 2011 e l'altra nel febbraio 2013, che determinavano in entrambi i casi la sospensione dei lavori;
-a causa della sospensione dei lavori, l'impresa appaltatrice avanzava richiesta di risarcimento danni da illegittima sospensione dei lavori quantificati nella complessiva somma di euro 1.028.088,88; -le perizie venivano autorizzate in quanto non avrebbero comportato un aggravio di spesa, così come emerge dalla documentazione prodotta;
-il professionista svolgeva il proprio incarico non diligentemente, tanto che l'amministrazione comunale aveva avviato, nel novembre 2013, la procedura di revoca dell'incarico; -l'emissione delle fatture da parte dell'intimante era illegittima non essendo fondata su alcun provvedimento emesso dall'amministrazione che riconoscesse gli ulteriori importi odiernamente richiesti.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Parte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la condanna del alla corresponsione della somma di euro Controparte_1
92.873,31, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16.6.2023, si è costituito il CP_1 rilevando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 16.9.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
3. -Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato Parte_1 nei motivi che seguono.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il giudice abbia erroneamente interpretato il materiale probatorio giungendo a ritenere che il professionista avrebbe esplicitato che la redazione delle due perizie di variante pag. 2/13 non avrebbe comportato un aggravio di spese, con ciò intendendo che avrebbe svolto la propria prestazione professionale gratuitamente. Ebbene, il deducente evidenzia che la documentazione prodotta, se correttamente analizzata, consente invece di delineare il reale significato delle comunicazioni intercorse tra il professionista e l'amministrazione: più precisamente, quanto alla prima perizia di variante, per la quale si deve far riferimento alla nota del
02.11.2010 a firma dell'appellante e alla relativa determina dirigenziale di autorizzazione n.346 del 20.07.2011, la dicitura secondo cui la redazione di detta perizia non avrebbe comportato aggravio di spese per l'amministrazione comunale, deve intendersi riferita all'importo dell'appalto, pari ad euro
3.165.000,00 ed interamente finanziato dalla , che in effetti non CP_2 ha subito variazioni nell'ammontare complessivo. Tale lettura, del resto, trova conferma non solo nella circostanza per cui, nonostante si siano resi necessari lavori imprevisti e imprevedibili, l'importo complessivo dell'appalto non è mutato, ma anche nello stesso atto di collaudo dell'opera: ed in effetti, nel citato atto – premesso il riferimento alla determina di autorizzazione della perizia di variante nella quale vi era inserita la voce “lavori suppletivi” nella quale rientravano, per l'appunto, tutti i costi generati dalla perizia di variante ed ammontanti ad euro 273.384,75 – alla sezione relativa alle “somme a disposizione dell'Amministrazione”, vi è la voce “Rilievi, prove, verifiche tecniche al fine della redazione della prima perizia” con indicazione dell'importo di euro 40.000,00, da tanto emergendo che era previsto ed autorizzato un preciso importo per il lavoro di redazione della prima perizia di variante.
Parimenti, il contenuto della nota del 14.02.2013, nella quale vi è nuovamente la dicitura “senza aumento di spesa”, deve intendersi riferito al costo complessivo dell'appalto, fermo restando che anche per questo atto vi è un esplicito riferimento nell'atto di collaudo alla voce “Rilievi, prove, verifiche tecniche al fine della redazione della seconda perizia” con indicazione dell'importo di euro 10.000,00.
3.1. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto responsabile il deducente per la sospensione dei lavori verificatasi in occasione sia della prima sia della seconda perizia e conseguentemente della richiesta di risarcimento danni avanzate dall'impresa appaltatrice. Ebbene, il giudice non ha tenuto in adeguato conto la documentazione prodotta in giudizio dalla quale si evincono le reali ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, nonché gli asseriti ritardi dello stesso professionista.
pag. 3/13 Più precisamente, quanto alla sospensione dei lavori relativa alla redazione della prima perizia di variante, il deducente evidenzia che questa si rendeva necessaria a seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra il CP_1 Cont e alla quale era stato richiesto di provvedere all'allaccio con la fognatura per circa 250 metri lineari: tuttavia, stante il ritardo nell'invio del preventivo nonché l'ammontare della somma richiesta, pari ad euro 125.000,00 euro,
l'amministrazione comunale aveva optato per un percorso alternativo delle tubazioni, per cui l'appellante aveva dovuto sospendere i lavori ed elaborare la citata perizia. Con riferimento alla seconda sospensione dei lavori, causata dal ritrovamento nel cantiere di reperti archeologici, il professionista ha dovuto redigere la seconda perizia di variante poiché l'amministrazione aveva richiesto l'individuazione di tre soluzioni alternative finalizzate alla risoluzione della problematica insorta.
L'appellante prosegue inoltre evidenziando che nello stesso atto di collaudo più volte richiamato vi è un'espressa valutazione sulla legittimità delle sospensioni e sulle richieste risarcitorie con relativa disposizione di applicazione della penale per il ritardo alla sola impresa;
infine, lo stesso RUP, nella nota del 28.10.2013 indirizzata all'impresa appaltatrice, contestava le riserve esplicitate dalla stessa sostenendone l'assoluta illegittimità.
5.3. Con il terzo motivo di appello, l'impugnante ritiene la decisione del primo giudice meritevole di censura anche nella parte in cui sostiene che non vi sarebbe alcun documento recante una quantificazione delle competenze da riconoscere per la redazione delle due perizie, né un'approvazione attraverso specifici atti pubblici. Secondo l'appellante, alla base del riconoscimento di tutte le somme richieste e dovute vi è innanzitutto il disciplinare di incarico professionale che l'amministrazione ha sottoscritto al momento dell'affidamento dell'incarico; successivamente, sono intervenuti gli atti di autorizzazione alla redazione delle due perizie di varianti con riferimento alle quali nell'atto di collaudo sono espressamente riconosciute le somme di euro 40.000,00 e 10.000,00; vi è inoltre la nota dell'8.02.2016 con cui il RUP ha espressamente riconosciuto l'ulteriore compenso dovuto al professionista rispetto a quanto pattuito inizialmente;
deduce infine che, comunque, le varianti sono atti intermedi inerenti all'appalto per le quali, dunque, non è necessario un nuovo accordo avente forma scritta.
5.4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il si duole che il Parte_1 giudice non abbia tenuto conto che la richiesta di pagamento dei compensi avanzata dall'appellante solo in parte riguarda le perizie redatte, essendo pag. 4/13 ricompresa nel richiesto importo di euro 92.873,31 anche una quota che attiene ad attività diverse svolte sempre nell'ambito del medesimo appalto, ossia direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per l'esecuzione e l'assistenza giornaliera: per queste infatti l'amministrazione comunale ha versato la sola somma di euro 56.802,24, costituente importo inferiore a quanto stabilito al momento dell'affidamento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare.
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4. Il primo e terzo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano infondati.
Il contesto in cui è insorta la presente controversia vede l'ing. Parte_1 ricevere, con determinazione n. 30/R.G. del 3.2.2009 da parte dell'ing.
[...]
Responsabile di Posizione Area Tecnica del Comune di CP_4
, l'incarico professionale di curare la direzione lavori, misura, CP_1 contabilità e liquidazione, nonchè il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “Adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale e completamento della rete” da realizzare nel territorio di quel Comune. In pari data è stato sottoscritto dall'ing. e dall'ing. il CP_4 Parte_1 disciplinare per l'affidamento dell'incarico professionale, con il quale venivano stabilite le condizioni per l'esecuzione di detto incarico da parte del professionista, determinato il compenso a questi spettante.
Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle criticità imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto e dell'avvio del cantiere che hanno reso necessaria la redazione di n. 2 perizie di variante.
4.1. Occorre rilevare che nella prima richiesta di redigere una perizia di variante, formalizzata in data 2.11.2010, il in qualità di direttore Parte_1 lavori, precisava che la stessa perizia sarebbe stata redatta senza modifiche all'importo concordato nel contratto (“la suddetta perizia non comporterà modifiche dell'importo contratto”).
Detta perizia di variante risulta autorizzata dal con determinazione CP_1
RP03 n.557 del 16.11.2020 (02.11.2020), nella quale si prendeva atto che “la redazione di tale perizia non comporterà aggravio di spese per
l'amministrazione comunale” (v. allegato sub 13 produzione documentale del in primo grado). CP_1
pag. 5/13 Nella determina n.346/RG in data 20 luglio 2011 di approvazione della anzidetta variante viene riportato il quadro economico “base” di cui alla precedente determina n.304 del 5.8.2009 e, in considerazione dei nuovi lavori previsti dalla prima perizia di variante, viene esposto il nuovo quadro economico del progetto, nel quale, non solo viene indicata la maggiore somma di euro 273.384,75 come importo dei lavori suppletivi, ma viene altresì inserita ex novo al punto b.9 la voce “rilievi, prove, verifiche tecniche redazione perizia” per la somma di euro 40.000; inoltre, in detto quadro, rispetto a quello precedente, risulta eliminata la voce di spesa b.12 “spese per verifiche tecniche previste nel Capitolato speciale d'Appalto, Accertam. di laboratorio” pari ad € 20.000 (v. allegato sub 18 produzione cit.).
4.2. In data 8.1.2013 faceva seguito, da parte del medesimo professionista, la richiesta di redigere una seconda perizia di variante, nella quale egli indicava espressamente che la redazione della stessa sarebbe stata “senza aumento di spesa” (allegato sub 45 produzione cit.).
Con nota del 14.2.2013 protocollo 1725 il RUP del Comune di CP_1 autorizzava “la Direzione Lavori a redigere, senza aumento di spesa, perizia di variante” (allegato sub 54 produzione cit.).
I lavori relativi alla seconda variante furono approvati dal Comune con determina n. 222 RG in data 4.6.2013, in cui, nel quadro economico, risultano inerite la voce b.9 “Rilievi, prove, verifiche tecniche e redazione 1^ perizia” per € 40.000 e la voce b.9a “Rilievi, prove, verifiche tecniche e redazione 2^ perizia” per € 10.000 (v. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta del in primo grado). Parte_1
Va pure rilevato che con nota 22.11.13, quindi successiva alle anzidette determine n.346 e 222 di approvazione delle due varianti, il - nel Parte_1 riscontrare la nota del Comune in data 5.11.13 prot. n.10411 che gli imputava
“gravi carenze tecniche-economiche” e “l'estrema lentezza, tale da consentire all'impresa esecutrice di avanzare riserve importanti, dal punto di vista economico, in merito alle sospensioni lavori” da lui ordinate - respingeva ogni addebito e sottolineava di aver chiesto “l'autorizzazione a redigere perizia di variante, senza alcun onere per l'amministrazione” (frase, questa, enfatizzata in neretto nella missiva) (v. allegato n.87 produzione opponente).
4.3. Ciò posto, l'appellante sostiene che la dicitura “senza spese” non si riferisce alla redazione della perizia di variante, ma all'importo dei lavori relativi alla variante medesima. Si tratta di una tesi priva di consistenza, in pag. 6/13 quanto: a) in evidente contrasto con il dato testuale degli atti sopra richiamati, nei quali è indicato esplicitamente – sia da parte del professionista, che da parte dell'ente pubblico – che la redazione delle due perizie di variante non comportava “aggravi di spese” o “modifiche dell'importo del contratto”; b) smentita dal fatto che il corrispettivo per i lavori di competenza dell'impresa esecutrice risulta aumentato, posto che, a seguito dell'approvazione della prima perizia variante i “lavori suppletivi” ammontano ad euro 273.384,75 e conseguentemente i lavori complessivi di contratto aumentano da euro 1.974.490,81 ad euro 2.247.875,56 (determina n. 346 del 20.7.11). La circostanza che l'importo finale del quadro complessivo di progetto pari ad euro 3.165.000,00 resti invariato, dipende dalla rimodulazione delle “somme a disposizione dell'amministrazione”; nella citata determina si legge infatti: “i lavori previsti in perizia sono stati contabilizzati prevalentemente impiegando i prezzi di Capitolato depurati dal ribasso d'asta e, per lavori d'importo pari a € 273.384,75 si farà fronte con le somme derivanti dalla rimodulazione del quadro economico così come appresso riportato…” (“CONSIDERATO” di pag.2).
In conclusione, la dicitura “senza spese” non poteva che riferirsi alla prestazione suppletiva a carico del professionista correlata alla variante, laddove lo stesso professionista non era legittimato a dichiarare alcunché in ordine alle obbligazioni della ditta appaltatrice esecutrice dei lavori. Ne consegue che va escluso il dedotto travisamento delle prove prospettato nel primo motivo di gravame.
5. Quanto al terzo motivo, le prospettazioni dell'appellante – secondo cui negli atti di autorizzazione alla redazione delle due perizie di variante sono espressamente riconosciute le somme di euro 40.000,00 e 10.000,00; e ulteriore quantificazione del corrispettivo sarebbe contenuta nella nota dell'8.02.2016 con cui il RUP geom. riconosce il compenso di euro CP_5
18.824,78, oltre a quanto pattuito inizialmente – devono essere scrutinate alla luce della giurisprudenza di legittimità sui requisiti di forma del contratto d'opera professionale in favore di enti pubblici.
Ha affermato la S.C. che “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da pag. 7/13 parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico)” (Cass. n. 8574/2023, Rv. 667316 – 01; idem Cass. n. 27910/2018, Rv. 651034-01;
Cass. n. 24679/2013, Rv. 628225-01).
Sulla base di tale orientamento, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, gli atti indicati da parte appellante, a sostegno del proprio diritto ad un compenso per la redazione delle perizie di variante, non sono idonei a integrare i requisiti di forma a pena di nullità individuati dalla giurisprudenza.
In primo luogo, occorre rilevare la contraddittorietà degli elementi ricavabili dalla documentazione sul punto, la quale contiene, da una parte, espresse indicazioni da parte del professionista e anche dei funzionari comunali circa l'assenza di ulteriori spese o di modifiche del corrispettivo pattuito nel contratto di prestazione d'opera, e, dall'altra, le previsioni di somme, pari a
40.000 e 10.000 per “Rilievi, prove, verifiche tecniche e redazione” delle due perizie in questione.
In secondo luogo, va osservato che, in ogni caso, dette previsioni di somme non soddisfano i requisiti di forma richiesta a pena di nullità. Infatti, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La S.C. ha escluso che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910; Cass., Sez. II, 15 giugno 2020, n. 11465). La Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessità, a pena di nullità, della forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, “deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non avendo rilevanza, a tal fine, la delibera emessa dall'organo collegiale, che opera soltanto nei rapporti interni dell'ente pubblico” (Cass., Sez. II, 7 settembre 2004, n. 17986; Cass., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 10553; pag. 8/13 Cass., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555). Ha inoltre evidenziato la giurisprudenza che la forma scritta a pena di nullità, con le modalità testè descritte, “è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa amministrazione posti dall'art. 97 della
Costituzione”.
In definitiva, l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi, legittimandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere.
Nel caso in esame, un documento siffatto si rinviene soltanto per la stipulazione del contratto di prestazione d'opera professionale in data 3 febbraio 2009, denominato “disciplinare per affidamento incarico professionale”, sottoscritto dall'ing. nella sua qualità di CP_4
Responsabile di Posizione di Area Tecnica del Comune di , e CP_1 dall'ing. quale professionista incaricato. Invece, per le Controparte_6 prestazioni consistenti nella redazione delle due perizie di variante non risulta sottoscritto un documento analogo, anzi – come sopra esposto – si rinvengono dichiarazioni, sia da parte del professionista che da parte del RUP del CP_1 attestanti l'assenza di spese o costi ulteriori a carico dell'amministrazione (la locuzione “la suddetta perizia non comporterà modifiche dell'importo contratto” adoperata dal nella prima proposta di perizia di variante Parte_1 contiene un esplicito riferimento all'importo pattuito contrattualmente dalle parti, vale a dire al compenso di euro 55.972 oltre accessori pattuito nel citato disciplinare sottoscritto il 3.2.2009).
Ne consegue che, in mancanza di un documento avente i requisiti indicati, deve escludersi la sussistenza di una valida modifica del contratto originario, la quale non è desumibile da altri atti, quali appunto le determine sopra richiamate o la raccomandata a.r. in data 8.2.2016 del geom. ; atti, CP_5 questi, ai quali peraltro non è seguita alcuna comunicazione per iscritto di accettazione da parte del professionista. In altri termini, non è dato rinvenire pag. 9/13 nella documentazione richiamata dall'appellante, alcun documento avente un grado di formalismo corrispondente al citato disciplinare del 3.2.2009, relativo alla stipulazione del contratto di prestazione professionale. Anche con riferimento alle determine di approvazione delle varianti, non si rinviene un atto, connotato da un pari grado di formalismo, da parte del professionista, il quale invece ha più volte esternato nei confronti dell'ente – non solo in sede di proposta di perizia di variante (note del 2.11.2010 e del 8.1.2013), ma anche dopo le stesse determine di approvazione (nota del 22.11.2013) - che la redazione delle perizie costituiva un'attività senza oneri o costi aggiuntivi per l'ente pubblico.
Risulta quindi inaccettabile la tesi difensiva, secondo cui le varianti sono atti intermedi inerenti all'appalto, per le quali, dunque, non è necessario un nuovo accordo avente forma scritta. In assenza di norme in deroga alla regola generale in materia di forma ad substantiam, anche per le prestazioni integrative o supplementari, è necessario un esplicito accordo formale tra ente pubblico e professionista, con espressa determinazione del compenso. Ad opinare diversamente verrebbe agevolmente elusa la normativa cogente diretta a realizzare un controllo della spesa e degli oneri a carico del bilancio degli enti pubblici, in ottemperanza ai principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa posti dall'art. 97 della Costituzione.
6. Il secondo motivo di gravame, oltre a restare assorbito da quanto sopra dedotto, risulta del tutto ultroneo, in quanto le notazione del primo giudice in ordine alle presunte lentezze o condotte inadempienti da parte del professionista non hanno alcun rilevanza sulla questione che forma oggetto della presente controversia, la quale è incentrata unicamente sulla sussistenza o no del credito azionato dal in via monitoria. Ogni ulteriore Parte_1 osservazione è stata introdotta ad colorandum, senza alcuna incidenza sull'oggetto della decisione (a pag. 7 della sentenza impugnata il primo giudice ha esposto alcune osservazioni sul comportamento del professionista, dopo aver evidenziato che i precedenti rilievi sono “assorbenti ed esaustivi e depongono per l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto”).
7. Resta da scrutinare il quarto motivo col quale l'appellante deduce che la domanda di pagamento dei compensi azionata in via monitoria solo in parte riguarda le perizie di variante. Assume la difesa che “nell'importo di €
92.873,31, oggetto della domanda giudiziale, è ricompresa anche una quota
pag. 10/13 che attiene a compensi per attività che nulla hanno a che fare con le due perizie di variante, come risulta dalla parcella dell'ing. posta a base Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 1318/17, emesso in data 22.9.2017. Tali compensi infatti riguardano le attività di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per l'esecuzione e l'assistenza giornaliera. A riprova di ciò valga la circostanza che il ad oggi, ha versato all'in De PP solo la CP_1 somma di € 56.802,24 e cioè una somma che è al di sotto del compenso pattuito al momento dell'affidamento dell'incarico, con la sottoscrizione del disciplinare”.
Il motivo esposto si presenta ai limiti dell'ammissibilità, in quanto non indica, con riferimento alla somma di 92.873,31 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'importo relativo alle due perizie di variante e quello relativo al compenso pattuito in sede di conclusione del contratto di prestazione d'opera professionale. Né tale indicazione è ricavabile dalla parcella, posta a base del ricorso per ingiunzione, in quanto in detta parcella risultano elencati importi per euro 65.500 quali competenze per redazione delle due perizie di variante
(€ 43.000 + € 22.500) ed euro 64.500 per altre competenze (direzione lavori, contabilità dei lavori, sic cantiere coordin. er l'esecuzione, assistenza giornaliera), per un importo complessivo di euro 130.000 oltre inarcassa e iva. Si tratta, come risulta evidente sulla base di quanto sopra esposto, di importi totalmente avulsi sia dalle determine di approvazione delle perizie di variante (dalle quali sarebbero ricavabili gli importi di 40.000 e 10.000 euro) e sia dalle stesse clausole contrattuali (il disciplinare sottoscritto dalle parti in data
3.2.2009 prevede un compenso di euro 55.972,00 oltre accessori, nettamente inferiore a quello esposto in parcella, pari ad euro 64.500 oltre accessori).
Ciò posto, il motivo in esame risulta rispondente ai canoni di determinatezza, e quindi scrutinabile, solo nella parte in cui deduce che il alla data della proposizione dell'appello, aveva versato al € CP_1 Parte_1
56.802,24, somma, questa, inferiore rispetto al compenso pattuito al momento dell'affidamento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare.
La doglianza, perché abbia un senso, deve essere intesa nel senso che la somma complessiva ricevuta dal (compresi gli accessori per Parte_1 inarcassa e iva) è di € 56.802,24, a fronte di un credito di euro 68.509,73 indicato nel disciplinare del 3.2.2009 (compenso di 55.972 oltre accessori, per un importo complessivo di euro 68.509,73).
pag. 11/13 Al riguardo, dalla documentazione prodotta dal in primo grado CP_1
(allegato n.110 all'atto di opposizione) risultano i seguenti pagamenti in favore del Parte_1
-euro 5.710,44 (compresi accessori) di cui alla determina n.437 del 9.11.09 avente ad oggetto la fattura 5/09 del 26.10.09;
-euro 4.973,23 (compresi accessori) di cui alla determina n.526 del
22.12.09 avente ad oggetto la fattura 7/09 del 15.12.09;
-euro 4.813,75 (compresi accessori) di cui alla determina n.193 del
25.3.2010 avente ad oggetto la fattura 1/10 del 24.2.2010;
-euro 11.003,39 (compresi accessori) di cui alla determina n. 397 del
23.7.10 avente ad oggetto la fattura 7/10 del 24.6.2010;
-euro 5.507,23 (compresi accessori) di cui alla determina n. 379 del 5.8.11 avente ad oggetto la fattura 4/11 del 11.3.2011;
-euro 10.142,97 (compresi accessori) di cui alla determina n. 214 del 5.4.12 avente ad oggetto la fattura 2/12 del 23.2.12;
-euro 6.924,30 (compresi accessori) di cui alla determina n. 383 del
23.7.12 avente ad oggetto la fattura 4/12 del 5.4.12;
-euro 8.826,85 (compresi accessori) di cui alla determina n. 596 del
4.12.12 avente ad oggetto la fattura 12/12 del 4.9.12;
-euro 10.836,36 (compresi accessori) di cui alla determina n. 597 del
4.12.12 avente ad oggetto la fattura 13/12 del 29.10.12; per una somma complessiva di euro 68.738,52. Risulta pertanto totalmente adempiuta l'obbligazione a carico del pari ad euro 68.509,73 CP_1 derivante dal disciplinare sottoscritto dalle parti.
L'appello deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n.165/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 01.02.2023, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Controparte_1
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del grado, liquidate nella somma complessiva di euro CP_1
5.500,00, oltre le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 2 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 215/2023 R.G., introdotta da da
(cf. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Quinto - appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Dario Lolli - appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.165/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 01.02.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 settembre 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce, decidendo in ordine all'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n.1318/2017 del Controparte_1
22.09.2017, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il decreto recava l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 92.873,31, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'ing. a titolo Parte_1 di compensi professionali per la redazione di due perizie di variante eseguite nell'ambito dei lavori di adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale del . Il Tribunale ha evidenziato che: -il Controparte_1
incaricava, con determina del 03.02.2009, l'Ing. Controparte_1 [...] di curare direzione dei lavori, misura, contabilità, liquidazione e Pt_1 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale e completamento della rete”; -durante l'esecuzione dei lavori si rendeva necessaria la redazione di due perizie di variante, l'una nel luglio 2011 e l'altra nel febbraio 2013, che determinavano in entrambi i casi la sospensione dei lavori;
-a causa della sospensione dei lavori, l'impresa appaltatrice avanzava richiesta di risarcimento danni da illegittima sospensione dei lavori quantificati nella complessiva somma di euro 1.028.088,88; -le perizie venivano autorizzate in quanto non avrebbero comportato un aggravio di spesa, così come emerge dalla documentazione prodotta;
-il professionista svolgeva il proprio incarico non diligentemente, tanto che l'amministrazione comunale aveva avviato, nel novembre 2013, la procedura di revoca dell'incarico; -l'emissione delle fatture da parte dell'intimante era illegittima non essendo fondata su alcun provvedimento emesso dall'amministrazione che riconoscesse gli ulteriori importi odiernamente richiesti.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Parte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la condanna del alla corresponsione della somma di euro Controparte_1
92.873,31, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16.6.2023, si è costituito il CP_1 rilevando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 16.9.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
3. -Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato Parte_1 nei motivi che seguono.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il giudice abbia erroneamente interpretato il materiale probatorio giungendo a ritenere che il professionista avrebbe esplicitato che la redazione delle due perizie di variante pag. 2/13 non avrebbe comportato un aggravio di spese, con ciò intendendo che avrebbe svolto la propria prestazione professionale gratuitamente. Ebbene, il deducente evidenzia che la documentazione prodotta, se correttamente analizzata, consente invece di delineare il reale significato delle comunicazioni intercorse tra il professionista e l'amministrazione: più precisamente, quanto alla prima perizia di variante, per la quale si deve far riferimento alla nota del
02.11.2010 a firma dell'appellante e alla relativa determina dirigenziale di autorizzazione n.346 del 20.07.2011, la dicitura secondo cui la redazione di detta perizia non avrebbe comportato aggravio di spese per l'amministrazione comunale, deve intendersi riferita all'importo dell'appalto, pari ad euro
3.165.000,00 ed interamente finanziato dalla , che in effetti non CP_2 ha subito variazioni nell'ammontare complessivo. Tale lettura, del resto, trova conferma non solo nella circostanza per cui, nonostante si siano resi necessari lavori imprevisti e imprevedibili, l'importo complessivo dell'appalto non è mutato, ma anche nello stesso atto di collaudo dell'opera: ed in effetti, nel citato atto – premesso il riferimento alla determina di autorizzazione della perizia di variante nella quale vi era inserita la voce “lavori suppletivi” nella quale rientravano, per l'appunto, tutti i costi generati dalla perizia di variante ed ammontanti ad euro 273.384,75 – alla sezione relativa alle “somme a disposizione dell'Amministrazione”, vi è la voce “Rilievi, prove, verifiche tecniche al fine della redazione della prima perizia” con indicazione dell'importo di euro 40.000,00, da tanto emergendo che era previsto ed autorizzato un preciso importo per il lavoro di redazione della prima perizia di variante.
Parimenti, il contenuto della nota del 14.02.2013, nella quale vi è nuovamente la dicitura “senza aumento di spesa”, deve intendersi riferito al costo complessivo dell'appalto, fermo restando che anche per questo atto vi è un esplicito riferimento nell'atto di collaudo alla voce “Rilievi, prove, verifiche tecniche al fine della redazione della seconda perizia” con indicazione dell'importo di euro 10.000,00.
3.1. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto responsabile il deducente per la sospensione dei lavori verificatasi in occasione sia della prima sia della seconda perizia e conseguentemente della richiesta di risarcimento danni avanzate dall'impresa appaltatrice. Ebbene, il giudice non ha tenuto in adeguato conto la documentazione prodotta in giudizio dalla quale si evincono le reali ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, nonché gli asseriti ritardi dello stesso professionista.
pag. 3/13 Più precisamente, quanto alla sospensione dei lavori relativa alla redazione della prima perizia di variante, il deducente evidenzia che questa si rendeva necessaria a seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra il CP_1 Cont e alla quale era stato richiesto di provvedere all'allaccio con la fognatura per circa 250 metri lineari: tuttavia, stante il ritardo nell'invio del preventivo nonché l'ammontare della somma richiesta, pari ad euro 125.000,00 euro,
l'amministrazione comunale aveva optato per un percorso alternativo delle tubazioni, per cui l'appellante aveva dovuto sospendere i lavori ed elaborare la citata perizia. Con riferimento alla seconda sospensione dei lavori, causata dal ritrovamento nel cantiere di reperti archeologici, il professionista ha dovuto redigere la seconda perizia di variante poiché l'amministrazione aveva richiesto l'individuazione di tre soluzioni alternative finalizzate alla risoluzione della problematica insorta.
L'appellante prosegue inoltre evidenziando che nello stesso atto di collaudo più volte richiamato vi è un'espressa valutazione sulla legittimità delle sospensioni e sulle richieste risarcitorie con relativa disposizione di applicazione della penale per il ritardo alla sola impresa;
infine, lo stesso RUP, nella nota del 28.10.2013 indirizzata all'impresa appaltatrice, contestava le riserve esplicitate dalla stessa sostenendone l'assoluta illegittimità.
5.3. Con il terzo motivo di appello, l'impugnante ritiene la decisione del primo giudice meritevole di censura anche nella parte in cui sostiene che non vi sarebbe alcun documento recante una quantificazione delle competenze da riconoscere per la redazione delle due perizie, né un'approvazione attraverso specifici atti pubblici. Secondo l'appellante, alla base del riconoscimento di tutte le somme richieste e dovute vi è innanzitutto il disciplinare di incarico professionale che l'amministrazione ha sottoscritto al momento dell'affidamento dell'incarico; successivamente, sono intervenuti gli atti di autorizzazione alla redazione delle due perizie di varianti con riferimento alle quali nell'atto di collaudo sono espressamente riconosciute le somme di euro 40.000,00 e 10.000,00; vi è inoltre la nota dell'8.02.2016 con cui il RUP ha espressamente riconosciuto l'ulteriore compenso dovuto al professionista rispetto a quanto pattuito inizialmente;
deduce infine che, comunque, le varianti sono atti intermedi inerenti all'appalto per le quali, dunque, non è necessario un nuovo accordo avente forma scritta.
5.4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il si duole che il Parte_1 giudice non abbia tenuto conto che la richiesta di pagamento dei compensi avanzata dall'appellante solo in parte riguarda le perizie redatte, essendo pag. 4/13 ricompresa nel richiesto importo di euro 92.873,31 anche una quota che attiene ad attività diverse svolte sempre nell'ambito del medesimo appalto, ossia direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per l'esecuzione e l'assistenza giornaliera: per queste infatti l'amministrazione comunale ha versato la sola somma di euro 56.802,24, costituente importo inferiore a quanto stabilito al momento dell'affidamento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare.
** ** **
4. Il primo e terzo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano infondati.
Il contesto in cui è insorta la presente controversia vede l'ing. Parte_1 ricevere, con determinazione n. 30/R.G. del 3.2.2009 da parte dell'ing.
[...]
Responsabile di Posizione Area Tecnica del Comune di CP_4
, l'incarico professionale di curare la direzione lavori, misura, CP_1 contabilità e liquidazione, nonchè il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “Adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale e completamento della rete” da realizzare nel territorio di quel Comune. In pari data è stato sottoscritto dall'ing. e dall'ing. il CP_4 Parte_1 disciplinare per l'affidamento dell'incarico professionale, con il quale venivano stabilite le condizioni per l'esecuzione di detto incarico da parte del professionista, determinato il compenso a questi spettante.
Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle criticità imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto e dell'avvio del cantiere che hanno reso necessaria la redazione di n. 2 perizie di variante.
4.1. Occorre rilevare che nella prima richiesta di redigere una perizia di variante, formalizzata in data 2.11.2010, il in qualità di direttore Parte_1 lavori, precisava che la stessa perizia sarebbe stata redatta senza modifiche all'importo concordato nel contratto (“la suddetta perizia non comporterà modifiche dell'importo contratto”).
Detta perizia di variante risulta autorizzata dal con determinazione CP_1
RP03 n.557 del 16.11.2020 (02.11.2020), nella quale si prendeva atto che “la redazione di tale perizia non comporterà aggravio di spese per
l'amministrazione comunale” (v. allegato sub 13 produzione documentale del in primo grado). CP_1
pag. 5/13 Nella determina n.346/RG in data 20 luglio 2011 di approvazione della anzidetta variante viene riportato il quadro economico “base” di cui alla precedente determina n.304 del 5.8.2009 e, in considerazione dei nuovi lavori previsti dalla prima perizia di variante, viene esposto il nuovo quadro economico del progetto, nel quale, non solo viene indicata la maggiore somma di euro 273.384,75 come importo dei lavori suppletivi, ma viene altresì inserita ex novo al punto b.9 la voce “rilievi, prove, verifiche tecniche redazione perizia” per la somma di euro 40.000; inoltre, in detto quadro, rispetto a quello precedente, risulta eliminata la voce di spesa b.12 “spese per verifiche tecniche previste nel Capitolato speciale d'Appalto, Accertam. di laboratorio” pari ad € 20.000 (v. allegato sub 18 produzione cit.).
4.2. In data 8.1.2013 faceva seguito, da parte del medesimo professionista, la richiesta di redigere una seconda perizia di variante, nella quale egli indicava espressamente che la redazione della stessa sarebbe stata “senza aumento di spesa” (allegato sub 45 produzione cit.).
Con nota del 14.2.2013 protocollo 1725 il RUP del Comune di CP_1 autorizzava “la Direzione Lavori a redigere, senza aumento di spesa, perizia di variante” (allegato sub 54 produzione cit.).
I lavori relativi alla seconda variante furono approvati dal Comune con determina n. 222 RG in data 4.6.2013, in cui, nel quadro economico, risultano inerite la voce b.9 “Rilievi, prove, verifiche tecniche e redazione 1^ perizia” per € 40.000 e la voce b.9a “Rilievi, prove, verifiche tecniche e redazione 2^ perizia” per € 10.000 (v. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta del in primo grado). Parte_1
Va pure rilevato che con nota 22.11.13, quindi successiva alle anzidette determine n.346 e 222 di approvazione delle due varianti, il - nel Parte_1 riscontrare la nota del Comune in data 5.11.13 prot. n.10411 che gli imputava
“gravi carenze tecniche-economiche” e “l'estrema lentezza, tale da consentire all'impresa esecutrice di avanzare riserve importanti, dal punto di vista economico, in merito alle sospensioni lavori” da lui ordinate - respingeva ogni addebito e sottolineava di aver chiesto “l'autorizzazione a redigere perizia di variante, senza alcun onere per l'amministrazione” (frase, questa, enfatizzata in neretto nella missiva) (v. allegato n.87 produzione opponente).
4.3. Ciò posto, l'appellante sostiene che la dicitura “senza spese” non si riferisce alla redazione della perizia di variante, ma all'importo dei lavori relativi alla variante medesima. Si tratta di una tesi priva di consistenza, in pag. 6/13 quanto: a) in evidente contrasto con il dato testuale degli atti sopra richiamati, nei quali è indicato esplicitamente – sia da parte del professionista, che da parte dell'ente pubblico – che la redazione delle due perizie di variante non comportava “aggravi di spese” o “modifiche dell'importo del contratto”; b) smentita dal fatto che il corrispettivo per i lavori di competenza dell'impresa esecutrice risulta aumentato, posto che, a seguito dell'approvazione della prima perizia variante i “lavori suppletivi” ammontano ad euro 273.384,75 e conseguentemente i lavori complessivi di contratto aumentano da euro 1.974.490,81 ad euro 2.247.875,56 (determina n. 346 del 20.7.11). La circostanza che l'importo finale del quadro complessivo di progetto pari ad euro 3.165.000,00 resti invariato, dipende dalla rimodulazione delle “somme a disposizione dell'amministrazione”; nella citata determina si legge infatti: “i lavori previsti in perizia sono stati contabilizzati prevalentemente impiegando i prezzi di Capitolato depurati dal ribasso d'asta e, per lavori d'importo pari a € 273.384,75 si farà fronte con le somme derivanti dalla rimodulazione del quadro economico così come appresso riportato…” (“CONSIDERATO” di pag.2).
In conclusione, la dicitura “senza spese” non poteva che riferirsi alla prestazione suppletiva a carico del professionista correlata alla variante, laddove lo stesso professionista non era legittimato a dichiarare alcunché in ordine alle obbligazioni della ditta appaltatrice esecutrice dei lavori. Ne consegue che va escluso il dedotto travisamento delle prove prospettato nel primo motivo di gravame.
5. Quanto al terzo motivo, le prospettazioni dell'appellante – secondo cui negli atti di autorizzazione alla redazione delle due perizie di variante sono espressamente riconosciute le somme di euro 40.000,00 e 10.000,00; e ulteriore quantificazione del corrispettivo sarebbe contenuta nella nota dell'8.02.2016 con cui il RUP geom. riconosce il compenso di euro CP_5
18.824,78, oltre a quanto pattuito inizialmente – devono essere scrutinate alla luce della giurisprudenza di legittimità sui requisiti di forma del contratto d'opera professionale in favore di enti pubblici.
Ha affermato la S.C. che “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da pag. 7/13 parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico)” (Cass. n. 8574/2023, Rv. 667316 – 01; idem Cass. n. 27910/2018, Rv. 651034-01;
Cass. n. 24679/2013, Rv. 628225-01).
Sulla base di tale orientamento, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, gli atti indicati da parte appellante, a sostegno del proprio diritto ad un compenso per la redazione delle perizie di variante, non sono idonei a integrare i requisiti di forma a pena di nullità individuati dalla giurisprudenza.
In primo luogo, occorre rilevare la contraddittorietà degli elementi ricavabili dalla documentazione sul punto, la quale contiene, da una parte, espresse indicazioni da parte del professionista e anche dei funzionari comunali circa l'assenza di ulteriori spese o di modifiche del corrispettivo pattuito nel contratto di prestazione d'opera, e, dall'altra, le previsioni di somme, pari a
40.000 e 10.000 per “Rilievi, prove, verifiche tecniche e redazione” delle due perizie in questione.
In secondo luogo, va osservato che, in ogni caso, dette previsioni di somme non soddisfano i requisiti di forma richiesta a pena di nullità. Infatti, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La S.C. ha escluso che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910; Cass., Sez. II, 15 giugno 2020, n. 11465). La Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessità, a pena di nullità, della forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, “deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non avendo rilevanza, a tal fine, la delibera emessa dall'organo collegiale, che opera soltanto nei rapporti interni dell'ente pubblico” (Cass., Sez. II, 7 settembre 2004, n. 17986; Cass., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 10553; pag. 8/13 Cass., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555). Ha inoltre evidenziato la giurisprudenza che la forma scritta a pena di nullità, con le modalità testè descritte, “è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa amministrazione posti dall'art. 97 della
Costituzione”.
In definitiva, l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi, legittimandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere.
Nel caso in esame, un documento siffatto si rinviene soltanto per la stipulazione del contratto di prestazione d'opera professionale in data 3 febbraio 2009, denominato “disciplinare per affidamento incarico professionale”, sottoscritto dall'ing. nella sua qualità di CP_4
Responsabile di Posizione di Area Tecnica del Comune di , e CP_1 dall'ing. quale professionista incaricato. Invece, per le Controparte_6 prestazioni consistenti nella redazione delle due perizie di variante non risulta sottoscritto un documento analogo, anzi – come sopra esposto – si rinvengono dichiarazioni, sia da parte del professionista che da parte del RUP del CP_1 attestanti l'assenza di spese o costi ulteriori a carico dell'amministrazione (la locuzione “la suddetta perizia non comporterà modifiche dell'importo contratto” adoperata dal nella prima proposta di perizia di variante Parte_1 contiene un esplicito riferimento all'importo pattuito contrattualmente dalle parti, vale a dire al compenso di euro 55.972 oltre accessori pattuito nel citato disciplinare sottoscritto il 3.2.2009).
Ne consegue che, in mancanza di un documento avente i requisiti indicati, deve escludersi la sussistenza di una valida modifica del contratto originario, la quale non è desumibile da altri atti, quali appunto le determine sopra richiamate o la raccomandata a.r. in data 8.2.2016 del geom. ; atti, CP_5 questi, ai quali peraltro non è seguita alcuna comunicazione per iscritto di accettazione da parte del professionista. In altri termini, non è dato rinvenire pag. 9/13 nella documentazione richiamata dall'appellante, alcun documento avente un grado di formalismo corrispondente al citato disciplinare del 3.2.2009, relativo alla stipulazione del contratto di prestazione professionale. Anche con riferimento alle determine di approvazione delle varianti, non si rinviene un atto, connotato da un pari grado di formalismo, da parte del professionista, il quale invece ha più volte esternato nei confronti dell'ente – non solo in sede di proposta di perizia di variante (note del 2.11.2010 e del 8.1.2013), ma anche dopo le stesse determine di approvazione (nota del 22.11.2013) - che la redazione delle perizie costituiva un'attività senza oneri o costi aggiuntivi per l'ente pubblico.
Risulta quindi inaccettabile la tesi difensiva, secondo cui le varianti sono atti intermedi inerenti all'appalto, per le quali, dunque, non è necessario un nuovo accordo avente forma scritta. In assenza di norme in deroga alla regola generale in materia di forma ad substantiam, anche per le prestazioni integrative o supplementari, è necessario un esplicito accordo formale tra ente pubblico e professionista, con espressa determinazione del compenso. Ad opinare diversamente verrebbe agevolmente elusa la normativa cogente diretta a realizzare un controllo della spesa e degli oneri a carico del bilancio degli enti pubblici, in ottemperanza ai principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa posti dall'art. 97 della Costituzione.
6. Il secondo motivo di gravame, oltre a restare assorbito da quanto sopra dedotto, risulta del tutto ultroneo, in quanto le notazione del primo giudice in ordine alle presunte lentezze o condotte inadempienti da parte del professionista non hanno alcun rilevanza sulla questione che forma oggetto della presente controversia, la quale è incentrata unicamente sulla sussistenza o no del credito azionato dal in via monitoria. Ogni ulteriore Parte_1 osservazione è stata introdotta ad colorandum, senza alcuna incidenza sull'oggetto della decisione (a pag. 7 della sentenza impugnata il primo giudice ha esposto alcune osservazioni sul comportamento del professionista, dopo aver evidenziato che i precedenti rilievi sono “assorbenti ed esaustivi e depongono per l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto”).
7. Resta da scrutinare il quarto motivo col quale l'appellante deduce che la domanda di pagamento dei compensi azionata in via monitoria solo in parte riguarda le perizie di variante. Assume la difesa che “nell'importo di €
92.873,31, oggetto della domanda giudiziale, è ricompresa anche una quota
pag. 10/13 che attiene a compensi per attività che nulla hanno a che fare con le due perizie di variante, come risulta dalla parcella dell'ing. posta a base Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 1318/17, emesso in data 22.9.2017. Tali compensi infatti riguardano le attività di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per l'esecuzione e l'assistenza giornaliera. A riprova di ciò valga la circostanza che il ad oggi, ha versato all'in De PP solo la CP_1 somma di € 56.802,24 e cioè una somma che è al di sotto del compenso pattuito al momento dell'affidamento dell'incarico, con la sottoscrizione del disciplinare”.
Il motivo esposto si presenta ai limiti dell'ammissibilità, in quanto non indica, con riferimento alla somma di 92.873,31 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'importo relativo alle due perizie di variante e quello relativo al compenso pattuito in sede di conclusione del contratto di prestazione d'opera professionale. Né tale indicazione è ricavabile dalla parcella, posta a base del ricorso per ingiunzione, in quanto in detta parcella risultano elencati importi per euro 65.500 quali competenze per redazione delle due perizie di variante
(€ 43.000 + € 22.500) ed euro 64.500 per altre competenze (direzione lavori, contabilità dei lavori, sic cantiere coordin. er l'esecuzione, assistenza giornaliera), per un importo complessivo di euro 130.000 oltre inarcassa e iva. Si tratta, come risulta evidente sulla base di quanto sopra esposto, di importi totalmente avulsi sia dalle determine di approvazione delle perizie di variante (dalle quali sarebbero ricavabili gli importi di 40.000 e 10.000 euro) e sia dalle stesse clausole contrattuali (il disciplinare sottoscritto dalle parti in data
3.2.2009 prevede un compenso di euro 55.972,00 oltre accessori, nettamente inferiore a quello esposto in parcella, pari ad euro 64.500 oltre accessori).
Ciò posto, il motivo in esame risulta rispondente ai canoni di determinatezza, e quindi scrutinabile, solo nella parte in cui deduce che il alla data della proposizione dell'appello, aveva versato al € CP_1 Parte_1
56.802,24, somma, questa, inferiore rispetto al compenso pattuito al momento dell'affidamento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare.
La doglianza, perché abbia un senso, deve essere intesa nel senso che la somma complessiva ricevuta dal (compresi gli accessori per Parte_1 inarcassa e iva) è di € 56.802,24, a fronte di un credito di euro 68.509,73 indicato nel disciplinare del 3.2.2009 (compenso di 55.972 oltre accessori, per un importo complessivo di euro 68.509,73).
pag. 11/13 Al riguardo, dalla documentazione prodotta dal in primo grado CP_1
(allegato n.110 all'atto di opposizione) risultano i seguenti pagamenti in favore del Parte_1
-euro 5.710,44 (compresi accessori) di cui alla determina n.437 del 9.11.09 avente ad oggetto la fattura 5/09 del 26.10.09;
-euro 4.973,23 (compresi accessori) di cui alla determina n.526 del
22.12.09 avente ad oggetto la fattura 7/09 del 15.12.09;
-euro 4.813,75 (compresi accessori) di cui alla determina n.193 del
25.3.2010 avente ad oggetto la fattura 1/10 del 24.2.2010;
-euro 11.003,39 (compresi accessori) di cui alla determina n. 397 del
23.7.10 avente ad oggetto la fattura 7/10 del 24.6.2010;
-euro 5.507,23 (compresi accessori) di cui alla determina n. 379 del 5.8.11 avente ad oggetto la fattura 4/11 del 11.3.2011;
-euro 10.142,97 (compresi accessori) di cui alla determina n. 214 del 5.4.12 avente ad oggetto la fattura 2/12 del 23.2.12;
-euro 6.924,30 (compresi accessori) di cui alla determina n. 383 del
23.7.12 avente ad oggetto la fattura 4/12 del 5.4.12;
-euro 8.826,85 (compresi accessori) di cui alla determina n. 596 del
4.12.12 avente ad oggetto la fattura 12/12 del 4.9.12;
-euro 10.836,36 (compresi accessori) di cui alla determina n. 597 del
4.12.12 avente ad oggetto la fattura 13/12 del 29.10.12; per una somma complessiva di euro 68.738,52. Risulta pertanto totalmente adempiuta l'obbligazione a carico del pari ad euro 68.509,73 CP_1 derivante dal disciplinare sottoscritto dalle parti.
L'appello deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n.165/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 01.02.2023, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Controparte_1
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del grado, liquidate nella somma complessiva di euro CP_1
5.500,00, oltre le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 2 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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