Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22495 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01822/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2024, proposto da
IL CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- dell'avviso n. 61 del 2 gennaio 2024 con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del «Concorso per titoli ed esami per l''accesso ai ruoli del personale docente relativi all''insegnamento dell''educazione motoria nella scuola primaria di cui all''art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234» e, in particolare, le date dell'espletamento della stessa previste dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'U.S.R per la Sicilia con cui la P.A. ha comunicato la pubblicazione della prova scritta del concorso de quo , visualizzabile tramite accesso alla propria area riservata della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”;
- dell'esito della prova scritta del concorso di cui si tratta sostenuta da parte ricorrente in data 15 dicembre 2023 nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 64, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 16, 33 e 39 redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 16, 33 e 39 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova orale, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa RI RI LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto n. 61 del 2 gennaio 2024, l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ha comunicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’art. 1, co. 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, bandito con decreto di data 8 agosto 2023.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente - avendo conseguito 64 punti all’esito della prova scritta - ha impugnato la mancata ammissione alla prova orale, contestando i quesiti ‘a risposta multipla’ nn. 16, 33 e 39 del proprio questionario, elaborati dalla commissione nazionale di cui all’art. 7 del decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, nonché la valutazione delle sue risposte ai medesimi quesiti, ed ha chiesto la ‘rettifica in aumento’ del proprio punteggio.
L’interessata ha premesso che la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di cento minuti e che era richiesto il punteggio minimo di settanta punti per l’ammissione alla prova orale, ed ha lamentato che i quesiti nn. 16, 33 e 39 sono stati redatti in modo errato e fuorviante.
Conseguentemente, ella ha chiesto l’attribuzione di ulteriori sei punti (due per ogni risposta ai tre quesiti), con l’accertamento della spettanza di complessivi settanta punti, sufficienti per l’ammissione alla prova orale.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.
Questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, formulata dalla ricorrente e, con l’ordinanza n. 921 del 2024, ha disposto incombenti istruttori, seguiti dal deposito di una verificazione, a cura del Rettore dell’Università di Roma ‘Foro italico’.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto, perché infondato.
5. Col primo motivo, è stata contestata la congruità del quesito n. 16, così formulato:
“Con il concetto di apprendimento basato su problemi s'intende:
a) un approccio attraverso cui l'insegnante aiuta gli studenti a identificare problemi, porre domande, cercare risposte, riportare risultati e creare un interesse nell'apprendimento;
b) un modello educativo che invita gli alunni a partire dai problemi quotidiani per cercare di risolverli attraverso lo studio e l'approfondimento;
c) l'insieme delle modalità di apprendimento che sono fondate sulla risoluzione attiva dei problemi da parte degli studenti;
d) insieme di tecniche e prassi didattiche che adottano una metodologia basata sul compito di realtà e che invitano gli studenti a identificare possibili soluzioni a problemi quotidiani” .
5.1. La ricorrente ha contestato la determinazione di considerare corretta unicamente la risposta di cui alla lettera a) ed ha dedotto che sarebbe corretta anche la risposta da ella fornita, di cui alla lettera c).
Per supportare tale tesi, la ricorrente ha esposto che ‘l'apprendimento basato sui problemi è incentrato sul ruolo dello studente’ ‘tenuto a rapportarsi in modo attivo alla risoluzione di un dato problema per l'acquisizione di nuove conoscenze’ e l’attivazione di forme di pensiero divergente.
La ricorrente ha aggiunto che, durante la fase di analisi del problema, gli studenti sono suddivisi in gruppi, incentivando un processo collaborativo di problem-solving (risoluzione del problema), con una modalità operativa ‘centrata sugli studenti e sul processo, piuttosto che sul docente e sul prodotto’, in cui ‘il ruolo dell'insegnante è quello del facilitatore che guida e controlla i progressi del gruppo durante le varie fasi dell'apprendimento’.
5.2. Ritiene il Collegio che tali censure vadano respinte.
Risultano non manifestamente irragionevoli, ed anche condivisibili, le argomentazioni difensive, con cui l’Amministrazione resistente ha evidenziato che “l'apprendimento basato su problemi non può essere classificato come un insieme di modalità di apprendimento, bensì come una metodologia didattica in sé”.
Non si tratta dunque di una ‘combinazione di modalità di apprendimento’, che a loro volta avrebbero bisogno di più specifiche definizioni, ma di un ‘approccio specifico’, caratterizzato dalla ‘risoluzione attiva dei problemi e anche da altre fasi, quali l'identificazione dei problemi, la formulazione di domande, la ricerca di risposte, la presentazione dei risultati, con la necessaria attività volta a creare l’interesse ad apprendere’.
Non sussistono, dunque, i dedotti vizi di eccesso di potere.
6. La reiezione del primo ordine di censure comporta l’improcedibilità, per carenza di interesse, delle ulteriori doglianze, il cui accoglimento non consentirebbe comunque alla ricorrente di raggiungere la soglia minima di settanta punti.
7. Risulta peraltro infondata anche la censura riguardante il contenuto del quesito n. 33, che è stato così formulato:
“Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l’approccio educativo dell’outdoor education??
a) Consente di apprendere grazie all’osservazione e ad esperienze in contesti reali
b) Si contrappone alla diffusione dell’utilizzo delle risorse digitali c) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting*
d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano X” .
7.1. La ricorrente ha contestato la determinazione di considerare corretta unicamente la risposta di cui alla lettera c) ed ha dedotto che sarebbe corretta anche la sua risposta di cui alla lettera d).
Per supportare tale tesi, la ricorrente ha esposto che ‘l’outdoor education rappresenta una peculiare metodologia didattica che contempla il compimento di diverse attività educative all’aperto piuttosto che nelle aule degli istituti scolastici’, con aperture al mondo naturale, alla tecnologia (anche tramite blog, fotocamera, tablet, webcam) e a percorsi didattici realizzati in ambienti urbani, quali musei, piazze, parchi cittadini, ecc., ‘spostando al centro dell’azione educativa non più il docente, ma lo studente’.
Ad avviso della ricorrente, ‘l’uso dei mezzi digitali non si contrappone a tale approccio educativo, ma al contrario ne costituisce una risorsa fondamentale’.
7.2. Ritiene il Collegio che le deduzioni così sintetizzate vadano respinte.
Va premesso che del tutto ragionevolmente l’Amministrazione, allorquando redige quesiti a risposta multipla, può inserire ‘distrattori’ e risposte errate con lieve o grave grado di evidenza o plausibilità.
È ben vero, come dedotto dalla ricorrente, che l’outdoor education (anche in considerazione delle esperienze conseguenti alla pandemia) attiene allo svolgimento della didattica attiva in ambienti esterni alla scuola (come inserita nel contesto sociale), anche in musei e piazze, al fine di evitare che il normale ambiente di apprendimento sia unicamente la scuola.
Risulta però decisivo quanto constatato dal verificatore, il quale ha tenuto conto delle modalità di formulazione del quesito, per mezzo dell’uso della parola ‘non’, che ha comportato una sola alternativa ‘ non coerente’ con la richiesta del testo.
Rispetto alle altre tre risposte, quella di cui alla lettera d) risulta ‘non coerente’ con la richiesta del quesito.
L’outdoor education rappresenta un approccio all’apprendimento di tipo esperienziale, che coinvolge modalità trasversali ai domini cognitivo, affettivo e motorio, con una ‘prospettiva olistica’ in cui il particolare setting richiede allo studente di percepire e osservare con l’uso di tutti i sensi.
È evidente che rispetto a tali temi la risposta sub d) risulta incoerente.
Risultano infine infondate le censure proposte avverso la formulazione del quesito n. 39, che è stato così formulato:
“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:
a) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell’accettare la sconfitta
b) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara*
c) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi X
d) saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali” .
8.1. La ricorrente ha contestato la determinazione di considerare corretta unicamente la risposta di cui alla lettera b) ed ha dedotto che sarebbe corretta anche la sua risposta di cui alla lettera c).
Da un lato, ella ha lamentato l’imprecisione del quesito, nella parte in cui ha fatto riferimento al ‘primo grado d’istruzione’ e cioè sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado, senza consentire dunque una risposta calibrata, poiché sono diversi i relativi obiettivi di apprendimento.
Dall’altro lato, la ricorrente ha dedotto che nel decreto ministeriale n. 254 del 2012 non sarebbero stati specificati gli obiettivi di apprendimento ‘per la scuola dell’infanzia per quel che attiene il gioco, lo sport, le regole e il fair play’.
8.2. Ritiene il Collegio che anche tale censura sia infondata.
Come anche è stato evidenziato dal verificatore, la risposta c) (“realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi” ), fornita dalla ricorrente, non può considerarsi corretta.
Essa, infatti, è riferibile ad uno degli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria ‘di primo grado’ (cfr. il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254) e non a quelli di apprendimento della ‘scuola primaria’, oggetto della prova scritta in questione.
In considerazione delle ragioni della selezione, concernente l’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, non può essere considerata corretta la risposta che ha richiamato gli obiettivi della scuola secondaria ‘di primo grado’.
9. Il ricorso risulta dunque nel suo complesso infondato e va respinto.
10. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ne dispone la compensazione in ragione della sussistenza di giusti motivi mentre pone a carico di parte ricorrente il compenso del verificatore, alla liquidazione del quale si provvederà con separato provvedimento, previo deposito di apposita nota da parte del soggetto incaricato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1822 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Pone a carico di parte ricorrente il pagamento, in favore del verificatore, del compenso ad egli spettante, nella somma che verrà liquidata con separato provvedimento, previo deposito di apposita nota che l’interessato avrà cura di depositare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SE, Presidente
RI RI LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RI LI | LE SE |
IL SEGRETARIO